CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B302032 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 24 aprile 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento l'avviso di accertamento n. t9f07b302032/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Bergamo, in materia di ritenute per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 291/2025 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Successivamente la ricorrente presentava atto di rinuncia al ricorso, chiedendo che venissero compensate le spese di lite, stante sul punto accordo con la controparte, come dichiarato all'udienza del 21 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 44 d.l.vo 546/92, l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
La ricorrente, infatti, ha espressamente dichiarato che è divenuto meno il suo interesse al ricorso, ad esso rinunciando.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, atteso anche l'accordo sul punto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.
Bergamo, 21 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
AS TT EN AV
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B302032 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 24 aprile 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento l'avviso di accertamento n. t9f07b302032/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Bergamo, in materia di ritenute per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 291/2025 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Successivamente la ricorrente presentava atto di rinuncia al ricorso, chiedendo che venissero compensate le spese di lite, stante sul punto accordo con la controparte, come dichiarato all'udienza del 21 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 44 d.l.vo 546/92, l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
La ricorrente, infatti, ha espressamente dichiarato che è divenuto meno il suo interesse al ricorso, ad esso rinunciando.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, atteso anche l'accordo sul punto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.
Bergamo, 21 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
AS TT EN AV