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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
MARANGONI GUIDO, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Reiterer & Marangoni, in 39100 Bolzano, via Leonardo da Vinci n. 20; RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. SIRENA ANDREA e dall'avv. dott.
FABLE ROBERTO, con domicilio eletto in 39100 Bolzano in Piazza Mazzini 48/11;
CONVENUTA in punto: pagamento di indennizzo assicurativo;
trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 11.9.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, a) In via preliminare, ove ritenesse ritualmente formulata l'eccezione di incompetenza, accertare la nullità della clausola compromissoria invocata dalla controparte (art. 17) e di ogni altra clausola in contrasto con la normativa imperativa in materia e, per l'effetto, respingere l'eccezione; b) In via principale, previo accertamento dell'operatività della polizza, accertare l'inadempimento di parte resistente alle obbligazioni scaturenti dal contratto di assicurazione n. 811030761672 sottoscritto in data 21.06.2017; c) Sempre in via principale, accertare: la durata della malattia riportata dal ricorrente, la durata dei ricoveri subiti e dei periodi di gessatura, l'ammontare
pagina 1 di 15 delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, nonché il grado di invalidità permanente ai sensi di polizza (tabella INAIL) in esito al sinistro medesimo, come descritti e quantificati in narrativa;
d) Per l'effetto, condannare la resistente Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere l'indennizzo spettante al ricorrente in virtù del contratto in atti, quantificato € 165.349,29, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria; e) Il tutto con interessi e rivalutazione decorrenti dal dì dell'evento al saldo effettivo;
f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, compresi quelli relativi alla fase di mediazione, conclusasi negativamente a fronte del rifiuto di controparte di giungere ad un accordo, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario;
g) Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., accertata la temeraria resistenza in giudizio dell' , e/o la resistenza in mala fede e/o con colpa grave, condannarla, Controparte_1 oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa d'ufficio.” della convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito nel merito in via principale, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente ritenuti dovuti da per tutti i motivi indicati in atti, condannando la esponente Controparte_1 compagnia assicurativa al paga-mento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, previa determinazione dell'ammontare dell'indennizzo secondo le modalità indicate nel contratto assicurativo ed applicazione del principio indennitario;
il tutto comunque contenuto nei limiti delle somme massime assicurate e con detrazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1. Il ricorrente espone di aver, quale artigiano specializzato nel giardinaggio e titolare della ditta individuale “Villa & Giardino”, stipulato con la resistente Assicuratrice la polizza n.
811030761672, con effetto dal 21.06.2017, assicurando la somma di € 150.000,00 in caso di invalidità permanente, nonché le somme di € 5.000,00 come rimborso spese mediche da infortunio, € 100,00 per diaria da ricovero e € 50,00 per indennizzo da gessatura.
In data 22.08.2019, quando avrebbe lavorato nell'area della stazione ferroviaria di Silandro, sarebbe rimasto vittima di un gravissimo incidente, in quanto, verso le ore 15:00, dopo aver pagina 2 di 15 abbattuto numerose piante, tagliando una robinia alta circa 10 metri, quando si sarebbe già allontanato per consentire che il tronco venisse adagiato a terra, sarebbe stato improvvisamente travolto dalla pianta, perdendo i sensi;
nell'immediatezza dell'evento sarebbe stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza all'Ospedale di Silandro, da cui – data l'estrema gravità delle sue condizioni –sarebbe stato elitrasportato all'Ospedale di Bolzano, dove sarebbe stato sottoposto d'urgenza ad intervento neurochirurgico.
In esito ai primi accertamenti, il ricorrente avrebbe riportato un importante politrauma ( “[…]
Fratturalussazione di L1 con dislocazione posteriore di L1 rispetto a D12 per tutta l'ampiezza del canale spinale;
frattura trasversale a tutto spessore al terzo medio del corpo di L1. Estesa alterazione di segnale del midollo spinale da D11 ad L1, come da mielopatia traumatica, con segni di ematomielia. Alcuni frammenti ossei sono riconoscibili all'interno del canale vertebrale.
Sublussazione delle faccette articolari D12-L1 con lacerazione dei legamenti gialli e sovraspinoso in corrispondenza. si dispone anteriormente al soma di L1 ed in sede Pt_2 epidurale posteriormente al soma di D12. Concomitano frattura bilaterale dei peduncoli di L1, distacco dei processi trasversi e frattura delle lamine. Estesa raccolta si dispone nei tessuti molli dorsali, in piani passanti da D10 ad L2, con intensità di segnale disomogenea, in verosimile continuità con il canale vertebrale” (cfr. doc. 4 del ricorrente, pag. 10).
Il ricorrente avrebbe subito un lungo e complesso iter clinico, con numerosi ricoveri presso diverse strutture ospedaliere, sia sul territorio nazionale che all'estero.
Il sinistro sarebbe stato denunciato alla resistente CO in data 23.08.2019 (nr. di sinistro
2019.811.25), con interruzione della prescrizione nelle date 08.11.2019 e 31.08.2021, ma l' avrebbe negato l'indennizzo e il tentativo obbligatorio di mediazione Controparte_1 avrebbe dato esito negativo.
Il sinistro descritto avrebbe comportato per il ricorrente effetti devastanti, di gran lunga più gravi rispetto all'ambito di operatività della polizza di assicurazione sottoscritta con l' CP_1
dovendosi muovere in carrozzina ed essendo in grado di raggiungere la posizione
[...] eretta solo con aiuto, indossando due tutori rigidi ad entrambi gli arti.
Dalla gravità della situazione deriverebbe un elevato grado dell'invalidità permanente di cui soffrirebbe, valutato in una perizia di parte nella misura dell'85%; simile sarebbe stata la valutazione operata dall'INAIL, la quale avrebbe determinato il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'80%.
pagina 3 di 15 Stante il richiamo alla condizione particolare sub lett. c) della polizza, ai casi di invalidità permanente troverebbe applicazione le tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 e ss. mm., per cui l'indennità spettante al ricorrente sarebbe pari a non meno di € 120.000,00.
Inoltre, ai sensi della polizza sottoscritta spetterebbe anche il rimborso delle spese mediche da infortunio, fino ad un massimale di € 5.000,00, spese che ammonterebbero a € 3.681,15.
Infine, la polizza prevedrebbe una diaria da ricovero pari ad € 100,00, la cui durata massima – ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali di Polizza – sarebbe fissata in giorni 90, con un massimale corrispondente pari ad € 9.000,00, che spetterebbe al ricorrente;
in relazione alla diaria per gessatura, la stessa opererebbe, ai sensi dell'art. 28 della polizza “indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate” e sarebbe da riconoscere per un periodo massimo di 30 giorni, quindi per un totale di € 1.500,00.
1.2. L'assicurazione resistente contesta la fondatezza delle richieste del ricorrente, rilevando in primo luogo come l'INAIL, dopo aver accertato un danno alla persona nella misura dell'80%, sarebbe intervenuto erogando le proprie prestazioni previdenziali e liquidando, ai fini che interessano in questo giudizio: - un indennizzo per l'inabilità temporanea nella misura capitale di
€ 13.877,48; - un indennizzo per l'invalidità permanente, sotto forma di rendita vitalizia che, capitalizzata alla data del 16 novembre 2021, ammonterebbe ad € 308.760,50, nonché un indennizzo per spese mediche ammontante a circa € 28.000,00.
In diritto, parte convenuta invoca, quindi, l'applicazione dei principi indennitario e della compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, l'assenza di alcun obbligo a suo carico;
in mero subordine richiede l'applicazione dell'art. 1910 c.c.
La resistente contesta poi la dinamica dell'evento che avrebbe generato il danno fisico subito dall'assicurato e che lo stesso possa integrare infortunio, descritto all'art. 9 della polizza come un
“… evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili …” ed apprezzabili in termini di invalidità permanente e inabilità temporanea.
L'assicurazione convenuta contesta poi anche che il fatto sarebbe accaduto nell'ambito di validità spaziale e temporale della polizza escussa.
In ordine al quantum, ed in via subordinata, rileva che l'art. 17 deferirebbe ad un collegio composto da tre medici le controversie sulla determinazione del danno, quando sorgono divergenze sulla natura medica, sulle conseguenze delle lesioni, sulla durata dell'inabilità,
pagina 4 di 15 sull'entità dei postumi permanenti, di talché il Tribunale, quanto meno con riferimento all'aspetto in esame, dovrebbe spogliarsi della controversia.
Quanto alla determinazione dell'indennizzo la convenuta eccepisce che, secondo l'art. 23 della polizza, sulla somma assicurata fino ad € 100.000 non si applicherebbero franchigie, mentre sulla somma assicurata eccedente e fino ad € 200.000,00 si applicherebbe la franchigia del 5%.
Con riferimento alla diaria da ricovero, essa prevedrebbe un massimale di 90 giorni, mentre la diaria da ingessatura, che prevedrebbe un massimale di 30 giorni, non si applicherebbe alla fattispecie, non essendo il ricorrente mai stato portatore di gesso od altro materiale rigido.
Peraltro, come previsto dall'art. 28 ultimo comma condizioni generali, se l'infortunio comporti sia ricovero che ingessatura, l'indennità per quest'ultima verrà corrisposta soltanto a partire dal giorno successivo a quello di dimissione.
Infine, in ordine alle spese mediche, le quali sarebbero riconosciute condizionatamente alla ricorrenza di un infortunio indennizzabile a termini di contratto e per la sola parte che non resterebbe a carico del servizio sanitario nazionale, sarebbero rimborsabili esclusivamente le categorie indicate all'art. 29 condizioni generali e quindi l' dovrebbe dimostrare che Parte_3 quelle affrontate vi rientrino;
mentre il rimborso potrebbe avvenire previa detrazione del 25%, e comunque nei limiti del 30% della somma assicurata.
In caso di ricovero, come nel caso di specie, le voci di spesa ricomprese in garanzia sarebbero le sole spese per il chirurgo ed i componenti la équipe chirurgica, le rette di degenza, esclusa ogni spesa di natura alberghiera, l'assistenza medica ed infermieristica, cure e medicinali somministrati durante il ricovero, nonché accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e relativi tickets.
La più gran parte delle spese esposte non rientrerebbero quindi in garanzia.
Infine, la resistente eccepisce la prescrizione, non essendo stato continuatamente interrotto il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c.
1.3. Parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha rilevato la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 d. Lgs.
206/2005 dell'art. 17 della polizza.
1.4. Nel corso del giudizio è stata esperita una consulenza tecnico d'ufficio ad opera della dott.ssa
, la quale nel suo elaborato scritto, depositato in data 27.3.2025, è pervenuta alle Persona_1 seguenti conclusioni: “Raccolta l'anamnesi diretta, esaminata la documentazione medica, visitato il signor risulta dunque che lo stesso, in seguito all'infortunio sul lavoro del giorno Parte_1
pagina 5 di 15 22.08.2019, riportò le seguenti lesioni: “Frattura-lussazione di L1 con dislocazione posteriore di
L1 rispetto a D12 per tutta l'ampiezza del canale spinale;
frattura trasversale a tutto spessore del terzo medio del corpo di L1. Estese alterazioni di segnale del midollo spinale da D11 a L1, come da mielopatia traumatica, con segni di ematomielia. Presenza di alcuni frammenti ossei all'interno del canale vertebrale. Sublussazione delle faccette articolari D12-L1 con lacerazione dei legamenti gialli e sovraspinoso in corrispondenza. Ematoma anteriormente al soma L1 ed in sede epidurale posteriormente al soma di D12. Concomitano frattura bilaterale dei peduncoli di
L1, distacco dei processi trasversi e frattura delle lamine. Estesa raccolta nei tessuti molli dorsali, in piani passanti da D10 a D12 (raccolta emato-liquorale?), in verosimile continuità con il canale vertebrale”. La storia della malattia traumatica è stata già descritta nella parte analitica. Il non ha mai ripreso il lavoro. Dal punto di vista medico legale, per quanto Pt_1 attiene il risarcimento del danno ai sensi della polizza infortuni stipulata con CP_1
, si deve innanzitutto premettere che l'evento (caduta di un albero sulla schiena)
[...] era causalmente idoneo da un punto di vista quali-quantitativo alla determinazione delle lesioni.
Si conferma quindi – anche in relazione alla documentazione medica esaminata - che le fratture vertebrali siano causalmente riconducibili all'evento del 22.08.2019. Trattasi certamente di un evento fortuito, esterno e violento, che ha provocato le lesioni, come previsto dalla definizione di infortunio risarcibile in polizza. Attualmente i postumi obiettivati possono considerarsi ormai stabilizzati, cioè non passibili nel tempo di alcuna sostanziale modificazione in senso migliorativo. Per quanto attiene la quantificazione del danno (paraplegia incompleta con livello
D11, paragonabile funzionalmente alla perdita di entrambi gli arti inferiori), lo stesso può essere valutato, con riferimento alle tabelle previste in polizza (tabelle INAIL) nella misura del 100%
(cento per cento). La polizza sottoscritta non prevede il rimborso per inabilità temporanea.
Le spese mediche relative all'infortunio sono documentate per un importo di € 3.682,15. Le stesse sono quindi rimborsabili in toto fino ad un massimale di € 5.000,00. La diaria da ricovero
è rimborsabile per un massimo di 90 giorni (art. 26). Il sig. è stato ricoverato Pt_1 ininterrottamente dal 22.08.2019 al 03.06.2020 per un totale per questo primo ricovero di giorni
286 (duecentottantasei giorni). Ulteriori ricoveri per riabilitazione sono stati effettuati presso il
Centro Riabilitativo di Bad Häring dal 12.02. al 03.06.2020, dal 15.07. al 05.08.2021, dal 13.12. al 30.12.2022 e dal 12.09. al 03.10.2024.
L'indennità per gessatura, secondo l'art. 28, è rimborsabile “indipendentemente dal
pagina 6 di 15 provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura della colonna vertebrale”, come nel nostro caso. Però nelle condizioni di polizza è previsto che “se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità di gessatura verrà corrisposta (per un periodo massimo di
30 giorni) a partire dal giorno successivo alla dimissione”. Il sig. è stato ricoverato per un Pt_1 periodo di giorni 286 fino al 03.06.2020.”
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di prescrizione non risulta fondata, dovendosi ritenere interrotto più volte e utilmente il termine breve di prescrizione di due anni (ex art. 2952 comma 2 c.c.),
Infatti, la denuncia del sinistro è stata effettuata già in data 23.8.2019 (cfr. docc. 11 e 18 del ricorrente) e, di seguito, risulta essere stata inviata una diffida, da parte del legale del ricorrente, via lettera racc. a.r. in data 8.11.2019, ricevuta il 12.11.2019 (v. docc. 12 e 18 del ricorrente); inoltre, in data 31.8.2021 è stata inviata in nome del ricorrente un'altra diffida via pec, anche al dichiarato fine di interrompere la prescrizione (v. doc. 12 del ricorrente).
È poi stata introdotta la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi in data 11.7.2022 con verbale negativo (v. doc. 13 del ricorrente), prima che è stata introdotta, tempestivamente, la presente causa, con deposito del ricorso introduttivo in data 30.4.2024.
2.2. Non risulta in concreto applicabile l'art. 17 della polizza, il quale deferisce ad un collegio composto da tre medici le controversie sulla determinazione del danno, però soltanto quando sorgono divergenze sulla natura medica, sulle conseguenze delle lesioni, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti (v. doc. 2 della convenuta).
Va a riguardo premesso, per dovere di completezza, che, nei contratti conclusi con consumatori, clausole analoghe alla clausola citata sono state ritenute effettivamente vessatorie e, quindi, già nulle ai sensi dell'art. 33. lett. d), nonché lett. b), Codice del Consumo (cfr. sent. Tribunale di
Cosenza n. 1661/2024), ma nel presente caso il ricorrente, titolare di una impresa individuale, non ha comprovatamente agito come consumatore, vertendosi nell'ambito di assicurazione contro infortuni sia extraprofessionali che professionali (cfr. ordinanza del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto emessa nel proc. sub RG n. 999/2015 in data 27.6.2017: “…si ricordi che la disciplina di particolare protezione prevista dal D.lgs. n. 206/2005 si applica in caso di contratto in cui una delle parti stipulanti sia definibile quale “consumatore”, che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del citato Decreto legislativo è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”; ora tenuto
pagina 7 di 15 conto che nella prima pagina viene espressamente pattuito che il contratto viene stipulato per
l'assicurazione dei rischi sia professionali che extraprofessionali, appare invero palese ritenere che nella stipula il abbia agito quale professionista e non già quale consumatore, con evidente inapplicabilità della disciplina consumeristica.”).
Però, condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 20/08/2015, n.17022), ha affermato che la previsione pattizia della perizia contrattuale per la quantificazione delle lesioni comporta la temporanea rinuncia delle parti al ricorso alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, per cui la domanda giudiziale di pagamento è improponibile fino a quando i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, salvo però che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia, in quanto in tal caso il diritto all'indennità rimane svincolato dalla perizia contrattuale ed è azionabile a prescindere da essa, ed anzi, l'assicurato ha l'onere di attivarsi immediatamente per evitare il consumarsi del termine breve di prescrizione.
Nel presente caso, per quanto sopra, risulta che la denuncia del sinistro sia stata effettuata già in data 23.8.2019 (cfr. docc. 11 e 18 del ricorrente) e, di seguito, risulta essere stata inviata diffida in data 8.11.2019 (v. doc. 12 del ricorrente); in data 29.11.2019, l'ufficio liquidazione sinistri della società convenuta ha risposto via mail (v. doc. 18 del ricorrente), contestando la dinamica descritta e rilevando che “risulta inoltre che il sinistro sia avvenuto nell'ambito comunque di attività lavorativa e quindi con intero carico indennizzatorio gravante su INAIL, carico indennizzatorio che per il principio indennitario esclude di poter ottenere nuovamente un indennizzo.”
Risulta quindi chiara sin dall'inizio la totale chiusura dell'assicurazione convenuta che ha sempre continuato, anche in questa sede, a contestare l'operatività della polizza e ciò sotto vari aspetti, per cui deve ritenersi in concreto non applicabile l'art. 17 invocato dalla convenuta.
2.3. La convenuta contesta diffusamente l'operatività della polizza, per quanto riguarda, in particolare, la sua applicazione temporale e spaziale, nonché la prova della dinamica del sinistro.
In ordine al prima aspetto va rilevato che la polizza azionata, conclusa in data 21.6.2017, ha una durata annuale (v. doc. 2 della convenuta), ma al suo art. 6 prevede espressamente la proroga automatica di un altro anno “e così successivamente”, tranne nel caso di disdetta, da inviare dall'assicurato a mezzo di raccomandata a.r.
Sarebbe quindi spettato all'Assicurazione dedurre specificamente e provare che la polizza, nonostante debba ritenersi prorogata in automatico, non era più in vigore o divenuta inefficace al pagina 8 di 15 momento dell'infortunio, il che non è avvenuto, anzi, risulta che l'assicurazione abbia contestato al ricorrente, ante causam, la mancata operatività della polizza, ma non in quanto non più in vigore al momento del sinistro, ma in quanto “il danno era stato interamente indennizzato dall'assicuratore sociale e pertanto, in forza del principio indennitario, l'assicurato non aveva diritto a duplicazioni di indennizzo” (cfr. comparsa di costituzione dell'Assicurazione).
Tenuto conto della proroga automatica prevista, deve ritenersi quindi sufficientemente comprovata la validità temporale della polizza azionata;
nessun dubbio appare poi sussistere sulla validità “spaziale”, non apparendovi essere neanche qualche clausola che limiti la copertura a determinati ambiti territoriali ed essendo avvenuto il sinistro comunque su territorio italiano.
Per quanto riguarda poi la dinamica dell'evento, l'assicurazione ha contestato la stessa, oltre che la circostanza che l'evento possa costituire infortunio, descritto all'art. 9 della polizza come un
“… evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili …” ed apprezzabili in termini di invalidità permanente e inabilità temporanea.
Orbene, ad avviso di questo giudice non appare potersi mettere seriamente in dubbio, che essere a) investito da un albero, b) restandone all'esito paraplegico, integri a) gli estremi di una “causa fortuita, violenta ed esterna”, b) producente lesioni obbiettivamente contestabili, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio effettuata in corso di causa, la quale ha accertato sia il nesso causale, sia la “paraplegia incompleta con livello D11, paragonabile funzionalmente alla perdita di entrambi gli arti inferiori”, con un danno “valutato, con riferimento alle tabelle previste in polizza (tabelle INAIL) nella misura del 100% (cento per cento)” (cfr. pag. 12 della c.t.u.).
Seppure poi in questo giudizio non siano stati sentiti dei testimoni, la dinamica del sinistro per quanto rilevante per l'applicazione della polizza (caduta di un tronco d'albero sulla schiena dell'assicurato durante lo svolgimento di attività lavorativa) deve ritenersi sufficientemente comprovata, anche per presunzioni gravi, precisi e concordanti, dalla documentazione versata in atti, in particolare dal rapporto dei carabinieri (v. doc. 17 del ricorrente) e dalla sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano nel giudizio penale contro il responsabile della squadra
(“Mannschaftsführer”), della quale faceva parte il ricorrente il giorno del sinistro, pur conclusosi con estinzione del reato a seguito dell'esito positivo del periodo di prova (cfr. doc. 20 del ricorrente).
Sarà vero che, anche secondo il rapporto dei carabinieri, intervenuti quando il ricorrente era già
pagina 9 di 15 stato caricato su una ambulanza (v. doc. 17 del ricorrente), le persone presenti avevano solo visto il ricorrente intento a tagliare un albero, mentre non appaiono aver visto materialmente la dinamica dell'accaduto, di fronte alle circostanze note ed emergenti anche dalla documentazione medica versata in atti, appare indubbio che il ricorrente sia stato investito quel giorno da un albero, non parendovi essere margini per ipotizzare circostanze rilevanti della dinamica del sinistro – comunque sufficientemente comprovato nella sua esistenza— che potrebbero escludere l'operatività della polizza.
2.4. Neanche la tesi difensiva della convenuta sull'applicazione del principio indennitario e la conseguente esclusione del suo obbligo di pagamento possono in concreto essere condivise.
Infatti, è vero che le più recenti decisioni di legittimità affermano l'applicazione del principio indennitario anche alle polizze assicurative che assicurano il rischio da danno da infortunio;
in particolare già la sentenza Cass. n. 13233/2014 ha affermato il seguente principio di diritto, facendo richiamo alla decisione delle Sezioni Unite n. 5119/2002: “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni, ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito.
Ne consegue che il risarcimento del danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.”
La stessa sentenza ha poi ritenuto che nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. (presente nella polizza de quo, v. doc. 2, art. 19) possa consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni:
- perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
- perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non potrebbe cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore;
- perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
Da queste ultime conclusioni si sono peraltro scientemente discostate alcune recenti decisioni di pagina 10 di 15 merito, tra queste la sentenza del Tribunale Milano del 11/04/2023, n.2894, la quale ha affermato che, nel caso in cui un soggetto infortunato percepisca un indennizzo da parte della propria compagnia assicurativa con cui ha stipulato una polizza infortuni, per verificare se sia possibile cumulare il risarcimento del danno e l'indennizzo assicurativo, occorre indagare la causa in concreto del contratto assicurativo, valutando se lo scopo pratico perseguito sia di tipo previdenziale o indennitario, poiché nel primo caso non trova applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno e indennizzo e risarcimento possono essere cumulati.
Come affermato da tale sentenza, un indice della finalità previdenziale perseguita sarebbe la commisurazione dell'indennizzo a un capitale convenzionalmente stabilito, analogamente a quanto avviene nell'assicurazione sulla vita;
la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga nei diritti del danneggiato contro il terzo responsabile confermerebbe poi la volontà delle parti di consentire in capo all'assicurato di cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo.
Orbene, nel presente caso, è non solo previsto, all'art. 19 la rinuncia alla rivalsa e ciò espressamente “a favore dell'assicurato o dei suoi aventi causa”, ma l'art. 22 a) prevede espressamente, per l'invalidità permanente totale, che vada corrisposta l'intera somma assicurata.
Vi sono quindi dei forti elementi che fanno propendere per una interpretazione del contratto nel senso di perseguire uno scopo previdenziale e non indennitario.
Non solo: se anche si ritenesse, tenuto conto di quanto argomentato dalla citata decisione di legittimità, che la polizza nonostante tali elementi rimanga soggetta al principio della
“compensatio lucri cum damno”, va comunque tenuto conto, in modo dirimente, che le prestazioni erogate dall'INAIL hanno la primaria finalità di tutelare il lavoratore infortunato in relazione alla riduzione della capacità di lavoro e soltanto entro determinati limiti, di risarcire l'assicurato per la compromissione della sua integrità psicofisica (cfr. art. 13 del d.lgs. n.
38/2000), per cui non risarciscono il lavoratore per tutti i danni subiti.
L'infortunato, nonostante sia beneficiario di erogazioni da parte dell'INAIL può quindi aver diritto ad essere risarcito da terzi responsabili dell'evento lesivo, nei limiti del cosiddetto “danno differenziale” che consiste in un ristoro pari alla differenza tra l'indennizzo riconosciuto dall'INAIL e il reale pregiudizio patito (cfr. anche Cass. ord. 24633/2020).
Nel presente caso risulta che l'INAIL abbia capitalizzato la rendita spettante al ricorrente per il solo danno biologico, oggetto dell'assicurazione, nell'importo di € 308.760,50 (cfr.
„dichiarazione INAIL”, allegata alla prima memoria integrativa della convenuta), mentre pagina 11 di 15 irrilevante appare la somma € 13.877,48 versata a titolo di inabilità temporanea, in quanto tale voce espressamente non viene coperta dall'assicurazione oggetto di causa (v. doc. 2 della convenuta).
La somma versata dall'INAIL non copre quindi in nessun caso l'intero danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente, tenuto conto che, in applicazione della tabella del Tribunale di Milano in vigore al momento del sinistro (del 2018), se si tiene conto dell'età del ricorrente alla data del sinistro di 35 anni e di una percentuale di invalidità permanente del 100% (in base a quanto accertato dalla c.t.u.), con un punto di danno biologico con un valore di € 8.129,03 (punto danno non patrimoniale di € 12.193,55), il solo danno biologico risarcibile ammonterebbe a €
674.709,00, senza nessuna personalizzazione, per cui l'importo massimo di cui alla polizza, di €
150.000,00, se anche cumulato a quanto ricevuto dall'INAIL, non copre l'intero danno (solo biologico) sofferto dal ricorrente.
Diverse appaiono poi le spese mediche (per sole protesi e visite per gli accertamenti postumi sino al 2021) sostenute dall'INAIL, rispetto alle spese mediche fatte valere nel presente giudizio (v. doc. 15 del ricorrente), come non possono ritenersi sussumibili le diarie garantite dalla polizza de quo sotto le sole voci indennizzate dall'INAIL.
Viene quindi anche rispettato l'art. 1910 c.c., invocato dalla parte convenuta, che disciplina l'ipotesi in cui il medesimo rischio sia assicurato presso più assicuratori e che al terzo comma precisa: “… l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno …”.
2.5. Come accertato dalla condivisibile ed ampiamente motivata consulenza tecnico d'ufficio, che si è basata sia sull'esame diretto del ricorrente, sia sulla ampia documentazione medica versata in causa (cfr. docc. 4- 10 e doc. 15 del ricorrente), dovendo il danno subito dal ricorrente essere paragonato funzionalmente alla perdita di entrambi gli arti inferiori, lo stesso va valutato, con riferimento alle tabelle previste in polizza (tabelle INAIL) nella misura del 100%.
A riguardo appare evidente che la valutazione effettuata dall'INAIL (che ha riconosciuto un danno inferiore) non può vincolare le parti contrattuali della polizza oggetto di causa.
Ne consegue che al ricorrente spetta, ai sensi dell'art. 22 citato, l'intera somma assicurata dalla polizza, nell'importo di € 150.000,00, detratta la franchigia di cui all'art. 23 (5% sulla somma eccedente € 100.000,00), per un importo di € 147.500,00.
pagina 12 di 15 Tenuto poi conto che il ricorrente, come osservato anche dalla c.t.u., è stato ricoverato ininterrottamente dal 22.08.2019 al 03.06.2020 per un totale per il primo ricovero di giorni 286, allo stesso va riconosciuta la diaria da ricovero di € 100,00 per il massimo previsto, per evento, dall'art. 26 della polizza, di 90 giorni (v. doc. 2 della convenuta), per cui gli spettano € 9000,00.
Come correttamente osservato dalla consulente, l'indennità per gessatura, secondo l'art. 28 della polizza risulta rimborsabile “indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura della colonna vertebrale”, se anche viene previsto che “se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità di gessatura verrà corrisposta (per un periodo massimo di 30 giorni) a partire dal giorno successivo alla dimissione”.
Un tanto non esclude, a mente di una dovuta interpretazione seconda buona fede (art. 1366 c.c.),
e anche, nel dubbio, contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.), che, a partire dal giorno delle dimissioni, si applichi l'indennità di gessatura, se ancora attuale, come pare potersi difficilmente mettere in dubbio, di fronte alla (perdurante) frattura della colonna vertebrale.
Si aggiunge quindi, a tale titolo, un importo di indennizzo per € 1500,00 (€ 50,00 x 30).
Non possono invece ritenersi coperti dalla polizza tutte le spese mediche documentate, per un importo di € 3.682,15, pur comprovate e indicate dalla c.t.u., tenuto conto che, in caso di ricovero, ai sensi dell'art. 29 della polizza sono ricomprese in garanzia soltanto le spese per il chirurgo ed i componenti la équipe chirurgica, le rette di degenza, esclusa ogni spesa di natura alberghiera, l'assistenza medica ed infermieristica, cure e medicinali somministrati durante il ricovero e accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e relativi tickets.
Infatti, tra le prestazioni fatte valere (v. doc. 15 del ricorrente), alcune già non risultano sufficientemente specificate dai soli documenti in atti, altri si riferiscono invece a consulenze psicologiche e sedute di fisioterapia susseguenti al ricovero, ovvero a visite mediche tese alla redazione di perizie, che non posso ritenersi sussumibili tra le sole voci di spese oggetto della copertura.
L'unica spesa riconoscibile appare quindi quella per € 428,95 per accertamenti diagnostici effettuati nel 2023 presso la “Schulthess Klinik” di Zurigo (v. doc. 15 del ricorrente).
L'importo complessivo dovuto dall'assicurazione convenuta, a titolo di indennità, ammonta quindi ad € 158.428,95.
Trattandosi di debito di valore (cfr. da ultima sentenza Cass. n. 7216/2025), tale somma è soggetta all'automatica rivalutazione ISTAT per il periodo intercorso tra il sinistro e la pagina 13 di 15 liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte” (Cass.
Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938) come nel presente caso.
La somma complessivamente ad oggi dovuta è quindi pari ad € 206.011,51 (di cui € 19.065,35 per interessi e € 28.517,21 per rivalutazione); sul solo capitale rivalutato di € 186.946,16, si applicheranno i meri interessi legali da oggi sino al saldo effettivo.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta integralmente soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Anche di fronte alle ampie eccezioni e difese della convenuta, tutte disattese, con conseguente aggravio della procedura, pur svoltasi con rito semplificato, non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui i compensi vengono liquidati come da dispositivo;
agli stessi si aggiungono le spese vive per iscrizione a ruolo e per il consulente tecnico di parte.
3.3. Al ricorrente spetta il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria, liquidate nel medio tabellare (tab. 25 bis), come da dispositivo;
ai compensi si aggiungono le spese vive a riguardo sostenute (v. doc. 16 del ricorrente).
3.4. Le spese della c.t.u., come liquidate con separato decreto di liquidazione del 28.3.2025 vanno addebitate per intero alla convenuta soccombente, che dovrà rimborsare al ricorrente le spese a riguardo sostenute.
3.5. Va disposta la distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, su richiesta dell'interessato avvocato.
3.6. Pur di fronte all'infondatezza delle difese della convenuta non vi appaiono essere i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, non apparendo che la convenuta abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
4. Tenuto conto della natura dei danni sofferti dal ricorrente, sussistono i presupposti per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003, in caso di diffusione di questo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 14 di 15 assorbita, così dispone: condanna la convenuta a pagare al ricorrente a titolo Controparte_1 Parte_1 di indennizzo assicurativo, l'importo, comprensivo di rivalutazione ed interessi sino ad oggi, di €
206.011,51, oltre interessi legali, come da motivazione, da oggi sino al saldo effettivo;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano, per il procedimento di mediazione obbligatoria, in € 1008,00 per compensi ed in € 813,34 per spese anticipate, nonché, per questo giudizio, in € 14.103,00 per compensi e € 2.616,00 per spese anticipate, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, sulle poste gravate, e successive occorrende, spese che vanno distratte a favore dell'avvocato del ricorrente, dichiaratosi antistatario, avv. Marangoni
Guido; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in via definitiva a carico integrale della convenuta con obbligo della stessa di rimborsare quanto anticipato Controparte_1 dalla controparte, a tale titolo, a suo favore;
dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza.
Bolzano, 19 settembre 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
MARANGONI GUIDO, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Reiterer & Marangoni, in 39100 Bolzano, via Leonardo da Vinci n. 20; RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. SIRENA ANDREA e dall'avv. dott.
FABLE ROBERTO, con domicilio eletto in 39100 Bolzano in Piazza Mazzini 48/11;
CONVENUTA in punto: pagamento di indennizzo assicurativo;
trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 11.9.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, a) In via preliminare, ove ritenesse ritualmente formulata l'eccezione di incompetenza, accertare la nullità della clausola compromissoria invocata dalla controparte (art. 17) e di ogni altra clausola in contrasto con la normativa imperativa in materia e, per l'effetto, respingere l'eccezione; b) In via principale, previo accertamento dell'operatività della polizza, accertare l'inadempimento di parte resistente alle obbligazioni scaturenti dal contratto di assicurazione n. 811030761672 sottoscritto in data 21.06.2017; c) Sempre in via principale, accertare: la durata della malattia riportata dal ricorrente, la durata dei ricoveri subiti e dei periodi di gessatura, l'ammontare
pagina 1 di 15 delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, nonché il grado di invalidità permanente ai sensi di polizza (tabella INAIL) in esito al sinistro medesimo, come descritti e quantificati in narrativa;
d) Per l'effetto, condannare la resistente Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere l'indennizzo spettante al ricorrente in virtù del contratto in atti, quantificato € 165.349,29, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria; e) Il tutto con interessi e rivalutazione decorrenti dal dì dell'evento al saldo effettivo;
f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, compresi quelli relativi alla fase di mediazione, conclusasi negativamente a fronte del rifiuto di controparte di giungere ad un accordo, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario;
g) Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., accertata la temeraria resistenza in giudizio dell' , e/o la resistenza in mala fede e/o con colpa grave, condannarla, Controparte_1 oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa d'ufficio.” della convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito nel merito in via principale, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente ritenuti dovuti da per tutti i motivi indicati in atti, condannando la esponente Controparte_1 compagnia assicurativa al paga-mento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, previa determinazione dell'ammontare dell'indennizzo secondo le modalità indicate nel contratto assicurativo ed applicazione del principio indennitario;
il tutto comunque contenuto nei limiti delle somme massime assicurate e con detrazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1. Il ricorrente espone di aver, quale artigiano specializzato nel giardinaggio e titolare della ditta individuale “Villa & Giardino”, stipulato con la resistente Assicuratrice la polizza n.
811030761672, con effetto dal 21.06.2017, assicurando la somma di € 150.000,00 in caso di invalidità permanente, nonché le somme di € 5.000,00 come rimborso spese mediche da infortunio, € 100,00 per diaria da ricovero e € 50,00 per indennizzo da gessatura.
In data 22.08.2019, quando avrebbe lavorato nell'area della stazione ferroviaria di Silandro, sarebbe rimasto vittima di un gravissimo incidente, in quanto, verso le ore 15:00, dopo aver pagina 2 di 15 abbattuto numerose piante, tagliando una robinia alta circa 10 metri, quando si sarebbe già allontanato per consentire che il tronco venisse adagiato a terra, sarebbe stato improvvisamente travolto dalla pianta, perdendo i sensi;
nell'immediatezza dell'evento sarebbe stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza all'Ospedale di Silandro, da cui – data l'estrema gravità delle sue condizioni –sarebbe stato elitrasportato all'Ospedale di Bolzano, dove sarebbe stato sottoposto d'urgenza ad intervento neurochirurgico.
In esito ai primi accertamenti, il ricorrente avrebbe riportato un importante politrauma ( “[…]
Fratturalussazione di L1 con dislocazione posteriore di L1 rispetto a D12 per tutta l'ampiezza del canale spinale;
frattura trasversale a tutto spessore al terzo medio del corpo di L1. Estesa alterazione di segnale del midollo spinale da D11 ad L1, come da mielopatia traumatica, con segni di ematomielia. Alcuni frammenti ossei sono riconoscibili all'interno del canale vertebrale.
Sublussazione delle faccette articolari D12-L1 con lacerazione dei legamenti gialli e sovraspinoso in corrispondenza. si dispone anteriormente al soma di L1 ed in sede Pt_2 epidurale posteriormente al soma di D12. Concomitano frattura bilaterale dei peduncoli di L1, distacco dei processi trasversi e frattura delle lamine. Estesa raccolta si dispone nei tessuti molli dorsali, in piani passanti da D10 ad L2, con intensità di segnale disomogenea, in verosimile continuità con il canale vertebrale” (cfr. doc. 4 del ricorrente, pag. 10).
Il ricorrente avrebbe subito un lungo e complesso iter clinico, con numerosi ricoveri presso diverse strutture ospedaliere, sia sul territorio nazionale che all'estero.
Il sinistro sarebbe stato denunciato alla resistente CO in data 23.08.2019 (nr. di sinistro
2019.811.25), con interruzione della prescrizione nelle date 08.11.2019 e 31.08.2021, ma l' avrebbe negato l'indennizzo e il tentativo obbligatorio di mediazione Controparte_1 avrebbe dato esito negativo.
Il sinistro descritto avrebbe comportato per il ricorrente effetti devastanti, di gran lunga più gravi rispetto all'ambito di operatività della polizza di assicurazione sottoscritta con l' CP_1
dovendosi muovere in carrozzina ed essendo in grado di raggiungere la posizione
[...] eretta solo con aiuto, indossando due tutori rigidi ad entrambi gli arti.
Dalla gravità della situazione deriverebbe un elevato grado dell'invalidità permanente di cui soffrirebbe, valutato in una perizia di parte nella misura dell'85%; simile sarebbe stata la valutazione operata dall'INAIL, la quale avrebbe determinato il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'80%.
pagina 3 di 15 Stante il richiamo alla condizione particolare sub lett. c) della polizza, ai casi di invalidità permanente troverebbe applicazione le tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 e ss. mm., per cui l'indennità spettante al ricorrente sarebbe pari a non meno di € 120.000,00.
Inoltre, ai sensi della polizza sottoscritta spetterebbe anche il rimborso delle spese mediche da infortunio, fino ad un massimale di € 5.000,00, spese che ammonterebbero a € 3.681,15.
Infine, la polizza prevedrebbe una diaria da ricovero pari ad € 100,00, la cui durata massima – ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali di Polizza – sarebbe fissata in giorni 90, con un massimale corrispondente pari ad € 9.000,00, che spetterebbe al ricorrente;
in relazione alla diaria per gessatura, la stessa opererebbe, ai sensi dell'art. 28 della polizza “indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate” e sarebbe da riconoscere per un periodo massimo di 30 giorni, quindi per un totale di € 1.500,00.
1.2. L'assicurazione resistente contesta la fondatezza delle richieste del ricorrente, rilevando in primo luogo come l'INAIL, dopo aver accertato un danno alla persona nella misura dell'80%, sarebbe intervenuto erogando le proprie prestazioni previdenziali e liquidando, ai fini che interessano in questo giudizio: - un indennizzo per l'inabilità temporanea nella misura capitale di
€ 13.877,48; - un indennizzo per l'invalidità permanente, sotto forma di rendita vitalizia che, capitalizzata alla data del 16 novembre 2021, ammonterebbe ad € 308.760,50, nonché un indennizzo per spese mediche ammontante a circa € 28.000,00.
In diritto, parte convenuta invoca, quindi, l'applicazione dei principi indennitario e della compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, l'assenza di alcun obbligo a suo carico;
in mero subordine richiede l'applicazione dell'art. 1910 c.c.
La resistente contesta poi la dinamica dell'evento che avrebbe generato il danno fisico subito dall'assicurato e che lo stesso possa integrare infortunio, descritto all'art. 9 della polizza come un
“… evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili …” ed apprezzabili in termini di invalidità permanente e inabilità temporanea.
L'assicurazione convenuta contesta poi anche che il fatto sarebbe accaduto nell'ambito di validità spaziale e temporale della polizza escussa.
In ordine al quantum, ed in via subordinata, rileva che l'art. 17 deferirebbe ad un collegio composto da tre medici le controversie sulla determinazione del danno, quando sorgono divergenze sulla natura medica, sulle conseguenze delle lesioni, sulla durata dell'inabilità,
pagina 4 di 15 sull'entità dei postumi permanenti, di talché il Tribunale, quanto meno con riferimento all'aspetto in esame, dovrebbe spogliarsi della controversia.
Quanto alla determinazione dell'indennizzo la convenuta eccepisce che, secondo l'art. 23 della polizza, sulla somma assicurata fino ad € 100.000 non si applicherebbero franchigie, mentre sulla somma assicurata eccedente e fino ad € 200.000,00 si applicherebbe la franchigia del 5%.
Con riferimento alla diaria da ricovero, essa prevedrebbe un massimale di 90 giorni, mentre la diaria da ingessatura, che prevedrebbe un massimale di 30 giorni, non si applicherebbe alla fattispecie, non essendo il ricorrente mai stato portatore di gesso od altro materiale rigido.
Peraltro, come previsto dall'art. 28 ultimo comma condizioni generali, se l'infortunio comporti sia ricovero che ingessatura, l'indennità per quest'ultima verrà corrisposta soltanto a partire dal giorno successivo a quello di dimissione.
Infine, in ordine alle spese mediche, le quali sarebbero riconosciute condizionatamente alla ricorrenza di un infortunio indennizzabile a termini di contratto e per la sola parte che non resterebbe a carico del servizio sanitario nazionale, sarebbero rimborsabili esclusivamente le categorie indicate all'art. 29 condizioni generali e quindi l' dovrebbe dimostrare che Parte_3 quelle affrontate vi rientrino;
mentre il rimborso potrebbe avvenire previa detrazione del 25%, e comunque nei limiti del 30% della somma assicurata.
In caso di ricovero, come nel caso di specie, le voci di spesa ricomprese in garanzia sarebbero le sole spese per il chirurgo ed i componenti la équipe chirurgica, le rette di degenza, esclusa ogni spesa di natura alberghiera, l'assistenza medica ed infermieristica, cure e medicinali somministrati durante il ricovero, nonché accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e relativi tickets.
La più gran parte delle spese esposte non rientrerebbero quindi in garanzia.
Infine, la resistente eccepisce la prescrizione, non essendo stato continuatamente interrotto il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c.
1.3. Parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha rilevato la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 d. Lgs.
206/2005 dell'art. 17 della polizza.
1.4. Nel corso del giudizio è stata esperita una consulenza tecnico d'ufficio ad opera della dott.ssa
, la quale nel suo elaborato scritto, depositato in data 27.3.2025, è pervenuta alle Persona_1 seguenti conclusioni: “Raccolta l'anamnesi diretta, esaminata la documentazione medica, visitato il signor risulta dunque che lo stesso, in seguito all'infortunio sul lavoro del giorno Parte_1
pagina 5 di 15 22.08.2019, riportò le seguenti lesioni: “Frattura-lussazione di L1 con dislocazione posteriore di
L1 rispetto a D12 per tutta l'ampiezza del canale spinale;
frattura trasversale a tutto spessore del terzo medio del corpo di L1. Estese alterazioni di segnale del midollo spinale da D11 a L1, come da mielopatia traumatica, con segni di ematomielia. Presenza di alcuni frammenti ossei all'interno del canale vertebrale. Sublussazione delle faccette articolari D12-L1 con lacerazione dei legamenti gialli e sovraspinoso in corrispondenza. Ematoma anteriormente al soma L1 ed in sede epidurale posteriormente al soma di D12. Concomitano frattura bilaterale dei peduncoli di
L1, distacco dei processi trasversi e frattura delle lamine. Estesa raccolta nei tessuti molli dorsali, in piani passanti da D10 a D12 (raccolta emato-liquorale?), in verosimile continuità con il canale vertebrale”. La storia della malattia traumatica è stata già descritta nella parte analitica. Il non ha mai ripreso il lavoro. Dal punto di vista medico legale, per quanto Pt_1 attiene il risarcimento del danno ai sensi della polizza infortuni stipulata con CP_1
, si deve innanzitutto premettere che l'evento (caduta di un albero sulla schiena)
[...] era causalmente idoneo da un punto di vista quali-quantitativo alla determinazione delle lesioni.
Si conferma quindi – anche in relazione alla documentazione medica esaminata - che le fratture vertebrali siano causalmente riconducibili all'evento del 22.08.2019. Trattasi certamente di un evento fortuito, esterno e violento, che ha provocato le lesioni, come previsto dalla definizione di infortunio risarcibile in polizza. Attualmente i postumi obiettivati possono considerarsi ormai stabilizzati, cioè non passibili nel tempo di alcuna sostanziale modificazione in senso migliorativo. Per quanto attiene la quantificazione del danno (paraplegia incompleta con livello
D11, paragonabile funzionalmente alla perdita di entrambi gli arti inferiori), lo stesso può essere valutato, con riferimento alle tabelle previste in polizza (tabelle INAIL) nella misura del 100%
(cento per cento). La polizza sottoscritta non prevede il rimborso per inabilità temporanea.
Le spese mediche relative all'infortunio sono documentate per un importo di € 3.682,15. Le stesse sono quindi rimborsabili in toto fino ad un massimale di € 5.000,00. La diaria da ricovero
è rimborsabile per un massimo di 90 giorni (art. 26). Il sig. è stato ricoverato Pt_1 ininterrottamente dal 22.08.2019 al 03.06.2020 per un totale per questo primo ricovero di giorni
286 (duecentottantasei giorni). Ulteriori ricoveri per riabilitazione sono stati effettuati presso il
Centro Riabilitativo di Bad Häring dal 12.02. al 03.06.2020, dal 15.07. al 05.08.2021, dal 13.12. al 30.12.2022 e dal 12.09. al 03.10.2024.
L'indennità per gessatura, secondo l'art. 28, è rimborsabile “indipendentemente dal
pagina 6 di 15 provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura della colonna vertebrale”, come nel nostro caso. Però nelle condizioni di polizza è previsto che “se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità di gessatura verrà corrisposta (per un periodo massimo di
30 giorni) a partire dal giorno successivo alla dimissione”. Il sig. è stato ricoverato per un Pt_1 periodo di giorni 286 fino al 03.06.2020.”
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di prescrizione non risulta fondata, dovendosi ritenere interrotto più volte e utilmente il termine breve di prescrizione di due anni (ex art. 2952 comma 2 c.c.),
Infatti, la denuncia del sinistro è stata effettuata già in data 23.8.2019 (cfr. docc. 11 e 18 del ricorrente) e, di seguito, risulta essere stata inviata una diffida, da parte del legale del ricorrente, via lettera racc. a.r. in data 8.11.2019, ricevuta il 12.11.2019 (v. docc. 12 e 18 del ricorrente); inoltre, in data 31.8.2021 è stata inviata in nome del ricorrente un'altra diffida via pec, anche al dichiarato fine di interrompere la prescrizione (v. doc. 12 del ricorrente).
È poi stata introdotta la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi in data 11.7.2022 con verbale negativo (v. doc. 13 del ricorrente), prima che è stata introdotta, tempestivamente, la presente causa, con deposito del ricorso introduttivo in data 30.4.2024.
2.2. Non risulta in concreto applicabile l'art. 17 della polizza, il quale deferisce ad un collegio composto da tre medici le controversie sulla determinazione del danno, però soltanto quando sorgono divergenze sulla natura medica, sulle conseguenze delle lesioni, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti (v. doc. 2 della convenuta).
Va a riguardo premesso, per dovere di completezza, che, nei contratti conclusi con consumatori, clausole analoghe alla clausola citata sono state ritenute effettivamente vessatorie e, quindi, già nulle ai sensi dell'art. 33. lett. d), nonché lett. b), Codice del Consumo (cfr. sent. Tribunale di
Cosenza n. 1661/2024), ma nel presente caso il ricorrente, titolare di una impresa individuale, non ha comprovatamente agito come consumatore, vertendosi nell'ambito di assicurazione contro infortuni sia extraprofessionali che professionali (cfr. ordinanza del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto emessa nel proc. sub RG n. 999/2015 in data 27.6.2017: “…si ricordi che la disciplina di particolare protezione prevista dal D.lgs. n. 206/2005 si applica in caso di contratto in cui una delle parti stipulanti sia definibile quale “consumatore”, che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del citato Decreto legislativo è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”; ora tenuto
pagina 7 di 15 conto che nella prima pagina viene espressamente pattuito che il contratto viene stipulato per
l'assicurazione dei rischi sia professionali che extraprofessionali, appare invero palese ritenere che nella stipula il abbia agito quale professionista e non già quale consumatore, con evidente inapplicabilità della disciplina consumeristica.”).
Però, condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 20/08/2015, n.17022), ha affermato che la previsione pattizia della perizia contrattuale per la quantificazione delle lesioni comporta la temporanea rinuncia delle parti al ricorso alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, per cui la domanda giudiziale di pagamento è improponibile fino a quando i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, salvo però che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia, in quanto in tal caso il diritto all'indennità rimane svincolato dalla perizia contrattuale ed è azionabile a prescindere da essa, ed anzi, l'assicurato ha l'onere di attivarsi immediatamente per evitare il consumarsi del termine breve di prescrizione.
Nel presente caso, per quanto sopra, risulta che la denuncia del sinistro sia stata effettuata già in data 23.8.2019 (cfr. docc. 11 e 18 del ricorrente) e, di seguito, risulta essere stata inviata diffida in data 8.11.2019 (v. doc. 12 del ricorrente); in data 29.11.2019, l'ufficio liquidazione sinistri della società convenuta ha risposto via mail (v. doc. 18 del ricorrente), contestando la dinamica descritta e rilevando che “risulta inoltre che il sinistro sia avvenuto nell'ambito comunque di attività lavorativa e quindi con intero carico indennizzatorio gravante su INAIL, carico indennizzatorio che per il principio indennitario esclude di poter ottenere nuovamente un indennizzo.”
Risulta quindi chiara sin dall'inizio la totale chiusura dell'assicurazione convenuta che ha sempre continuato, anche in questa sede, a contestare l'operatività della polizza e ciò sotto vari aspetti, per cui deve ritenersi in concreto non applicabile l'art. 17 invocato dalla convenuta.
2.3. La convenuta contesta diffusamente l'operatività della polizza, per quanto riguarda, in particolare, la sua applicazione temporale e spaziale, nonché la prova della dinamica del sinistro.
In ordine al prima aspetto va rilevato che la polizza azionata, conclusa in data 21.6.2017, ha una durata annuale (v. doc. 2 della convenuta), ma al suo art. 6 prevede espressamente la proroga automatica di un altro anno “e così successivamente”, tranne nel caso di disdetta, da inviare dall'assicurato a mezzo di raccomandata a.r.
Sarebbe quindi spettato all'Assicurazione dedurre specificamente e provare che la polizza, nonostante debba ritenersi prorogata in automatico, non era più in vigore o divenuta inefficace al pagina 8 di 15 momento dell'infortunio, il che non è avvenuto, anzi, risulta che l'assicurazione abbia contestato al ricorrente, ante causam, la mancata operatività della polizza, ma non in quanto non più in vigore al momento del sinistro, ma in quanto “il danno era stato interamente indennizzato dall'assicuratore sociale e pertanto, in forza del principio indennitario, l'assicurato non aveva diritto a duplicazioni di indennizzo” (cfr. comparsa di costituzione dell'Assicurazione).
Tenuto conto della proroga automatica prevista, deve ritenersi quindi sufficientemente comprovata la validità temporale della polizza azionata;
nessun dubbio appare poi sussistere sulla validità “spaziale”, non apparendovi essere neanche qualche clausola che limiti la copertura a determinati ambiti territoriali ed essendo avvenuto il sinistro comunque su territorio italiano.
Per quanto riguarda poi la dinamica dell'evento, l'assicurazione ha contestato la stessa, oltre che la circostanza che l'evento possa costituire infortunio, descritto all'art. 9 della polizza come un
“… evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili …” ed apprezzabili in termini di invalidità permanente e inabilità temporanea.
Orbene, ad avviso di questo giudice non appare potersi mettere seriamente in dubbio, che essere a) investito da un albero, b) restandone all'esito paraplegico, integri a) gli estremi di una “causa fortuita, violenta ed esterna”, b) producente lesioni obbiettivamente contestabili, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio effettuata in corso di causa, la quale ha accertato sia il nesso causale, sia la “paraplegia incompleta con livello D11, paragonabile funzionalmente alla perdita di entrambi gli arti inferiori”, con un danno “valutato, con riferimento alle tabelle previste in polizza (tabelle INAIL) nella misura del 100% (cento per cento)” (cfr. pag. 12 della c.t.u.).
Seppure poi in questo giudizio non siano stati sentiti dei testimoni, la dinamica del sinistro per quanto rilevante per l'applicazione della polizza (caduta di un tronco d'albero sulla schiena dell'assicurato durante lo svolgimento di attività lavorativa) deve ritenersi sufficientemente comprovata, anche per presunzioni gravi, precisi e concordanti, dalla documentazione versata in atti, in particolare dal rapporto dei carabinieri (v. doc. 17 del ricorrente) e dalla sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano nel giudizio penale contro il responsabile della squadra
(“Mannschaftsführer”), della quale faceva parte il ricorrente il giorno del sinistro, pur conclusosi con estinzione del reato a seguito dell'esito positivo del periodo di prova (cfr. doc. 20 del ricorrente).
Sarà vero che, anche secondo il rapporto dei carabinieri, intervenuti quando il ricorrente era già
pagina 9 di 15 stato caricato su una ambulanza (v. doc. 17 del ricorrente), le persone presenti avevano solo visto il ricorrente intento a tagliare un albero, mentre non appaiono aver visto materialmente la dinamica dell'accaduto, di fronte alle circostanze note ed emergenti anche dalla documentazione medica versata in atti, appare indubbio che il ricorrente sia stato investito quel giorno da un albero, non parendovi essere margini per ipotizzare circostanze rilevanti della dinamica del sinistro – comunque sufficientemente comprovato nella sua esistenza— che potrebbero escludere l'operatività della polizza.
2.4. Neanche la tesi difensiva della convenuta sull'applicazione del principio indennitario e la conseguente esclusione del suo obbligo di pagamento possono in concreto essere condivise.
Infatti, è vero che le più recenti decisioni di legittimità affermano l'applicazione del principio indennitario anche alle polizze assicurative che assicurano il rischio da danno da infortunio;
in particolare già la sentenza Cass. n. 13233/2014 ha affermato il seguente principio di diritto, facendo richiamo alla decisione delle Sezioni Unite n. 5119/2002: “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni, ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito.
Ne consegue che il risarcimento del danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.”
La stessa sentenza ha poi ritenuto che nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. (presente nella polizza de quo, v. doc. 2, art. 19) possa consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni:
- perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
- perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non potrebbe cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore;
- perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
Da queste ultime conclusioni si sono peraltro scientemente discostate alcune recenti decisioni di pagina 10 di 15 merito, tra queste la sentenza del Tribunale Milano del 11/04/2023, n.2894, la quale ha affermato che, nel caso in cui un soggetto infortunato percepisca un indennizzo da parte della propria compagnia assicurativa con cui ha stipulato una polizza infortuni, per verificare se sia possibile cumulare il risarcimento del danno e l'indennizzo assicurativo, occorre indagare la causa in concreto del contratto assicurativo, valutando se lo scopo pratico perseguito sia di tipo previdenziale o indennitario, poiché nel primo caso non trova applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno e indennizzo e risarcimento possono essere cumulati.
Come affermato da tale sentenza, un indice della finalità previdenziale perseguita sarebbe la commisurazione dell'indennizzo a un capitale convenzionalmente stabilito, analogamente a quanto avviene nell'assicurazione sulla vita;
la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga nei diritti del danneggiato contro il terzo responsabile confermerebbe poi la volontà delle parti di consentire in capo all'assicurato di cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo.
Orbene, nel presente caso, è non solo previsto, all'art. 19 la rinuncia alla rivalsa e ciò espressamente “a favore dell'assicurato o dei suoi aventi causa”, ma l'art. 22 a) prevede espressamente, per l'invalidità permanente totale, che vada corrisposta l'intera somma assicurata.
Vi sono quindi dei forti elementi che fanno propendere per una interpretazione del contratto nel senso di perseguire uno scopo previdenziale e non indennitario.
Non solo: se anche si ritenesse, tenuto conto di quanto argomentato dalla citata decisione di legittimità, che la polizza nonostante tali elementi rimanga soggetta al principio della
“compensatio lucri cum damno”, va comunque tenuto conto, in modo dirimente, che le prestazioni erogate dall'INAIL hanno la primaria finalità di tutelare il lavoratore infortunato in relazione alla riduzione della capacità di lavoro e soltanto entro determinati limiti, di risarcire l'assicurato per la compromissione della sua integrità psicofisica (cfr. art. 13 del d.lgs. n.
38/2000), per cui non risarciscono il lavoratore per tutti i danni subiti.
L'infortunato, nonostante sia beneficiario di erogazioni da parte dell'INAIL può quindi aver diritto ad essere risarcito da terzi responsabili dell'evento lesivo, nei limiti del cosiddetto “danno differenziale” che consiste in un ristoro pari alla differenza tra l'indennizzo riconosciuto dall'INAIL e il reale pregiudizio patito (cfr. anche Cass. ord. 24633/2020).
Nel presente caso risulta che l'INAIL abbia capitalizzato la rendita spettante al ricorrente per il solo danno biologico, oggetto dell'assicurazione, nell'importo di € 308.760,50 (cfr.
„dichiarazione INAIL”, allegata alla prima memoria integrativa della convenuta), mentre pagina 11 di 15 irrilevante appare la somma € 13.877,48 versata a titolo di inabilità temporanea, in quanto tale voce espressamente non viene coperta dall'assicurazione oggetto di causa (v. doc. 2 della convenuta).
La somma versata dall'INAIL non copre quindi in nessun caso l'intero danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente, tenuto conto che, in applicazione della tabella del Tribunale di Milano in vigore al momento del sinistro (del 2018), se si tiene conto dell'età del ricorrente alla data del sinistro di 35 anni e di una percentuale di invalidità permanente del 100% (in base a quanto accertato dalla c.t.u.), con un punto di danno biologico con un valore di € 8.129,03 (punto danno non patrimoniale di € 12.193,55), il solo danno biologico risarcibile ammonterebbe a €
674.709,00, senza nessuna personalizzazione, per cui l'importo massimo di cui alla polizza, di €
150.000,00, se anche cumulato a quanto ricevuto dall'INAIL, non copre l'intero danno (solo biologico) sofferto dal ricorrente.
Diverse appaiono poi le spese mediche (per sole protesi e visite per gli accertamenti postumi sino al 2021) sostenute dall'INAIL, rispetto alle spese mediche fatte valere nel presente giudizio (v. doc. 15 del ricorrente), come non possono ritenersi sussumibili le diarie garantite dalla polizza de quo sotto le sole voci indennizzate dall'INAIL.
Viene quindi anche rispettato l'art. 1910 c.c., invocato dalla parte convenuta, che disciplina l'ipotesi in cui il medesimo rischio sia assicurato presso più assicuratori e che al terzo comma precisa: “… l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno …”.
2.5. Come accertato dalla condivisibile ed ampiamente motivata consulenza tecnico d'ufficio, che si è basata sia sull'esame diretto del ricorrente, sia sulla ampia documentazione medica versata in causa (cfr. docc. 4- 10 e doc. 15 del ricorrente), dovendo il danno subito dal ricorrente essere paragonato funzionalmente alla perdita di entrambi gli arti inferiori, lo stesso va valutato, con riferimento alle tabelle previste in polizza (tabelle INAIL) nella misura del 100%.
A riguardo appare evidente che la valutazione effettuata dall'INAIL (che ha riconosciuto un danno inferiore) non può vincolare le parti contrattuali della polizza oggetto di causa.
Ne consegue che al ricorrente spetta, ai sensi dell'art. 22 citato, l'intera somma assicurata dalla polizza, nell'importo di € 150.000,00, detratta la franchigia di cui all'art. 23 (5% sulla somma eccedente € 100.000,00), per un importo di € 147.500,00.
pagina 12 di 15 Tenuto poi conto che il ricorrente, come osservato anche dalla c.t.u., è stato ricoverato ininterrottamente dal 22.08.2019 al 03.06.2020 per un totale per il primo ricovero di giorni 286, allo stesso va riconosciuta la diaria da ricovero di € 100,00 per il massimo previsto, per evento, dall'art. 26 della polizza, di 90 giorni (v. doc. 2 della convenuta), per cui gli spettano € 9000,00.
Come correttamente osservato dalla consulente, l'indennità per gessatura, secondo l'art. 28 della polizza risulta rimborsabile “indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura della colonna vertebrale”, se anche viene previsto che “se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità di gessatura verrà corrisposta (per un periodo massimo di 30 giorni) a partire dal giorno successivo alla dimissione”.
Un tanto non esclude, a mente di una dovuta interpretazione seconda buona fede (art. 1366 c.c.),
e anche, nel dubbio, contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.), che, a partire dal giorno delle dimissioni, si applichi l'indennità di gessatura, se ancora attuale, come pare potersi difficilmente mettere in dubbio, di fronte alla (perdurante) frattura della colonna vertebrale.
Si aggiunge quindi, a tale titolo, un importo di indennizzo per € 1500,00 (€ 50,00 x 30).
Non possono invece ritenersi coperti dalla polizza tutte le spese mediche documentate, per un importo di € 3.682,15, pur comprovate e indicate dalla c.t.u., tenuto conto che, in caso di ricovero, ai sensi dell'art. 29 della polizza sono ricomprese in garanzia soltanto le spese per il chirurgo ed i componenti la équipe chirurgica, le rette di degenza, esclusa ogni spesa di natura alberghiera, l'assistenza medica ed infermieristica, cure e medicinali somministrati durante il ricovero e accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e relativi tickets.
Infatti, tra le prestazioni fatte valere (v. doc. 15 del ricorrente), alcune già non risultano sufficientemente specificate dai soli documenti in atti, altri si riferiscono invece a consulenze psicologiche e sedute di fisioterapia susseguenti al ricovero, ovvero a visite mediche tese alla redazione di perizie, che non posso ritenersi sussumibili tra le sole voci di spese oggetto della copertura.
L'unica spesa riconoscibile appare quindi quella per € 428,95 per accertamenti diagnostici effettuati nel 2023 presso la “Schulthess Klinik” di Zurigo (v. doc. 15 del ricorrente).
L'importo complessivo dovuto dall'assicurazione convenuta, a titolo di indennità, ammonta quindi ad € 158.428,95.
Trattandosi di debito di valore (cfr. da ultima sentenza Cass. n. 7216/2025), tale somma è soggetta all'automatica rivalutazione ISTAT per il periodo intercorso tra il sinistro e la pagina 13 di 15 liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte” (Cass.
Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938) come nel presente caso.
La somma complessivamente ad oggi dovuta è quindi pari ad € 206.011,51 (di cui € 19.065,35 per interessi e € 28.517,21 per rivalutazione); sul solo capitale rivalutato di € 186.946,16, si applicheranno i meri interessi legali da oggi sino al saldo effettivo.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta integralmente soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Anche di fronte alle ampie eccezioni e difese della convenuta, tutte disattese, con conseguente aggravio della procedura, pur svoltasi con rito semplificato, non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui i compensi vengono liquidati come da dispositivo;
agli stessi si aggiungono le spese vive per iscrizione a ruolo e per il consulente tecnico di parte.
3.3. Al ricorrente spetta il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria, liquidate nel medio tabellare (tab. 25 bis), come da dispositivo;
ai compensi si aggiungono le spese vive a riguardo sostenute (v. doc. 16 del ricorrente).
3.4. Le spese della c.t.u., come liquidate con separato decreto di liquidazione del 28.3.2025 vanno addebitate per intero alla convenuta soccombente, che dovrà rimborsare al ricorrente le spese a riguardo sostenute.
3.5. Va disposta la distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, su richiesta dell'interessato avvocato.
3.6. Pur di fronte all'infondatezza delle difese della convenuta non vi appaiono essere i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, non apparendo che la convenuta abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
4. Tenuto conto della natura dei danni sofferti dal ricorrente, sussistono i presupposti per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003, in caso di diffusione di questo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 14 di 15 assorbita, così dispone: condanna la convenuta a pagare al ricorrente a titolo Controparte_1 Parte_1 di indennizzo assicurativo, l'importo, comprensivo di rivalutazione ed interessi sino ad oggi, di €
206.011,51, oltre interessi legali, come da motivazione, da oggi sino al saldo effettivo;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano, per il procedimento di mediazione obbligatoria, in € 1008,00 per compensi ed in € 813,34 per spese anticipate, nonché, per questo giudizio, in € 14.103,00 per compensi e € 2.616,00 per spese anticipate, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, sulle poste gravate, e successive occorrende, spese che vanno distratte a favore dell'avvocato del ricorrente, dichiaratosi antistatario, avv. Marangoni
Guido; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in via definitiva a carico integrale della convenuta con obbligo della stessa di rimborsare quanto anticipato Controparte_1 dalla controparte, a tale titolo, a suo favore;
dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza.
Bolzano, 19 settembre 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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