TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/09/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 660/2020 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 660/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GHENO CLAUDIO (C.F. Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
C.F._2
attore contro
(c.f. , con l'avv. CALGARO MARIO (C.F. Controparte_1 C.F._3
) giusta procura in atti;
C.F._4
convenuta
(c.f. ); Controparte_2 C.F._5
convenuta contumace in punto: domanda di rivendicazione e domanda di risarcimento del danno da occupazione;
domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione;
domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio;
indennità ex art.
1053 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: pagina 1 di 21 “ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
Nel merito:
- accertare e dichiarare la proprietà, in capo al signor , del terreno sito in località Colmean del Comune di Parte_1
Canale d'DO (BL) e identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 2, mappale n. 704, e per l'effetto rigettare la domanda della convenuta di accertamento e dichiarazione d'intervenuta usucapione del bene Controparte_1
immobile oggetto di causa;
- condannare la OR alla restituzione e al rilascio del bene in favore del proprietario rivendicante, Controparte_1
unitamente ai frutti percepiti e percipiendi;
- condannare la OR al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore, nella misura risultante Controparte_1
dall'esito dell'istruzione della causa (inclusi € 660 per spese notarili di cui al doc. 14 attoreo) ovvero in via equitativa;
- rigettare, per i motivi in esposti in atti, le domande della convenuta di costituzione di servitù di passaggio a Controparte_1
carico del bene immobile oggetto di causa e in favore del bene immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Canale
D'DO, sub foglio 2, mapp. n. 651, ovvero, in subordine, costituirla coattivamente verso la pubblica via con il minor pregiudizio possibile per il fondo servente e a fronte del pagamento di una congrua indennità;
- condannare la OR alla rifusione delle spese, anche generali, e dei compensi di lite, anche del Controparte_1
procedimento di mediazione.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. dell'attore, depositata il 22/2/2021 e non accolte con l'ordinanza del 30/12/2022 (dep. 22/1/2023). Ove il giudice ritenga di non rigettare le domande riconvenzionali della convenuta aventi a oggetto la pretesa servitù prediale, si insiste per
l'ammissione della C.T.U. richiesta nella nota di trattazione scritta dell'udienza del 28/5/2024”.
Conclusioni della convenuta:
“ribadite tutte le proprie domande, eccezioni e deduzioni formulate nel presente giudizio e dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, precisa le proprie conclusioni come segue:
1) Rigettarsi le domande attoree.
pagina 2 di 21 2) Dichiararsi il terreno censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, censito al catasto fabbricato di tale Comune foglio II, mappale n. 704 di proprietà della sig.ra per intervenuta usucapione ventennale. Controparte_1
3) In via subordinata, costituirsi servitù prediale di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, ex art.lo 1054 c.c., a favore del terreno censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, censito al catasto fabbricato di tale Comune foglio II, mappale n. 651 e a carico del mappale n. 704, stesso foglio e stesso Comune.
4) In via ulteriormente subordinata, costituirsi servitù prediale di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, ex art.lo 1051
c.c., a favore del terreno censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, censito al catasto fabbricato di tale Comune foglio II, mappale n. 651 e a carico del mappale n. 704, stesso foglio e stesso Comune dandosi atto che la convenuta è pronta a corrispondere all'Attore l'indennità prevista dall'art.lo 1053 c.c. previa Controparte_1
quantificazione da parte del Tribunale .
5) Spese e competenze di causa rifuse.
In via istruttoria, il procuratore della UT si oppone all'ammissione delle prove chieste dall'Attore per Controparte_1
le ragioni indicate nell'ordinanza di rigetto e, in subordine, chiede di essere abilitato a prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
Ammettersi CTU, chiesta con memoria ex art. 183, sesto comma, n.2 c.p.c. datata, 15.02.2021 al fine di:
- descrivere lo stato dei luoghi e accertare se il mappale 651 ha accesso diretto alla strada pubblica per accedere e recedere al per le due porte esistenti e/o se deve passare necessariamente per il mappale 704. Pt_2
- Descrivere catastalmente l'intestazione dei mappali 651 e 704, ed in particolare, se i medesimi mappali appartenevano entrambi al sig. Persona_1
- Accerti e dichiari quale pregiudizio il mappale 704 subirebbe dal passaggio pedonale e carraio per accedere e recedere al mappale 651 dalla via pubblica.
- Accerti e dichiari se la costituzione di servitù di passaggio a favore del mappale 651 a carico del mappale 704 per accedere e recedere alla e dalla via pubblica siano necessarie opere materiali e in caso positivo il costo delle stesse.
- Accerti e dichiari la destinazione attuale del mappale 704.
pagina 3 di 21 - Determini la indennità prevista dall'art.1053 c.c. per la costituzione prediale di passaggio a favore del mappale 651 e a carico del mappale 704”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 02/07/2020, citava in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare la proprietà, in capo al signor , Controparte_2 Parte_1
del terreno sito in località Colmean del Comune di Canale d'DO (BL) e identificato al catasto fabbricati del medesimo
Comune al Foglio n. 2, mappale n. 704; condannare la OR alla restituzione e al rilascio del bene in Controparte_1
favore del proprietario rivendicante, unitamente ai frutti percepiti e percipiendi;
condannare la OR al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore, nella misura risultante dall'esito dell'istruzione della causa ovvero in via equitativa”.
A fondamento delle proprie domande l'attore allegava:
- di essere divenuto proprietario a far data dal 28/11/2011 dell'abitazione sita a Canale d'DO (BL), in località Colmean n. 3, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Canale d'DO, al Foglio n. 2, mappale n. 705, e del terreno confinante identificato al Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio n.
2, mapp. n. 91;
- che in data 03/10/2018 acquistava dalla OR con rogito del notaio Controparte_2
di Belluno (rep. n. 15956, racc. n. 8412 - doc. 1), il terreno confinante con il lotto su cui è Persona_2
posta la sua abitazione, consistente in un'area urbana di mq. 200, sita in località Colmean del Comune di
Canale d'DO (BL) e identificata al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 2, mappale n.
704 (doc. 2 – mappa catastale);
- che nel lotto confinante, identificato catastalmente al mapp. n. 115, risiedeva la OR CP_1
(C.F.: ;
[...] C.F._3
- che quest'ultima occupava una porzione del terreno da lui acquistato in data 03/10/2018, con legname e altri materiali (doc. 3 – fotografie), nonché con i bidoni per la raccolta dei rifiuti;
pagina 4 di 21 - che in data 06/01/2019 trasmetteva una lettera alla OR per comunicarle Controparte_1
l'intervenuto trasferimento di proprietà del terreno, intimandole di liberarlo;
- che la OR rispondeva in data 19/01/2019 (cfr. doc. 4), sostenendo di avere usucapito il CP_1
terreno;
- che veniva promosso il procedimento di mediazione (cfr. doc. 7), con esito negativo (cfr. doc. 8);
- che, rischiando di subire l'evizione del bene acquistato, si rendeva necessario chiamare in causa il venditore (c.d. denuntiatio litis) . Controparte_2
Si costituiva in giudizio la OR , chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
nonché di dichiararsi il terreno censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, censito al catasto fabbricato di tale Comune foglio II, mappale n. 704 di proprietà della sig.ra CP_1
per intervenuta usucapione ventennale e, in via subordinata, di costituirsi servitù prediale di
[...]
passaggio, ex art. 1054 c.c., a favore del terreno censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località
Colmean, foglio II, mappale n. 651 e a carico del mappale n. 704, stesso foglio e stesso Comune, nonché, in via ulteriormente subordinata, di costituirsi servitù prediale di passaggio, ex art. 1051 c.c., a favore del terreno censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, foglio II, mappale n. 651 e a carico del mappale n. 704, stesso foglio e stesso impegnandosi a corrispondere all'Attore CP_3
l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., previa quantificazione da parte del Tribunale.
A sostegno delle proprie domande la convenuta deduceva:
- di essere proprietaria, per averlo acquisito dalla propria madre deceduta in data Persona_3
24.05.2018, l'edificio sito in Canale D'DO, località Colmean, censito al catasto fabbricati di tale comune, mappale n. 115, (cfr. doc. 3 dell'Attore, edificio in secondo piano) e mappale n. 651, (cfr. Pt_2
doc. 1);
- che il terreno mappale n. 704, oggetto di rivendica, circonda su tre lati il Tabià mappale 651 (cfr. planimetria catastale prodotta dall'Attore sub. 2);
pagina 5 di 21 - che il ha due accessi uno dalla parte della strada (cfr. doc. 1 convenuta) e uno dalla parte opposta Pt_2
(cfr. doc. 2 convenuta);
- che sia ella, sia la sua defunta madre per accedere e recedere dalla propria abitazione e Persona_3
dalla strada pubblica al da epoca immemorabile e, comunque, da oltre 20 anni, pubblicamente, Pt_2
pacificamente ed ininterrottamente transitavano sul mappale 704, utilizzandolo come se ne fossero proprietarie;
- che le medesime, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, da oltre 20 anni, collocavano beni come legna ed attrezzi sul citato mappale (cfr. docc. 1 e 2 convenuta), ne tagliavano l'erba e pulivano il terreno senza opposizione alcuna;
- che solo l'Attore, dopo la stipula dell'atto notarile di compravendita in data 3.10.2018, ne rivendicava la proprietà e l'uso esclusivo;
- che, pertanto, il terreno in parola veniva dalla medesima acquistato per usucapione;
- che l'attore non aveva provato il proprio acquisto a titolo originario del medesimo;
- che, qualora il mappale 704 risultasse effettivamente di proprietà dell'Attore, il mappale n. 651, risulterebbe intercluso a partire dalla divisione intervenuta tra i danti causa dell'Attore e della convenuta in quanto, in precedenza, vi era un unico proprietario di entrambi i mappali (il bisnonno della UT
; Persona_1
- che l'interclusione impone la costituzione di servitù coattiva ex art. 1054 c.c. a favore del mappale n. 651 e a carico del mappale n. 704 per accedere e recedere alla via pubblica dai due accessi del Tabià;
- che la costituzione della servitù di passaggio coattiva sarebbe indispensabile per poter utilizzare il fondo mappale n. 651, senza pregiudizio alcuno per il fondo servente mappale n. 704;
- che per la costituzione della servitù non sarebbero necessarie opere in quanto da sempre il mappale n. 704 verrebbe utilizzato per accedere e recedere alla via pubblica;
- che il mappale n. 704 non è adibito a giardino o cortile a favore di altri edifici diversi dal mappali 651.
pagina 6 di 21 All'udienza del 22/12/2021, verificata la regolarità della notifica a mezzo posta eseguita il
15/07/2020 a ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
In particolare, con la propria seconda memoria istruttoria, l'attore specificava che:
- il mappale n. 704 veniva costituito e così denominato con il frazionamento eseguito in data 17/10/2011
(cfr. doc. 9 attoreo);
- in precedenza il medesimo faceva parte dell'unico mappale n. 117, che comprendeva oltre all'area oggetto di causa, anche l'odierno mappale n. 705, che identifica l'abitazione ove risiede il signor e la Parte_1
relativa corte di pertinenza;
- dalla relazione notarile ventennale in atti (cfr. doc. 13 attore) risulta che il mappale 117 da ultimo citato veniva costituito il 01/10/1991, quando il fabbricato rurale esistente sul mappale 117 del foglio 2 veniva denunciato al Catasto Fabbricati con lo stesso mappale 117 del foglio 2;
- tale terreno perveniva alla OR iure ereditatis, ramo materno, per successione anzitutto della madre CP
(cfr. doc. 15 attore), deceduta a Trento il 01/03/2008, alla quale faceva seguito Controparte_4
l'atto di divisione del 29/01/2010 fra i coeredi e (cfr. doc. 12 Parte_3 Controparte_2
attore); la OR a sua volta, l'aveva ricevuto in successione dai genitori (cfr. doc. 16), nonni Per_1
della OR , e CP Controparte_5 Controparte_6
- che le accettazioni delle eredità di tutti i soggetti citati nel paragrafo precedente risultavano regolarmente trascritte nei pubblici registri immobiliari (cfr. doc. 17);
- che risiedeva e risiede nell'abitazione acquistata il 28/11/2011, sita a Canale d'DO in Parte_1
località Colmean n. 3, sin dal 03/08/2012 (cfr. doc. 18) e che nell'ottobre del 2018 acquistava il terreno confinante, oggetto di causa, anche al fine di poterlo utilizzare come area di sosta per l'automobile, dato che il parcheggio pubblico più vicino conta pochi posti (cfr. - doc. 19) ed è spesso occupato;
pagina 7 di 21 - che il valore locativo di un posto auto scoperto per la località Colmean, classificata quale area suburbana di Canale d'DO presso la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, risultava compreso tra 0,9 e 1,3 €/mq per mese (cfr. doc. 20);
- che il tabià, identificato con il mappale n. 651, di cui la OR affermava di essere proprietaria, CP_1
risultava intestato presso il Catasto al signor (cfr. doc. 21), deceduto a Belluno il Persona_4
20/07/2012 (doc. 22), mentre la OR risultava proprietaria solamente della quota di Controparte_1
1/4 dei beni siti in Canale d'DO - località Colmean e identificati catastalmente al foglio 2, mappale 115, subalterni 7, 8 e 9 cfr. (doc. 23);
- che la OR iniziava ad utilizzare il terreno oggetto di causa, ponendo propri beni Controparte_1
materiali, quali legna e bidoni per rifiuti, solamente nel 2018 ed iniziava a curare l'esterno del fienile solo recentemente (cfr. foto doc. 24 attore relative a luglio 2011);
- che la OR non risiedeva in località Colmean, avendo la propria residenza a Villaverla (VI) e cominciava a dimorare con maggior frequenza nella casa sita al civico n. 5 della località Colmean di Canale
d'DO solamente dal 2018, mentre prima di tale anno vi soggiornava saltuariamente.
Con la propria terza memoria istruttoria, il difensore della convenuta, in relazione alla reazione notarile depositata sub doc. 13 dall'attore, evidenziava che.
- le risultanze ivi contenute dimostravano l'astrazione delle risultanze catastali rispetto alla situazione concreta ed effettiva in quanto e accetttavano l'eredità ad Controparte_6 Controparte_4
oltre 10 anni dal decesso del proprio dante causa;
- infatti entrambe accettavano l'eredità in data 3.10.2018, nonostante risultasse Controparte_6
deceduta in data 10.10.1991, ed il suo dante causa fosse deceduto in data 28.01.1988, Controparte_5
mentre la dante causa di fosse deceduta in data 10.10.1991 Controparte_4 Controparte_6
(cfr. note per trascrizione n.532 RG e 455 RP, presentata in data 19.01.2021 e nota n. 533 RG e 456 RP presentata in data 19.01.2021 e prodotte sub. 17 dall'attore).
Con ordinanza in data 03/05/2021 il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento rilevava che pagina 8 di 21 “agli atti del giudizio risulta che il “tabià”, identificato con il mappale n. 651, di cui la OR afferma di essere CP_1
proprietaria, è tutt'ora intestato presso il Catasto al signor deceduto a Belluno il 20/07/2012 (docc. Persona_4
21 e 22 allegati alla memoria 183.6.2 cpc di parte attrice).
4) Le pretese della convenuta sul mappale 704 sono all'evidenza formulate sul presupposto della proprietà, in Controparte_1
capo alla stessa, del “tabià” sito sul mappale 651; ella tuttavia, pur chiedendo l'ammissione di mezzi di prova volti a dimostrare l'usucapione del “tabià” sito sul mappale 651, non ha chiesto l'accertamento della proprietà di tale manufatto e del terreno su cui esso insiste.
5) Ad avviso di questo giudice, gli intestatari formali del mappale 651 (o i loro eredi) sono contraddittori necessari nel presente giudizio, perché la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è direttamente ed essenzialmente fondata sull'accertamento della proprietà del “tabià” sito sul mappale 651; peraltro, anche ove si volesse ritenere possibile un accertamento incidentale della proprietà, è comunque opportuno che il processo si svolga nei confronti degli intestatari formali del “tabià” sito sul mappale 651, ai quali è comune la causa, apparendo del tutto incongruo che un processo nel quale tale proprietà è in discussione si svolga senza la loro presenza” e, di conseguenza, assegnava alla convenuta termine per allegare e documentare, mediante visure dei Pubblici Registri Immobiliari, visure catastali ed eventuali idonee certificazioni anagrafiche, l'attuale stato della proprietà formale del “tabià” sito sul mappale 651, in modo che potesse essere disposta la citazione in giudizio dei proprietari o dei loro eredi.
Con ordinanza in data 27/12/2021, veniva disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, presa visione degli atti e documenti di causa, svolte le necessarie ricerche ed acquisiti i necessari certificati presso gli Enti pubblici, identifichi i proprietari formali del Tabià sito in Comune di Canale D'DO, località Colmean, foglio II, mappale n. 651 e comunque gli eventuali eredi di nato a [...] il [...], deceduto in Belluno il 20.07.2012 Persona_4
(risultante catastalmente proprietario del bene sito in Canale d'DO, località Coleman, Sez. Urbana, foglio 2, particella
651 sub 2) al fine della loro citazione in giudizio. Riferisca ogni altro elemento utile”.
Il CTU depositava il proprio elaborato in data 07/09/2022.
Con ordinanza in data 30/12/2022, il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento, alla luce delle risultanze della CTU, ritenuto che le parentele dell'ultimo intestatario catastale del “tabià” erano così
pagina 9 di 21 lontane da non imporre la loro citazione in giudizio e che la convenuta costituita risultava Controparte_1
discendente dalla parte di padre dell'intestatario formale , dava corso al procedimento Persona_4
ammettendo le prove per testi e per interrogatorio formale.
Con nota depositata in data 22/05/2023, la difesa della convenuta depositava il verbale in data
01/07/2022 di deposito e pubblicazione di testamento olografo, a rogito del Notaio dott. Per_5
, rep. 40.069, racc. 13.703, registrato a Belluno in data 08/07/2022, dal quale risultava che
[...]
l'intestatario formale di quello che in questa sede viene denominato “tabià”, (C.F. Persona_4 [...]
Per
), lasciava il proprio fienile alla cugina, figlia di , . C.F._6 Controparte_1
Esaurita l'assunzione delle prove orali, il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice in data
20/11/2023.
Con ordinanza del 23.11.2023 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “senza alcun riconoscimento di responsabilità, a fini conciliativi:
1) riconosce la proprietà, in capo al signor , del terreno sito in località Colmean del Comune di Controparte_1 Parte_1
Canale d'DO (BL) e identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 2, mappale n. 704;
2) si impegna a liberare il terreno di cui al punto 1) da eventuali cose proprie e/o manufatti entro il termine Controparte_1
di 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
3) per l'effetto, dà il proprio assenso alla costituzione di una servitù prediale di passaggio a favore del terreno Parte_1
censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, foglio II, mappale n. 651 e a carico del mappale n.
704, stesso foglio e stesso Comune;
4) eventuali spese notarili e/o di trascrizione di cui al punto 1) saranno a carico esclusivo del sig. ; Parte_1
5) eventuali spese notarili e/o di trascrizione di cui al punto 2) saranno a carico esclusivo di;
Controparte_1
6) Spese di lite compensate
7) per effetto della stipulazione e dell'adempimento dei punti da 1) a 6), le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere
l'una dall'altra per le causali di cui al giudizio n. 660/2020 R.G. Tribunale di Belluno”.
I procuratori delle parti con note congiunte del 14/03/2024 proponevano reciprocamente una pagina 10 di 21 diversa proposta conciliativa rispetto a quella formulata dal Giudice, cui seguiva un tentativo di conciliazione stragiudiziale che dava esito negativo.
All'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano precisate le conclusioni e, con successiva ordinanza, venivano assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento.
1. Sulla domanda di rivendicazione formulata dall'attore e sulla domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale del terreno sito in località Colmean del Comune di Canale d'DO
(BL) e identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 2, mappale n. 704
La domanda di rivendicazione promossa dall'attore e quella di intervenuta usucapione formulata in via riconvenzionale dalla convenuta devono essere esaminate congiuntamente perché interconnesse.
Com'è noto, l'attore in rivendicazione ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà e tale onere è tradizionalmente inteso in modo rigoroso dalla giurisprudenza: “L'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (cfr. ex multis Cass. 19653/2014).
L'onere incombente sul rivendicante, che, per la sua difficoltà viene definito probatio diabolica, subisce un'attenuazione nel caso in cui il convenuto in rivendica non si limiti a formulare l'eccezione
“possideo quia possideo", ma opponga un proprio diverso diritto: “Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd.
"probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore
pagina 11 di 21 a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere” (cfr. ex multis Cass. 25865/2021).
Alla luce di tali principi, occorre verificare anzitutto se parte convenuta sia riuscita a dimostrare l'intervenuta usucapione in suo favore.
Sul punto, occorre ricordare quanto anticipato con ordinanza in data 30/12/2022: la circostanza che la convenuta (o i suoi danti causa) abbiano eventualmente provveduto allo sfalcio del prato o ad una generica e non specificata “manutenzione” non dimostra un possesso esclusivo, utile all'usucapione, in quanto l'attività di sfalcio dell'erba non ha carattere continuativo, ma è episodica, e non attesta un possesso utile all'usucapione.
Essa è inoltre equivoca sia sotto il profilo oggettivo (in quanto discontinua), sia sotto il profilo soggettivo (non essendo espressione sicura di volontà di possedere come proprietario, perché rimane anche pienamente compatibile con la mera intenzione di appropriarsi dell'erba; si tratta di attività spesso tollerata dal proprietario, perché è utile al fondo, che viene mantenuto in ordine, mentre il valore del raccolto è modesto e interessa essenzialmente chi può utilizzare il fieno nell'ambito di un'altra attività agricola, o chi abbia comunque interesse al mantenimento ordinato di un terreno limitrofo).
Si deve rilevare, in merito, che neppure la vera e propria attività di coltivazione, che è ben più significativa, è stata ritenuta sufficiente a fornire la prova dell'usucapione: "Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; (…)"; (Cass., Ordinanza n. 17376/2018; Cass. Sentenza n.
18215/2013).
Nel caso di specie, si ritiene che la prova in ordine all'usucapione ventennale non sia stata raggiunta per i motivi che si vengono ad illustrare (cfr. verbali in data 22/05/2023, 02/10/2023 e 20/11/2023).
In particolare, la teste di parte convenuta, figlia della medesima, si è limitata a Testimone_1
raccontare che la madre e la nonna hanno svolto “interventi di contenimento del terreno e manutenzione ordinaria
pagina 12 di 21 tipo tagliare l'erba, spalare la neve” e di essere solita parcheggiare la propria auto sul pezzo del terreno in questione antistante al tabià, come tutti i membri della famiglia. Ha poi confermato che sia la nonna, sia la madre, “da oltre 20 anni” depositano legna, materiali e attrezzi sul terreno mappale n. 704 (come risulterebbe nelle fotografie 1,2,3,4,5,6 e 7).
Il sig. , cugino di secondo grado della convenuta, ha riferito che Persona_6 CP_1
e prima di lei la madre depositavano legna, materiali e attrezzi sul terreno
[...] Persona_3
mappale n. 704 (come da fotografie 1,2,3,4,5,6 e 7) ma che, non essendosi mai interessato, non sapeva riferire da quanto tempo, “saranno 10 anni”.
Il teste di parte convenuta, marito della dante causa di , precisando Testimone_2 Parte_1
che frequentava i luoghi di causa dal 1988 al 2005, le prime tre settimane di agosto per le ferie, oltre ad altre due visite nel 2008 e nel 2010, spiegava che “il tabià fino al 2008 era del signor per quanto a Controparte_7
mia conoscenza”. Con riferimento alla legna, ai materiali ed agli attrezzi posti sul terreno mappale n. 704, rappresentati nelle fotografie 1,2,3,4,5,6 e 7 specificava che “fino al 2008 non c'era niente di quello che si vede in fotografia, la parte esterna e anche il primo piano del tabià era vuoto. Ricordo solo che vi era una betoniera tra l'entrata del garage, dove metteva l'auto e le stalle. Il materiale della foto n. 5 non c'era, era tutto prato. Posso precisare che mia Per_4
suocera fino al 2005 incaricava di tenere in ordine il prato con il taglio dell'erba e lo ricompensava con Persona_4
una busta di alimenti. Qualche volta l'erba sulla parte dietro l'ho tagliata anch'io. Ricordo che il signor Persona_4
non so se in locazione o per pura cortesia, concedeva ad un signor di di mettere nelle stalle un paio di cavalli durante Pt_4
l'estate, almeno questo era il periodo in cui io ero lì e potevo vedere. I cavalli c'erano dal 1996/97 al 2005. Nel 2008 non posso confermare”.
La teste di parte convenuta, , figlia della dante causa di , confermava che Testimone_3 Parte_1
dall'88 al 2005, quando “erano proprietari” dell'immobile e lo utilizzavano per le vacanze, vedeva il “tabià” sempre vuoto, ricordando che era di proprietà del signor adibito a stalla e a garage Persona_4
(“dove parcheggiava la sua utilitaria”), che vi erano i cavalli. Per_4
La teste di parte attrice , premettendo di risiedere a Coleman dal 2013, riferiva Testimone_4
pagina 13 di 21 testualmente che “la OR vive li [nel “tabià”] stabilmente, sicuramente non viveva stabilmente prima del CP_1
2014” e che, “Quanto alla parte esterna confermo e posso dire che sul davanti c'è una catasta di legna, questo anche attualmente, ma non c'era nel 2013 e 2014 quando io mi sono trasferita a vivere a Colmean”.
Il signor , teste di parte convenuta, dichiarava quanto segue: “ho visto cose depositate Testimone_5
fuori e anche dentro. Vado praticamente tutti i giorni a Colmean. Posso confermare la presenza di beni e attrezzi vari da molto tempo, quando ancora erano vivi i miei amici che ora sono mancati. Ricordo anche di avere dato una mano a tagliare la legna e a portarla anche dentro. Confermo che tali beni sono li da oltre vent'anni”.
Infine, il teste di parte attrice , dopo aver premesso di conoscere sia parte attrice che Tes_6
parte convenuta, dichiarava che la OR si trasferiva a Colmean, nel 2014/2015, di non aver CP_1
conosciuto la madre, sig.ra e che dal 2011 fino al 2014/2015, non c'erano tutte le cose Persona_3
(legna, vasi etc) rappresentate nelle fotografie, avendo la OR iniziato a metterle nel 2014/2015. CP_1
Ricordava che nel medesimo periodo la convenuta iniziava a mettere delle cose anche all'interno del
“tabià”, in particolare un'auto e un trattore nella stalla al piano terra.
Dalle riportate testimonianze, per i profili che in questa sede interessano, risulta che fino al 2008 il
“tabià” era di proprietà ed utilizzato dal signor come stalla per i cavalli e come garage Persona_4
per la sua auto. Non è emerso in modo sufficientemente chiaro ed univoco che il signor Persona_4
utilizzasse in qualche modo il terreno di cui al mappale 704. L'utilizzo di quest'ultimo da parte
[...]
della sig.ra e della convenuta per il deposito di attrezzi e legna è da ricondursi ad un'epoca Persona_3
relativamente recente, vale a dire agli anni 2014/2015.
In ogni caso, tale condotta, come anche l'allegato posteggio dell'auto da parte della sig.ra non sono di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto Testimone_1
di proprietà, né la relativa esteriorizzazione assume la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul terreno in questione. Del resto, vi è una impossibilità teorica, ancor prima che concreta, di configurare un possesso esclusivo da parte di alcuno, perché nessuno è mai stato escluso dalla possibilità di fruire dell'area di terreno, costituita da un prato al quale chiunque può accedere, essendo privo di recinzioni.
pagina 14 di 21 Deve quindi ritenersi non provato che la convenuta abbia avuto il possesso pubblico e continuato del mappale 704 per il ventennio necessario all'usucapione e pertanto la domanda di accertamento di aver acquistato l'area per usucapione formulata dalla sig.ra deve essere rigettata. CP_1
Parte attrice, a fondamento della domanda di rivendicazione, depositava la relazione notarile ultraventennale (cfr, doc. 13) dalla quale risulta che, deceduto , in data 28/01/1988, Controparte_5
l'immobile sito in Canale d'DO, distinto al Catasto Terreni, fg. 2, mapp. 117, comprendente anche il terreno in contestazione, all'epoca non autonomamente identificato, veniva trasferito iure hereditatis in capo alla moglie ed alla figlia per la quota di un mezzo ciascuna Controparte_6 Controparte_4
(cfr. doc. 17).
Alla morte di verificatasi in data 10710/1991, la quota di un mezzo Controparte_6
dell'immobile sito in Canale d'DO, distinto al Catasto Terreni, fg. 2, mapp. 117, comprendente anche il terreno in contestazione, veniva trasferito iure hereditatis in capo a che quindi ne Controparte_4
risultava titolare per l'intero (cfr. doc. 17).
A seguito del decesso di (01/03/2008), l'immobile sito in Canale d'DO, Controparte_4
distinto al Catasto Terreni, fg. 2, mapp. 117, comprendente anche il terreno in contestazione, veniva trasferito iure hereditatis in capo ai figli e Questi ultimi, in data Parte_3 Controparte_2
29/01/2010, stipulavano atto di divisione (cfr. doc. 12 parte attrice), in esito al quale Controparte_2
risultava titolare per l'intero dell'immobile sito in Canale d'DO, distinto al Catasto Terreni, fg.
[...]
2, mapp. 117, comprendente anche il terreno in contestazione.
In data 10/10/2011 veniva eseguito un frazionamento, dal quale nasceva il mappale 704 (cfr. doc. 9 parte attrice).
Infine, in data 03/10/2018, il sig. acquistava da il terreno Parte_1 Controparte_2
sito in Canale d'DO, distinto al Catasto Terreni, fg. 2, mapp. 704 (cfr. doc. 1 parte attrice).
Rispetto a tale produzione, la convenuta non ha depositato titoli di acquisto del terreno in contestazione a favore proprio o del proprio dante causa.
pagina 15 di 21 Deve quindi ritenersi raggiunta la prova da parte dell'attore di un acquisto a titolo derivativo che risale ad un atto di acquisto che copre abbondantemente il ventennio, e non risultano elementi in senso contrario che diano atto di una interruzione della proprietà in capo ai danti causa dell'odierno attore.
A ciò deve aggiungersi che il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione, nel caso in esame, risulta senz'altro attenuato in quanto la convenuta, nell'eccepire l'usucapione, non è riuscita a dimostrare la non appartenenza del bene ai danti causa del rivendicante negli anni di interesse.
La proprietà non si estingue per mancato utilizzo, salvo l'acquisto altrui per usucapione, e l'accettazione dell'eredità può essere tacita.
Non è pertanto sufficiente, a differenza di quanto cercava di sostenere il difensore della convenuta, il mero disinteresse o l'omissione di formalità (quali la denuncia di successione o la trascrizione “tardiva” dell'accettazione di eredità) da parte del proprietario alla perdita della proprietà immobiliare, perché essa può venire meno solo per effetto del prolungato, incompatibile ed esclusivo possesso altrui.
Come già chiarito, la convenuta non dava la prova di avere usucapito il bene immobile oggetto di causa, la cui proprietà è rimasta, pertanto in capo ai proprietari formali.
Inoltre, risulta documentalmente che né la convenuta, né la madre avevano e hanno un valido titolo di acquisto, o comunque non risulta depositato nel presente procedimento.
Deve pertanto accogliersi la domanda di rivendicazione e, per l'effetto, deve Parte_1
dichiararsi proprietario del terreno sito in località Colmean del Comune di Canale d'DO (BL) e identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 2, mappale n. 704 e la sig.ra CP_1
deve essere condannata alla restituzione e al rilascio del bene in favore del proprietario
[...]
rivendicante, unitamente ai frutti percepiti e percipiendi.
2. Sulla domanda di condanna della OR , ivi compreso l'importo di euro 660,00 per spese Controparte_1
notarili
In materia di risarcimento del danno per occupazione senza titolo, la Cassazione a S.U. si è di recente espressa enucleando i seguenti principi (cfr. Cass. S.U. 33645/2022): “Nel caso di occupazione senza
pagina 16 di 21 titolo di bene immobile da parte di un terzo: a) fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
b) se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
c) fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Nel caso di specie, dalle prove testimoniale è emerso che l'occupazione con legna, fiori ed attrezzi, cui aggiungersi il parcheggio da parte della figlia della sig.ra sia parziale e non continuato. CP_1
Inoltre, parte attrice, con la propria seconda memoria istruttoria, illustrava che “il valore locativo di un posto auto scoperto per la località Colmean, classificata quale area suburbana di Canale d'DO presso la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, risulta compreso tra 0,9 e 1,3 €/mq per mese” (cfr. doc. 20) e la circostanza non risulta contestata da parte convenuta.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene equo prendere in considerazione, quale area occupata, quella di uno stallo, quindi metri (2x5=) 10 mq, da moltiplicarsi per il valore pari ad 1 euro/mq per il numero di mesi, con decorrenza dalla richiesta di liberazione dell'area (15/03/2019 - cfr. doc. 5 parte attrice), fino alla data dell'effettiva liberazione.
In altre parole, l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte della sig.ra CP_1
a favore del sig. per l'occupazione dell'area in questione ammonta ad euro 10,00 per
[...] Parte_1
ciascun mese.
Deve inoltre riconoscersi il diritto del sig. a vedersi rimborsato l'importo di euro 660,00 a Pt_1
titolo si spese notarili sostenute per il presente procedimento.
3. Sulla domanda riconvenzionale di costituzione della servitù di passaggio
In via riconvenzionale subordinata, la convenuta chiedeva la costituzione di Controparte_1
pagina 17 di 21 servitù prediale di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, ex art. 1054 c.c., a favore del terreno censito al Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, foglio II, mappale n. 651 e a carico del mappale n. 704, stesso foglio e stesso Comune o, in via ulteriormente subordinata, costituirsi servitù prediale di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, ex art. 1051 c.c., a favore del terreno censito al
Catasto del Comune di Canale d'DO, località Colmean, foglio II, mappale n. 651 e a carico del mappale n. 704, stesso foglio e stesso Comune dandosi atto che la convenuta è pronta a Controparte_1
corrispondere all'Attore l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c. previa quantificazione da parte del Tribunale.
Sul punto, la difesa di parte attrice contestava la sussistenza dell'interclusione del mappale n. 651, argomentando che “poiché il tabià e il terreno circostante non sono mai stati dello stesso proprietario, è pacifico che per accedervi il passaggio sia avvenuto nella porzione fronte strada del mapp. 704, tant'è che l'attore ha sempre dato disponibilità
a riconoscere il diritto di passaggio in via conciliativa attraverso il percorso apparente che va dalla porta della stalla (ora garage) alla strada e dalla porta pedonale alla porta della stalla (ora garage) attraverso il marciapiede, sentendosi rispondere sempre negativamente per avere la convenuta avanzato ulteriori pretese esorbitanti. CP_1
La circostanza che vi sia un passaggio apparente da tempo immemorabile fa ritenere che sussista una servitù di passaggio apparente verso la pubblica via, acquisita per usucapione ultraventennale, e precisamente una servitù di passo pedonale e carraio dalla pubblica via al garage del tabià nell'attuale sedime apparente per una larghezza pari a quella della porta del garage, nonché una servitù pedonale lungo la fascia di terreno di proprietà dell'attore adiacente al muro perimetrale del tabià per il passaggio dall'accesso carrabile (garage) a quello pedonale (porta anteriore) dell'immobile stesso -percorsi riconoscibili dal doc. 24 pagg. 4 e 5-, per una larghezza pari all'attuale marciapiede, conformemente allo stato dei luoghi.
Ciononostante, la convenuta non ha proposto nel presente giudizio domanda di accertamento del diritto di servitù di passaggio acquisito per usucapione nei termini appena esposti, bensì ha formulato la diversa infondata e inammissibile domanda di costituzione di servitù di passaggio dal tabià mapp. n. 651 alla via pubblica transitando per il mapp. n. 704, infondata e inammissibile per difetto del requisito dell'interclusione, esistendo già una servitù.
Non può dunque essere accolta la domanda avversaria mediante la quale la convenuta chiede la costituzione, per tramite della sentenza, di un diritto reale di godimento, atteso che in capo alla stessa già esiste il medesimo diritto reale di
pagina 18 di 21 godimento -servitù di passaggio- acquisito a titolo originario mediante usucapione ultraventennale, che potrebbe al più essere oggetto di domanda di mero accertamento” (cfr. comparsa conclusionale parte attrice).
L'eccezione è fondata e deve trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1031 c.c., ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio,
è necessaria l'apparenza.
Tale apparenza, nel caso di specie, risulta da vari elementi, prima fra tutte l'interclusione del mapp.
651.
Il CTU nominato per individuare i possibili intestatari catastali del mapp. 651 (già 116) che corrisponde al “tabià”, evidenziava come quest'ultimo fosse privo di terreno pertinenziale (cfr. relazione depositata in data 07/09/2022.
L'interclusione del mapp. 651 risulta altresì evidente nella mappa catastale depositata sub doc. 2 da parte attrice e da quella allegata all'elaborato peritale appena citato, essendo il mappale medesimo circondato su tre lati dal mapp. 704 e sul quarto lato dal mapp. 705.
L'interclusione è stata altresì confermata da tutti i testi (sia di parte attrice, sia di parte convenuta) escussi sul punto, che hanno altresì confermato come, per accedere al ridetto tabià, si sia sempre transitato attraverso il mapp. 704 da tempo immemore.
Anche l'apparenza della servitù risulta soddisfatta;
in particolare, dalle foto depositate sub doc. 4 da parte attrice è possibile vedere con chiarezza il percorso che dalla via pubblica consente l'accesso al garage del “tabià” mapp. n. 651 transitando sul mapp. n. 704, per una larghezza pari a quella della porta del garage, nonché il tracciato del percorso pedonale lungo la fascia di terreno adiacente al muro perimetrale del tabià che collega il garage alla porta anteriore del tabià.
Tuttavia, come eccepito da parte attrice, la convenuta non formulava in questa sede domanda di accertamento di acquisto per usucapione di servitù prediale, pertanto l'esistenza della stessa può essere solo incidentalmente presa in considerazione per escludere l'interclusione del fondo e rigettare di conseguenza le domande formulate ai sensi degli artt. 1054, 1051 e 1053 c.c..
pagina 19 di 21
3. Sulla posizione di Controparte_2
Nei confronti della convenuta contumace non risultano formulate Controparte_2
domande.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014, avuto riguardo sia al presente giudizio, sia al procedimento di mediazione.
Per lo stesso motivo anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 660/2020 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
) contro (c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._3 CP
(c.f. ), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...] C.F._5
I. ACCOGLIE la domanda di rivendicazione promossa da (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e, per l'effetto,
II. DICHIARA (c.f. ) proprietario del terreno sito in località Parte_1 C.F._1
Colmean del Comune di Canale d'DO (BL) e identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al
Foglio n. 2, mappale n. 704;
III. RIGETTA le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta (c.f. Controparte_1
; C.F._3
IV. ND (c.f. a liberare e a restituire il terreno Controparte_1 C.F._3
sito in località Colmean del Comune di Canale d'DO (BL) e identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 2, mappale n. 704 in favore di (c.f. Parte_1
), unitamente agli eventuali frutti percepiti e percipiendi;
C.F._1
V. ND (c.f. a risarcire euro 10,00 mensili a far Controparte_1 C.F._3
pagina 20 di 21 data dal 15/03/2019 fino alla data di liberazione del terreno di cui al punto II;
VI. ND (c.f. a rimborsare al sig. Controparte_1 C.F._3 Pt_1
(c.f. ) l'importo di euro 660,00 a titolo di spese notarili;
[...] C.F._1
VII. ND (c.f. a rifondere al sig. Controparte_1 C.F._3 Pt_1
(c.f. ) le spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi del
[...] C.F._1
presente giudizio oltre spese generali al 15% e accessori di legge, euro 1.323,00 per compensi del procedimento di mediazione oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonché euro 792,37 per anticipazioni;
VIII. PONE definitivamente a carico di (c.f. le spese di Controparte_1 C.F._3
CTU.
Belluno, 19/09/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
pagina 21 di 21