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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13263 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salvatori, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 23.9.2025, ha pronunciato in data 26.9.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 40990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Labicana n. 58, presso lo studio dell'avv. Paolo Spalletta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Barbara Di Lelio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo passivo.
PARTE RESISTENTE
1 CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente, “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1. in accoglimento dell'opposizione, revocare, annullare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.9421/2024 (datato 19.2.2024) emesso il
22.7.2024 dal Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Giovanna Astorino nel proc. n.23721 del 2024;
2. e, comunque, rigettare e disattendere ogni domanda, istanza, eccezione, difesa, allegazione proposta dalla fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e nel procedimento Parte_2 di opposizione;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.”;
- per parte resistente, “A) Rigettare la proposta opposizione, nel suo complesso e nei singoli capi di domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto e di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 9421/2024 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 22 Luglio 2024; B)
Condannare, in ogni caso, la in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, al pagamento in favore della della somma di € 42.163.20 Parte_2
(quarantaduemilacentosessantatre/20) comprensiva di IVA, oltre agli interessi di mora ex art. 5
D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, ed in aggiunta alle spese del procedimento monitorio, così come liquidate in decreto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad oneri accessori come per legge, del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, la Parte_3 conveniva in giudizio la per opporsi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
9421/2024 del 22.7.2024, notificatole in data 24.7.2024, emesso dal Tribunale di Roma in accoglimento della domanda della di condanna della controparte al _1 pagamento di € 42.163,20 al lordo dell'I.V.A., oltre interessi di mora e spese del procedimento, per canoni di locazione dovuti per l'utilizzo del magazzino sito in Roma alla via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130.
A sostegno della pretesa fatta valere in via monitoria, la deduceva _1 di avere, quale conduttrice, concluso in data 1°.
2.2019 con la un contratto di Parte_4 locazione, debitamente registrato il successivo 26.2.2019; che detto contratto prevedeva la possibilità di sub-locare, concedere in comodato e/o cedere anche parzialmente l'utilizzo del locale a società collegate e svolgenti la medesima attività; che, in data
2 31.1.2023, la si rendeva acquirente, con patto di riservato Parte_1 dominio, delle attrezzature cinematografiche giacenti presso il locale di cui sopra, attrezzature che utilizzava fin dal giugno 2022 detenendo, quindi, con la _1 il magazzino oggetto del contratto, come dichiarato nella premessa del succitato contratto di vendita (“le Società alienanti e la Società acquirente detengono in locazione un magazzino sito in Roma Via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130”), e corrispondendo regolarmente un canone, per detto utilizzo parziale, di € 5.760,00 mensili , oltre ad
I.V.A., come da fatture emesse e regolarmente pagate;
che, successivamente all'acquisto delle attrezzature, la si rendeva inadempiente all'obbligazione Parte_1 di pagamento del canone per l'utilizzo del locale, sino a comunicare il recesso dal contratto in data 31.7.2023 per asserita inidoneità dell'immobile; che, dal mese di agosto
2023, la debitrice interrompeva i pagamenti sino al rilascio dell'immobile, avvenuto in data 1°.
3.2024 come documentato nel verbale di riconsegna.
L'opposizione della società ingiunta si fondava anzitutto sull'inesistenza del titolo allegato da controparte a sostegno del proprio credito: non esisteva tra le parti, invero, alcun contratto di locazione, men che meno registrato, contratto che peraltro, Parte giuste le disposizioni del contratto in essere tra e avrebbe postulato _1 un collegamento con la società subconduttrice o cessionaria, nella specie inesistente tra e In aggiunta, l'opponente deduceva che, ove si _1 Parte_1 ritenesse sussistente un rapporto locatizio, il credito vantato dalla controparte sarebbe stato comunque posto nel nulla dal suo inadempimento a) all'obbligo di consegnare e mantenere le cose locate in stato di servire all'uso convenuto ex artt.1575 e 1576 c.c.;
b) all'obbligo di consegnare e mantenere le cose locate esenti da vizi ex art. 1578 c.c.;
c) all'obbligo di far godere alla dell'immobile; d) all'obbligo di Parte_1 consegnare alla la documentazione imprescindibile per potere Parte_1 presentare la S.C.I.A per le attività produttive, tanto che la stessa era stata oggetto di sanzioni amministrative. La ricorrente allegava, inoltre, di avere dovuto reperire un immobile alternativo ove collocare le proprie attrezzature, subendo molteplici pregiudizi per i quali si riservava di agire in separato giudizio.
3 Si costituiva in giudizio la parte convenuta, replicando che: con contratto sottoscritto in data 1°.2.2020, registrato il 30.10.2020, la sublocava alla _1
per l'uso esclusivo di “deposito di materiale cine-televisivo”, una Parte_5 parte del locale sito in Roma, via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130, al canone di €
3.300,00 oltre ad I.V.A. e oneri accessori, in vista dell'acquisto da parte della predetta società dei mezzi e della attrezzatura cinematografica e fotografica di proprietà dell'opposta; che, al momento della definizione delle trattative, Testimone_1 legale rappresentante della società opponente, chiedeva di far subentrare nell'acquisto la Camera Service Group Apulia s.r.l., che mutava poi denominazione in
[...]
che, pertanto, le due società da ultimo nominate erano Parte_3 strettamente collegate e la seconda subentrava informalmente alla prima anche nel contratto di locazione, come peraltro risultante dal contratto di compravendita ove si leggeva che “le Società Alienanti e la Società acquirente detengono in locazione un magazzino sito in Roma (RM) , via Ranuccio Bianchi Baldinelli n.130. La Società acquirente utilizza i beni mobili, mezzi tecnici e cinematografici , giacenti nel magazzino di cui sopra e di proprietà delle Società alienanti, fin dal mese di Giugno 2022, ed ora si è determinata al loro acquisto”; che non sussisteva alcun inadempimento da parte della locatrice, riferendosi le sanzioni comminate alla controparte a locali diversi da quelli oggetto del contratto con la _1
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, constatato l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione e rilevata l'assenza di istanze di assumere prove costituende, la causa veniva rinviata per la decisione con le modalità della trattazione scritta.
Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la parte opponente precisava le proprie conclusioni e la parte opposta insisteva nelle proprie difese.
* * * * *
1. L'opposizione è infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere confermato.
È bene precisare che, nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, _1 ha allegato, quale fonte del proprio diritto di credito, il contratto di locazione ad uso Parte commerciale concluso con in data 1°.
2.2019 e il contratto di compravendita con
4 riserva di proprietà concluso in data 31.1.2023 con nel quale Parte_1 si dà atto che quest'ultima è parte assieme a (e ad altra società estranea al _1 presente giudizio) del contratto di locazione sul magazzino di via Ranuccio Bianchi
Bandinelli. Solo nella comparsa di costituzione e risposta presentata a seguito dell'opposizione, la creditrice ha dedotto l'esistenza del contratto di locazione stipulato in data 1°.
2.2020 tra e , avente ad oggetto la _1 Parte_5
(sub)locazione del medesimo immobile dalla prima alla seconda società.
La lettura del primo dei richiamati contratti di locazione ( Testimone_2 rivela che la facoltà di sub-locazione o cessione anche parziale era possibile, giusto il disposto dell'art. 1.2, solo in favore di società “collegate alla conduttrice”, e dunque a _1
l'esame, inoltre, del secondo contratto di (sub)locazione (Rental Movie/Camera
[...]
Service Group) evidenzia che, stante la previsione contenuta all'art. 9.2, qualunque modifica del contratto non potesse essere effettuata che mediante atto scritto.
È pacifico tra le parti che la sub-locazione sia intervenuta tra e _1
, soggetto diverso da parte di (la visura Parte_5 Parte_1 camerale prodotta quale all. 3 alla memoria di costituzione, infatti, reca a pag. 15 una variazione di denominazione da Camera Service Group Apulia a Parte_1
ma non fa alcuna menzione di ) e che nessun contratto
[...] Parte_5 scritto sia stato mai formalizzato tra e (che pure, _1 Parte_1 nel contratto di compravendita tra loro intercorso, danno atto della comune detenzione in locazione del magazzino: cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
La creditrice argomenta, tuttavia, che la sub-locazione o cessione del contratto in favore della controparte convenuta in giudizio sarebbe ravvisabile per facta concludentia, in virtù dei pagamenti del canone di locazione da questa eseguiti senza contestazioni e del richiamo alla locazione del magazzino contenuto nel contratto di compravendita e cita a supporto giurisprudenza della Suprema Corte in punto di revocabilità tacita del patto di adottare la forma scritta per un determinato atto, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, vigendo nell'ordinamento il principio della libertà della forma per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi (cfr. Cass. 22.3.2012, n. 4541).
5 Dall'orientamento espresso dalla citata pronuncia, confermato da Cass.
15.2.2019, n. 4539 e da ultimo da Cass. 22.7.2024, n. 20052, il Tribunale non intende discostarsi, per cui, in conformità, deve procedersi all'apprezzamento dell'esistenza della valutazione della sussistenza o meno di una rinuncia tacita alla forma prevista in contratto per la modifica soggettiva del contratto di locazione tra e _1
. Parte_5
Gli elementi di prova addotti e valorizzati da consistono nel _1 richiamo alla locazione del magazzino, effettuato nel contratto di compravendita;
nella coincidenza dei titolari delle cariche sociali tra gli esponenti di Parte_5
e , documentata dal raffronto tra la visura camerale menzionata Parte_1
e l'indicazione delle cariche di presente nel verbale di delibera Parte_5 straordinaria allegato alla memoria di costituzione (cfr. all. 4 alla comparsa); nel fatto che i pagamenti per le fatture aventi ad oggetto il pagamento del canone siano state saldate dall'odierna opponente, come documentato dall'all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo.
Tali indici convincono il Tribunale, re melius perpensa, dell'effettiva riconducibilità del rapporto di locazione in capo a Parte_1
Giova, a questo punto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010;
9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto
e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere
6 della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
2. Premessa dunque la sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo alla debitrice convenuta, per essere risultata provata la fonte del credito, deve ora esaminarsi se, per paralizzare l'allegazione dell'inadempimento dell'obbligata, siano fondate le eccezioni da questa sollevate, aventi ad oggetto l'esistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Al quesito, ad avviso del Tribunale, deve darsi risposta negativa.
I verbali di accertamento versati in atti attestano la chiusura dell'attività – che sarebbe sintomatica dell'inadempimento del locatore e/o dei vizi presenti nell'immobile – con riferimento ai locali distinti in Catasto al foglio 984, part. 15, sub.
510 e 506 (cfr. all. 9 al ricorso). In particolare: nel verbale n. 81220012720 del 28.2.
2023 si legge testualmente che la violazione accertata riguarda “il locale distinto con foglio
984 part. 15 sub. 510”, mentre nei verbali n. 81230004933 e n. 81230004934 del 6.3.2023 si legge che la violazione è riferita al deposito “distinto in catasto con fogloo 984 part. 15 sub.
506”). Per converso, risulta per tabulas che i locali oggetto del rapporto Rental
Movie/Camera Service Factory sono contraddistinti dai sub. 516 e 517 (ciò che risulta dal contratto di locazione con ERA, all. 1 al ricorso per d.i.).
Le stesse evidenze documentali fornite dall'opponente, pertanto, dimostrano che le condotte contestate alla convenuta si riferiscono, in realtà, a una diversa società, la Cucina Italia s.r.l., che ha locato alla ricorrente le porzioni immobiliari de quibus e che pure ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento da Parte_1 questa impugnata dinanzi al Tribunale di Roma (cfr. all. 24 al ricorso), e che sono dunque estranee all'oggetto del giudizio, che concerne la locazione delle diverse unità immobiliari da a _1 Parte_1
3. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'opposizione proposta deve essere reietta, con integrale conferma del decreto impugnato e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 26.000,00 ed € 52.001,00 (per le fasi istruttoria
7 e decisionale si adottano i parametri minimi, alla luce della mancata assunzione di prove costituende e delle modalità di celebrazione dell'udienza di discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9421/2024, emesso dal Tribunale di Roma in data 22.7.2024 su richiesta della Controparte_1 nei confronti della Parte_3
- condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che si liquidano in € 5.261,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 26.9.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salvatori, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 23.9.2025, ha pronunciato in data 26.9.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 40990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Labicana n. 58, presso lo studio dell'avv. Paolo Spalletta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Barbara Di Lelio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo passivo.
PARTE RESISTENTE
1 CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente, “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1. in accoglimento dell'opposizione, revocare, annullare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.9421/2024 (datato 19.2.2024) emesso il
22.7.2024 dal Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Giovanna Astorino nel proc. n.23721 del 2024;
2. e, comunque, rigettare e disattendere ogni domanda, istanza, eccezione, difesa, allegazione proposta dalla fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e nel procedimento Parte_2 di opposizione;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.”;
- per parte resistente, “A) Rigettare la proposta opposizione, nel suo complesso e nei singoli capi di domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto e di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 9421/2024 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 22 Luglio 2024; B)
Condannare, in ogni caso, la in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, al pagamento in favore della della somma di € 42.163.20 Parte_2
(quarantaduemilacentosessantatre/20) comprensiva di IVA, oltre agli interessi di mora ex art. 5
D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, ed in aggiunta alle spese del procedimento monitorio, così come liquidate in decreto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad oneri accessori come per legge, del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, la Parte_3 conveniva in giudizio la per opporsi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
9421/2024 del 22.7.2024, notificatole in data 24.7.2024, emesso dal Tribunale di Roma in accoglimento della domanda della di condanna della controparte al _1 pagamento di € 42.163,20 al lordo dell'I.V.A., oltre interessi di mora e spese del procedimento, per canoni di locazione dovuti per l'utilizzo del magazzino sito in Roma alla via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130.
A sostegno della pretesa fatta valere in via monitoria, la deduceva _1 di avere, quale conduttrice, concluso in data 1°.
2.2019 con la un contratto di Parte_4 locazione, debitamente registrato il successivo 26.2.2019; che detto contratto prevedeva la possibilità di sub-locare, concedere in comodato e/o cedere anche parzialmente l'utilizzo del locale a società collegate e svolgenti la medesima attività; che, in data
2 31.1.2023, la si rendeva acquirente, con patto di riservato Parte_1 dominio, delle attrezzature cinematografiche giacenti presso il locale di cui sopra, attrezzature che utilizzava fin dal giugno 2022 detenendo, quindi, con la _1 il magazzino oggetto del contratto, come dichiarato nella premessa del succitato contratto di vendita (“le Società alienanti e la Società acquirente detengono in locazione un magazzino sito in Roma Via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130”), e corrispondendo regolarmente un canone, per detto utilizzo parziale, di € 5.760,00 mensili , oltre ad
I.V.A., come da fatture emesse e regolarmente pagate;
che, successivamente all'acquisto delle attrezzature, la si rendeva inadempiente all'obbligazione Parte_1 di pagamento del canone per l'utilizzo del locale, sino a comunicare il recesso dal contratto in data 31.7.2023 per asserita inidoneità dell'immobile; che, dal mese di agosto
2023, la debitrice interrompeva i pagamenti sino al rilascio dell'immobile, avvenuto in data 1°.
3.2024 come documentato nel verbale di riconsegna.
L'opposizione della società ingiunta si fondava anzitutto sull'inesistenza del titolo allegato da controparte a sostegno del proprio credito: non esisteva tra le parti, invero, alcun contratto di locazione, men che meno registrato, contratto che peraltro, Parte giuste le disposizioni del contratto in essere tra e avrebbe postulato _1 un collegamento con la società subconduttrice o cessionaria, nella specie inesistente tra e In aggiunta, l'opponente deduceva che, ove si _1 Parte_1 ritenesse sussistente un rapporto locatizio, il credito vantato dalla controparte sarebbe stato comunque posto nel nulla dal suo inadempimento a) all'obbligo di consegnare e mantenere le cose locate in stato di servire all'uso convenuto ex artt.1575 e 1576 c.c.;
b) all'obbligo di consegnare e mantenere le cose locate esenti da vizi ex art. 1578 c.c.;
c) all'obbligo di far godere alla dell'immobile; d) all'obbligo di Parte_1 consegnare alla la documentazione imprescindibile per potere Parte_1 presentare la S.C.I.A per le attività produttive, tanto che la stessa era stata oggetto di sanzioni amministrative. La ricorrente allegava, inoltre, di avere dovuto reperire un immobile alternativo ove collocare le proprie attrezzature, subendo molteplici pregiudizi per i quali si riservava di agire in separato giudizio.
3 Si costituiva in giudizio la parte convenuta, replicando che: con contratto sottoscritto in data 1°.2.2020, registrato il 30.10.2020, la sublocava alla _1
per l'uso esclusivo di “deposito di materiale cine-televisivo”, una Parte_5 parte del locale sito in Roma, via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130, al canone di €
3.300,00 oltre ad I.V.A. e oneri accessori, in vista dell'acquisto da parte della predetta società dei mezzi e della attrezzatura cinematografica e fotografica di proprietà dell'opposta; che, al momento della definizione delle trattative, Testimone_1 legale rappresentante della società opponente, chiedeva di far subentrare nell'acquisto la Camera Service Group Apulia s.r.l., che mutava poi denominazione in
[...]
che, pertanto, le due società da ultimo nominate erano Parte_3 strettamente collegate e la seconda subentrava informalmente alla prima anche nel contratto di locazione, come peraltro risultante dal contratto di compravendita ove si leggeva che “le Società Alienanti e la Società acquirente detengono in locazione un magazzino sito in Roma (RM) , via Ranuccio Bianchi Baldinelli n.130. La Società acquirente utilizza i beni mobili, mezzi tecnici e cinematografici , giacenti nel magazzino di cui sopra e di proprietà delle Società alienanti, fin dal mese di Giugno 2022, ed ora si è determinata al loro acquisto”; che non sussisteva alcun inadempimento da parte della locatrice, riferendosi le sanzioni comminate alla controparte a locali diversi da quelli oggetto del contratto con la _1
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, constatato l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione e rilevata l'assenza di istanze di assumere prove costituende, la causa veniva rinviata per la decisione con le modalità della trattazione scritta.
Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la parte opponente precisava le proprie conclusioni e la parte opposta insisteva nelle proprie difese.
* * * * *
1. L'opposizione è infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere confermato.
È bene precisare che, nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, _1 ha allegato, quale fonte del proprio diritto di credito, il contratto di locazione ad uso Parte commerciale concluso con in data 1°.
2.2019 e il contratto di compravendita con
4 riserva di proprietà concluso in data 31.1.2023 con nel quale Parte_1 si dà atto che quest'ultima è parte assieme a (e ad altra società estranea al _1 presente giudizio) del contratto di locazione sul magazzino di via Ranuccio Bianchi
Bandinelli. Solo nella comparsa di costituzione e risposta presentata a seguito dell'opposizione, la creditrice ha dedotto l'esistenza del contratto di locazione stipulato in data 1°.
2.2020 tra e , avente ad oggetto la _1 Parte_5
(sub)locazione del medesimo immobile dalla prima alla seconda società.
La lettura del primo dei richiamati contratti di locazione ( Testimone_2 rivela che la facoltà di sub-locazione o cessione anche parziale era possibile, giusto il disposto dell'art. 1.2, solo in favore di società “collegate alla conduttrice”, e dunque a _1
l'esame, inoltre, del secondo contratto di (sub)locazione (Rental Movie/Camera
[...]
Service Group) evidenzia che, stante la previsione contenuta all'art. 9.2, qualunque modifica del contratto non potesse essere effettuata che mediante atto scritto.
È pacifico tra le parti che la sub-locazione sia intervenuta tra e _1
, soggetto diverso da parte di (la visura Parte_5 Parte_1 camerale prodotta quale all. 3 alla memoria di costituzione, infatti, reca a pag. 15 una variazione di denominazione da Camera Service Group Apulia a Parte_1
ma non fa alcuna menzione di ) e che nessun contratto
[...] Parte_5 scritto sia stato mai formalizzato tra e (che pure, _1 Parte_1 nel contratto di compravendita tra loro intercorso, danno atto della comune detenzione in locazione del magazzino: cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
La creditrice argomenta, tuttavia, che la sub-locazione o cessione del contratto in favore della controparte convenuta in giudizio sarebbe ravvisabile per facta concludentia, in virtù dei pagamenti del canone di locazione da questa eseguiti senza contestazioni e del richiamo alla locazione del magazzino contenuto nel contratto di compravendita e cita a supporto giurisprudenza della Suprema Corte in punto di revocabilità tacita del patto di adottare la forma scritta per un determinato atto, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, vigendo nell'ordinamento il principio della libertà della forma per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi (cfr. Cass. 22.3.2012, n. 4541).
5 Dall'orientamento espresso dalla citata pronuncia, confermato da Cass.
15.2.2019, n. 4539 e da ultimo da Cass. 22.7.2024, n. 20052, il Tribunale non intende discostarsi, per cui, in conformità, deve procedersi all'apprezzamento dell'esistenza della valutazione della sussistenza o meno di una rinuncia tacita alla forma prevista in contratto per la modifica soggettiva del contratto di locazione tra e _1
. Parte_5
Gli elementi di prova addotti e valorizzati da consistono nel _1 richiamo alla locazione del magazzino, effettuato nel contratto di compravendita;
nella coincidenza dei titolari delle cariche sociali tra gli esponenti di Parte_5
e , documentata dal raffronto tra la visura camerale menzionata Parte_1
e l'indicazione delle cariche di presente nel verbale di delibera Parte_5 straordinaria allegato alla memoria di costituzione (cfr. all. 4 alla comparsa); nel fatto che i pagamenti per le fatture aventi ad oggetto il pagamento del canone siano state saldate dall'odierna opponente, come documentato dall'all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo.
Tali indici convincono il Tribunale, re melius perpensa, dell'effettiva riconducibilità del rapporto di locazione in capo a Parte_1
Giova, a questo punto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010;
9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto
e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere
6 della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
2. Premessa dunque la sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo alla debitrice convenuta, per essere risultata provata la fonte del credito, deve ora esaminarsi se, per paralizzare l'allegazione dell'inadempimento dell'obbligata, siano fondate le eccezioni da questa sollevate, aventi ad oggetto l'esistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Al quesito, ad avviso del Tribunale, deve darsi risposta negativa.
I verbali di accertamento versati in atti attestano la chiusura dell'attività – che sarebbe sintomatica dell'inadempimento del locatore e/o dei vizi presenti nell'immobile – con riferimento ai locali distinti in Catasto al foglio 984, part. 15, sub.
510 e 506 (cfr. all. 9 al ricorso). In particolare: nel verbale n. 81220012720 del 28.2.
2023 si legge testualmente che la violazione accertata riguarda “il locale distinto con foglio
984 part. 15 sub. 510”, mentre nei verbali n. 81230004933 e n. 81230004934 del 6.3.2023 si legge che la violazione è riferita al deposito “distinto in catasto con fogloo 984 part. 15 sub.
506”). Per converso, risulta per tabulas che i locali oggetto del rapporto Rental
Movie/Camera Service Factory sono contraddistinti dai sub. 516 e 517 (ciò che risulta dal contratto di locazione con ERA, all. 1 al ricorso per d.i.).
Le stesse evidenze documentali fornite dall'opponente, pertanto, dimostrano che le condotte contestate alla convenuta si riferiscono, in realtà, a una diversa società, la Cucina Italia s.r.l., che ha locato alla ricorrente le porzioni immobiliari de quibus e che pure ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento da Parte_1 questa impugnata dinanzi al Tribunale di Roma (cfr. all. 24 al ricorso), e che sono dunque estranee all'oggetto del giudizio, che concerne la locazione delle diverse unità immobiliari da a _1 Parte_1
3. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'opposizione proposta deve essere reietta, con integrale conferma del decreto impugnato e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 26.000,00 ed € 52.001,00 (per le fasi istruttoria
7 e decisionale si adottano i parametri minimi, alla luce della mancata assunzione di prove costituende e delle modalità di celebrazione dell'udienza di discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9421/2024, emesso dal Tribunale di Roma in data 22.7.2024 su richiesta della Controparte_1 nei confronti della Parte_3
- condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che si liquidano in € 5.261,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 26.9.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
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