Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Sentenza breve 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2865 del 2025, proposto da
TO AD, rappresentata e difesa in proprio e dall’avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stidio del secondo in Roma, viale Europa n. 100;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei il Sud e le Politiche di Coesione, Pnrr Struttura di Missione per il Pnrr, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto mpi.AOODRLO.RegistroDecreti.U.0000511.09-05-2025 con il quale è stata rettificata e integrata la graduatoria di merito prot. n. 404 del 09/04/2025, compilata dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe A046 e, ove esistente, del relativo verbale di approvazione (v. all.1);
- del decreto prot. n. 792 del 26 giugno 2025 (m pi.A00DRLO.Registro Decreti. U.0000792.26-06-2025) con il quale è stata integrata la graduatoria di merito prot.n.511 del 09 maggio 2025 con un numero di candidati idonei pari al 30% ai sensi dell’art.2, comma1, del d.l. 7 aprile 2025 n. 45 (v. all. 2);
nonché, di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato anche noto o conosciuto dalla ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti e/o consequenziali
e per ottenere
l’accertamento di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle imminenti immissioni in ruolo, delle convocazioni che a breve saranno illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello della ricorrente o in eccesso rispetto in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per gli Affari Europei il Sud e le Politiche di Coesione, nonché della Struttura di Missione per il Pnrr;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. FA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, bandito ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 27 ottobre 2023, n. 205 - PNRR1 - e indetto con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche nella Regione Lombardia.
Al termine delle prove concorsuali, sommando i titoli, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 187,75 punti in base al quale è risultata collocata in posizione utile all’undicesimo posto nella graduatoria approvata con decreto prot. n. 404 del 9 aprile 2025.
La ricorrente in sede procedimentale con nota del 15 aprile 2025 ha presentato un reclamo all’Amministrazione evidenziando di ritenere che doveva esserle attribuito il punteggio relativo al titolo di studio previsto al punto A.1.1. dell’allegato B al bando, nonché il punteggio relativo alla partecipazione ad altro concorso pubblico previsto dal punto B.4.1. dell’allegato B al bando.
Secondo la ricorrente il corretto riconoscimento di tali punteggi avrebbe comportato il riconoscimento di 210 punti.
Con decreto n. 511 del 9 maggio 2025, è stata rettificata la graduatoria, e la ricorrente ha constatato l’esclusione del proprio nominativo dalla stessa e la presenza, dalle posizioni dalla 11 alla 17, di sette candidati dichiarati vincitori pur avendo ottenuto un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente, dei quali solo due contrassegnati con il simbolo “S” indicativo del possesso della riserva pari al 30 per cento per ciascuna regione in favore di coloro che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, previsto dall’art. 13, commi 9 e 10, del DM 27 ottobre 2023, n. 205.
Con successivo decreto n. 792 del 26 giugno 2025, è stata disposta un’ulteriore integrazione della graduatoria con l’inserimento di ulteriori cinque nominativi di candidati risultati idonei in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso in attuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79.
I provvedimenti con i quali l’Amministrazione, nel disporre l’integrazione della graduatoria dei vincitori del concorso, ha escluso il nominativo della ricorrente originariamente collocata in posizione utile, sono impugnati con ricorso ritualmente notificato l’8 luglio 2025 e depositato il 26 luglio 2025, con quattro motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della Tabella di valutazione titoli – Allegato B del D.M. 27 ottobre 2023, n. 205, degli articoli 8 e 9 del D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575, il travisamento, la violazione dei principi del giusto procedimento, del favor partecipationis , del legittimo affidamento, di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché l’illogicità, il difetto di istruttoria
Sul punto la ricorrente premette di aver indicato come titolo di accesso la laurea magistrale in giurisprudenza con votazione finale di 104 su 110 e il titolo di abilitazione specifica con votazione di 186,25 su base 250, e che entrambi i punteggi, rapportati in centesimi, come richiesto dal bando, hanno prodotto un punteggio pari a 95/100 per la laurea, mentre il titolo di abilitazione ha dato un punteggio pari a 75/100.
Nella Tabella di valutazione dei titoli – Allegato B al Bando, al punto A.1.1 è previsto che la valutazione del punteggio relativo a laurea o abilitazione si effettui come segue: “ Se il punteggio è inferiore a 75/100 si attribuiscono 0 punti; Se il punteggio è superiore a 75/100, si calcola (punteggio – 75) ÷ 2 ”.
Sulla base di tale disciplina il punteggio dell’abilitazione (75/100) non ha prodotto alcun punteggio utile, mentre quello della laurea (95/100) secondo la ricorrente avrebbe dovuto dar diritto a 10 punti che invece non le sono stati riconosciuti.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione della Tabella di valutazione titoli – Allegato B del bando, l’erronea attribuzione del punteggio, la lesione del principio meritocratico e del diritto all’inserimento in graduatoria, nonché la violazione del principio di legalità ed interpretazione letterale, oltre che la violazione del principio del favor partecipationis e del principio di imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di trasparenza.
Al riguardo la ricorrente premette di aver chiesto in sede procedimentale all’Amministrazione di ottenere il riconoscimento di ulteriori 12,5 punti in applicazione della voce B.4.1 della Tabella di valutazione titoli – All. B al bando – che prevede l’attribuzione di tale punteggio per “ l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto ”, e che l’Amministrazione ha risposto negativamente con la motivazione che tale titolo è “ già stato valutato al punto A.1.2 ” del bando relativo al possesso dell’abilitazione specifica.
Secondo la ricorrente il titolo doveva invece essere valutato perché mentre il punto A.1.2 considera il possesso dell’abilitazione specifica, conseguita tramite percorsi selettivi, il punto B.4.1 valuta invece il superamento di tutte le prove di un concorso ordinario e il relativo inserimento nella graduatoria di merito, titolo del quale la ricorrente è in possesso in quanto è inserita nella graduatoria di merito della regione Molise, per aver superato il concorso ordinario per la scuola secondaria di II grado, sulla classe di concorso A046 indetto con D.D. 499/2020 attributivo anche della abilitazione all’insegnamento.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3, 10, 11, 97 e 117 della Costituzione, l’irregolarità nella graduatoria rettificata e l’ingiustificata inclusione di candidati con punteggio inferiore a quello da lei riportato, nonché la violazione del principio del buon andamento, di imparzialità ed il travisamento dei fatti.
Con questo motivo la ricorrente rileva che nella graduatoria rettificata pubblicata il 9 maggio 2025, sono presenti dalla posizione n. 11 alla posizione n. 17 sette candidati, dei quali solo due contrassegnati dalla lettera “S” indicativa dell’appartenenza a categorie aventi diritto alla riserva del 30%, mentre gli altri candidati risultano tra i vincitori nonostante abbiano un punteggio inferiore a quello riconosciuto dall’Amministrazione alla ricorrente.
Sul punto la ricorrente deduce che il bando prevede dei limiti alla presenza di candidati riservatari nella graduatoria, dai quali si evince anche in via indiretta che la presenza nella graduatoria di candidati con un punteggio inferiore al suo non è giustificata, perché eccederebbero i limiti previsti dal bando, il quale riconosce la riserva:
- in misura pari al 30% in favore di coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici (ex art. 13 c.c. 9 e 10 DM 205/23;
- in misura pari al 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;
- in misura pari ad un 1,39% per i riservisti ex L. 68/99 e pari a 0,00% per i riservisti ex D. Lgs. n. 66/10 (v. all. 6 “Bando di concorso” nella parte che interessa ovvero Allegato 1 pg.35 e l’Allegato A pg. 89 – per classe di concorso A046 Lombardia).
La ricorrente conclude sottolineando che la mancata osservanza del tetto numerico massimo previsto per le riserve di legge determina un vizio autonomo della graduatoria, dato che la sua posizione risulta ingiustamente superata da soggetti che non avrebbero potuto legittimamente essere collocati nei posti riservati.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12, comma 1, del D.M. 27 ottobre 2023, n. 205, a causa dell’omessa pubblicazione della graduatoria completa dei candidati idonei che impedisce la formazione e pubblicazione di graduatorie complete conformi ai principi generali in materia di trasparenza che regolano le procedure selettive pubbliche.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con atto di mera forma, replicando alle censure proposte dalla ricorrente con una nota di chiarimenti dell’Ufficio scolastico regionale depositata in giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 2965 del 22 settembre 2025, è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, e la ricorrente ha ritualmente effettuato tale adempimento nei termini assegnati.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, come specificato nel prosieguo, deve essere accolto in parte solo con riguardo alla censura proposta con il terzo motivo.
Il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del punteggio spettante per la laurea in giurisprudenza ai sensi del punto A.1.1. della Tabella B allegata al bando, è infondato.
Il decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, prevede un duplice canale di accesso al concorso.
All’art. 4, comma 1, ammette al concorso coloro che siano in possesso, in modo congiunto, del titolo di studio (la laurea) e dell’abilitazione specifica.
In alternativa a questa prima ipotesi, l’art. 4, comma 3, consente la partecipazione a chi abbia, congiuntamente al titolo di studio della laurea, il titolo di servizio pregresso per almeno tre anni scolastici, ovvero abbia conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
La Tabella B del D.M. 27 ottobre 2023, n. 205, al parametro A.1 “ Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni ”, sotto parametro A.1.1, prevede l’attribuzione di un punteggio utile alla graduatoria tramite la valutazione del titolo di accesso.
Tale valutazione rispecchia la bipartizione appena menzionata, in quanto contempla in modo distinto il titolo di laurea “ purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) ” e l’“ abilitazione specifica ”.
In entrambi i casi il punteggio (del titolo di laurea e dei 24 CFU ovvero dell’abilitazione) viene valorizzato qualora il voto conseguito, riportato in centesimi, sia superiore a 75.
Svolta questa premessa, risultano corrette le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione circa l’impossibilità di riconoscere un ulteriore punteggio per la laurea, in quanto la ricorrente ha utilizzato per l’accesso, come sopra visto, il titolo dell’abilitazione e non il titolo della laurea e dei 24 CFU/CFA.
Come è stato osservato “ dal tenore della disposizione si ricava, in effetti, come l’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il titolo accademico avvenga soltanto in favore di coloro i quali hanno avuto accesso alla procedura ex art. 4, comma 3 della lex specialis, i.e, spendendo un titolo «valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA»; per coloro i quali, invece, come il ricorrente, hanno speso il diverso requisito congiunto del titolo e dell’abilitazione, ad essere valutata, ai fini dell’incremento di punteggio, é esclusivamente quest’ultima ” (in questi termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 19 dicembre 2025, n. 8258).
Il primo motivo è pertanto infondato.
Per completezza va inoltre osservato che l’abilitazione, rispetto alla laurea, costituisce un titolo di studio “ superiore ”, nel senso che l’abilitazione presuppone necessariamente la laurea.
Trova pertanto applicazione il principio in materia di concorsi pubblici secondo cui, salvo diversa disposizione espressa, il titolo di studio inferiore rimane assorbito in quello superiore allorché il secondo presupponga il primo. Come osservato in giurisprudenza “ quanto al voto di laurea del ricorrente, lo stesso non è valutabile nell’ambito del criterio A.1.1, conformemente alla regola secondo cui ogniqualvolta vi siano titoli che sono parte di un titolo più ampio, a sua volta costituente titolo di accesso ed autonomamente valutato ai fini del punteggio, i titoli minori, in quanto propedeutici al conseguimento di quello maggiore, non sono autonomamente valutabili, perché necessariamente assorbiti in quest’ultimo, che riflette l’effettiva preparazione attuale del candidato ” (in questi termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 novembre 2025, n. 20089; T.A.R. Umbria, 29 dicembre 2025, n. 891).
Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto esserle riconosciuto uno specifico punteggio di 12,5 punti per il parametro B “ Punteggio per i titoli accademici e scientifici ”, sottoparametro B.4 “ Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale ”, sottoparametro B.4.1. “ Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto ”, in quanto la stessa è inserita nella graduatoria di merito della regione Molise, per aver superato il concorso ordinario per la scuola secondaria di II grado, sulla classe di concorso A046 indetto con D.D. 499/2020 attributivo anche della abilitazione all’insegnamento.
Infatti la ricorrente nel formulare questa censura trascura di considerare di aver superato un concorso ordinario per la scuola secondaria di II grado attributivo anche della abilitazione all’insegnamento, e che l’abilitazione nel caso di specie costituisce il titolo utilizzato per l’accesso alla procedura concorsuale per il quale le sono stati già riconosciuti 12,5 punti per il parametro A.1.2..
Nel caso in esame non è pertanto ammissibile che il titolo possa considerarsi anche alla stregua di un titolo " ulteriore " valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 2102).
Alla stregua di tali considerazioni il parametro B.4.1. non può che far riferimento, pena la duplicazione del titolo, ad un concorso diverso a quello speso per l’accesso, atteso che si colloca nell’ambito della Sez. B, relativa al “ Punteggio per i titoli accademici e scientifici ”, mentre la valutazione dei titoli di accesso è specificatamente disciplinata (ed esaurita), come visto, alla sez. A (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 19 dicembre 2025, n. 8258).
Il secondo motivo è pertanto infondato.
É invece fondato il terzo motivo con cui la ricorrente lamenta l’ingiustificata inclusione di candidati con un punteggio inferiore a quello da lei riportato, e la mancata osservanza del tetto numerico massimo previsto per le riserve che comporta che la stessa risulti ingiustamente superata da soggetti che non avrebbero potuto legittimamente essere collocati nei posti riservati.
L’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio ha chiarito che la mancata presenza della ricorrente nella graduatoria per diciassette posti è imputabile al fatto che la stessa è risultata scavalcata da dei candidati con titoli di riserva, e che la percentuale della misura massima del 50% dei posti da assegnare ai riservisti nel caso di specie deve ritenersi rispettata in quanto nelle prime dieci posizioni vi sono cinque candidati che, pur potendo giovarsi del diritto alla riserva, non ne hanno usufruito in quanto si sono collocati in posizione utile per merito.
Secondo l’Amministrazione questi candidati non devono essere computati come riservisti e devono essere computati come riservisti solo i restanti 8 candidati che sono entrati nella graduatoria usufruendo effettivamente della riserva.
La ricorrente contesta tali conclusioni deducendo che così operando l’Amministrazione finisce per eludere il limite massimo delle riserve espressamente previsto dal bando di concorso, in quanto consente, attraverso una distinzione tra riserve “ utilizzate ” e riserve “ non utilizzate ” priva di fondamento normativo e contraria agli orientamenti interpretativi affermati dalla giurisprudenza, di aggirare il tetto massimo delle quote di riserva tassativamente fissato dalla normativa vigente e dal bando di concorso, alterando la struttura stessa della graduatoria.
La censura è fondata.
L’art. 5, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, prevede che “ nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso ”.
Questa norma è condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza nel senso prospettato nel ricorso, laddove afferma che « giova richiamare l’orientamento espresso da questo Consiglio in un caso sostanzialmente analogo, anche se riferito ad un diverso concorso, secondo il quale “il candidato riservatario, vincitore per merito, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva (v., ex plurimis, C.G.A. Reg. Sic. 24 febbraio 2010, n. 116), in quanto:
- l’articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge; - la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all’analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l’interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all’eccezione;
- la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l’art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell’amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione (v., ex plurimis, Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri precedenti ivi richiamati);
- ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell’Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva;
- in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1775/2014)” (Cfr., Consiglio di Stato, sez. II, n. 11266 del 27/12/2023; vedi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 7663 del 30/11/2021, per cui: “Ciò non toglie che gli stessi [titolari di riserva], in forza del punteggio conseguito, possano essere anche tra i vincitori della procedura concorsuale, ma anche in tal caso essi andranno computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. Condivisibilmente si è sostenuto al riguardo che “il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. In particolare, le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 150)”). I medesimi principi sono stati del resto ribaditi, di recente ed in relazione al medesimo concorso di cui è causa, seppur per diversa Regione, dal T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1464 del 16/09/2025, per cui: “qualora i soggetti in favore dei quali sia prevista la cd. riserva di posti, in forza del punteggio conseguito, risultino anche tra i vincitori per solo merito della procedura concorsuale, essi andranno computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva, in quanto “le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 150) » (in questi termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV. 11 novembre 2025, n. 7366 e 7354).
Il terzo motivo è pertanto fondato in quanto l’Amministrazione non ha computato ai fini di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994, anche i titolari di riserva inseriti in graduatoria per merito.
Ne consegue che la graduatoria deve essere annullata nei limiti di interesse della parte ricorrente.
La ricorrente - previo il corretto computo dei riservatari, inclusi anche i vincitori per merito entro i limiti della percentuale massima del cinquanta per cento dei posti - dovrà essere inserita nella graduatoria in base al punteggio attribuitole dall’Amministrazione.
Il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’omessa pubblicazione della graduatoria completa dei candidati idonei, non è fondato.
Si tratta di una censura non condivisibile in quanto l’Amministrazione ha applicato la disciplina concorsuale che all’art. 9 del decreto direttoriale 6 dicembre 2023, n. 2575, in conformità all’art. 59, comma 10, lett. d), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, dispone la formazione e pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non possono in linea di principio aspirare all’assunzione.
Come osservato in giurisprudenza si tratta di una previsione che appare non irragionevole “ in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’amministrazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 5167/2025).
Sul punto è stato altresì chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14 ” (in questi termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 novembre 2025, n. 21448).
In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla censura proposta con il terzo motivo e conseguentemente i provvedimenti impugnati devono essere annullati nei limiti di interesse della parte ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse della parte ricorrente, nel senso precisato in motivazione.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, e per essa ai difensori dichiaratisi antistatari, liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA LL, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA LL |
IL SEGRETARIO