Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2025, proposto da
CE TA, LU TO, AR AN MA, LU LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Massimo Oriolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del lavoro di Potenza n. 368/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PA ARno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 31/10/2025, i deducenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Potenza, n. 368/2023, recante l’ordine di pagamento di somme di denaro in loro favore (relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, c.d. carta del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015).
2. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero intimato.
3. Alla camera di consiglio del 28/1/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con memoria depositata in data 22/1/2026, la difesa dei deducenti ha rappresentato la circostanza (non contestata dalla difesa erariale) che, dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha soddisfatto la pretesa creditoria per cui è causa.
Pertanto, al Collegio non resta che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere (in adesione alla conforme richiesta degli interessati).
5. Le spese di lite, con liquidazione come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che va correlata all’oggettiva tardività con cui essa ha provveduto al pagamento (in data successiva alla proposizione del ricorso). Ai fini della quantificazione, va, comunque, tenuto conto del comportamento resipiscente dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, nella misura del 70% del dovuto, da quantificarsi forfetariamente nella somma di euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SA, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA ARno, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA ARno | AN SA |
IL SEGRETARIO