Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13463/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13463 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente, alla via Parte_1 C.F._1
Eduardo Scarpetta n. 7, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonella Vitobello (C.F. ), C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Donato Bramante n. 15, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(P. Iva , c.f. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, e per essa, quale procuratore, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_3
Milano (Mi), alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP), alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio C.F._4
1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/10/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo assegnarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva formale e tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3689/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
08/09/2021 e notificato in data 08/11/2021, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della complessiva somma di euro 42.801,90, oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento del rapporto contrattuale contraddistinto con numero , originariamente intrattenuto con PartitaIVA_3
Findomestic Banca S.p.A.
L'opponente, eccepita preliminarmente la carenza di titolarità attiva dell'opposta, nella dichiarata qualità di cessionaria del credito sorto in capo a Findomestic Banca S.p.A. e l'inopponibilità della cessione per violazione della disposizione di cui all'art. 1264 c.c., contestava l'illegittimità della pretesa creditoria, evidenziando che nessun obbligo restitutorio conseguisse al rapporto contrattuale n. , sostanziandosi detto contratto in una mera rimodulazione delle obbligazioni PartitaIVA_4
assunte con altro e precedente finanziamento di euro 25.000,00, concessogli da Findomestic Banca in data 13/05/2009 e contraddistinto dal n. 20064022375518, rispetto al quale aveva restituito, sino all'anno 2017, la complessiva somma di euro 23.045,20, come da documentazione versata in atti.
Contestando l'inadeguatezza del corredo documentale di parte opposta a comprovare l'an ed il quantum debeatur, chiedeva acclararsi la nullità del contratto n. 20064022375519, rilevando che nessuna erogazione di denaro era stata disposta in favore del mutuatario, al quale l'operazione negoziale era stata prospettata come più comodo piano di rientro della pregressa esposizione debitoria.
L'opponente muoveva plurimi motivi di censura alla documentazione contabile, rilevandone l'incompletezza e la distonia con le clausole contrattuali risultanti dal titolo azionato dall'opposta ed evidenziando l'erroneo computo della sorte capitale e degli interessi moratori, inopportunamente calcolati dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, che, tuttavia, era stata oggetto di
2 tacita dismissione, in seguito alle plurime dilazioni di pagamento concessegli, fino al 2017, da
Findomestic Banca S.p.A.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosene antistatario.
Si costituiva la società opposta, la quale, contestando diffusamente l'avversa domanda, siccome infondata in fatto e destituita di pregio giuridico, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata, con ordinanza del 22/06/2022, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di conciliazione e spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata alla udienza del 01/10/2024, per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla predetta udienza, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 28/09/2022), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
4. Si principia dal premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. Deve preliminarmente rilevarsi che l'opposta – sulla quale incombe, in qualità di successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.,
l'onere di provare la vicenda traslativa e l'inclusione del credito litigioso nella operazione di
3 cartolarizzazione (cfr. Cass. ord. 22/02/2022, n. 5857) – ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato in giudizio.
La creditrice ingiungente ha dedotto di essere divenuta cessionaria del credito originariamente vantato da Findomestic Banca S.p.A., per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, in forza di contratto di cessione del 14/09/2018, versato in atti unitamente all'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 117 del 16/10/2018, alla lista dei crediti ceduti ed alla missiva di comunicazione dell'avvenuta cessione, contenente la dichiarazione della cedente, adeguatamente circostanziata in merito alla effettiva inclusione del credito litigioso nel perimetro della predetta cessione.
Tale compendio documentale consente di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo negoziale azionato e delle relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur se indiziario, destinato a conferire efficacia maggiormente rassicurante al complessivo quadro probatorio offerto in giudizio (Cass. n.
10200/2021).
6. Non è fondata la censura relativa alla omessa notifica della intervenuta cessione al debitore ceduto, regolarmente espletata mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Premesso che la notifica al debitore ceduto costituisce elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente, va richiamato il granitico orientamento esegetico, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
7. Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opposta non ha adeguatamente provato gli elementi costitutivi della propria domanda, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di
4 scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un.
30 ottobre 2001 n. 13533).
Con precipuo riferimento ai rapporti che discendono dai contratti di mutuo, grava sul mutuante l'onere di provare il titolo negoziale, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, e l'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in conformità alla regola codicistica di cui all'art. 2697 c.c.
Il mutuo, infatti, va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la traditio del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, sicché la prova della consegna in favore del mutuatario e del titolo dal quale derivi l'obbligo restitutorio ricade sulla parte che della res oggetto del contratto di mutuo richieda la restituzione (Cass. 16/07/2024, n. 19622).
Grava, dunque, sull'opposta, quale attrice in senso sostanziale che agisce per conseguire il saldo derivante da un contratto di finanziamento, l'onere “di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che
l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. 22/11/2021, n. 35959)
8. Ciò premesso, la creditrice opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa creditoria, un modulo negoziale rubricato “richiesta di prestito personale”, regolarmente sottoscritto da Parte_1
(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
L'opponente non ha disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scheda contrattuale, ma ha contestato la natura del rapporto, riconducendone il valore negoziale ad una mera rimodulazione degli impegni restitutori nascenti da altro e pregresso contratto, contraddistinto con n.
20064022375518 del 13/05/2009, versato in atti unitamente alla documentazione contabile attestante il pagamento di varie rate e all'accordo stragiudiziale del 2015, non contestato, avente ad oggetto altra ridefinizione delle modalità di restituzione della somma mutuata.
Il titolo azionato dalla creditrice opposta sintetizza un'operazione di finanziamento della somma di euro 24.840,91, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di euro 386,50 ciascuna.
Ove anche fosse destinato al ripianamento di un precedente debito, del quale mancano espliciti riferimenti testuali, esso, diversamente da quanto asserito da parte opponente, non risulterebbe ex se nullo, in quanto non presenta profili di contrarietà né alla legge, né all'ordine pubblico (cfr. Cass. ord.,
10/07/2024, n. 18903 per la rimessione alle Sezioni Unite della questione del mutuo solutorio).
5 L'opposta, tuttavia, non ha dato prova, pur di fronte alla energica contestazione dell'ingiunto, della consegna delle utilità mutuate.
Sulla parte mutuataria che neghi l'erogazione del mutuo non sono esigibili ulteriori aggravi probatori, incombendo, come anticipato, sul mutuante, che agisce in ripetizione, l'onere di dimostrare la consegna, che non può desunta da taciti comportamenti, soprattutto ove, come nel caso che ci occupa, sia stata provata l'esistenza tra le parti di altri titoli (cfr. Trib. Napoli Nord, 22/05/2024, n. 2554).
L'erogazione delle somme – richiesta ai fini del perfezionamento del contratto, avente natura reale ed efficacia obbligatoria – è rappresentata dall'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e dall'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario (così Cass. 16/07/2024, n. 19517), anche solo per eventualmente purgarlo di una pregressa posta negativa relativa ad un debito già esistente.
Parte opposta non ha provato la traditio, intesa come consegna materiale della somma mutuata o come autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, costituito, per esempio, mediante accredito delle somme ad azzeramento del saldo passivo della precedente linea di debito, che pur sarebbe stato idoneo ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (cfr. Cass. 25/07/2022, n.
23149; Trib. Napoli, 22/07/2024, n. 7310).
L'estratto conto versato in atti, aspramente contestato dall'opponente, non solo per la sua predisposizione unilaterale, ma anche per la eccepita falsità del suo contenuto, non manifesta adeguata attitudine probatoria rispetto alla prova della consegna, risultando peraltro gli elementi presuntivi che il creditore vorrebbe ricavare dal documento in evidente contrasto con gli altri elementi acquisiti al processo.
La capacità persuasiva del riepilogo contabile appare compromessa anche in ragione della distonia manifestata rispetto alla regolamentazione pattizia desumibile dal titolo versato dalla opposta.
Le operazioni contabili ivi annotate, infatti, non costituiscono fedele traduzione in termini matematici delle regole negoziali pattuite, risultando, ad esempio, applicate indennità per ritardato pagamento ad aliquota difforme rispetto a quella del 10% convenuta ex contractu ed indicate voci di spesa non rinvenibili nell'articolato negoziale (ad esempio indennità di contenzioso), così evocando il dubbio di una confusa commistione delle clausole negoziali relative ai due contratti del 13/05/2009 e del
30/10/2013.
Alla luce delle considerazioni sovra esposte, non avendo l'opposta adeguatamente assolto all'onus probandi sulla stessa gravante, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito proposte in via gradata dalle parti.
9. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opponente, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del
6 valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3689/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 08/09/2021;
2. Condanna l'opposta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dell'avv.
Antonella Vitobello, dichiaratasene antistataria, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Aversa, 25/01/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
7