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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 12873/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio
Perrella pronunzia, in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12873/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4 presso lo studio dell'avv. Mario Rubino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
P.IV Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.; P.IV_1 TE
P.IV (già , in persona P.IV_2 CO
del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliate in Genova alla
Via Assarotti 36/8 presso l'avv. Carlo Scofone che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTE
Oggetto: polizza fideiussoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, notificato in data 1.6.2023, l'attore citava in giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale le odierne convenute, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. …accertato e dichiarato il diritto dell'istante a vedersi corrisposte Parte_1
le somme garantite nella polizza fideiussoria contraddistinta dal n.
2010/50/2135847, stipulata in Suo favore ex d.lgs. 122/05 e s.m. dalla
, condannare la in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., e la , in CO
persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, ovvero ognuno per quanto di ragione e competenza, al pagamento in favore dell'attore, ed
a titolo di restituzione delle somme garantite, della complessiva somma di € 132.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda stragiudiziale, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenuta giusta dall'ill.mo Tribunale adito in virtù della polizza fideiussoria stipulata in favore del sig. ; 2. Parte_1
Vittoria di spese e competenze della fase stragiudiziale, di mediazione
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 3 e del presente giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore».
Premetteva l'attore di essere titolare di tale diritto all'attivazione della polizza assicurativa, stipulata ai sensi del d.lgs. 122/2005, poiché con sentenza nr. 4/2020 il Tribunale di Matera aveva dichiarato il fallimento della promittente venditrice d'immobile da costruire ( , Parte_2
così verificandosi la fattispecie concreta per l'escussione della polizza.
In particolare, parte attrice deduceva che, nonostante le ripetute richieste stragiudiziali e la successiva attivazione del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, la richiesta di attivazione dell'anzidetto contratto di assicurazione rimaneva inevasa, giungendo così, infine, a richiederne l'adempimento per via giudiziale dinanzi all'odierno Giudice.
3. Si costituivano il 19.9.2023 Controparte_4
asserendo all'opposto, per un verso, l'invalidità
[...] dell'anzidetto contratto di assicurazione, perché non firmato altresì dal beneficiario-odierno attore ( ) e, per altro verso, Parte_1
l'abusività della richiesta di attivazione della polizza assicurativa da parte del predetto beneficiario, benché caratterizzata dalla previsione della clausola di “solve et repete” di cui all'art. 1462 c.c., giacché il beneficiario medesimo si sarebbe reso inadempiente rispetto all'esecuzione del contratto preliminare di vendita d'immobile stipulato con la società promissaria venditrice dell'immobile da costruire- stipulante del contratto di assicurazione ex d.lgs. 122/2005 ( Parte_2
; ulteriormente, oltre a chiedere «vittoria di spese, compensi ed
[...]
accessori», le medesime convenute domandavano altresì di accertarsi
«l'infondatezza della domanda attorea in quanto priva di prova» e comunque «l'obbligo dell'attore di documentare ai sensi dell'art. 4 delle CGA e dell'art. 3 del D.lgs. 122/2005 l'avvenuto pagamento al promissario venditore della somma pretesa»; in via subordinata, ancora, e Controparte_1 TE chiedevano affinché l'Autorità Giudiziaria adita riducesse «a sensi
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 4 dell'art. 1227 c.c. ovvero secondo equità, l'importo preteso dall'attore in relazione alla condotta colposa» dallo stesso tenuta.
D'altra parte, preliminarmente domandava allo TE
scrivente affinché accertasse e quindi dichiarasse «la carenza di legittimazione passiva di , giacché il contratto di TE
assicurazione in oggetto sarebbe stato sottoscritto dalla sola Società
Reale Mutua di Assicurazioni, a nulla rilevando al riguardo il rapporto interno di riassicurazione per il 28% dell'importo assicurato da quest'ultima instaurato con (oggi CO
. TE
4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 13.11.2023).
5. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta.
6.1. Preliminarmente, non può trovare accoglimento la domanda promossa da parte attrice nei confronti di (già TE
, per difetto di legittimazione passiva CO
(rectius: titolarità passiva: cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Invero la polizza fideiussoria per cui è causa risulta essere stato stipulata esclusivamente tra e Controparte_1 Parte_2
(promissaria venditrice dell'immobile da costruire), come
[...] evidenziano le sottoscrizioni apposte in calce all'anzidetto contratto.
La suddetta polizza, come qualsiasi altro contratto ex art. 1372 c.c., non può che spiegare i propri effetti solamente infra partes, dunque nei confronti di stipulante ( e promittente ( Parte_2 [...]
; conseguentemente, di esso non può Controparte_1 chiedersene l'esecuzione a soggetti terzi, quale la TE stante il principio d'intangibilità delle sfere giuridiche soggettive espresso dagli artt. 1333, 1372 e 1411 c.c..
Benché in calce alla polizza fideiussoria sia indicato un rapporto di coassicurazione ex art. 1911 c.c. (docc. nn. 3 e 4 depositati da parte attrice) e la terminologia in esso riportato sembri rimandare ad un rapporto di delegazione passiva tra di Controparte_1
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Assicurazioni-delegante, (oggi Controparte_5
e , l'assunzione del TE Persona_1
debito da parte di non può avvenire CO senza ch'essa vi abbia prestato il proprio consenso, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge (artt. 1333, 1372 e 1472 c.c. citt.).
6.2. Merita, invece, di ricevere accoglimento la domanda di adempimento avanzata da parte attrice nei confronti di
[...]
Difatti, non sono da condividersi le difese Controparte_1 all'uopo svolte da quest'ultima parte convenuta, poiché il contratto è da ritenersi valido e la richiesta avanzata da parte attrice non incarna un'ipotesi di abuso del diritto sostanziale o processuale.
6.2.1. In particolare, la validità della polizza fideiussoria di cui parte attrice richiede l'adempimento va riconosciuta, giacché la mancata sottoscrizione da parte del beneficiario ( ), non ne Parte_1 inficia la validità, purché esso sia stato sottoscritto, com'è avvenuto nel caso di specie (doc. n. 3 depositato da parte attrice e non disconosciuto da controparte), dall'assicuratore-promittente ( Controparte_1
e dallo stipulante .
[...] Parte_2
La polizza in oggetto, infatti, può essere assimilata nella sua struttura al contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c., valendo pertanto la sottoscrizione del beneficiario-terzo ( ) unicamente a Parte_1 determinare l'irrevocabilità ed immodificabilità da parte dello stipulante nei suoi confronti, Controparte_1 conformemente a quanto previsto dall'art. 1411 co. 2 c.c..
Nel contratto di fideiussione, difatti, il fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore;
il contratto interviene tra il garante e il beneficiario e si perfeziona con la comunicazione a quest'ultimo (cfr. art. 1333 cod. civ.); il garantito non è parte necessaria, perché la fideiussione è efficace anche se il garantito non è a conoscenza del contratto (art. 1936,
2° comma, cod. civ., che – come è noto – configura una chiara ipotesi di “contratto a favore del terzo”).
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 6 L'interesse dello stipulante di cui all'art. 1411 co. 1 c.c., d'altronde, è manifestamente presente e si sostanzia nell'adempimento degli obblighi imposti al costruttore-promissario cedente ( Parte_2
dal d.lgs. 122/2005. Trattandosi di contratto a favore di terzo, dunque,
l'anzidetto contratto assicurativo, oltreché valido, ben può produrre i suoi effetti nei confronti del terzo-beneficiario ( ) a Parte_1
prescindere dalla circostanza che quest'ultimo l'abbia espressamente firmato, potendosi, peraltro, qualificare quale accettazione tacita dell'anzidetto beneficiario la richiesta stragiudiziale di escussione formulata nei confronti dell'assicuratore-promittente
[...]
formulata in data 21.9.2020 (cfr. documento n. Controparte_1
5 depositato da parte attrice).
Consegue che l'espressa subordinazione della validità contratto in oggetto (anche) alla sottoscrizione del beneficiario prevista dall'art. 3 dell'anzidetto contratto, deve essere correttamente interpretata in termini di subordinazione dell'effetto assicurativo alla mancata rinuncia espressa del terzo-beneficiario-assicurato ( ), Parte_1
poiché egli «acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione» (art. 1411 co. 2 c.c.).
6.2.2. Le convenute hanno dedotto anche l'assenza di prova della stipula del contratto preliminare, la mancanza di prova di pagamenti da parte del e la mancata volontà del venditore di recedere dal Pt_1
contratto.
Tali eccezioni sono pretestuose.
In merito all'assenza del preliminare, esso si è perfezionato, come testualmente indicato in citazione, attraverso la proposta della venditrice e l'accettazione da parte del sig. (doc. 1 e 2 Parte_2 Pt_1
della produzione di parte attrice); trattasi di documentazione già trasmessa il 5.5.2021 (doc. 7 prod. parte attrice).
Con riferimento ai pagamenti, essi sono stati depositati dall'attore con il doc. 10.
Infine, per quanto attiene alla mancata volontà di recedere dal contratto,
l'art. 3 comma 3 d.lgs. n. 122/05, operante ratione temporis, si limitava n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 7 a disporre che: “La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che…per le ipotesi di cui alle lettere b)…del comma 2
(sentenza dichiarativa del fallimento), il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare”, che è quanto accaduto nel caso in esame.
6.2.3. Altresì non merita di essere condivisa la difesa svolta dalle parti convenute in termini di abusività della richiesta di adempimento formulata nel presente giudizio da parte attrice, quale eccezione opponibile nonostante il d.lgs. 122/2005 all'art. 4 espressamente imponga la previsione della clausola solve et repete (art. 1462 c.c.) in favore del beneficiario-promissario acquirente ( ) ed a Parte_1
svantaggio del promittente-assicuratore Controparte_1
.
[...]
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie la richiesta di adempimento del contratto assicurativo in oggetto non può essere considerata abusiva né con riferimento ad eventuali patologie genetiche dello stesso né rispetto ad ipotetiche patologie funzionali nell'attuazione di tale contratto. Precisamente, l'exceptio doli non è espressamente prevista nel nostro ordinamento, ma ha trovato in esso implicito riconoscimento grazie all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha valorizzato il principio di buona fede oggettiva (artt. 1175, 1337, 1375 c.c. fra gli altri) quale precipitato del più generale principio di solidarietà di cui agli artt. 2 e 3 Cost..
L'exceptio doli come categoria generale di eccezione, d'altro canto, è stata a sua volta scissa in due più specifiche eccezioni, vale a dire l'exceptio doli generalis (o seu praesentis) e l'exceptio doli specialis (o seu praeteritis); segnatamente, l'exceptio doli generalis può essere esperita qualora la condotta ritenuta abusiva afferisca alla fase esecutiva del rapporto, quantunque essa si collochi in una dimensione già patologica del rapporto stesso;
diversamente, l'exceptio doli seu praeteritis può essere esperita avverso le condotte ritenute di abuso del diritto, che abbiano riguardo al momento genetico del rapporto.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Conseguentemente, nel caso di specie non è possibile riconoscere nella richiesta di adempimento del contratto di assicurazione avanzata da parte attrice alcun abuso del diritto seu praeteritis, giacché tale richiesta riposa su una polizza fideiussoria valida, benché non sottoscritta dal beneficiario ( ) e ciò per le suesposte considerazioni Parte_1
(cfr.
6.2.1. del presente provvedimento). Sul versante dell'exceptio doli seu praesentis, invece, essa non può essere accolta dallo scrivente, poiché, nonostante la produzione documentale di parti convenute (doc.
b e doc. b Controparte_1 TE
del sollecito di promissaria venditrice ( nei confronti Parte_2
del promissario acquirente ( ) in data 21.9.2011, tale Parte_1
inadempimento non risulta provato ed anzi il promissario acquirente ha proseguito nel proprio adempimento anche in data successiva, com'evidenziato dalla produzione documentale di parte attrice (doc. 10 parte attrice), dove risultano parziali adempimenti successivi datati finanche 2013.
E' evidente che tali versamenti non sarebbero stati compiuti se il Pt_1
non avesse avuto in animo di stipulare il contratto definitivo;
stipula che veniva compulsata anche con due distinte missive a/r (doc. n. 12 prod. parte attrice).
7. Risulta conseguentemente infondata l'eccezione di parti convenute fondata sulla valorizzazione dell'art. 1227 c.c..
Invero, per quanto poc'anzi esposto, nulla può essere addebitato all'attore.
8. La domanda di parte attrice circa il pagamento degli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., merita di essere accolta, ma con decorrenza solo a far data dal 4.10.2023, data in cui, adempiendo a quanto previsto dall'art. 4 del contratto di polizza assicurativa di cui si richiedeva l'evasione, il ha per via giudiziale (attraverso la prima memoria Pt_1
ex art. 171-ter c.p.c. in atti) ottemperato all'onere di fornire al promittente-assicuratore ( le Controparte_1
dovute indicazioni circa i pagamenti effettuati in favore del promissario n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 9 venditore-stipulante ( , in vista dell'acquisto Parte_2 dell'immobile da costruire, e fino al soddisfo.
8.1. Per quanto concerne la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta, è inammissibile il cumulo tra interessi moratori e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. Un., n. 5299/1989), in quanto “il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., pur potendosi ritenere esistente in via presuntiva (Cass. Sez. Un., n. 19499/2008), non
è stato tuttavia richiesto nel presente giudizio.
Come specificato dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del
"maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. n. 22273/2010).
9. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad €260.000,00) nei rapporti tra attore e e medi, con riferimento alla sola fase di studio, e minimi TE
per le altre tre fasi nei rapporti tra attore e CP_1
10. Le convenute, infine, vanno condannate al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag.
10 partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo
(art. 8, comma 4bis D.lgs. n. 28/10, operante ratione temporis).
Invero, se avesse partecipato alla mediazione ed TE esposto il proprio difetto di titolarità passiva, è possibile che l'attore non l'avrebbe citata nel presente giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda nei confronti di TE
b) condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , di euro 132.600,00, oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 co. 4 c.c. dal 4.10.2023 e fino al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro 7.052,00 per CP_2
compensi oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge;
d) condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , delle spese di giudizio che liquida in Parte_1 euro 8.328,00 per compensi ed € 788,50 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Mario Rubino;
e) condanna al versamento all'entrata del bilancio TE
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis D.lgs. n.
28/10, vigente ratione temporis;
f) condanna altresì al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis D.lgs. n. 28/10, vigente ratione temporis.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag.
11 Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag.
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11 SEZIONE CIVILE
N. 12873/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio
Perrella pronunzia, in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12873/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4 presso lo studio dell'avv. Mario Rubino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
P.IV Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.; P.IV_1 TE
P.IV (già , in persona P.IV_2 CO
del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliate in Genova alla
Via Assarotti 36/8 presso l'avv. Carlo Scofone che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTE
Oggetto: polizza fideiussoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, notificato in data 1.6.2023, l'attore citava in giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale le odierne convenute, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. …accertato e dichiarato il diritto dell'istante a vedersi corrisposte Parte_1
le somme garantite nella polizza fideiussoria contraddistinta dal n.
2010/50/2135847, stipulata in Suo favore ex d.lgs. 122/05 e s.m. dalla
, condannare la in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., e la , in CO
persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, ovvero ognuno per quanto di ragione e competenza, al pagamento in favore dell'attore, ed
a titolo di restituzione delle somme garantite, della complessiva somma di € 132.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda stragiudiziale, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenuta giusta dall'ill.mo Tribunale adito in virtù della polizza fideiussoria stipulata in favore del sig. ; 2. Parte_1
Vittoria di spese e competenze della fase stragiudiziale, di mediazione
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 3 e del presente giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore».
Premetteva l'attore di essere titolare di tale diritto all'attivazione della polizza assicurativa, stipulata ai sensi del d.lgs. 122/2005, poiché con sentenza nr. 4/2020 il Tribunale di Matera aveva dichiarato il fallimento della promittente venditrice d'immobile da costruire ( , Parte_2
così verificandosi la fattispecie concreta per l'escussione della polizza.
In particolare, parte attrice deduceva che, nonostante le ripetute richieste stragiudiziali e la successiva attivazione del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, la richiesta di attivazione dell'anzidetto contratto di assicurazione rimaneva inevasa, giungendo così, infine, a richiederne l'adempimento per via giudiziale dinanzi all'odierno Giudice.
3. Si costituivano il 19.9.2023 Controparte_4
asserendo all'opposto, per un verso, l'invalidità
[...] dell'anzidetto contratto di assicurazione, perché non firmato altresì dal beneficiario-odierno attore ( ) e, per altro verso, Parte_1
l'abusività della richiesta di attivazione della polizza assicurativa da parte del predetto beneficiario, benché caratterizzata dalla previsione della clausola di “solve et repete” di cui all'art. 1462 c.c., giacché il beneficiario medesimo si sarebbe reso inadempiente rispetto all'esecuzione del contratto preliminare di vendita d'immobile stipulato con la società promissaria venditrice dell'immobile da costruire- stipulante del contratto di assicurazione ex d.lgs. 122/2005 ( Parte_2
; ulteriormente, oltre a chiedere «vittoria di spese, compensi ed
[...]
accessori», le medesime convenute domandavano altresì di accertarsi
«l'infondatezza della domanda attorea in quanto priva di prova» e comunque «l'obbligo dell'attore di documentare ai sensi dell'art. 4 delle CGA e dell'art. 3 del D.lgs. 122/2005 l'avvenuto pagamento al promissario venditore della somma pretesa»; in via subordinata, ancora, e Controparte_1 TE chiedevano affinché l'Autorità Giudiziaria adita riducesse «a sensi
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 4 dell'art. 1227 c.c. ovvero secondo equità, l'importo preteso dall'attore in relazione alla condotta colposa» dallo stesso tenuta.
D'altra parte, preliminarmente domandava allo TE
scrivente affinché accertasse e quindi dichiarasse «la carenza di legittimazione passiva di , giacché il contratto di TE
assicurazione in oggetto sarebbe stato sottoscritto dalla sola Società
Reale Mutua di Assicurazioni, a nulla rilevando al riguardo il rapporto interno di riassicurazione per il 28% dell'importo assicurato da quest'ultima instaurato con (oggi CO
. TE
4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 13.11.2023).
5. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta.
6.1. Preliminarmente, non può trovare accoglimento la domanda promossa da parte attrice nei confronti di (già TE
, per difetto di legittimazione passiva CO
(rectius: titolarità passiva: cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Invero la polizza fideiussoria per cui è causa risulta essere stato stipulata esclusivamente tra e Controparte_1 Parte_2
(promissaria venditrice dell'immobile da costruire), come
[...] evidenziano le sottoscrizioni apposte in calce all'anzidetto contratto.
La suddetta polizza, come qualsiasi altro contratto ex art. 1372 c.c., non può che spiegare i propri effetti solamente infra partes, dunque nei confronti di stipulante ( e promittente ( Parte_2 [...]
; conseguentemente, di esso non può Controparte_1 chiedersene l'esecuzione a soggetti terzi, quale la TE stante il principio d'intangibilità delle sfere giuridiche soggettive espresso dagli artt. 1333, 1372 e 1411 c.c..
Benché in calce alla polizza fideiussoria sia indicato un rapporto di coassicurazione ex art. 1911 c.c. (docc. nn. 3 e 4 depositati da parte attrice) e la terminologia in esso riportato sembri rimandare ad un rapporto di delegazione passiva tra di Controparte_1
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Assicurazioni-delegante, (oggi Controparte_5
e , l'assunzione del TE Persona_1
debito da parte di non può avvenire CO senza ch'essa vi abbia prestato il proprio consenso, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge (artt. 1333, 1372 e 1472 c.c. citt.).
6.2. Merita, invece, di ricevere accoglimento la domanda di adempimento avanzata da parte attrice nei confronti di
[...]
Difatti, non sono da condividersi le difese Controparte_1 all'uopo svolte da quest'ultima parte convenuta, poiché il contratto è da ritenersi valido e la richiesta avanzata da parte attrice non incarna un'ipotesi di abuso del diritto sostanziale o processuale.
6.2.1. In particolare, la validità della polizza fideiussoria di cui parte attrice richiede l'adempimento va riconosciuta, giacché la mancata sottoscrizione da parte del beneficiario ( ), non ne Parte_1 inficia la validità, purché esso sia stato sottoscritto, com'è avvenuto nel caso di specie (doc. n. 3 depositato da parte attrice e non disconosciuto da controparte), dall'assicuratore-promittente ( Controparte_1
e dallo stipulante .
[...] Parte_2
La polizza in oggetto, infatti, può essere assimilata nella sua struttura al contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c., valendo pertanto la sottoscrizione del beneficiario-terzo ( ) unicamente a Parte_1 determinare l'irrevocabilità ed immodificabilità da parte dello stipulante nei suoi confronti, Controparte_1 conformemente a quanto previsto dall'art. 1411 co. 2 c.c..
Nel contratto di fideiussione, difatti, il fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore;
il contratto interviene tra il garante e il beneficiario e si perfeziona con la comunicazione a quest'ultimo (cfr. art. 1333 cod. civ.); il garantito non è parte necessaria, perché la fideiussione è efficace anche se il garantito non è a conoscenza del contratto (art. 1936,
2° comma, cod. civ., che – come è noto – configura una chiara ipotesi di “contratto a favore del terzo”).
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 6 L'interesse dello stipulante di cui all'art. 1411 co. 1 c.c., d'altronde, è manifestamente presente e si sostanzia nell'adempimento degli obblighi imposti al costruttore-promissario cedente ( Parte_2
dal d.lgs. 122/2005. Trattandosi di contratto a favore di terzo, dunque,
l'anzidetto contratto assicurativo, oltreché valido, ben può produrre i suoi effetti nei confronti del terzo-beneficiario ( ) a Parte_1
prescindere dalla circostanza che quest'ultimo l'abbia espressamente firmato, potendosi, peraltro, qualificare quale accettazione tacita dell'anzidetto beneficiario la richiesta stragiudiziale di escussione formulata nei confronti dell'assicuratore-promittente
[...]
formulata in data 21.9.2020 (cfr. documento n. Controparte_1
5 depositato da parte attrice).
Consegue che l'espressa subordinazione della validità contratto in oggetto (anche) alla sottoscrizione del beneficiario prevista dall'art. 3 dell'anzidetto contratto, deve essere correttamente interpretata in termini di subordinazione dell'effetto assicurativo alla mancata rinuncia espressa del terzo-beneficiario-assicurato ( ), Parte_1
poiché egli «acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione» (art. 1411 co. 2 c.c.).
6.2.2. Le convenute hanno dedotto anche l'assenza di prova della stipula del contratto preliminare, la mancanza di prova di pagamenti da parte del e la mancata volontà del venditore di recedere dal Pt_1
contratto.
Tali eccezioni sono pretestuose.
In merito all'assenza del preliminare, esso si è perfezionato, come testualmente indicato in citazione, attraverso la proposta della venditrice e l'accettazione da parte del sig. (doc. 1 e 2 Parte_2 Pt_1
della produzione di parte attrice); trattasi di documentazione già trasmessa il 5.5.2021 (doc. 7 prod. parte attrice).
Con riferimento ai pagamenti, essi sono stati depositati dall'attore con il doc. 10.
Infine, per quanto attiene alla mancata volontà di recedere dal contratto,
l'art. 3 comma 3 d.lgs. n. 122/05, operante ratione temporis, si limitava n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 7 a disporre che: “La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che…per le ipotesi di cui alle lettere b)…del comma 2
(sentenza dichiarativa del fallimento), il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare”, che è quanto accaduto nel caso in esame.
6.2.3. Altresì non merita di essere condivisa la difesa svolta dalle parti convenute in termini di abusività della richiesta di adempimento formulata nel presente giudizio da parte attrice, quale eccezione opponibile nonostante il d.lgs. 122/2005 all'art. 4 espressamente imponga la previsione della clausola solve et repete (art. 1462 c.c.) in favore del beneficiario-promissario acquirente ( ) ed a Parte_1
svantaggio del promittente-assicuratore Controparte_1
.
[...]
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie la richiesta di adempimento del contratto assicurativo in oggetto non può essere considerata abusiva né con riferimento ad eventuali patologie genetiche dello stesso né rispetto ad ipotetiche patologie funzionali nell'attuazione di tale contratto. Precisamente, l'exceptio doli non è espressamente prevista nel nostro ordinamento, ma ha trovato in esso implicito riconoscimento grazie all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha valorizzato il principio di buona fede oggettiva (artt. 1175, 1337, 1375 c.c. fra gli altri) quale precipitato del più generale principio di solidarietà di cui agli artt. 2 e 3 Cost..
L'exceptio doli come categoria generale di eccezione, d'altro canto, è stata a sua volta scissa in due più specifiche eccezioni, vale a dire l'exceptio doli generalis (o seu praesentis) e l'exceptio doli specialis (o seu praeteritis); segnatamente, l'exceptio doli generalis può essere esperita qualora la condotta ritenuta abusiva afferisca alla fase esecutiva del rapporto, quantunque essa si collochi in una dimensione già patologica del rapporto stesso;
diversamente, l'exceptio doli seu praeteritis può essere esperita avverso le condotte ritenute di abuso del diritto, che abbiano riguardo al momento genetico del rapporto.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Conseguentemente, nel caso di specie non è possibile riconoscere nella richiesta di adempimento del contratto di assicurazione avanzata da parte attrice alcun abuso del diritto seu praeteritis, giacché tale richiesta riposa su una polizza fideiussoria valida, benché non sottoscritta dal beneficiario ( ) e ciò per le suesposte considerazioni Parte_1
(cfr.
6.2.1. del presente provvedimento). Sul versante dell'exceptio doli seu praesentis, invece, essa non può essere accolta dallo scrivente, poiché, nonostante la produzione documentale di parti convenute (doc.
b e doc. b Controparte_1 TE
del sollecito di promissaria venditrice ( nei confronti Parte_2
del promissario acquirente ( ) in data 21.9.2011, tale Parte_1
inadempimento non risulta provato ed anzi il promissario acquirente ha proseguito nel proprio adempimento anche in data successiva, com'evidenziato dalla produzione documentale di parte attrice (doc. 10 parte attrice), dove risultano parziali adempimenti successivi datati finanche 2013.
E' evidente che tali versamenti non sarebbero stati compiuti se il Pt_1
non avesse avuto in animo di stipulare il contratto definitivo;
stipula che veniva compulsata anche con due distinte missive a/r (doc. n. 12 prod. parte attrice).
7. Risulta conseguentemente infondata l'eccezione di parti convenute fondata sulla valorizzazione dell'art. 1227 c.c..
Invero, per quanto poc'anzi esposto, nulla può essere addebitato all'attore.
8. La domanda di parte attrice circa il pagamento degli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., merita di essere accolta, ma con decorrenza solo a far data dal 4.10.2023, data in cui, adempiendo a quanto previsto dall'art. 4 del contratto di polizza assicurativa di cui si richiedeva l'evasione, il ha per via giudiziale (attraverso la prima memoria Pt_1
ex art. 171-ter c.p.c. in atti) ottemperato all'onere di fornire al promittente-assicuratore ( le Controparte_1
dovute indicazioni circa i pagamenti effettuati in favore del promissario n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag. 9 venditore-stipulante ( , in vista dell'acquisto Parte_2 dell'immobile da costruire, e fino al soddisfo.
8.1. Per quanto concerne la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta, è inammissibile il cumulo tra interessi moratori e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. Un., n. 5299/1989), in quanto “il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., pur potendosi ritenere esistente in via presuntiva (Cass. Sez. Un., n. 19499/2008), non
è stato tuttavia richiesto nel presente giudizio.
Come specificato dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del
"maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. n. 22273/2010).
9. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad €260.000,00) nei rapporti tra attore e e medi, con riferimento alla sola fase di studio, e minimi TE
per le altre tre fasi nei rapporti tra attore e CP_1
10. Le convenute, infine, vanno condannate al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag.
10 partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo
(art. 8, comma 4bis D.lgs. n. 28/10, operante ratione temporis).
Invero, se avesse partecipato alla mediazione ed TE esposto il proprio difetto di titolarità passiva, è possibile che l'attore non l'avrebbe citata nel presente giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda nei confronti di TE
b) condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , di euro 132.600,00, oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 co. 4 c.c. dal 4.10.2023 e fino al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro 7.052,00 per CP_2
compensi oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge;
d) condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , delle spese di giudizio che liquida in Parte_1 euro 8.328,00 per compensi ed € 788,50 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Mario Rubino;
e) condanna al versamento all'entrata del bilancio TE
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis D.lgs. n.
28/10, vigente ratione temporis;
f) condanna altresì al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis D.lgs. n. 28/10, vigente ratione temporis.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag.
11 Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 12873/2023 r.g.a.c. Pag.
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