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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 303 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GENTA Parte_1 Parte_2
SILVIA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e ra ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2 evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 21.08.2021 in Stella (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Stella al numero 5, parte I, uff. 1, anno 2021, alle condizioni di seguito esposte:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
2) i coniugi già vivono in alloggi abitativi autonomi e distinti e pertanto continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed il marito provvederà a trasferire la propria residenza ed a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali rimasti;
3) la casa coniugale sita in Savona Via Bartolomeo Guidobono 23 sc. DX int. 11, censita al Catasto
Fabbricati fg. 80, part. 443, sub. 46, zona censuaria 1, cat. A/3, cl. 1, vani 7, superficie catastale mq
162, RC proposta € 741,12, nonché soffitta di pertinenza censita al Catasto Fabbricati fg. 80, part. 443, sub. 47, zona censuaria 1, cat. C/2, cl. 1, mq 7, superficie catastale mq. 9, RC proposta € 8,68,
di proprietà di entrambi i coniugi al 50% (come risulta dal contratto di compravendita a rogito
Notaio in atti) con l'attuale arredamento, resterà nella disponibilità della moglie, che Persona_1
continuerà ad abitarla gratuitamente, con impegno da parte del marito di trasferire alla moglie la propria quota del 50% di piena proprietà, con rogito da stipularsi entro il 30/04/2025. I coniugi dichiarano che il trasferimento dell'immobile sopra descritto è anche effettuato a titolo di regolamentazione complessiva e transattiva dei loro rapporti, a tacitazione di ogni pretesa economica – patrimoniale e che il presente accordo è elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della controversia connessa alla crisi coniugale. Le parti richiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge per i trasferimenti tra i coniugi (Circ. Ag. Entrate n.
27/E del 21/06/2012);
4) a seguito dell'accordo ivi previsto e con il suo regolare adempimento, i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni reciproca posizione, di non avere conti correnti in comune né ogni altro tipo di strumento finanziario cointestato e pertanto ognuno rimarrà titolare del proprio conto corrente, i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto entrambi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o alimentare;
5) quanto ai beni registrati ciascun coniuge è unico proprietario della propria autovettura e pertanto le automobili rimarranno nella disponibilità del rispettivo proprietario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)