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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 649/2020 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabriele Sommovigo
PARTE ATTRICE
c o n t r o nata a [...] il [...] (C.F.: , , CP_1 C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
22.12.1980 (C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giampiero Paltrinieri, Luca Bartolacelli C.F._5
e Maria Vittoria Setti
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale dichiarare ai sensi dell'art.1158 c.c. che il Sig. è titolare per Parte_1
intervenuta usucapione ventennale del diritto di proprietà piena ed esclusiva delle seguenti porzioni immobiliari site in Lerici nello stabile di Via Biaggini II Traversa n.20:
1. il locale sottotetto sovrastante l'appartamento di proprietà del Sig. suddiviso in Parte_1
due lati che presentano le rispettive caratteristiche dimensionali: il lato situato sulla sinistra avendo le scale alle spalle ha una superficie di 99,84 mq con altezza massima di 2,28 m mentre il lato situato sulla destra avendo le scale alle spalle ha una superficie di 55,24 mq con altezza massima di 2,05 m
2. il piccolo locale posizionato nel sottoscala;
3. il locale attiguo al locale caldaia meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Lerici al fg. 11, part.381, sub. 7 categoria C/2.
Con autorizzazione al conservatore dei RR.II. competente e dell'U.T.E. competente alla trascrizione del emanando provvedimento, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” Per parte convenuta:
“contrariis reiectis, respingersi la domanda attorea per le motivazioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta, poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata.
Vinte le spese di lite, oneri fiscali e di legge compresi”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
introducendo il presente giudizio, ha dedotto: Parte_1
- di essere proprietario di cinque dei sei appartamenti siti nello stabile di Via Biaggini, II
Traversa n.20, in Lerici: il primo, individuato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, mappale 381, sub. 5, acquistato dal padre in forza di atto di compravendita Per_1
del 27.12.1985 (cfr. doc. 1); il secondo, mappale 381, sub. 1, donatogli dallo stesso genitore in data 24.12.1991 (cfr. doc. 2); gli altri tre, di cui ai subalterni 3, 4 e 6, ereditati pro quota sempre dal padre, deceduto il giorno 2.10.1998 e quindi oggetto di assegnazione in suo favore da parte della sorella in sede di divisione, in forza di rogito in data 30.12.1999 (cfr. CP_1
doc. 3);
- di avere iniziato a vivere nello stabile oggetto di causa dal 1985;
- di avere da allora utilizzato in via esclusiva, personalmente o tramite la moglie e i due figli, in particolare come ricovero di oggetti (per esempio scatoloni e biciclette) i seguenti immobili:
l'intero locale sottotetto sovrastante l'abitazione – dunque entrambe le sue parti, quella sinistra di 99,84 mq di superficie, con altezza massima di 2,28 m e quella destra di 55,24 mq di superficie, con altezza massima di 2,05 m (cfr. doc. 6); il locale - dotato di accesso autonomo e individuato catastalmente con il subalterno 7 della solita particella 381 - attiguo al locale caldaia;
il piccolo locale posizionato nel sottoscala rappresentato nelle fotografie allegate sub
5;
- di aver limitato l'accesso a detti locali mediante chiusura degli stessi con chiavi mai consegnate agli altri comproprietari (vale a dire: al padre prima, alla sorella e ai nipoti poi) o ai loro inquilini;
- di aver così posseduto le unità immobiliari in questione per oltre un ventennio in modo pieno e ininterrotto, non violento né clandestino, uti dominus e non uti condominus, senza mai ricevere alcuna contestazione formale o verbale o alcun atto di rivendicazione.
L'attore ha quindi citato in giudizio gli altri cointestatari catastali del succitato subalterno 7, reputati
(formalmente) contitolari anche degli altri due beni oggetto di domanda (in quanto rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria dell'altro appartamento sito nell'edificio, di cui al subalterno 2, oltre che del box censito alla particella 503, sub. 3), al fine di far accertare l'intervenuto acquisito per usucapione degli immobili sopra descritti. I convenuti si sono costituiti in giudizio in data 30.6.2020, rappresentando di non risiedere nell'appartamento di cui sono proprietari, da anni locato a terzi e sostenendo (anche secondo quanto precisato nelle successive memorie istruttorie), a contestazione delle allegazioni di controparte:
- quanto al locale sottotetto: che entrambe le porte di ingresso, sia pur munite di serratura, non sarebbero mai state chiuse a chiave (anzi nei mesi estivi essendo state sempre lasciate aperte, grazie a ganci presenti sulle pareti, per areare i locali); che di tale parte comune, quale deposito di materiali edili di ricambio (mattonelle, tegole, ecc.), fino al 1998 avrebbe continuato a fare uso anche che successivamente tale area sarebbe stata comunque sempre Persona_2
accessibile agli altri condomini;
che solo all'inizio del 2019 l'attore avrebbe provveduto a chiudere a chiave entrambe le porte, intimando al figlio , residente in altro CP_3
appartamento dello stesso stabile, di rimuovere gli scatoloni da lui lì depositati (anche con l'assenso della zia);
- quanto al locale attiguo al locale caldaia: di aver sempre avuto la disponibilità di una copia delle relative chiavi di accesso;
in passato, di avervi ospitato parenti o amici, trattandosi di uno spazio dotato di letto e servizio igienico;
di aver altresì utilizzato quel locale quale deposito dei bidoni della spazzatura ritirati dai propri inquilini;
di esservisi comunque recati in più circostanze nel corso degli anni, per svariate esigenze, avendovi fatto accesso in particolare nel corso del 2014, per consentire al Geom. le rilevazioni del caso per il Pt_4
rilascio di idonea certificazione energetica, nonché con il personale delle agenzie immobiliari incaricate di locare l'appartamento di proprietà; di aver acconsentito alla richiesta del fratello di posizionarvi arredi sgomberati dagli altri appartamenti, tollerando quindi quel deposito in quanto meramente temporaneo;
di aver disposto del bene, pro quota, con l'atto di donazione del 20.04.2006 (qui prodotto sub 2) e di aver sempre regolarmente a pagato le imposte di legge gravanti sul bene;
di non poter escludere che l'attore in tempi recenti abbia provveduto a sostituire la serratura della porta di accesso, con modalità clandestine e non concordate;
- quanto al piccolo locale posizionato nel sottoscala, che l'indeterminatezza della descrizione di citazione non permetterebbe di individuare in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda.
La causa, istruita mediante l'ascolto dei testimoni dedotti dalle parti sui capitoli ammessi (cfr.: ordinanza del 22.1.2021; verbale d'udienza del 12.1.2022; verbale d'udienza del 28.6.2022) e l'interrogatorio formale dell'attore (cfr. verbale d'udienza del 25.10.2022), viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Premesso in termini generali, con la costante giurisprudenza in tema di compossesso (cfr. ex multis,
Cass. sent. n. 19478/2007), che ai fini dell'usucapione è necessaria “la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”, si procede a trattare partitamente le tre domande, con riferimento ai diversi beni che ne formano l'oggetto.
1) LOCALE SOTTOTETTO
A tale bene è dato accesso attraverso due porte presenti nel disimpegno sottostante.
L'attore, come anticipato, ha dedotto un possesso che sarebbe stato esercitato sin dal 1985, quando era ancora in vita il padre , all'epoca proprietario delle altre unità immobiliari facenti parte Per_1
dello stabile.
Deve, però, escludersi che il periodo fino al 2.10.1998 possa essere qui preso in considerazione per fondare la domanda attorea;
tanto anche a voler ammettere che la parte al tempo già avesse la disponibilità esclusiva delle chiavi relative.
Occorre, infatti, considerare quanto ammesso in sede di interrogatorio formale dallo stesso Pt_1
laddove ha dichiarato che anche il genitore era solito utilizzare il locale in oggetto.
[...]
Tale uso comune consente di ritenere, presuntivamente, tenuto conto della natura rapporti esistenti tra i due comproprietari, che il fatto che l'odierno attore tenesse con sè l'unica copia delle chiavi sia stato il frutto di un accordo tra gli interessati (legato alle loro esigenze del momento e a ragioni di opportunità) e non sia quindi indicativo della volontà di un soggetto di escludere l'altro dal compossesso del bene.
Il medesimo ragionamento non può essere svolto per il periodo successivo, vale a dire per gli oltre vent'anni ricompresi tra il momento del decesso di e quello dell'introduzione del Persona_2
presente giudizio.
Come visto, non è in contestazione il fatto che i convenuti non abbiano mai avuto per sè una copia delle chiavi in questione;
essi, poi, neppure hanno dedotto di aver mai utilizzato (eventualmente attraverso gli inquilini) il sottotetto in oggetto o, comunque, di aver mai avuto bisogno di farvi ingresso per recuperare del materiale di interesse in ipotesi ivi depositato.
Può, dunque, accertarsi che nè nè i suoi figli hanno mai instaurato una qualche CP_1
relazione di fatto con quel particolare immobile.
Ebbene, tale prolungato disinteresse verso la cosa, valutato unitamente alla ripetuta disponibilità esclusiva delle chiavi in capo all'attore, rende irrilevante ogni accertamento circa il fatto che le due porte nel corso di questi anni possano essere state in effetti regolarmente chiuse o meno, essendo sufficiente valorizzare, in favore della prospettazione attorea: da un lato, la possibilità per Pt_1 di impedire in qualsiasi momento l'accessibilità del locale;
dall'altro, l'assenza di eventuali
[...] accordi in forza dei quali anche l'altra parte avrebbe potuto usufruire di quegli spazi;
accordi su cui, invero, nulla è stato anche solo dedotto e che in ogni caso, a differenza di quanto ritenuto per il precedente periodo, date le nuove condizioni e circostanze neppure potrebbero desumersi in forza del solo rapporto di parentela esistente.
Né può dirsi che la nuova situazione di fatto sia stata così meramente tollerata, difettando quelle condizioni di saltuarietà e transitorietà richieste nel caso dalla giurisprudenza.
Nell'assunta prospettiva sono allora significative le testimonianze dei coniugi che hanno condotto in locazione l'appartamento di proprietà degli odierni convenuti dal 2008 al 2019, (“Io sono Per_3
stato nei locali sottotetto un paio di volte per aiutare per portare su delle cose. In quelle
Pt_1 occasioni ricordo che aveva la chiave per entrare e che poi aveva richiuso uscendo… Le
Pt_1 chiavi le aveva portate sempre con sé… io pensavo che fosse il solaio di … quando feci il
Pt_1 contratto non mi fu detto che io avrei potuto utilizzare questi locali”) e (“Io non ho mai Tes_1 utilizzato il locale sottotetto;
ci aveva detto che era di sua pertinenza …
Pt_1 CP_1 non ci disse nulla in merito a questi locali”).
Resta da precisare che in senso contrario a quanto fin qui ritenuto non rileva il fatto che il figlio dell'attore, , per parecchi anni abbia potuto tenere nel sottotetto degli scatoloni contenenti CP_3
suoi effetti personali.
E' vero che l'interessato ha dichiarato di aver fatto ciò chiedendo preventivamente il permesso, oltre che al padre, anche alla zia.
Tuttavia - al di là di ogni possibile valutazione sull'attendibilità di tale testimonianza (stanti i rapporti conflittuali esistenti tra il teste e l'odierno attore, a seguito della vicenda giudiziale che ha riguardato proprio l'appartamento già abitato in comodato dal primo tra il 2010 e il 2021) - appare decisivo, a sostanziale conferma della prospettazione attorea, rilevare che il figlio abbia infine ritenuto di dover liberare il locale sulla base della richiesta del solo padre, prescindendo, cioè, dalla volontà al riguardo eventualmente manifestata dalla zia (sul punto potendo richiamarsi anche la testimonianza di
[...]
). Tes_2
Concludendo, può dirsi accertato l'esercizio da parte di di un potere di fatto Parte_1
continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà della parte di possedere il bene in oggetto uti dominus.
Sussistono, dunque, tutti i requisiti e condizioni perché ne sia riconosciuta in capo all'attore la piena proprietà, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c..
2) LOCALE SOTTOSCALA
Si è detto dell'eccezione preliminarmente formulata da parte convenuta.
Essa è infondata.
Il bene è ben rappresentato nelle fotografie allegate all'atto di citazione. L'attore ha poi precisato che si tratta dell'unico locale sottoscala presente nell'edificio; esso, del resto,
è stato individuato senza incertezze dai testimoni sentiti in corso di istruttoria.
Ciò detto e venendo al merito, valgono, fatti i debiti mutamenti, le medesime argomentazioni svolte al punto precedente (stante la disponibilità esclusiva delle chiavi in capo all'attore e l'inesistenza di una qualche relazione di fatto con il bene da parte dei convenuti, sin dal febbraio del 1998); con la conseguenza che anche tale domanda deve essere accolta.
3) AL CP_4 CP_5
Pure con riferimento a tale immobile va senz'altro esclusa la possibile rilevanza del periodo precedente al decesso di tanto sulla scorta di quanto già argomentato sub 1 dopo Persona_2
l'interrogatorio formale dell'attore (e, comunque, valutati gli esiti dell'istruttoria orale svolta).
Quanto al periodo successivo, in questo caso si ritiene che non abbia fornito Parte_1 adeguata prova in giudizio della circostanza dedotta a fondamento della sua pretesa, cioè dell'aver sin dall'inizio limitato l'accesso al locale mediante chiusura dello stesso con chiave mai consegnata agli altri comproprietari.
In atti, anzi, vi è una risultanza di segno contrario.
Ci si riferisce alle dichiarazioni rese dal teste cugino di e Testimone_3 Pt_1 CP_1 il quale ha credibilmente riferito che in quella “stanzina”, anche dopo la morte del padre delle parti suddette, in alcune occasioni venivano fatti pernottare famigliari o parenti, tra i quali gli stessi figli della convenuta;
descrivendo quindi una situazione in cui la chiave “era a disposizione di tutti, di
, di e una copia veniva dato provvisoriamente a chi ne aveva bisogno”. Pt_1 CP_1
Tali affermazioni, avuto specifico riguardo alle fine degli anni '90 (e ai primi anni '00) non hanno trovato smentita di sorta, anche avuto riguardo a quanto dichiarato da tutti i testi ( e i già Tes_4 Tes_5 citati e dedotti dall'attore. Per_3 Tes_1
Ne consegue che è qui irrilevante ogni possibile valutazione nel merito delle risultanze istruttorie relative al periodo ancora successivo (è stato, per esempio, lo stesso a riferire Testimone_6
che a un certo punto il padre tolse da quella stanza la brandina precedentemente utilizzata, sostituendo parte del mobilio); a questo punto e in ogni caso difettando il requisito temporale necessario ai sensi di legge per eventualmente fondare il dedotto acquisto a titolo originario.
La domanda in oggetto deve, pertanto, essere rigettata.
Tanto deciso, s'impone la rimessione della causa in istruttoria per attribuire un autonomo identificativo catastale ai due beni usucapiti.
Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara che nato a [...] il [...], è esclusivo proprietario del locale Parte_1
sottotetto dello stabile di Via Biaggini, II Traversa n.20, in Lerici, nonché del locale posizionato nel sottoscala del medesimo edificio, come meglio descritti in parte motiva;
- rigetta l'altra domanda attorea, avente ad oggetto l'immobile di cui al foglio 11, particella 381, subalterno 7 del Catasto Fabbricati del Comune di Lerici;
- provvede a rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso alla Spezia, 20.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 649/2020 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabriele Sommovigo
PARTE ATTRICE
c o n t r o nata a [...] il [...] (C.F.: , , CP_1 C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
22.12.1980 (C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giampiero Paltrinieri, Luca Bartolacelli C.F._5
e Maria Vittoria Setti
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale dichiarare ai sensi dell'art.1158 c.c. che il Sig. è titolare per Parte_1
intervenuta usucapione ventennale del diritto di proprietà piena ed esclusiva delle seguenti porzioni immobiliari site in Lerici nello stabile di Via Biaggini II Traversa n.20:
1. il locale sottotetto sovrastante l'appartamento di proprietà del Sig. suddiviso in Parte_1
due lati che presentano le rispettive caratteristiche dimensionali: il lato situato sulla sinistra avendo le scale alle spalle ha una superficie di 99,84 mq con altezza massima di 2,28 m mentre il lato situato sulla destra avendo le scale alle spalle ha una superficie di 55,24 mq con altezza massima di 2,05 m
2. il piccolo locale posizionato nel sottoscala;
3. il locale attiguo al locale caldaia meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Lerici al fg. 11, part.381, sub. 7 categoria C/2.
Con autorizzazione al conservatore dei RR.II. competente e dell'U.T.E. competente alla trascrizione del emanando provvedimento, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” Per parte convenuta:
“contrariis reiectis, respingersi la domanda attorea per le motivazioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta, poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata.
Vinte le spese di lite, oneri fiscali e di legge compresi”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
introducendo il presente giudizio, ha dedotto: Parte_1
- di essere proprietario di cinque dei sei appartamenti siti nello stabile di Via Biaggini, II
Traversa n.20, in Lerici: il primo, individuato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, mappale 381, sub. 5, acquistato dal padre in forza di atto di compravendita Per_1
del 27.12.1985 (cfr. doc. 1); il secondo, mappale 381, sub. 1, donatogli dallo stesso genitore in data 24.12.1991 (cfr. doc. 2); gli altri tre, di cui ai subalterni 3, 4 e 6, ereditati pro quota sempre dal padre, deceduto il giorno 2.10.1998 e quindi oggetto di assegnazione in suo favore da parte della sorella in sede di divisione, in forza di rogito in data 30.12.1999 (cfr. CP_1
doc. 3);
- di avere iniziato a vivere nello stabile oggetto di causa dal 1985;
- di avere da allora utilizzato in via esclusiva, personalmente o tramite la moglie e i due figli, in particolare come ricovero di oggetti (per esempio scatoloni e biciclette) i seguenti immobili:
l'intero locale sottotetto sovrastante l'abitazione – dunque entrambe le sue parti, quella sinistra di 99,84 mq di superficie, con altezza massima di 2,28 m e quella destra di 55,24 mq di superficie, con altezza massima di 2,05 m (cfr. doc. 6); il locale - dotato di accesso autonomo e individuato catastalmente con il subalterno 7 della solita particella 381 - attiguo al locale caldaia;
il piccolo locale posizionato nel sottoscala rappresentato nelle fotografie allegate sub
5;
- di aver limitato l'accesso a detti locali mediante chiusura degli stessi con chiavi mai consegnate agli altri comproprietari (vale a dire: al padre prima, alla sorella e ai nipoti poi) o ai loro inquilini;
- di aver così posseduto le unità immobiliari in questione per oltre un ventennio in modo pieno e ininterrotto, non violento né clandestino, uti dominus e non uti condominus, senza mai ricevere alcuna contestazione formale o verbale o alcun atto di rivendicazione.
L'attore ha quindi citato in giudizio gli altri cointestatari catastali del succitato subalterno 7, reputati
(formalmente) contitolari anche degli altri due beni oggetto di domanda (in quanto rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria dell'altro appartamento sito nell'edificio, di cui al subalterno 2, oltre che del box censito alla particella 503, sub. 3), al fine di far accertare l'intervenuto acquisito per usucapione degli immobili sopra descritti. I convenuti si sono costituiti in giudizio in data 30.6.2020, rappresentando di non risiedere nell'appartamento di cui sono proprietari, da anni locato a terzi e sostenendo (anche secondo quanto precisato nelle successive memorie istruttorie), a contestazione delle allegazioni di controparte:
- quanto al locale sottotetto: che entrambe le porte di ingresso, sia pur munite di serratura, non sarebbero mai state chiuse a chiave (anzi nei mesi estivi essendo state sempre lasciate aperte, grazie a ganci presenti sulle pareti, per areare i locali); che di tale parte comune, quale deposito di materiali edili di ricambio (mattonelle, tegole, ecc.), fino al 1998 avrebbe continuato a fare uso anche che successivamente tale area sarebbe stata comunque sempre Persona_2
accessibile agli altri condomini;
che solo all'inizio del 2019 l'attore avrebbe provveduto a chiudere a chiave entrambe le porte, intimando al figlio , residente in altro CP_3
appartamento dello stesso stabile, di rimuovere gli scatoloni da lui lì depositati (anche con l'assenso della zia);
- quanto al locale attiguo al locale caldaia: di aver sempre avuto la disponibilità di una copia delle relative chiavi di accesso;
in passato, di avervi ospitato parenti o amici, trattandosi di uno spazio dotato di letto e servizio igienico;
di aver altresì utilizzato quel locale quale deposito dei bidoni della spazzatura ritirati dai propri inquilini;
di esservisi comunque recati in più circostanze nel corso degli anni, per svariate esigenze, avendovi fatto accesso in particolare nel corso del 2014, per consentire al Geom. le rilevazioni del caso per il Pt_4
rilascio di idonea certificazione energetica, nonché con il personale delle agenzie immobiliari incaricate di locare l'appartamento di proprietà; di aver acconsentito alla richiesta del fratello di posizionarvi arredi sgomberati dagli altri appartamenti, tollerando quindi quel deposito in quanto meramente temporaneo;
di aver disposto del bene, pro quota, con l'atto di donazione del 20.04.2006 (qui prodotto sub 2) e di aver sempre regolarmente a pagato le imposte di legge gravanti sul bene;
di non poter escludere che l'attore in tempi recenti abbia provveduto a sostituire la serratura della porta di accesso, con modalità clandestine e non concordate;
- quanto al piccolo locale posizionato nel sottoscala, che l'indeterminatezza della descrizione di citazione non permetterebbe di individuare in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda.
La causa, istruita mediante l'ascolto dei testimoni dedotti dalle parti sui capitoli ammessi (cfr.: ordinanza del 22.1.2021; verbale d'udienza del 12.1.2022; verbale d'udienza del 28.6.2022) e l'interrogatorio formale dell'attore (cfr. verbale d'udienza del 25.10.2022), viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Premesso in termini generali, con la costante giurisprudenza in tema di compossesso (cfr. ex multis,
Cass. sent. n. 19478/2007), che ai fini dell'usucapione è necessaria “la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”, si procede a trattare partitamente le tre domande, con riferimento ai diversi beni che ne formano l'oggetto.
1) LOCALE SOTTOTETTO
A tale bene è dato accesso attraverso due porte presenti nel disimpegno sottostante.
L'attore, come anticipato, ha dedotto un possesso che sarebbe stato esercitato sin dal 1985, quando era ancora in vita il padre , all'epoca proprietario delle altre unità immobiliari facenti parte Per_1
dello stabile.
Deve, però, escludersi che il periodo fino al 2.10.1998 possa essere qui preso in considerazione per fondare la domanda attorea;
tanto anche a voler ammettere che la parte al tempo già avesse la disponibilità esclusiva delle chiavi relative.
Occorre, infatti, considerare quanto ammesso in sede di interrogatorio formale dallo stesso Pt_1
laddove ha dichiarato che anche il genitore era solito utilizzare il locale in oggetto.
[...]
Tale uso comune consente di ritenere, presuntivamente, tenuto conto della natura rapporti esistenti tra i due comproprietari, che il fatto che l'odierno attore tenesse con sè l'unica copia delle chiavi sia stato il frutto di un accordo tra gli interessati (legato alle loro esigenze del momento e a ragioni di opportunità) e non sia quindi indicativo della volontà di un soggetto di escludere l'altro dal compossesso del bene.
Il medesimo ragionamento non può essere svolto per il periodo successivo, vale a dire per gli oltre vent'anni ricompresi tra il momento del decesso di e quello dell'introduzione del Persona_2
presente giudizio.
Come visto, non è in contestazione il fatto che i convenuti non abbiano mai avuto per sè una copia delle chiavi in questione;
essi, poi, neppure hanno dedotto di aver mai utilizzato (eventualmente attraverso gli inquilini) il sottotetto in oggetto o, comunque, di aver mai avuto bisogno di farvi ingresso per recuperare del materiale di interesse in ipotesi ivi depositato.
Può, dunque, accertarsi che nè nè i suoi figli hanno mai instaurato una qualche CP_1
relazione di fatto con quel particolare immobile.
Ebbene, tale prolungato disinteresse verso la cosa, valutato unitamente alla ripetuta disponibilità esclusiva delle chiavi in capo all'attore, rende irrilevante ogni accertamento circa il fatto che le due porte nel corso di questi anni possano essere state in effetti regolarmente chiuse o meno, essendo sufficiente valorizzare, in favore della prospettazione attorea: da un lato, la possibilità per Pt_1 di impedire in qualsiasi momento l'accessibilità del locale;
dall'altro, l'assenza di eventuali
[...] accordi in forza dei quali anche l'altra parte avrebbe potuto usufruire di quegli spazi;
accordi su cui, invero, nulla è stato anche solo dedotto e che in ogni caso, a differenza di quanto ritenuto per il precedente periodo, date le nuove condizioni e circostanze neppure potrebbero desumersi in forza del solo rapporto di parentela esistente.
Né può dirsi che la nuova situazione di fatto sia stata così meramente tollerata, difettando quelle condizioni di saltuarietà e transitorietà richieste nel caso dalla giurisprudenza.
Nell'assunta prospettiva sono allora significative le testimonianze dei coniugi che hanno condotto in locazione l'appartamento di proprietà degli odierni convenuti dal 2008 al 2019, (“Io sono Per_3
stato nei locali sottotetto un paio di volte per aiutare per portare su delle cose. In quelle
Pt_1 occasioni ricordo che aveva la chiave per entrare e che poi aveva richiuso uscendo… Le
Pt_1 chiavi le aveva portate sempre con sé… io pensavo che fosse il solaio di … quando feci il
Pt_1 contratto non mi fu detto che io avrei potuto utilizzare questi locali”) e (“Io non ho mai Tes_1 utilizzato il locale sottotetto;
ci aveva detto che era di sua pertinenza …
Pt_1 CP_1 non ci disse nulla in merito a questi locali”).
Resta da precisare che in senso contrario a quanto fin qui ritenuto non rileva il fatto che il figlio dell'attore, , per parecchi anni abbia potuto tenere nel sottotetto degli scatoloni contenenti CP_3
suoi effetti personali.
E' vero che l'interessato ha dichiarato di aver fatto ciò chiedendo preventivamente il permesso, oltre che al padre, anche alla zia.
Tuttavia - al di là di ogni possibile valutazione sull'attendibilità di tale testimonianza (stanti i rapporti conflittuali esistenti tra il teste e l'odierno attore, a seguito della vicenda giudiziale che ha riguardato proprio l'appartamento già abitato in comodato dal primo tra il 2010 e il 2021) - appare decisivo, a sostanziale conferma della prospettazione attorea, rilevare che il figlio abbia infine ritenuto di dover liberare il locale sulla base della richiesta del solo padre, prescindendo, cioè, dalla volontà al riguardo eventualmente manifestata dalla zia (sul punto potendo richiamarsi anche la testimonianza di
[...]
). Tes_2
Concludendo, può dirsi accertato l'esercizio da parte di di un potere di fatto Parte_1
continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà della parte di possedere il bene in oggetto uti dominus.
Sussistono, dunque, tutti i requisiti e condizioni perché ne sia riconosciuta in capo all'attore la piena proprietà, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c..
2) LOCALE SOTTOSCALA
Si è detto dell'eccezione preliminarmente formulata da parte convenuta.
Essa è infondata.
Il bene è ben rappresentato nelle fotografie allegate all'atto di citazione. L'attore ha poi precisato che si tratta dell'unico locale sottoscala presente nell'edificio; esso, del resto,
è stato individuato senza incertezze dai testimoni sentiti in corso di istruttoria.
Ciò detto e venendo al merito, valgono, fatti i debiti mutamenti, le medesime argomentazioni svolte al punto precedente (stante la disponibilità esclusiva delle chiavi in capo all'attore e l'inesistenza di una qualche relazione di fatto con il bene da parte dei convenuti, sin dal febbraio del 1998); con la conseguenza che anche tale domanda deve essere accolta.
3) AL CP_4 CP_5
Pure con riferimento a tale immobile va senz'altro esclusa la possibile rilevanza del periodo precedente al decesso di tanto sulla scorta di quanto già argomentato sub 1 dopo Persona_2
l'interrogatorio formale dell'attore (e, comunque, valutati gli esiti dell'istruttoria orale svolta).
Quanto al periodo successivo, in questo caso si ritiene che non abbia fornito Parte_1 adeguata prova in giudizio della circostanza dedotta a fondamento della sua pretesa, cioè dell'aver sin dall'inizio limitato l'accesso al locale mediante chiusura dello stesso con chiave mai consegnata agli altri comproprietari.
In atti, anzi, vi è una risultanza di segno contrario.
Ci si riferisce alle dichiarazioni rese dal teste cugino di e Testimone_3 Pt_1 CP_1 il quale ha credibilmente riferito che in quella “stanzina”, anche dopo la morte del padre delle parti suddette, in alcune occasioni venivano fatti pernottare famigliari o parenti, tra i quali gli stessi figli della convenuta;
descrivendo quindi una situazione in cui la chiave “era a disposizione di tutti, di
, di e una copia veniva dato provvisoriamente a chi ne aveva bisogno”. Pt_1 CP_1
Tali affermazioni, avuto specifico riguardo alle fine degli anni '90 (e ai primi anni '00) non hanno trovato smentita di sorta, anche avuto riguardo a quanto dichiarato da tutti i testi ( e i già Tes_4 Tes_5 citati e dedotti dall'attore. Per_3 Tes_1
Ne consegue che è qui irrilevante ogni possibile valutazione nel merito delle risultanze istruttorie relative al periodo ancora successivo (è stato, per esempio, lo stesso a riferire Testimone_6
che a un certo punto il padre tolse da quella stanza la brandina precedentemente utilizzata, sostituendo parte del mobilio); a questo punto e in ogni caso difettando il requisito temporale necessario ai sensi di legge per eventualmente fondare il dedotto acquisto a titolo originario.
La domanda in oggetto deve, pertanto, essere rigettata.
Tanto deciso, s'impone la rimessione della causa in istruttoria per attribuire un autonomo identificativo catastale ai due beni usucapiti.
Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara che nato a [...] il [...], è esclusivo proprietario del locale Parte_1
sottotetto dello stabile di Via Biaggini, II Traversa n.20, in Lerici, nonché del locale posizionato nel sottoscala del medesimo edificio, come meglio descritti in parte motiva;
- rigetta l'altra domanda attorea, avente ad oggetto l'immobile di cui al foglio 11, particella 381, subalterno 7 del Catasto Fabbricati del Comune di Lerici;
- provvede a rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso alla Spezia, 20.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto