Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2827/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2827/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in C.SO VITTORIO EMANUELE, 101 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
TROTTA GIANFRANCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._3
Roma 44 null 84087 Sarno, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA MARGHERITA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
INTERVENTORE EX LEGE
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, essendo stato già pronunciata, con sentenza non definitiva n.
1283/2017 del 12.9.2017, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento più recente della S.C., dal quale il Collegio non intende discostarsi,
“In materia di divorzio, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo - perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. 20/04/2023,
n.10702).
Dall'esame della documentazione agli atti, emerge che la Giudice percepisce un assegno sociale mensile (carta di inclusione) pari ad euro 171,61; che ella è invalida al 74%; che sig. svolge attività di impresa (cfr. dichiarazioni redditi in atti). Parte_1
Pagina 2 di 4 Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle allegazioni delle parti, delle condizioni di salute della resistente, il Tribunale ritiene che quest'ultima si trovi nell'incapacità di migliorare la propria posizione reddituale.
Quanto alla quantificazione dell'assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti (cfr. documentazione fiscale- reddituale depositata dalle parti), il
Tribunale ritiene congruo porre a carico di la somma di euro 250,00 a Parte_1 titolo di mantenimento dell'ex coniuge.
Detta somma dovrà essere corrisposta alla resistente entro il 10 di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Quanto al mantenimento della figlia richiesto dalla resistente, esso non è dovuto, Per_1
atteso che come confermato da quest'ultima ella lavora.
La resistente sostiene che l'importo percepito dalla figlia sia insufficiente a soddisfare le esigenze di vita di . Per_1
Orbene, la S.C. ha affermato che in ipotesi del genere, il figlio potrà semmai avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa (cfr. Cass. 27818/2024).
Per_ Quanto alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne formulata dal ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale, essa è inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere formulata con la memoria integrativa tempestivamente depositata.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e dell'esito della stessa, vanno integralmente compensate;
mentre le spese della ctu vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi già pronunciato con sentenza parziale n. 1283/2017 del 12.9.2017, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) pone a carico di la somma mensile di euro 250,00 a titolo di Parte_1
assegno divorzile in favore di entro il 10 di ogni mese ed Controparte_1
automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
b) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia;
Per_1
Pagina 3 di 4 Per_ c) dichiara inammissibile la domanda di mantenimento per il figlio formulata dal ricorrente;
d) compensa integralmente le spese di lite;
e) pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 31/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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