TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4511/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VILLA FULVIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANICI MATTEO, elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv. VILLA FULVIO e dell'avv. MANICI MATTEO
- ATTORE -
C o n t r o
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
) Controparte_2 P.IVA_1
– Parte_2
C o n l' i n t e r v e n t o d i
), con il patrocinio dell'avv. AMBANELLI Controparte_3 P.IVA_2
MATTIA, elettivamente domiciliato in B.GO GARIMBERTI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv.
AMBANELLI MATTIA
- TERZO INTERVENUTO - Causa Civile iscritta al 4511/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo che ne sia dichiarata l'esclusiva Parte_1 Controparte_1
responsabilità nella causazione dell'incidente occorso in data 29.05.2018 e che la stessa sia conseguentemente condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, quantificati nella somma di euro 60.219,44, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Nessuno si è costituito per la convenuta che, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Con ordinanza del 07.12.2023, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia garante per la responsabilità civile del veicolo di proprietà di in Controparte_1
quanto litisconsorte necessario, entro il 31.01.2024 in esito alla quale, parte attrice, in data
30.01.2024, ha citato la società Controparte_2
La suddetta società non si è costituita e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
In data 05.06.2024, ha depositato atto d'intervento volontario, al solo Controparte_3
scopo di eccepire il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata e l'estinzione del giudizio.
Parte attrice si è opposta all'accoglimento dell'eccezione, insistendo nelle proprie conclusioni, che ha esteso, in via congiunta o alternativa, alla terza intervenuta.
A parere di questo giudicante, l'eccezione sollevata dalla terza intervenuta è fondata, posto che deve escludersi che quale mera Agenzia di sia legittimata a stare in Controparte_2 CP_3
giudizio al posto di quest'ultima.
Poiché, ai sensi dell'art. 307, 3° comma, c.p.c., “…il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di…integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito … dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo” e poiché, nel caso di specie,
l'integrazione del contraddittorio è stata ordinata ai sensi dell'art. 102, 2° comma, c.p.c. entro il termine perentorio del 31.01.2024, ma, entro il suddetto termine, è stato chiamato in causa un soggetto privo della legittimazione passiva, mentre è intervenuta solo successivamente e CP_3
unicamente per eccepire il suddetto difetto di legittimazione passiva e l'estinzione del giudizio, conseguentemente, il processo deve essere dichiarato estinto.
Poiché l'estinzione del giudizio opera di diritto e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, si ritiene che le spese processuali, quanto ad debbano essere integralmente compensate tra le parti, CP_3
mentre sono irripetibili, per il resto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di Controparte_2 dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
visto l'art. 307, comma 3°, c.p.c., dichiara la causa estinta.
Dichiara le spese processuali, con riguardo ad integralmente compensate tra le Controparte_3
parti.
Parma, 05/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VILLA FULVIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANICI MATTEO, elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv. VILLA FULVIO e dell'avv. MANICI MATTEO
- ATTORE -
C o n t r o
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
) Controparte_2 P.IVA_1
– Parte_2
C o n l' i n t e r v e n t o d i
), con il patrocinio dell'avv. AMBANELLI Controparte_3 P.IVA_2
MATTIA, elettivamente domiciliato in B.GO GARIMBERTI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv.
AMBANELLI MATTIA
- TERZO INTERVENUTO - Causa Civile iscritta al 4511/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo che ne sia dichiarata l'esclusiva Parte_1 Controparte_1
responsabilità nella causazione dell'incidente occorso in data 29.05.2018 e che la stessa sia conseguentemente condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, quantificati nella somma di euro 60.219,44, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Nessuno si è costituito per la convenuta che, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Con ordinanza del 07.12.2023, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia garante per la responsabilità civile del veicolo di proprietà di in Controparte_1
quanto litisconsorte necessario, entro il 31.01.2024 in esito alla quale, parte attrice, in data
30.01.2024, ha citato la società Controparte_2
La suddetta società non si è costituita e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
In data 05.06.2024, ha depositato atto d'intervento volontario, al solo Controparte_3
scopo di eccepire il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata e l'estinzione del giudizio.
Parte attrice si è opposta all'accoglimento dell'eccezione, insistendo nelle proprie conclusioni, che ha esteso, in via congiunta o alternativa, alla terza intervenuta.
A parere di questo giudicante, l'eccezione sollevata dalla terza intervenuta è fondata, posto che deve escludersi che quale mera Agenzia di sia legittimata a stare in Controparte_2 CP_3
giudizio al posto di quest'ultima.
Poiché, ai sensi dell'art. 307, 3° comma, c.p.c., “…il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di…integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito … dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo” e poiché, nel caso di specie,
l'integrazione del contraddittorio è stata ordinata ai sensi dell'art. 102, 2° comma, c.p.c. entro il termine perentorio del 31.01.2024, ma, entro il suddetto termine, è stato chiamato in causa un soggetto privo della legittimazione passiva, mentre è intervenuta solo successivamente e CP_3
unicamente per eccepire il suddetto difetto di legittimazione passiva e l'estinzione del giudizio, conseguentemente, il processo deve essere dichiarato estinto.
Poiché l'estinzione del giudizio opera di diritto e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, si ritiene che le spese processuali, quanto ad debbano essere integralmente compensate tra le parti, CP_3
mentre sono irripetibili, per il resto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di Controparte_2 dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
visto l'art. 307, comma 3°, c.p.c., dichiara la causa estinta.
Dichiara le spese processuali, con riguardo ad integralmente compensate tra le Controparte_3
parti.
Parma, 05/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi