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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 433 2023 R.G. promossa da:
rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv ZUCCHI ALESSANDRO e dall'avv GIOVANNI GIORGI ed elettivamente domiciliata in VOGHERA VIA CAVOUR 33 presso lo studio dell'avv Zucchi
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv CP_1 P.IVA_2
DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dall'avv NADIA PEREGO ed elettivamente domiciliato in PAVIA
VIALE BATTISTI 23/24 presso la sede dell'Ente
RESISTENTE
Oggetto:impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 7.4.2023 la Parte_1
si è opposta all'avviso di addebito 379 2023 00001674 47000 che ha
[...]
intimato il pagamento della somma di euro 121.569,74 a titolo di contributi e somme aggiuntive ex art. 116 comma 8 lett. B) legge 388/00.
La pretesa contributiva è fondata sull'esito degli accertamenti ispettivi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008231/DDL
Per il calcolo dei contributi agricoli, gli ispettori si sono basati come ex lege previsto sulla stima tecnica che ha rilevato una differenza tra giornate denunciate e giornate stimate in base al fabbisogno aziendale. Le giornate “stimate” sono state moltiplicate per il salario giornaliero dell'anno di riferimento e, applicata l'aliquota contributiva, ne è derivato l'importo contributivo il cui pagamento è stato accertato con il verbale ispettivo ed ingiunto con l'avviso di addebito. oppone l'avviso di addebito contestando esclusivamente la stima tecnica effettuata da Pt_1 CP_1
si è costituto rilevando che i verbalizzanti, sulla scorta dell'indice fornito dalle tabelle ettaro-
[...]
colturali in vigore nella regione AR, avevano provveduto a valutare il fabbisogno stimato di manodopera, prendendo a riferimento i valori minimi per le coltivazioni e le attività che complessivamente interessano l'azienda, individuando un fabbisogno di manodopera ulteriore rispetto a quello riferito sia agli OTD impiegati nell'azienda per i periodi esaminati sia al nucleo diretto coltivatore facente capo al socio amministratore coadiuvato dalla sorella/socia Parte_1 Parte_1
La causa veniva istruita con CTU richiesta dalla ricorrente, senza opposizione di , in punto CP_1
accertamento del fabbisogno aziendale
Questo il quesito assegnato al CTU dr agronomo: Quantifichi il ctu, esaminati i documenti Per_1
prodotti, il reale fabbisogno di giornate lavorative annue per la conduzione dei vigneti (e di eventuali altre coltivazioni), della per la Parte_1 vinificazione delle uve dalla stessa raccolte, per lo svolgimento dell'attività agrituristica e amministrativa nel periodo 1.1.2015-31.12.2018 in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, ai sistemi di lavorazione praticati dalla azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di azienda diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.
A seguito della istanza di chiarimenti dei difensori della parte opponente il giudice ha rilevato con ordinanza del 13.5.2024 che in nessuna parte del quesito il giudice ha voluto vincolare il CTU all'utilizzo rigido delle tabelle ettaro culturali, avendo invero demandato al consulente di quantificare il reale fabbisogno di giornate lavorative annue;
che in altre parole occorre valutare, nella specificità del caso concreto, se la stima tecnica del fabbisogno complessivo annuale di manodopera in termini di giornate lavorative effettuata dall' risulti corretta e quindi risulti calcolata sulla base delle CP_1
specifiche caratteristiche fisiche, strutturali, morfologiche che potevano e dovevano vagliate dall' (criteri di cd personalizzazione della stima considerando la azienda nella sua peculiare CP_2
struttura e nella organizzazione che la caratterizza)
Depositata la consulenza, autorizzate note finali, all'udienza del 20.5.2025 la giudice ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.
L'art. 8 D. Lgs 375/1993 dispone:
“2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario”.
3 Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l' CP_1
diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Il verbale del 31.10.2019 (doc 1 all ricorso) con il quale gli Ispettori hanno contestato alla società di aver dichiarato manodopera agricola dipendente negli anni 2015-2019 in misura notevolmente inferiore rispetto all'estensione dei terreni coltivati ed alle lavorazioni eseguite, ha calcolato un fabbisogno minimo per le tre attività svolte dalla azienda (coltivazione, vinificazione e agrituristica) in
2400 giornate annue da cui sono stati detratti il lavoro familiare, il lavoro dei contoterzisti e un ulteriore
25%.
Nel verbale si legge: “In merito ai riscontri sopra sintetizzati, i verbalizzanti, sulla scorta dell'indice fornito dalle tabelle ettaro-colturali in vigore nella regione AR, relative ai valori medi di impiego di manodopera agricola, hanno provveduto a valutare il fabbisogno stimato di manodopera aziendale, prendendo a riferimento i valori minimi previsti per le zone svantaggiate, relativi alle coltivazioni ed alle attività che complessivamente interessano l'azienda, ricavandone il fabbisogno sopra indicato, che, in sede di valutazione, è stato ulteriormente ridotto del 25%, per valorizzare
l'eventuale impatto di scelte colturali personali della compagine imprenditoriale volte a ridurre lavorazioni impattanti con la richiesta di manodopera.”
Pertanto sono state calcolate le giornate di seguito riportate, distribuite per ciascun trimestre tenendo conto che l'imposizione contributiva non deve essere tariffata come zona svantaggiata e, quindi, senza i benefici normativi afferenti:
682 giornate annue,
Occorre, quindi, valutare nella specificità del caso concreto, se la stima tecnica del fabbisogno complessivo annuale di manodopera in termini di giornate lavorative effettuata dall' risulti CP_1
corretta.
La stima tecnica è stata calcolata solo sulla base delle tabelle ettaro colturali senza tenere conto delle specifiche caratteristiche fisiche, strutturali, morfologiche che potevano e dovevano vagliate. (posto che l'esclusivo riferimento ai dati matematici derivanti da tale tabelle appare sanzionabile alla luce delle stesse considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184 del 20.5.1999),
CP_ Dalle difese dell' e dalla documentazione prodotta in atti non emerge contezza dei criteri di cd. personalizzazione della stima tecnica eventualmente utilizzati dall' ed ultronei rispetto al mero CP_1
rinvio alle tabelle ettaro colturali.
Il CTU come richiesto dal Giudice nei seguenti paragrafi ha proceduto, puntualmente e analiticamente, alla determinazione dei valori di giornate lavorative minime e massime richieste avendo cura di ponderare l'apporto di terzi per le attività di coltivazione, oltre alla dotazione meccanica, alla tipologia degli impianti di viti (la parte predominante delle coltivazioni), delle dotazioni di cantina, alle operazioni di vinificazione e imbottigliamento effettivamente attuate dall'azienda Pt_1
Per il calcolo delle giornate ha preso in considerazione anche la tipologia di terreno, l'orografia degli appezzamenti, l'età e i sesti d'impianto delle viti, le variazioni dovute a fattori ambientali e metereologici che possono avere influito sulle produzioni oltre che alle principali avversità che possono aver colpito la vite nei diversi anni. Ha dunque indicato un valore minimo e un valore massimo di tempo necessario per svolgere le diverse operazioni colturali al fine di considerare le possibili variazioni di tempo necessarie per effettuare le operazioni dovute alle diverse variabili che possono interagire durante il ciclo produttivo.
Ha poi determinato la manodopera necessaria per l'attività di vinificazione tenendo conto della quantità di uva effettivamente vendemmiata ed imbottigliata, con calcolo differenziato per le attività richieste per la vinificazione delle uve rosse e delle uve bianche e per la vinificazione delle uve rosse vinificate in bianco.
In relazione alla attività agrituristica ha individuando il numero esatto delle aperture in base ai documenti fiscali (fatture e corrispettivi) al fine di determinare l'incidenza delle single attività di cucina, gestione della sala e delle camere. Le ore di impiego per le attività dell'agriturismo sono state ottenute moltiplicando il numero totale annuo di pasti (c) per il tempo minimo e massimo impiegato per le operazioni di preparazione e somministrazione dei pasti, inoltre moltiplicando il numero medio di pernottamenti (d) per il tempo minimo e massimo richiesto per la gestione delle camere e il servizio di prima colazione
Nella tabella 13 ha indicato il calcolo complessivo delle ore e del numero di giornate uomo az.
[...]
per tutte le tre attività.(coltivazione, cantina e agriturismo) nelle quattro annate oggetto di CP_3
causa.
Come emerge dalla tabella 14 a pag 30 della relazione per le annate 2015 e 2018 le giornate lavorative risultanti dai calcoli al netto dell'attività del nucleo famigliare e dei dipendenti risultano inferiori per
109 e 163 giornate, mentre negli anni 2016 e 2017 il valore risulta superiore per 187 e per 51 giornate.
Alle contestazioni di il CTU ha dato esausitiva risposta a cui si rimanda. CP_1
Sulla base del conteggio di (contenuto nelle note finali) il totale dei contributi (calcolato CP_1 sull'imponibile medio) per gli anni 2016 e 2017 è pari ad euro 10709,46, somma dovuta unitamente alla somme aggiuntive ex art 116 comma 8 lett b) e comma 9 legge 388/2000.
Si deve comunque rilevare la inattendibilità della stima tecnica effettuata dagli ispettori con riferimento alle tabelle ettaro culturali della Regione AR (erroneamente applicate). Il calcolo effettuato dal
CTU (cd ipotesi A), a cui ha aderito il difensore di nelle note autorizzate (tanto che ha modificato CP_1
le conclusioni), comporterebbe una differenza in incremento di giornate da regolarizzare per gli anni dal 2015 al 2018 notevolmente inferiore a quella calcolata dagli ispettori. Più precisamente la stima del ctu sulla base delle tabelle ettaro culturali porterebbe ad un debito contributivo - calcolato sull'imponibile medio - di euro 42.901,98 (come da conteggi ) a fronte di una quantificazione CP_1
pari ad euro 121.569,74 oggetto dell'avviso di addebiito impugnato calcolata sulla base della stima contenuta nel verbale ispettivo. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione di undecimo delle spese di lite con condanna di al pagamento dei residui nove decimi di tali spese già liquidate nella parte in CP_1
dispositivo.
Spese di CTU a carico di CP_1
PQM
Visti gli artt 442 e ss cpc, in parziale accoglimento del ricorso: dichiara tenuta e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 10.709,46 a titolo di contributi per gli anni 2016 e 2017 oltre somme aggiuntive ex art. 116 comma 8 lett. b) e comma 9 legge 388/00.
Compensate le spese per un decimo dichiara tenuta e condanna al pagamento dei nove decimi di CP_1
tali spese liquidate, gia nella parte, in euro 9000 oltre CU, 15% per spese generali, iva e cpa come per legge
Pone le spese di CTU che liquida in euro 5000 oltre accessori a carico di;
CP_1
giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 20.5.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 433 2023 R.G. promossa da:
rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv ZUCCHI ALESSANDRO e dall'avv GIOVANNI GIORGI ed elettivamente domiciliata in VOGHERA VIA CAVOUR 33 presso lo studio dell'avv Zucchi
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv CP_1 P.IVA_2
DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dall'avv NADIA PEREGO ed elettivamente domiciliato in PAVIA
VIALE BATTISTI 23/24 presso la sede dell'Ente
RESISTENTE
Oggetto:impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 7.4.2023 la Parte_1
si è opposta all'avviso di addebito 379 2023 00001674 47000 che ha
[...]
intimato il pagamento della somma di euro 121.569,74 a titolo di contributi e somme aggiuntive ex art. 116 comma 8 lett. B) legge 388/00.
La pretesa contributiva è fondata sull'esito degli accertamenti ispettivi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008231/DDL
Per il calcolo dei contributi agricoli, gli ispettori si sono basati come ex lege previsto sulla stima tecnica che ha rilevato una differenza tra giornate denunciate e giornate stimate in base al fabbisogno aziendale. Le giornate “stimate” sono state moltiplicate per il salario giornaliero dell'anno di riferimento e, applicata l'aliquota contributiva, ne è derivato l'importo contributivo il cui pagamento è stato accertato con il verbale ispettivo ed ingiunto con l'avviso di addebito. oppone l'avviso di addebito contestando esclusivamente la stima tecnica effettuata da Pt_1 CP_1
si è costituto rilevando che i verbalizzanti, sulla scorta dell'indice fornito dalle tabelle ettaro-
[...]
colturali in vigore nella regione AR, avevano provveduto a valutare il fabbisogno stimato di manodopera, prendendo a riferimento i valori minimi per le coltivazioni e le attività che complessivamente interessano l'azienda, individuando un fabbisogno di manodopera ulteriore rispetto a quello riferito sia agli OTD impiegati nell'azienda per i periodi esaminati sia al nucleo diretto coltivatore facente capo al socio amministratore coadiuvato dalla sorella/socia Parte_1 Parte_1
La causa veniva istruita con CTU richiesta dalla ricorrente, senza opposizione di , in punto CP_1
accertamento del fabbisogno aziendale
Questo il quesito assegnato al CTU dr agronomo: Quantifichi il ctu, esaminati i documenti Per_1
prodotti, il reale fabbisogno di giornate lavorative annue per la conduzione dei vigneti (e di eventuali altre coltivazioni), della per la Parte_1 vinificazione delle uve dalla stessa raccolte, per lo svolgimento dell'attività agrituristica e amministrativa nel periodo 1.1.2015-31.12.2018 in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, ai sistemi di lavorazione praticati dalla azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di azienda diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.
A seguito della istanza di chiarimenti dei difensori della parte opponente il giudice ha rilevato con ordinanza del 13.5.2024 che in nessuna parte del quesito il giudice ha voluto vincolare il CTU all'utilizzo rigido delle tabelle ettaro culturali, avendo invero demandato al consulente di quantificare il reale fabbisogno di giornate lavorative annue;
che in altre parole occorre valutare, nella specificità del caso concreto, se la stima tecnica del fabbisogno complessivo annuale di manodopera in termini di giornate lavorative effettuata dall' risulti corretta e quindi risulti calcolata sulla base delle CP_1
specifiche caratteristiche fisiche, strutturali, morfologiche che potevano e dovevano vagliate dall' (criteri di cd personalizzazione della stima considerando la azienda nella sua peculiare CP_2
struttura e nella organizzazione che la caratterizza)
Depositata la consulenza, autorizzate note finali, all'udienza del 20.5.2025 la giudice ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.
L'art. 8 D. Lgs 375/1993 dispone:
“2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario”.
3 Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l' CP_1
diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Il verbale del 31.10.2019 (doc 1 all ricorso) con il quale gli Ispettori hanno contestato alla società di aver dichiarato manodopera agricola dipendente negli anni 2015-2019 in misura notevolmente inferiore rispetto all'estensione dei terreni coltivati ed alle lavorazioni eseguite, ha calcolato un fabbisogno minimo per le tre attività svolte dalla azienda (coltivazione, vinificazione e agrituristica) in
2400 giornate annue da cui sono stati detratti il lavoro familiare, il lavoro dei contoterzisti e un ulteriore
25%.
Nel verbale si legge: “In merito ai riscontri sopra sintetizzati, i verbalizzanti, sulla scorta dell'indice fornito dalle tabelle ettaro-colturali in vigore nella regione AR, relative ai valori medi di impiego di manodopera agricola, hanno provveduto a valutare il fabbisogno stimato di manodopera aziendale, prendendo a riferimento i valori minimi previsti per le zone svantaggiate, relativi alle coltivazioni ed alle attività che complessivamente interessano l'azienda, ricavandone il fabbisogno sopra indicato, che, in sede di valutazione, è stato ulteriormente ridotto del 25%, per valorizzare
l'eventuale impatto di scelte colturali personali della compagine imprenditoriale volte a ridurre lavorazioni impattanti con la richiesta di manodopera.”
Pertanto sono state calcolate le giornate di seguito riportate, distribuite per ciascun trimestre tenendo conto che l'imposizione contributiva non deve essere tariffata come zona svantaggiata e, quindi, senza i benefici normativi afferenti:
682 giornate annue,
Occorre, quindi, valutare nella specificità del caso concreto, se la stima tecnica del fabbisogno complessivo annuale di manodopera in termini di giornate lavorative effettuata dall' risulti CP_1
corretta.
La stima tecnica è stata calcolata solo sulla base delle tabelle ettaro colturali senza tenere conto delle specifiche caratteristiche fisiche, strutturali, morfologiche che potevano e dovevano vagliate. (posto che l'esclusivo riferimento ai dati matematici derivanti da tale tabelle appare sanzionabile alla luce delle stesse considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184 del 20.5.1999),
CP_ Dalle difese dell' e dalla documentazione prodotta in atti non emerge contezza dei criteri di cd. personalizzazione della stima tecnica eventualmente utilizzati dall' ed ultronei rispetto al mero CP_1
rinvio alle tabelle ettaro colturali.
Il CTU come richiesto dal Giudice nei seguenti paragrafi ha proceduto, puntualmente e analiticamente, alla determinazione dei valori di giornate lavorative minime e massime richieste avendo cura di ponderare l'apporto di terzi per le attività di coltivazione, oltre alla dotazione meccanica, alla tipologia degli impianti di viti (la parte predominante delle coltivazioni), delle dotazioni di cantina, alle operazioni di vinificazione e imbottigliamento effettivamente attuate dall'azienda Pt_1
Per il calcolo delle giornate ha preso in considerazione anche la tipologia di terreno, l'orografia degli appezzamenti, l'età e i sesti d'impianto delle viti, le variazioni dovute a fattori ambientali e metereologici che possono avere influito sulle produzioni oltre che alle principali avversità che possono aver colpito la vite nei diversi anni. Ha dunque indicato un valore minimo e un valore massimo di tempo necessario per svolgere le diverse operazioni colturali al fine di considerare le possibili variazioni di tempo necessarie per effettuare le operazioni dovute alle diverse variabili che possono interagire durante il ciclo produttivo.
Ha poi determinato la manodopera necessaria per l'attività di vinificazione tenendo conto della quantità di uva effettivamente vendemmiata ed imbottigliata, con calcolo differenziato per le attività richieste per la vinificazione delle uve rosse e delle uve bianche e per la vinificazione delle uve rosse vinificate in bianco.
In relazione alla attività agrituristica ha individuando il numero esatto delle aperture in base ai documenti fiscali (fatture e corrispettivi) al fine di determinare l'incidenza delle single attività di cucina, gestione della sala e delle camere. Le ore di impiego per le attività dell'agriturismo sono state ottenute moltiplicando il numero totale annuo di pasti (c) per il tempo minimo e massimo impiegato per le operazioni di preparazione e somministrazione dei pasti, inoltre moltiplicando il numero medio di pernottamenti (d) per il tempo minimo e massimo richiesto per la gestione delle camere e il servizio di prima colazione
Nella tabella 13 ha indicato il calcolo complessivo delle ore e del numero di giornate uomo az.
[...]
per tutte le tre attività.(coltivazione, cantina e agriturismo) nelle quattro annate oggetto di CP_3
causa.
Come emerge dalla tabella 14 a pag 30 della relazione per le annate 2015 e 2018 le giornate lavorative risultanti dai calcoli al netto dell'attività del nucleo famigliare e dei dipendenti risultano inferiori per
109 e 163 giornate, mentre negli anni 2016 e 2017 il valore risulta superiore per 187 e per 51 giornate.
Alle contestazioni di il CTU ha dato esausitiva risposta a cui si rimanda. CP_1
Sulla base del conteggio di (contenuto nelle note finali) il totale dei contributi (calcolato CP_1 sull'imponibile medio) per gli anni 2016 e 2017 è pari ad euro 10709,46, somma dovuta unitamente alla somme aggiuntive ex art 116 comma 8 lett b) e comma 9 legge 388/2000.
Si deve comunque rilevare la inattendibilità della stima tecnica effettuata dagli ispettori con riferimento alle tabelle ettaro culturali della Regione AR (erroneamente applicate). Il calcolo effettuato dal
CTU (cd ipotesi A), a cui ha aderito il difensore di nelle note autorizzate (tanto che ha modificato CP_1
le conclusioni), comporterebbe una differenza in incremento di giornate da regolarizzare per gli anni dal 2015 al 2018 notevolmente inferiore a quella calcolata dagli ispettori. Più precisamente la stima del ctu sulla base delle tabelle ettaro culturali porterebbe ad un debito contributivo - calcolato sull'imponibile medio - di euro 42.901,98 (come da conteggi ) a fronte di una quantificazione CP_1
pari ad euro 121.569,74 oggetto dell'avviso di addebiito impugnato calcolata sulla base della stima contenuta nel verbale ispettivo. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione di undecimo delle spese di lite con condanna di al pagamento dei residui nove decimi di tali spese già liquidate nella parte in CP_1
dispositivo.
Spese di CTU a carico di CP_1
PQM
Visti gli artt 442 e ss cpc, in parziale accoglimento del ricorso: dichiara tenuta e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 10.709,46 a titolo di contributi per gli anni 2016 e 2017 oltre somme aggiuntive ex art. 116 comma 8 lett. b) e comma 9 legge 388/00.
Compensate le spese per un decimo dichiara tenuta e condanna al pagamento dei nove decimi di CP_1
tali spese liquidate, gia nella parte, in euro 9000 oltre CU, 15% per spese generali, iva e cpa come per legge
Pone le spese di CTU che liquida in euro 5000 oltre accessori a carico di;
CP_1
giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 20.5.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari