TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/08/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2022 promossa da:
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Comini in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE contro
(C.F. P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. ti CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Gabriella De Berardinis e Laura Simoncini dell'Avvocatura regionale, in virtù di procura alle liti rilasciata con atto separato nonché Delibera di Giunta Regionale n°577 del 16.05.2022, poste a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Indebito soggettivo-indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto della a Parte_1 vedersi rimborsata e comunque restituita la somma di € 609.903,79 a seguito del sostenimento da pagina 1 di 8
parte di essa delle spese relative alla “gestione della funzione ex Anas” per conto della Parte_1 nel corso dell'esercizio finanziario 2015 e per l'effetto condannare la CP_1 CP_1
in persona del Presidente p.t., a corrispondere la suddetta somma o quella che sarà
[...] accertata, maggiore o minore, e/o ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della debenza sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria delle spese di giudizio.
Salvis iuribus
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di quanto domandato da parte avversa, comunque compensare le spese di lite, attesa la complessità della vicenda e la buona fede che ha indotto la ad agire col presente giudizio”. Parte_1
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'On.Le Tribunale di Ancona adìto, contrariis rejectis:
in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo, con ogni conseguente statuizione;
rigettare integralmente tutte le domande avversarie, per le motivazioni meglio spiegate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta e nelle difese depositate in giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto della al Parte_1 pagamento della somma di € 609.903,79= o di ogni altro importo a titolo
a funzione ex Anas con riferimento all'annualità 2015, dichiarare la parziale estinzione del credito, decurtando dallo stesso l'importo di € 316.680,00=, pagato dalla alla CP_1
per il medesimo titolo con decreto dirigenziale n° 223/ITE del 29.06.2015; Parte_1
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto della al pagamento della somma di euro 609.903,79=, posto che la Parte_1 CP_1
è ex lege creditrice della provincia della somma di euro 181.032,55= oltre accessori di legge,
[...] ai sensi dell'art. 142 comma 12 bis del Codice della Strada, ridurre il vantato credito della corrispondente somma.
Con vittoria di competenze ed accessori di legge.”
pagina 2 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 avanti al Tribunale di Ancona chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di CP_1
€ 609.903,79, quale rimborso spese relative alla “funzione ex Anas” esercitata dalla Provincia nell'anno
2015, allorché la stessa doveva ritenersi non più di sua spettanza, in quanto oggetto di trasferimento alla CP_1
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la Provincia avrebbe continuato a gestire le funzioni non più fondamentali a causa della mancata attuazione, imputabile alla convenuta, delle disposizioni della legge regionale n. 13/2015.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità per CP_1 indeterminatezza dell'atto introduttivo nonché contestando, nel merito, le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Evidenziava, in proposito, come la gestione delle funzioni provinciali non fondamentali -ivi incluse la gestione e la manutenzione delle strade “ex Anas”- fosse stata effettivamente trasferita con decorrenza dal 01.04.2016 sicché, prima di tale data, le funzioni in oggetto erano ancora di pertinenza delle province, tenute a sostenerne le relative spese (beneficiando dei relativi ordinari trasferimenti di risorse).
In seguito alla trattazione della causa, mediante il deposito delle rituali memorie istruttorie ad opera delle parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.06.2023 la Regione convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedeva, pertanto, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa ex art. 127 ter c.p.c., in considerazione della predetta eccezione pregiudiziale, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.1.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 comma terzo c.p.c. e con assegnazione alle parti di termini per il deposito di una breve memoria illustrativa sul punto.
All'esito veniva quindi fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 12.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 comma terzo e 127 ter c.c..
Con ordinanza resa ex art. 127 ter la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini pagina 3 di 8 di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 7.2.2025 la difesa della formulava istanza per essere autorizzata al deposito CP_1 CP_1 della sentenza n. 188/2025 emessa il 4.2.2025 dal Tribunale di Ancona a definizione della analoga causa introdotta dalla provincia di e rubricata al n. 1194/2022 R.G.. Parte_1
Con ordinanza in data 10.2.2025, ritenuta l'opportunità di avere cognizione della suddetta sentenza e la necessità di instaurare il contradditorio delle parti in merito, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio fissando, per tali fini, l'udienza interlocutoria del 11.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
All'esito, con ordinanza del 9.4.2025, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella ridotta misura di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Tanto sinteticamente ma doverosamente premesso, le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo il corretto ordine logico-giuridico muovendo, pertanto, dalla pregiudiziale eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata.
Si osserva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto assunto dalla Provincia, che, nello scarno libello introduttivo ha fatto riferimento a non meglio specificati (e comunque indimostrati) accordi tra enti, non risulta in atti alcuna convezione specifica tra la attrice e la Parte_1 CP_1
Ne consegue come non ricorrano le condizioni di cui all'art. 133, lett. a) n. 2 e lett. c), c.p.a., ai fini del radicamento della giurisdizione esclusiva del G.A..
Si osserva, quindi, sulla base dei poteri di qualificazione dell'azione spettanti a questo Giudice e alla luce del petitum sostanziale emergente dalle allegazioni attoree, come l'azione proposta ben si presti ad essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 2041 c.c. e, come tale, la stessa soggiace alla cognizione dell'A.G.O., anche in virtù della specifica clausola di esclusione di cui al cit. art. 133, lett.
c), c.p.a., in virtù della quale sono sottratte alla cognizione del G.A. le cause "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".
Se tale è la qualificazione (e nessuna qualificazione giuridica alternativa alla domanda proposta è stata invero prospettata dalla parte attrice), deve concludersi esattamente che, a seguito della sentenza della pagina 4 di 8 Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204 non appartiene più alla giurisdizione del giudice amministrativo, neppure nella materia dei pubblici servizi, e rientra dunque in quella del giudice ordinario, la controversia avente ad oggetto l'azione di indebito arricchimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
7/06/2013, n. 3133; Consiglio di Stato, sez. V, 03/02/2015, n. 498).
Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al G.O., trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione dei provvedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile,
Sez. Un. 18/11/2010, n. 23284).
Pertanto, considerato che la domanda riguarda una pretesa che, come affermato anche dal Giudice della giurisdizione, ha natura di diritto soggettivo (Sez. Un. appena citate, 18/11/2010 n. 23284), direttamente discendente dalla legge, la giurisdizione in subiecta materia appartiene all'A.G.O..
Venendo, quindi, allo scrutinio del merito della pretesa, la stessa non può trovare accoglimento perché infondata.
Come è noto -e come puntualmente dedotto dalla difesa della la legge n. 56/2014 Controparte_1
(c.d. Legge Delrio) ha disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni per esse non più fondamentali allo Stato e alle Regioni.
La citata legge statale n. 56/2014 ha stabilito sia il novero delle funzioni trasferite, contenute in apposito allegato A, sia le modalità del processo nonché il termine ultimo di effettivo avvio dell'esercizio delle predette funzioni in capo alla Regione, da realizzarsi entro il 31 marzo 2016.
La con la Legge Regionale 03.04.2015 n. 13 -'Disposizioni per il riordino delle CP_1 funzioni amministrative esercitate dalle Province'- ha provveduto ad individuare le funzioni, non più fondamentali per le Province, da trasferire alla Regione, stabilendo, all'art. 2, che sono oggetto di riordino e sono trasferite alla Regione, le funzioni non fondamentali disciplinate dalle norme elencate nell'allegato A della predetta legge.
Le delibere di attuazione della norma regionale anzidetta -Delibere Giunta n. 302 e CP_1
303 del 31 marzo 2016- nel dare esecuzione al dettato normativo, hanno stabilito che a decorrere dal 1 aprile 2016 la Provincia avrebbe cessato l'esercizio di dette funzioni.
pagina 5 di 8 Orbene, dal sopra citato quadro normativo (statale e regionale) emerge che la è CP_1 divenuta unica ed esclusiva titolare delle funzioni oggetto di trasferimento proprio a far data dal
1.4.2016, con conseguente cessazione dell'esercizio delle funzioni medesime da parte della . Parte_1
L'interpretazione sistematica della normativa, sia statale che regionale, non consente, infatti, di pervenire a differenti conclusioni né di far ritenere, come parrebbe adombrare la difesa attorea, che il passaggio di funzioni fosse avvenuto direttamente con la L. R. n. 13 del 3.4.2015 indipendentemente dalla assegnazione delle risorse finanziarie.
Né vi è margine per pervenire a diverse conclusioni in considerazione dei contenuti dell'accordo
Governo-Regioni del 11.9.2014.
In tal senso si è già espresso, peraltro, questo Tribunale con la sentenza, citata dalla difesa dell'Ente convenuto, n. 188/2025, dai cui assunti questo Giudice non ha motivo di discostarsi.
Nel citato arresto, infatti, il Tribunale ha operato una puntuale e organica ricostruzione delle fonti normative disciplinanti la materia e ha osservato che:
“Con legge 7 aprile 2014, n. 56 cd. Legge Delrio (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) il legislatore, previa distinzione delle funzioni fondamentali da quelle non fondamentali svolte dalle Province, ha stabilito che le seconde dovessero essere assegnate ad altri enti da parte delle Regioni con conseguente passaggio delle risorse finanziarie e umane connesse alle funzioni trasferite.
In particolare, l'art. 1 della legge al comma 89 ha stabilito che “Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
tale data …
è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale”.
In data 11.09.2014 è intervenuto l'Accordo tra il Governo e le Regioni, per l'attuazione della legge n.
56/2014, ove è stato previsto: al punto 10) che le regioni si impegnassero ad adottare le iniziative legislative di loro competenza, ai fini del riordino delle funzioni provinciali definite “non fondamentali”, entro il 31/12/2014, al punto 14) che l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti fosse subordinata alla garanzia della copertura finanziaria degli oneri relativi alle funzioni trasferite ed al punto 15), lett. e), che agli enti subentranti fossero trasferite le
pagina 6 di 8
risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell'art.119 Cost..
La regione ha dato attuazione alla legge 56/2014 con L.R. 13/2015, disponendo che le funzioni CP_1 non fondamentali delle Province migrassero alla Regione (art. 2) e che le Province cessassero CP_1
“di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma
1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della da realizzarsi entro il 31 marzo CP_1
2016” (art. 3, c. 4), e simmetricamente che “a decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 4,
(31.3.2016) cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all'allegato A” (art. 6).
La ha adottato le deliberazioni previste dalla L.R. 13/2015 entro la data del 31.03.2016, ed CP_1 esattamente le Delibere Giunta Regionale n. 302 e n. 303 del 31/3/2016, con cui sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane, di quelle strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R.
13/2015.
La Legge regionale n. 28/2015 di “assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017” ha Contr autorizzato l'allocazione di risorse finanziarie in un apposito capitolo di bilancio (l 10601 dello stato di previsione della spesa) per creare una disponibilità monetaria.”
Deve dunque concludersi che il momento in cui è avvenuto l'effettivo trasferimento delle funzioni dalla
Provincia di alla è quello in cui hanno acquistato efficacia le due delibere Parte_1 CP_1 regionali n. 302 e 303 del 31.3.2016, così come risulta dal combinato disposto delle disposizioni normative citate (art. 1 c. 89 L.56/2014; art. 3 L.R. 13/2015).
Sempre in senso conforme a quanto qui divisato, con precedente più risalente (cfr. sentenza n.
1416/2017) il Tribunale di Ancona ha, chiaramente e inequivocabilmente, affermato che:
“L'art. 1, comma 89 stabilisce che "Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
tale data e determinata nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale." La Legge della
Regione n. 13 del 3.4.2015 ha individuato le funzioni non fondamentali della Provincia CP_1 oggetto di trasferimento alla Regione ed ha stabilito che la Giunta regionale adotta una o piu pagina 7 di 8
deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento ed ha stabilito che le
Province cesseranno di esercitare le funzioni di cui all'allegato A) dalla data, stabilita con le deliberazioni della giunta regionale, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016 (art. 3, come modificato dall'art. 17 della Legge 28/2015).
Con le delibere della Giunta della n. 302 e 303 del 31 marzo 2016 la CP_1 CP_1 ha dato attuazione alla norma suddetta, pertanto, a decorrere dal 1.4.2016, la Provincia cessa di esercitare le funzioni oggetto del trasferimento”.
Alla luce della superiore ricostruzione risulta la fallacia degli assunti attorei in quanto il trasferimento dell'esercizio delle funzioni nella materia in contestazione non può dirsi avvenuto automaticamente, sulla sola base della legge, sicché, per il periodo di riferimento, l'esercizio delle stesse risultava ancora di pertinenza della non essendo stato ancora trasferito alla Parte_1 CP_1
Ne deriva l'infondatezza della pretesa attorea e il rigetto della relativa domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi
(in considerazione della semplicità delle questioni per come trattate) di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato secondo il criterio del disputatum) e all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attorea.
CONDANNA la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 10.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 14.8.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2022 promossa da:
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Comini in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE contro
(C.F. P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. ti CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Gabriella De Berardinis e Laura Simoncini dell'Avvocatura regionale, in virtù di procura alle liti rilasciata con atto separato nonché Delibera di Giunta Regionale n°577 del 16.05.2022, poste a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Indebito soggettivo-indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto della a Parte_1 vedersi rimborsata e comunque restituita la somma di € 609.903,79 a seguito del sostenimento da pagina 1 di 8
parte di essa delle spese relative alla “gestione della funzione ex Anas” per conto della Parte_1 nel corso dell'esercizio finanziario 2015 e per l'effetto condannare la CP_1 CP_1
in persona del Presidente p.t., a corrispondere la suddetta somma o quella che sarà
[...] accertata, maggiore o minore, e/o ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della debenza sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria delle spese di giudizio.
Salvis iuribus
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di quanto domandato da parte avversa, comunque compensare le spese di lite, attesa la complessità della vicenda e la buona fede che ha indotto la ad agire col presente giudizio”. Parte_1
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'On.Le Tribunale di Ancona adìto, contrariis rejectis:
in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo, con ogni conseguente statuizione;
rigettare integralmente tutte le domande avversarie, per le motivazioni meglio spiegate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta e nelle difese depositate in giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto della al Parte_1 pagamento della somma di € 609.903,79= o di ogni altro importo a titolo
a funzione ex Anas con riferimento all'annualità 2015, dichiarare la parziale estinzione del credito, decurtando dallo stesso l'importo di € 316.680,00=, pagato dalla alla CP_1
per il medesimo titolo con decreto dirigenziale n° 223/ITE del 29.06.2015; Parte_1
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto della al pagamento della somma di euro 609.903,79=, posto che la Parte_1 CP_1
è ex lege creditrice della provincia della somma di euro 181.032,55= oltre accessori di legge,
[...] ai sensi dell'art. 142 comma 12 bis del Codice della Strada, ridurre il vantato credito della corrispondente somma.
Con vittoria di competenze ed accessori di legge.”
pagina 2 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 avanti al Tribunale di Ancona chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di CP_1
€ 609.903,79, quale rimborso spese relative alla “funzione ex Anas” esercitata dalla Provincia nell'anno
2015, allorché la stessa doveva ritenersi non più di sua spettanza, in quanto oggetto di trasferimento alla CP_1
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la Provincia avrebbe continuato a gestire le funzioni non più fondamentali a causa della mancata attuazione, imputabile alla convenuta, delle disposizioni della legge regionale n. 13/2015.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità per CP_1 indeterminatezza dell'atto introduttivo nonché contestando, nel merito, le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Evidenziava, in proposito, come la gestione delle funzioni provinciali non fondamentali -ivi incluse la gestione e la manutenzione delle strade “ex Anas”- fosse stata effettivamente trasferita con decorrenza dal 01.04.2016 sicché, prima di tale data, le funzioni in oggetto erano ancora di pertinenza delle province, tenute a sostenerne le relative spese (beneficiando dei relativi ordinari trasferimenti di risorse).
In seguito alla trattazione della causa, mediante il deposito delle rituali memorie istruttorie ad opera delle parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.06.2023 la Regione convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedeva, pertanto, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa ex art. 127 ter c.p.c., in considerazione della predetta eccezione pregiudiziale, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.1.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 comma terzo c.p.c. e con assegnazione alle parti di termini per il deposito di una breve memoria illustrativa sul punto.
All'esito veniva quindi fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 12.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 comma terzo e 127 ter c.c..
Con ordinanza resa ex art. 127 ter la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini pagina 3 di 8 di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 7.2.2025 la difesa della formulava istanza per essere autorizzata al deposito CP_1 CP_1 della sentenza n. 188/2025 emessa il 4.2.2025 dal Tribunale di Ancona a definizione della analoga causa introdotta dalla provincia di e rubricata al n. 1194/2022 R.G.. Parte_1
Con ordinanza in data 10.2.2025, ritenuta l'opportunità di avere cognizione della suddetta sentenza e la necessità di instaurare il contradditorio delle parti in merito, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio fissando, per tali fini, l'udienza interlocutoria del 11.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
All'esito, con ordinanza del 9.4.2025, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella ridotta misura di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Tanto sinteticamente ma doverosamente premesso, le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo il corretto ordine logico-giuridico muovendo, pertanto, dalla pregiudiziale eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata.
Si osserva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto assunto dalla Provincia, che, nello scarno libello introduttivo ha fatto riferimento a non meglio specificati (e comunque indimostrati) accordi tra enti, non risulta in atti alcuna convezione specifica tra la attrice e la Parte_1 CP_1
Ne consegue come non ricorrano le condizioni di cui all'art. 133, lett. a) n. 2 e lett. c), c.p.a., ai fini del radicamento della giurisdizione esclusiva del G.A..
Si osserva, quindi, sulla base dei poteri di qualificazione dell'azione spettanti a questo Giudice e alla luce del petitum sostanziale emergente dalle allegazioni attoree, come l'azione proposta ben si presti ad essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 2041 c.c. e, come tale, la stessa soggiace alla cognizione dell'A.G.O., anche in virtù della specifica clausola di esclusione di cui al cit. art. 133, lett.
c), c.p.a., in virtù della quale sono sottratte alla cognizione del G.A. le cause "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".
Se tale è la qualificazione (e nessuna qualificazione giuridica alternativa alla domanda proposta è stata invero prospettata dalla parte attrice), deve concludersi esattamente che, a seguito della sentenza della pagina 4 di 8 Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204 non appartiene più alla giurisdizione del giudice amministrativo, neppure nella materia dei pubblici servizi, e rientra dunque in quella del giudice ordinario, la controversia avente ad oggetto l'azione di indebito arricchimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
7/06/2013, n. 3133; Consiglio di Stato, sez. V, 03/02/2015, n. 498).
Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al G.O., trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione dei provvedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile,
Sez. Un. 18/11/2010, n. 23284).
Pertanto, considerato che la domanda riguarda una pretesa che, come affermato anche dal Giudice della giurisdizione, ha natura di diritto soggettivo (Sez. Un. appena citate, 18/11/2010 n. 23284), direttamente discendente dalla legge, la giurisdizione in subiecta materia appartiene all'A.G.O..
Venendo, quindi, allo scrutinio del merito della pretesa, la stessa non può trovare accoglimento perché infondata.
Come è noto -e come puntualmente dedotto dalla difesa della la legge n. 56/2014 Controparte_1
(c.d. Legge Delrio) ha disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni per esse non più fondamentali allo Stato e alle Regioni.
La citata legge statale n. 56/2014 ha stabilito sia il novero delle funzioni trasferite, contenute in apposito allegato A, sia le modalità del processo nonché il termine ultimo di effettivo avvio dell'esercizio delle predette funzioni in capo alla Regione, da realizzarsi entro il 31 marzo 2016.
La con la Legge Regionale 03.04.2015 n. 13 -'Disposizioni per il riordino delle CP_1 funzioni amministrative esercitate dalle Province'- ha provveduto ad individuare le funzioni, non più fondamentali per le Province, da trasferire alla Regione, stabilendo, all'art. 2, che sono oggetto di riordino e sono trasferite alla Regione, le funzioni non fondamentali disciplinate dalle norme elencate nell'allegato A della predetta legge.
Le delibere di attuazione della norma regionale anzidetta -Delibere Giunta n. 302 e CP_1
303 del 31 marzo 2016- nel dare esecuzione al dettato normativo, hanno stabilito che a decorrere dal 1 aprile 2016 la Provincia avrebbe cessato l'esercizio di dette funzioni.
pagina 5 di 8 Orbene, dal sopra citato quadro normativo (statale e regionale) emerge che la è CP_1 divenuta unica ed esclusiva titolare delle funzioni oggetto di trasferimento proprio a far data dal
1.4.2016, con conseguente cessazione dell'esercizio delle funzioni medesime da parte della . Parte_1
L'interpretazione sistematica della normativa, sia statale che regionale, non consente, infatti, di pervenire a differenti conclusioni né di far ritenere, come parrebbe adombrare la difesa attorea, che il passaggio di funzioni fosse avvenuto direttamente con la L. R. n. 13 del 3.4.2015 indipendentemente dalla assegnazione delle risorse finanziarie.
Né vi è margine per pervenire a diverse conclusioni in considerazione dei contenuti dell'accordo
Governo-Regioni del 11.9.2014.
In tal senso si è già espresso, peraltro, questo Tribunale con la sentenza, citata dalla difesa dell'Ente convenuto, n. 188/2025, dai cui assunti questo Giudice non ha motivo di discostarsi.
Nel citato arresto, infatti, il Tribunale ha operato una puntuale e organica ricostruzione delle fonti normative disciplinanti la materia e ha osservato che:
“Con legge 7 aprile 2014, n. 56 cd. Legge Delrio (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) il legislatore, previa distinzione delle funzioni fondamentali da quelle non fondamentali svolte dalle Province, ha stabilito che le seconde dovessero essere assegnate ad altri enti da parte delle Regioni con conseguente passaggio delle risorse finanziarie e umane connesse alle funzioni trasferite.
In particolare, l'art. 1 della legge al comma 89 ha stabilito che “Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
tale data …
è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale”.
In data 11.09.2014 è intervenuto l'Accordo tra il Governo e le Regioni, per l'attuazione della legge n.
56/2014, ove è stato previsto: al punto 10) che le regioni si impegnassero ad adottare le iniziative legislative di loro competenza, ai fini del riordino delle funzioni provinciali definite “non fondamentali”, entro il 31/12/2014, al punto 14) che l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti fosse subordinata alla garanzia della copertura finanziaria degli oneri relativi alle funzioni trasferite ed al punto 15), lett. e), che agli enti subentranti fossero trasferite le
pagina 6 di 8
risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell'art.119 Cost..
La regione ha dato attuazione alla legge 56/2014 con L.R. 13/2015, disponendo che le funzioni CP_1 non fondamentali delle Province migrassero alla Regione (art. 2) e che le Province cessassero CP_1
“di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma
1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della da realizzarsi entro il 31 marzo CP_1
2016” (art. 3, c. 4), e simmetricamente che “a decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 4,
(31.3.2016) cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all'allegato A” (art. 6).
La ha adottato le deliberazioni previste dalla L.R. 13/2015 entro la data del 31.03.2016, ed CP_1 esattamente le Delibere Giunta Regionale n. 302 e n. 303 del 31/3/2016, con cui sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane, di quelle strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R.
13/2015.
La Legge regionale n. 28/2015 di “assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017” ha Contr autorizzato l'allocazione di risorse finanziarie in un apposito capitolo di bilancio (l 10601 dello stato di previsione della spesa) per creare una disponibilità monetaria.”
Deve dunque concludersi che il momento in cui è avvenuto l'effettivo trasferimento delle funzioni dalla
Provincia di alla è quello in cui hanno acquistato efficacia le due delibere Parte_1 CP_1 regionali n. 302 e 303 del 31.3.2016, così come risulta dal combinato disposto delle disposizioni normative citate (art. 1 c. 89 L.56/2014; art. 3 L.R. 13/2015).
Sempre in senso conforme a quanto qui divisato, con precedente più risalente (cfr. sentenza n.
1416/2017) il Tribunale di Ancona ha, chiaramente e inequivocabilmente, affermato che:
“L'art. 1, comma 89 stabilisce che "Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
tale data e determinata nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale." La Legge della
Regione n. 13 del 3.4.2015 ha individuato le funzioni non fondamentali della Provincia CP_1 oggetto di trasferimento alla Regione ed ha stabilito che la Giunta regionale adotta una o piu pagina 7 di 8
deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento ed ha stabilito che le
Province cesseranno di esercitare le funzioni di cui all'allegato A) dalla data, stabilita con le deliberazioni della giunta regionale, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016 (art. 3, come modificato dall'art. 17 della Legge 28/2015).
Con le delibere della Giunta della n. 302 e 303 del 31 marzo 2016 la CP_1 CP_1 ha dato attuazione alla norma suddetta, pertanto, a decorrere dal 1.4.2016, la Provincia cessa di esercitare le funzioni oggetto del trasferimento”.
Alla luce della superiore ricostruzione risulta la fallacia degli assunti attorei in quanto il trasferimento dell'esercizio delle funzioni nella materia in contestazione non può dirsi avvenuto automaticamente, sulla sola base della legge, sicché, per il periodo di riferimento, l'esercizio delle stesse risultava ancora di pertinenza della non essendo stato ancora trasferito alla Parte_1 CP_1
Ne deriva l'infondatezza della pretesa attorea e il rigetto della relativa domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi
(in considerazione della semplicità delle questioni per come trattate) di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato secondo il criterio del disputatum) e all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attorea.
CONDANNA la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 10.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 14.8.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini pagina 8 di 8