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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. residente in Parte_1 C.F._1
VIA SAN PIETRO 51 POZZOMAGGIORE Difeso dall'avv. LAURA SECCHI (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in VIA ZANFARINO 25/A SASSARI
(c.f. ) residente in [...]CP_1 C.F._3
BRIGATA SASSARI 25 SCANO DI MONTIFERRO Difeso dall'avv. ROSA ALBA DALU (c.f. ) con C.F._4 studio in VIA STINTINO 6 SASSARI
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 1325/2025 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
ed hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario il 7 settembre 2013. Hanno due figli: (13 set- Per_1 tembre 2016) e (20 ottobre 2019). Per_2
Il 28 marzo 2023 si sono separati consensualmente a queste con- dizioni:
1) affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
2) frequentazione calendarizzata con il padre;
3) obbligo per il sig. Carta di versare 500,00 € al mese per il man- tenimento di entrambi i figli, oltre metà spese straordinarie.
Il 7 maggio 2025 hanno presentato ricorso per divorziare alle stesse condizioni. Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. All'udienza del 21 maggio 2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni so- pra descritte.
Il sig. svolge attività di autista e percepisce 2.000,00 € men- Pt_1 sili, mentre la sig.ra svolge mansioni di lavapiatti con reddito CP_1 mensile di circa 800,00 €.
Le condizioni si confermano eque e in linea con l'interesse dei minori. Essendo intercorso il tempo previsto dalla legge senza che sia intervenuta la riconciliazione, il ricorso deve essere accolto.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e (Scano di Montiferro, atto Parte_1 CP_1
— 2 — 6, parte II, serie A, anno 2013). incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza;
2. I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con col- locazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le deci- sioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà previo accordo con la madre e sulla base delle esigenze dei minori. In difetto di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi la settimana previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, nonché a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle 20.30. Il si impegnerà Pt_1 ad andare a prenderli a Scano di Montiferro all'uscita da scuola e a ri- portarli entro le 20.30 presso il domicilio materno. Durante le festività natalizie il padre/la madre terrà i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicem- bre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, compatibilmente con gli im- pegni lavorativi. Nelle vacanze Pasquali ad anni alterni i minori trascor- reranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno. con ciascuno dei due genitori 2 (due) setti- mane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, fermo restando che l'altro genitore potrà contat- tare telefonicamente i figli quando vorrà; Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. Il padre corrisponderà, per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con modalità e con- dizioni di cui al protocollo CNF in uso presso il Tribunale di Sassari;
l'assegno unico erogato dall' nell'interesse del figlio minore verrà CP_2 percepito per intero dalla sig.ra CP_1
5. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —