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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. US UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR AR Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, corso Italia n.13, presso lo studio degli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono per mandato in atti appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (P.IVA.: ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Wagner n.8 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Giglio, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pantaleo, per mandato in atti appellato
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 94/2022 pubblicata in data 03/02/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 958/2020 vertente tra già Parte_1 Parte_2
e il ha condannato l'ente locale al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
11.033,90 oltre interessi legali ex art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo in favore di dichiarato compensate per un Parte_1 decimo le spese di lite e condannato rifondere al la Parte_1 Controparte_1 parte restante, liquidata in complessivi € 19.223,10 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso detta sentenza ha interposto appello ccependone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, stante Controparte_1 la sua infondatezza. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine del 04.04.2024, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui il Decidente ha ritenuto non provati la fonte negoziale dei crediti oggetto di cessione da parte di;
nonché l'esecuzione delle prestazioni in Controparte_2 favore del e gli impegni di spesa. Controparte_1
A tal proposito, ileva che il doc. 1015, ovvero il contratto di appalto tra l'ente Parte_1 comunale e la fornitrice, sebbene allegato in copia, costituirebbe valida prova dei crediti ceduti.
2.Con il secondo motivo di appello, ensura la pronuncia nella parte in cui il Parte_1
Decidente ha ritenuto non provato il titolo fondante i crediti di Eni Gas e Luce S.p.A., oggetto dei contratti di cessione di crediti stipulati con l'appellante.
A suo dire, la prova sarebbe rappresentata dal doc. 1029, ossia il contratto del 30/09/2010 tra Eni S.p.A. e il . Controparte_1
3.Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la prova dell'an dei crediti Hera Comm S.r.l., oggetto dei contratti di cessione sottoscritti dalla deducente.
La fonte sarebbe il doc. 0011, ovvero la comunicazione di attivazione del Servizio di Salvaguardia con decorrenza 01/01/2017, con il quale Hera Comm S.r.l. ha provveduto a somministrare energia elettrica in favore dell'appellata in regime di Salvaguardia per non avere l'ente locale operato la scelta del proprio fornitore sul mercato libero.
4.Con il quarto motivo di appello, ontesta la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto carente di prova la fonte negoziale dei crediti di - come specificati Controparte_3 nel contratto di cessione con l'odierna deducente - derivanti dalla somministrazione di gas naturale effettuata come Fornitore di Ultima Istanza, e altresì dalla somministrazione di energia elettrica.
Rileva, tra le altre, che il non ha contestato né la fornitura di gas né quella di energia CP_1 elettrica da parte del detto gestore.
5.Con il quinto motivo di appello, l'appellante sostiene che la decisione sarebbe errata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti risultanti dalle fatture Eni S.p.A. nn. E1560222969 e E166021476. A suo dire non sarebbe decorso il relativo termine di legge.
6.Con il sesto motivo di appello, ontesta la sentenza per omessa pronuncia Parte_1 sulla domanda di condanna del al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli CP_1 interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva, erano scaduti da oltre sei mesi, e nella parte in cui ha rigettato la domanda di ristoro dei costi di recupero del credito, a norma dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, a suo dire dovuti.
7.Con il settimo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ordine anche alle spese di lite e pertanto ne chiede la riforma.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
I primi quattro motivi di appello sono infondati.
In punto di fatto occorre premettere che:
- tra il 2016 e il 2018, ha sottoscritto e prodotto diversi contratti di cessione Parte_1
(notificati al ) intercorsi con Controparte_1 CP_2 Controparte_2
Eni S.p.A.; Eni Gas e Luce S.p.A.; Hera Comm S.r.l. e
[...] Controparte_3 [...]
aventi ad oggetto crediti derivanti da forniture e somministrazioni effettuate Controparte_4 in favore dell'ente appellato ed individuati, in ciascun contratto, mediante elencazione delle fatture emesse, ritenute non pagate.
- in forza dei detti contratti di cessione, l'appellante ha affermato di essere creditrice nei confronti dell'amministrazione comunale della somma di € 891.208,88, oltre interessi moratori per ritardato pagamento, quantificati in € 13.397,80, oltre interessi anatocistici e costi di recupero dei crediti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, di cui ha chiesto la condanna al relativo pagamento.
Il ha contestato l'an e il quantum della pretesa, sostenendo che Controparte_1 Parte_1
per ciascuna posizione ceduta, non ha fornito prova della fonte dell'obbligazione, della
[...] prestazione eseguita e dei relativi impegni di spesa.
Le doglianze di cui ai primi tre motivi di appello sono infondate, difettando la prova dell'an, ossia del contratto stipulato dall'ente locale con i singoli gestori, quale fondamento della pretesa fatta valere.
Occorre dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera “per accettazione” da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria (Cass. sent. 22/08/2025, n.23699).
Pertanto, quanto ad , il contratto di appalto Controparte_5 versato in atti (doc. 1015) è una mera copia priva di sottoscrizione e attestazione di conformità all'originale. A tal proposito, l'art 23bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) dispone che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”. Mancando l'attestazione di conformità, il documento è privo di efficacia probatoria.
Per quel che concerne Eni Gas e Luce S.p.A., il documento contrassegnato “1029” non è il contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto dalla società cedente, bensì quello concluso da Eni S.p.A. il 30/09/2010; l'onere probatorio non può ritenersi assolto adducendo che Eni Gas e Luce S.p.A. sarebbe società controllata al 100% da Eni S.p.A.; le due società sono soggetti distinti e ciò si ricava dal raffronto tra i contratti di cessione di crediti stipulati da cui emerge con chiarezza la diversa sede sociale, e le diverse P.IVA. Difetta pertanto il titolo fondante il credito riconducibile alla posizione di Controparte_6
con riferimento ad Hera Comm S.r.l., il doc. “0011” versato in atti non è il contratto
[...] tra le parti originarie, bensì una comunicazione di attivazione del Servizio di Salvaguardia rivolta al appellato con decorrenza 01/01/2017. CP_1
Quanto ad (quarto motivo di appello), pur avendo Controparte_3 Parte_1 allegato, con riguardo ai crediti ceduti, i contratti di somministrazione di energia elettrica (all.ti 1008-1011), non può ritenersi raggiunta la prova in quanto non vi è dimostrazione del quantum non risultando agli atti le relative fatture.
Per quel che concerne poi la posizione (quarto motivo di appello), la Controparte_4 precedente cessione di crediti intervenuta tra e non può Controparte_3 Controparte_4 ritenersi provata per il sol fatto che sia menzionata come “Sottocedente” dei crediti CP_3 oggetto del successivo contratto di cessione (questo sì versato in atti) tra e Controparte_4
l'odierna appellante.
Deve essere confermata la pronuncia di primo grado, la quale ha correttamente escluso la legittimazione sostanziale rispetto ai crediti di per non avere Controparte_4 Parte_1 nella sua qualità di creditrice-cessionaria prodotto tutti gli atti di cessione di crediti medio
[...] tempore intervenuti.
La prova del credito non può neppure desumersi dai mandati di pagamento allegati (per i quali sono state tra l'altro prodotte le prove dei pagamenti) o dalla asserita mancata contestazione da parte del comune appellato, perché è comunque onere del creditore provare i fatti costitutivi della propria pretesa (art. 2697 c.c.).
A tale ultimo proposito, va rilevato che parte appellante non ha neppure prodotto gli impegni di spesa. L'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.
La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati
Il successivo comma 4 dispone che, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (v. Cass. ordinanza n.17197/2024; Cass. ordinanza 13159/2024), tale previsione legislativa - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (v. al riguardo Cass. SS UU, sent. 10/06/2005 n. 12195; Cass. SS UU sent. 28/06/2005 n. 13831) - tutela il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa.
Pertanto, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4), i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
L'impugnazione pertanto è infondata e la sentenza di primo grado va confermata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il quinto motivo di appello è infondato.
La doglianza riguardante la rilevata prescrizione dei crediti facenti capo ad Eni S.p.A. non è meritevole di accoglimento.
A fronte delle contestazioni effettuate dal in ordine all'an e al quanum della Controparte_1 pretesa e circa il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, l'impugnazione proposta non contiene elementi di novità, sicché, anche sotto questo profilo, la pronuncia di primo grado va confermata. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il sesto motivo di appello è infondato.
Le ragioni a sostegno della domanda di condanna del al pagamento degli interessi CP_1 anatocistici maturati sugli interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva, erano scaduti da oltre sei mesi;
e quelle a sostegno della domanda di ristoro dei costi di recupero del credito, a norma dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, a dire dell'appellante dovuti, non sono meritevoli di accoglimento.
Questo Collegio ritiene di condividere il ragionamento seguito dal giudice di primo grado. Va difatti rilevato che, non avendo l'appellante prodotto i contratti, difetta la prova: 1) dell'an e del quantum del credito (per sorte capitale), il quale deve essere certo, liquido ed esigibile, affinché possano poi essere calcolati gli interessi di mora;
nonché 2) della responsabilità contrattuale del debitore ex artt. 1218 e 1224 c.c., nonché ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs. 231/2002.
Le “note di debito” versate in atti non sono, dunque, prove sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda.
Per l'effetto, non può neppure essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva, sarebbero scaduti da oltre sei mesi.
Conseguentemente, va rigettata la domanda di ristoro dei costi di recupero del credito, a norma dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il settimo motivo di appello è fondato.
E' errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che, poiché la domanda attorea è stata accolta in misura di gran lunga inferiore, l'attrice dovesse ritenersi soccombente. Occorre, invece, dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale in base al quale il rilevante divario tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice non integra soccombenza reciproca e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Sul punto la sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata mediante la condanna del al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio parametrate al Controparte_1 valore del decisum.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la conferma delle statuizioni di primo grado e, dunque, l'esito complessivo della lite, devono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 94/2022 emessa dal Tribunale di Marsala il 3 Febbraio 2022: condanna il al pagamento, in favore di elle spese del Controparte_1 Parte_1 primo grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge;
Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 09/10/2025.
Palermo, 14/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
AR AR US UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. US UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR AR Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, corso Italia n.13, presso lo studio degli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono per mandato in atti appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (P.IVA.: ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Wagner n.8 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Giglio, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pantaleo, per mandato in atti appellato
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 94/2022 pubblicata in data 03/02/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 958/2020 vertente tra già Parte_1 Parte_2
e il ha condannato l'ente locale al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
11.033,90 oltre interessi legali ex art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo in favore di dichiarato compensate per un Parte_1 decimo le spese di lite e condannato rifondere al la Parte_1 Controparte_1 parte restante, liquidata in complessivi € 19.223,10 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso detta sentenza ha interposto appello ccependone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, stante Controparte_1 la sua infondatezza. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine del 04.04.2024, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui il Decidente ha ritenuto non provati la fonte negoziale dei crediti oggetto di cessione da parte di;
nonché l'esecuzione delle prestazioni in Controparte_2 favore del e gli impegni di spesa. Controparte_1
A tal proposito, ileva che il doc. 1015, ovvero il contratto di appalto tra l'ente Parte_1 comunale e la fornitrice, sebbene allegato in copia, costituirebbe valida prova dei crediti ceduti.
2.Con il secondo motivo di appello, ensura la pronuncia nella parte in cui il Parte_1
Decidente ha ritenuto non provato il titolo fondante i crediti di Eni Gas e Luce S.p.A., oggetto dei contratti di cessione di crediti stipulati con l'appellante.
A suo dire, la prova sarebbe rappresentata dal doc. 1029, ossia il contratto del 30/09/2010 tra Eni S.p.A. e il . Controparte_1
3.Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la prova dell'an dei crediti Hera Comm S.r.l., oggetto dei contratti di cessione sottoscritti dalla deducente.
La fonte sarebbe il doc. 0011, ovvero la comunicazione di attivazione del Servizio di Salvaguardia con decorrenza 01/01/2017, con il quale Hera Comm S.r.l. ha provveduto a somministrare energia elettrica in favore dell'appellata in regime di Salvaguardia per non avere l'ente locale operato la scelta del proprio fornitore sul mercato libero.
4.Con il quarto motivo di appello, ontesta la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto carente di prova la fonte negoziale dei crediti di - come specificati Controparte_3 nel contratto di cessione con l'odierna deducente - derivanti dalla somministrazione di gas naturale effettuata come Fornitore di Ultima Istanza, e altresì dalla somministrazione di energia elettrica.
Rileva, tra le altre, che il non ha contestato né la fornitura di gas né quella di energia CP_1 elettrica da parte del detto gestore.
5.Con il quinto motivo di appello, l'appellante sostiene che la decisione sarebbe errata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti risultanti dalle fatture Eni S.p.A. nn. E1560222969 e E166021476. A suo dire non sarebbe decorso il relativo termine di legge.
6.Con il sesto motivo di appello, ontesta la sentenza per omessa pronuncia Parte_1 sulla domanda di condanna del al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli CP_1 interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva, erano scaduti da oltre sei mesi, e nella parte in cui ha rigettato la domanda di ristoro dei costi di recupero del credito, a norma dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, a suo dire dovuti.
7.Con il settimo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ordine anche alle spese di lite e pertanto ne chiede la riforma.
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I primi quattro motivi di appello sono infondati.
In punto di fatto occorre premettere che:
- tra il 2016 e il 2018, ha sottoscritto e prodotto diversi contratti di cessione Parte_1
(notificati al ) intercorsi con Controparte_1 CP_2 Controparte_2
Eni S.p.A.; Eni Gas e Luce S.p.A.; Hera Comm S.r.l. e
[...] Controparte_3 [...]
aventi ad oggetto crediti derivanti da forniture e somministrazioni effettuate Controparte_4 in favore dell'ente appellato ed individuati, in ciascun contratto, mediante elencazione delle fatture emesse, ritenute non pagate.
- in forza dei detti contratti di cessione, l'appellante ha affermato di essere creditrice nei confronti dell'amministrazione comunale della somma di € 891.208,88, oltre interessi moratori per ritardato pagamento, quantificati in € 13.397,80, oltre interessi anatocistici e costi di recupero dei crediti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, di cui ha chiesto la condanna al relativo pagamento.
Il ha contestato l'an e il quantum della pretesa, sostenendo che Controparte_1 Parte_1
per ciascuna posizione ceduta, non ha fornito prova della fonte dell'obbligazione, della
[...] prestazione eseguita e dei relativi impegni di spesa.
Le doglianze di cui ai primi tre motivi di appello sono infondate, difettando la prova dell'an, ossia del contratto stipulato dall'ente locale con i singoli gestori, quale fondamento della pretesa fatta valere.
Occorre dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera “per accettazione” da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria (Cass. sent. 22/08/2025, n.23699).
Pertanto, quanto ad , il contratto di appalto Controparte_5 versato in atti (doc. 1015) è una mera copia priva di sottoscrizione e attestazione di conformità all'originale. A tal proposito, l'art 23bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) dispone che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”. Mancando l'attestazione di conformità, il documento è privo di efficacia probatoria.
Per quel che concerne Eni Gas e Luce S.p.A., il documento contrassegnato “1029” non è il contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto dalla società cedente, bensì quello concluso da Eni S.p.A. il 30/09/2010; l'onere probatorio non può ritenersi assolto adducendo che Eni Gas e Luce S.p.A. sarebbe società controllata al 100% da Eni S.p.A.; le due società sono soggetti distinti e ciò si ricava dal raffronto tra i contratti di cessione di crediti stipulati da cui emerge con chiarezza la diversa sede sociale, e le diverse P.IVA. Difetta pertanto il titolo fondante il credito riconducibile alla posizione di Controparte_6
con riferimento ad Hera Comm S.r.l., il doc. “0011” versato in atti non è il contratto
[...] tra le parti originarie, bensì una comunicazione di attivazione del Servizio di Salvaguardia rivolta al appellato con decorrenza 01/01/2017. CP_1
Quanto ad (quarto motivo di appello), pur avendo Controparte_3 Parte_1 allegato, con riguardo ai crediti ceduti, i contratti di somministrazione di energia elettrica (all.ti 1008-1011), non può ritenersi raggiunta la prova in quanto non vi è dimostrazione del quantum non risultando agli atti le relative fatture.
Per quel che concerne poi la posizione (quarto motivo di appello), la Controparte_4 precedente cessione di crediti intervenuta tra e non può Controparte_3 Controparte_4 ritenersi provata per il sol fatto che sia menzionata come “Sottocedente” dei crediti CP_3 oggetto del successivo contratto di cessione (questo sì versato in atti) tra e Controparte_4
l'odierna appellante.
Deve essere confermata la pronuncia di primo grado, la quale ha correttamente escluso la legittimazione sostanziale rispetto ai crediti di per non avere Controparte_4 Parte_1 nella sua qualità di creditrice-cessionaria prodotto tutti gli atti di cessione di crediti medio
[...] tempore intervenuti.
La prova del credito non può neppure desumersi dai mandati di pagamento allegati (per i quali sono state tra l'altro prodotte le prove dei pagamenti) o dalla asserita mancata contestazione da parte del comune appellato, perché è comunque onere del creditore provare i fatti costitutivi della propria pretesa (art. 2697 c.c.).
A tale ultimo proposito, va rilevato che parte appellante non ha neppure prodotto gli impegni di spesa. L'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.
La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati
Il successivo comma 4 dispone che, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (v. Cass. ordinanza n.17197/2024; Cass. ordinanza 13159/2024), tale previsione legislativa - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (v. al riguardo Cass. SS UU, sent. 10/06/2005 n. 12195; Cass. SS UU sent. 28/06/2005 n. 13831) - tutela il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa.
Pertanto, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4), i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
L'impugnazione pertanto è infondata e la sentenza di primo grado va confermata.
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Il quinto motivo di appello è infondato.
La doglianza riguardante la rilevata prescrizione dei crediti facenti capo ad Eni S.p.A. non è meritevole di accoglimento.
A fronte delle contestazioni effettuate dal in ordine all'an e al quanum della Controparte_1 pretesa e circa il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, l'impugnazione proposta non contiene elementi di novità, sicché, anche sotto questo profilo, la pronuncia di primo grado va confermata. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il sesto motivo di appello è infondato.
Le ragioni a sostegno della domanda di condanna del al pagamento degli interessi CP_1 anatocistici maturati sugli interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva, erano scaduti da oltre sei mesi;
e quelle a sostegno della domanda di ristoro dei costi di recupero del credito, a norma dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, a dire dell'appellante dovuti, non sono meritevoli di accoglimento.
Questo Collegio ritiene di condividere il ragionamento seguito dal giudice di primo grado. Va difatti rilevato che, non avendo l'appellante prodotto i contratti, difetta la prova: 1) dell'an e del quantum del credito (per sorte capitale), il quale deve essere certo, liquido ed esigibile, affinché possano poi essere calcolati gli interessi di mora;
nonché 2) della responsabilità contrattuale del debitore ex artt. 1218 e 1224 c.c., nonché ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs. 231/2002.
Le “note di debito” versate in atti non sono, dunque, prove sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda.
Per l'effetto, non può neppure essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva, sarebbero scaduti da oltre sei mesi.
Conseguentemente, va rigettata la domanda di ristoro dei costi di recupero del credito, a norma dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.
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Il settimo motivo di appello è fondato.
E' errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che, poiché la domanda attorea è stata accolta in misura di gran lunga inferiore, l'attrice dovesse ritenersi soccombente. Occorre, invece, dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale in base al quale il rilevante divario tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice non integra soccombenza reciproca e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Sul punto la sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata mediante la condanna del al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio parametrate al Controparte_1 valore del decisum.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la conferma delle statuizioni di primo grado e, dunque, l'esito complessivo della lite, devono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 94/2022 emessa dal Tribunale di Marsala il 3 Febbraio 2022: condanna il al pagamento, in favore di elle spese del Controparte_1 Parte_1 primo grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge;
Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 09/10/2025.
Palermo, 14/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
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