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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
FO NU, LA
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1798/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 760/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z5520240003761921 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6337/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio si riporta agli scritti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 760/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sez. XIII, di rigetto del ricorso avverso l'invito alla regolarizzazione con il quale era stato richiesto il versamento dell'ulteriore importo di euro 30,00 a titolo di CUT in relazione al Giudizio di R.G.R. n. 4200/2024. Lamentava vizio di motivazione per aver ritenuto la Corte che l'impugnativa riguardasse anche l'atto presupposto, ossia l'avviso n. 148/23, in realtà già oggetto di autonomo e diverso ricorso (giudizio R.G.A. 420/2024), conclusosi con l'annullamento del provvedimento impugnato. Si costituiva
Ministero di Economia e Finanze, deducendo, in relazione al Giudizio di R.G.R. n. 4200/2024, che nelle conclusioni del ricorso il contribuente aveva inteso chiedere l'annullamento anche degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Invero nel corpo del ricorso RG 4200/24, di cui all'allegato 2 della produzione di primo grado, si legge “Come ampiamente dedotto in premessa, infatti, l'avviso di accertamento n. 148 del 24.07.2023, notificato in data
31.07.2023 dal Comune di Cancello ed Arnone, è stato regolarmente impugnato nei termini di legge innanzi all'Adita Corte di Giustizia che con sentenza n. 2026/2024 (R.G.A. n. 420/2024), emessa il 15.05.2024 e depositata il successivo 22.05.2024, dalla Sezione 11 - G.M. Dott. Nominativo_1, ritenuta fondata la spiegata azione, ne disponeva l'annullamento”. Nelle conclusioni si legge: “1. Annullare la comunicazione di presa in carico ex art. 1 comma 792 Lett. C L.160/2019 e contestuale invito alla regolarizzazione della posizione debitoria prot. n. 50002400005975 avente ad oggetto Tari 2020 per complessivi €102,65 oltre spese, interessi e compensi di riscossione, nonché di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e consequenziali, statuendo che nulla deve il ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso”.
L'esplicito riferimento, nell'atto introduttivo del giudizio 4200/24 avverso la comunicazione di presa in carico, del preventivo annullamento dell'avviso di accertamento, consente di ritenere il riferimento, contenuto nelle conclusioni, agli atti presupposti, mera formula di stile, priva di rilievo ai fini di causa.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate per il primo grado in euro 500,00 oltre accessori se dovuti per legge, per il secondo grado in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
FO NU, LA
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1798/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 760/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z5520240003761921 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6337/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio si riporta agli scritti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 760/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sez. XIII, di rigetto del ricorso avverso l'invito alla regolarizzazione con il quale era stato richiesto il versamento dell'ulteriore importo di euro 30,00 a titolo di CUT in relazione al Giudizio di R.G.R. n. 4200/2024. Lamentava vizio di motivazione per aver ritenuto la Corte che l'impugnativa riguardasse anche l'atto presupposto, ossia l'avviso n. 148/23, in realtà già oggetto di autonomo e diverso ricorso (giudizio R.G.A. 420/2024), conclusosi con l'annullamento del provvedimento impugnato. Si costituiva
Ministero di Economia e Finanze, deducendo, in relazione al Giudizio di R.G.R. n. 4200/2024, che nelle conclusioni del ricorso il contribuente aveva inteso chiedere l'annullamento anche degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Invero nel corpo del ricorso RG 4200/24, di cui all'allegato 2 della produzione di primo grado, si legge “Come ampiamente dedotto in premessa, infatti, l'avviso di accertamento n. 148 del 24.07.2023, notificato in data
31.07.2023 dal Comune di Cancello ed Arnone, è stato regolarmente impugnato nei termini di legge innanzi all'Adita Corte di Giustizia che con sentenza n. 2026/2024 (R.G.A. n. 420/2024), emessa il 15.05.2024 e depositata il successivo 22.05.2024, dalla Sezione 11 - G.M. Dott. Nominativo_1, ritenuta fondata la spiegata azione, ne disponeva l'annullamento”. Nelle conclusioni si legge: “1. Annullare la comunicazione di presa in carico ex art. 1 comma 792 Lett. C L.160/2019 e contestuale invito alla regolarizzazione della posizione debitoria prot. n. 50002400005975 avente ad oggetto Tari 2020 per complessivi €102,65 oltre spese, interessi e compensi di riscossione, nonché di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e consequenziali, statuendo che nulla deve il ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso”.
L'esplicito riferimento, nell'atto introduttivo del giudizio 4200/24 avverso la comunicazione di presa in carico, del preventivo annullamento dell'avviso di accertamento, consente di ritenere il riferimento, contenuto nelle conclusioni, agli atti presupposti, mera formula di stile, priva di rilievo ai fini di causa.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate per il primo grado in euro 500,00 oltre accessori se dovuti per legge, per il secondo grado in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.