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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/10/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8476/2020
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 02.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
N. R.G. 8476/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa MA Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
r.g. 8476/2020promossa da:
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to Luigi Migliaccio e dall'Avv.to Marco Simonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Cesa (CE), alla via Salvatore Di Giacomo n.4;
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA , in qualità Controparte_1 P.IVA_1
di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Cortellessa, presso il cui studio sito in Caserta, alla Piazza Vanvitelli n.4/D, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la nella qualità in epigrafe, al Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 06.06.2017, verso le ore 10.30 circa, in San Nicola la Strada (CE), lungo la via Cairoli, altezza civico 67.
In particolare, l'istante ha riferito che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre si trovava su una scala intento a controllare il condizionatore, posto all'esterno della propria abitazione, veniva colpito da un'auto modello
Fiat Punto di colore scuro, la quale, nell'effettuare una maldestra e disattenta manovra in retromarcia al fine di uscire, presumibilmente, da un parcheggio, colpiva la scala su cui era posto, provocandone la caduta a terra. L'auto investitrice si allontanava velocemente dal luogo del sinistro senza fermarsi e prestare la dovuta assistenza.
Il veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Pt_1
Caserta, ove i medici diagnosticavano un “trauma lombo sacrale del bacino”
e in pari data era costretto al formale ricovero presso la struttura ospedaliera per ulteriori ed approfonditi accertamenti clinici a seguito dei quali fu accertata una “frattura a scoppio del soma D1 e D12 con contusione midollare, mielica con paparesi trattata chirurgicamente mediante osteosintesi peduncolare posteriore D10-D11-L1 con laminectomia de compressiva D11-D12 e DLT (sistema Rm compatibile)”.
Su tali premesse di fatto, ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto,
[...]
ha chiesto dunque di: “1) ritenere pienamente fondata la domanda, Parte_1
sia in ordine all' “an” che al “quantum”, ed accogliere integralmente la stessa, dichiarando la , in persona del l.r.p.t., quale ente gestore Controparte_1 del FGVS per la Regione Campania, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV) alla via Marocchesa, 14, unico ed esclusivo responsabile del sinistro de quo;
2) condannare la in persona del l.r.p.t., quale ente Controparte_1
gestore del FGVS per la Regione Campania, al pagamento dell'indennizzo assicurativo, nonché al risarcimento di tutti i danni da lesioni personali subite, nessuno escluso, ovvero, danno patrimoniale (lucro cessante e danno emergente) e non, danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno estetico, danno psicologico, danno da perdita di chance, il tutto al seguito di apposita personalizzazione ed interessi legali in favore dell'istante per le causali di cui in premessa nella misura di un importo che sarà determinato in corso di causa al seguito sia di CTU quantificativa e/o equitativamente ex art. 2056 e 1226 c.c., sia delle ulteriori risultanze istruttorie;
3) condannare la in persona del l.r.p.t., quale ente gestore del FGVS per Controparte_1 la Regione Campania, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori in qualità di antistatari, il tutto con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione così come per legge.
Si è costituita la F.G.V.S., la quale, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum, ha concluso per il rigetto della stessa.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza odierna.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Questioni preliminari
1. In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda di , essendo state prodotte le lettere a/r inviate Parte_1 sia alla che alla CONSAP, comprovanti la corretta Controparte_1
costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, benché emerga che l'assicurazione abbia richiesto un'integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
1.2 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. a) della L. 209/2005 prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla Parte_2
Regione Campania, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia. Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez. III, n. 14468/2008).
Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui la parte attrice ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati. Deve pertanto ritenersi la legittimazione passiva della Controparte_1
[...]
Sul merito.
2. La fattispecie in esame attiene alla materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria,
e, in particolare, all'ipotesi di sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto non identificato.
Tale materia trova la propria disciplina negli artt. 283 e ss del D.lgs.
209/2005, che consentono al soggetto danneggiato, laddove abbia subito danni, di promuovere richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, istituito presso la Consap, e dunque all'impresa territorialmente designata, in nome e per conto di quest'ultima, a gestire il sinistro.
Per quanto attiene alla distribuzione dell'onere probatorio, va osservato che il danneggiato che agisce in giudizio, ex articolo 2054 c.c. e art. 283 lett.
A) del D.Lgs 209/2005 (in precedenza articolo 18 e s.s. L. 990/69), nei confronti del fondo di garanzia (per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata) deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione e ciò, in quanto il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
È anche vero che, in detti casi, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto
(Cass. civ., sez. III, 18.11.2005, n. 24449). In ogni caso, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
Occorre evidenziare infatti che, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n. 35605/2021).
Recentemente, la Suprema Corte ha confermato che "l'intervento del
Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi
è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. civ. 19/04/2023, n.10540; Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
È stato inoltre chiarito che: “Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ. n. 450/2025; Cass. Civ. n.
3019/2016; Cass. Civ. n. 12304/2005).
3. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere dimostrato con ragionevole verosimiglianza il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Innanzitutto, va evidenziato che non risulta intervenuta autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro e difettano agli atti rilievi fotografici che immortalino lo stato dei luoghi al momento dell'incidente o altri rilevamenti tecnici e ambientali che sicuramente avrebbero potuto confortare quanto assunto dall'istante.
Il mancato allertamento delle autorità di polizia, in sé considerato, non può che sollevare diversi profili di dubbio, data la gravità dell'incidente per cui è causa e soprattutto il coinvolgimento di un veicolo non identificato: tale circostanza avrebbe preteso, al contrario, una più celere (se non immediata) attivazione delle autorità competenti da parte del danneggiato o almeno dei suoi soccorritori, al fine di dare inizio alle indagini per l'identificazione del responsabile.
Non può poi non tenersi conto, inoltre, della condotta non diligente del danneggiato che nel non presentare mai alcuna denuncia/querela certamente non ha consentito l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
Ove si voglia eventualmente ritenere che le fasi concitate al momento del fatto abbiano impedito una pronta attivazione, quella diligenza minima richiesta non è stata tenuta nemmeno dopo attraverso la presentazione di una successiva apposita denuncia tale da consentire una pronta attivazione da parte delle autorità. Ne discende che non può ritenersi che il veicolo sia rimasto non identificato per circostanze obiettive, dovendosi, invece, imputare detto esito anche alla negligenza della vittima (si v. ex plurimis Sent.
Trib. Santa MA Capua Vetere n. 1860/2024; sent. Trib. Santa MA Capua
Vetere n. 4568/2024). Quanto all'asserito intervento dell'ambulanza, si osserva che nessuna scheda di intervento viene prodotta da parte ricorrente. Deve poi dirsi che le trascrizioni dell'audio del servizio, prodotte dalla parte convenuta a proprio sostegno, sono inammissibili in quanto depositate oltre il termine di preclusione delle istanze istruttorie.
In detto contesto, non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (già chiamato a testimoniare in precedenti sinistri).
Invero, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III,
n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora, come nel presente caso, sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Inoltre destano perplessità le dichiarazioni rese relative al posizionamento della scala e alla dinamica dell'incidente, alla luce delle fotografie prodotte agli atti.
In particolare, il teste riferisce: “Lo scaletto era di alluminio, del tipo a libro, che cioè non si appoggia al muro, ed era posizionato fuori dall'abitazione del signore. Infatti, riconosco lo stato dei luoghi nelle fotografie che mi mostra il Giudice e preciso che lo scaletto era appoggiato davanti all'ingresso, sulla strada. Notai che vicino allo scaletto vi erano due triangolino, rossi, di quelli che avvisano del pericolo, posizionati ai due lati dello scaletto”.
Ora, esaminando le foto che ritraggono i luoghi, risulta inverosimile che per riparare il motore del condizionatore, collocato all'interno del cortile dell'abitazione del ricorrente, la scala possa essere stata posta fuori da esso sulla strada, - peraltro, come indicato dal teste, addirittura “con due triangolini, ai lati…, per segnalarne la presenza” – tanto da costituire un ostacolo per le macchine in transito;
piuttosto che internamente al cortile ove si apprezza, guardando le fotografie, uno spazio sufficiente per porre lo scaletto.
Infine dal narrato testimoniale emerge la presenza di altre persone sul luogo di incidente, ma nessuna di queste è stata chiamata a testimoniare (cfr: “Ci siamo avvicinati, sono usciti dei parenti del signore e uno dei parenti ha chiamato il 118, dopo un po' è arrivata l'ambulanza e poi siamo andati via”).
In conclusione, la complessiva valutazione del materiale probatorio in atti conduce al rigetto della domanda per insufficiente prova del fatto e del nesso causale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di diritto, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della nq. di F.G.V.S., che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa MA Capua Vetere, 02.10.2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 02.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
N. R.G. 8476/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa MA Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
r.g. 8476/2020promossa da:
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to Luigi Migliaccio e dall'Avv.to Marco Simonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Cesa (CE), alla via Salvatore Di Giacomo n.4;
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA , in qualità Controparte_1 P.IVA_1
di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Cortellessa, presso il cui studio sito in Caserta, alla Piazza Vanvitelli n.4/D, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la nella qualità in epigrafe, al Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 06.06.2017, verso le ore 10.30 circa, in San Nicola la Strada (CE), lungo la via Cairoli, altezza civico 67.
In particolare, l'istante ha riferito che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre si trovava su una scala intento a controllare il condizionatore, posto all'esterno della propria abitazione, veniva colpito da un'auto modello
Fiat Punto di colore scuro, la quale, nell'effettuare una maldestra e disattenta manovra in retromarcia al fine di uscire, presumibilmente, da un parcheggio, colpiva la scala su cui era posto, provocandone la caduta a terra. L'auto investitrice si allontanava velocemente dal luogo del sinistro senza fermarsi e prestare la dovuta assistenza.
Il veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Pt_1
Caserta, ove i medici diagnosticavano un “trauma lombo sacrale del bacino”
e in pari data era costretto al formale ricovero presso la struttura ospedaliera per ulteriori ed approfonditi accertamenti clinici a seguito dei quali fu accertata una “frattura a scoppio del soma D1 e D12 con contusione midollare, mielica con paparesi trattata chirurgicamente mediante osteosintesi peduncolare posteriore D10-D11-L1 con laminectomia de compressiva D11-D12 e DLT (sistema Rm compatibile)”.
Su tali premesse di fatto, ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto,
[...]
ha chiesto dunque di: “1) ritenere pienamente fondata la domanda, Parte_1
sia in ordine all' “an” che al “quantum”, ed accogliere integralmente la stessa, dichiarando la , in persona del l.r.p.t., quale ente gestore Controparte_1 del FGVS per la Regione Campania, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV) alla via Marocchesa, 14, unico ed esclusivo responsabile del sinistro de quo;
2) condannare la in persona del l.r.p.t., quale ente Controparte_1
gestore del FGVS per la Regione Campania, al pagamento dell'indennizzo assicurativo, nonché al risarcimento di tutti i danni da lesioni personali subite, nessuno escluso, ovvero, danno patrimoniale (lucro cessante e danno emergente) e non, danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno estetico, danno psicologico, danno da perdita di chance, il tutto al seguito di apposita personalizzazione ed interessi legali in favore dell'istante per le causali di cui in premessa nella misura di un importo che sarà determinato in corso di causa al seguito sia di CTU quantificativa e/o equitativamente ex art. 2056 e 1226 c.c., sia delle ulteriori risultanze istruttorie;
3) condannare la in persona del l.r.p.t., quale ente gestore del FGVS per Controparte_1 la Regione Campania, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori in qualità di antistatari, il tutto con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione così come per legge.
Si è costituita la F.G.V.S., la quale, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum, ha concluso per il rigetto della stessa.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza odierna.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Questioni preliminari
1. In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda di , essendo state prodotte le lettere a/r inviate Parte_1 sia alla che alla CONSAP, comprovanti la corretta Controparte_1
costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, benché emerga che l'assicurazione abbia richiesto un'integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
1.2 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. a) della L. 209/2005 prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla Parte_2
Regione Campania, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia. Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez. III, n. 14468/2008).
Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui la parte attrice ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati. Deve pertanto ritenersi la legittimazione passiva della Controparte_1
[...]
Sul merito.
2. La fattispecie in esame attiene alla materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria,
e, in particolare, all'ipotesi di sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto non identificato.
Tale materia trova la propria disciplina negli artt. 283 e ss del D.lgs.
209/2005, che consentono al soggetto danneggiato, laddove abbia subito danni, di promuovere richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, istituito presso la Consap, e dunque all'impresa territorialmente designata, in nome e per conto di quest'ultima, a gestire il sinistro.
Per quanto attiene alla distribuzione dell'onere probatorio, va osservato che il danneggiato che agisce in giudizio, ex articolo 2054 c.c. e art. 283 lett.
A) del D.Lgs 209/2005 (in precedenza articolo 18 e s.s. L. 990/69), nei confronti del fondo di garanzia (per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata) deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione e ciò, in quanto il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
È anche vero che, in detti casi, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto
(Cass. civ., sez. III, 18.11.2005, n. 24449). In ogni caso, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
Occorre evidenziare infatti che, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n. 35605/2021).
Recentemente, la Suprema Corte ha confermato che "l'intervento del
Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi
è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. civ. 19/04/2023, n.10540; Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
È stato inoltre chiarito che: “Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ. n. 450/2025; Cass. Civ. n.
3019/2016; Cass. Civ. n. 12304/2005).
3. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere dimostrato con ragionevole verosimiglianza il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Innanzitutto, va evidenziato che non risulta intervenuta autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro e difettano agli atti rilievi fotografici che immortalino lo stato dei luoghi al momento dell'incidente o altri rilevamenti tecnici e ambientali che sicuramente avrebbero potuto confortare quanto assunto dall'istante.
Il mancato allertamento delle autorità di polizia, in sé considerato, non può che sollevare diversi profili di dubbio, data la gravità dell'incidente per cui è causa e soprattutto il coinvolgimento di un veicolo non identificato: tale circostanza avrebbe preteso, al contrario, una più celere (se non immediata) attivazione delle autorità competenti da parte del danneggiato o almeno dei suoi soccorritori, al fine di dare inizio alle indagini per l'identificazione del responsabile.
Non può poi non tenersi conto, inoltre, della condotta non diligente del danneggiato che nel non presentare mai alcuna denuncia/querela certamente non ha consentito l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
Ove si voglia eventualmente ritenere che le fasi concitate al momento del fatto abbiano impedito una pronta attivazione, quella diligenza minima richiesta non è stata tenuta nemmeno dopo attraverso la presentazione di una successiva apposita denuncia tale da consentire una pronta attivazione da parte delle autorità. Ne discende che non può ritenersi che il veicolo sia rimasto non identificato per circostanze obiettive, dovendosi, invece, imputare detto esito anche alla negligenza della vittima (si v. ex plurimis Sent.
Trib. Santa MA Capua Vetere n. 1860/2024; sent. Trib. Santa MA Capua
Vetere n. 4568/2024). Quanto all'asserito intervento dell'ambulanza, si osserva che nessuna scheda di intervento viene prodotta da parte ricorrente. Deve poi dirsi che le trascrizioni dell'audio del servizio, prodotte dalla parte convenuta a proprio sostegno, sono inammissibili in quanto depositate oltre il termine di preclusione delle istanze istruttorie.
In detto contesto, non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (già chiamato a testimoniare in precedenti sinistri).
Invero, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III,
n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora, come nel presente caso, sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Inoltre destano perplessità le dichiarazioni rese relative al posizionamento della scala e alla dinamica dell'incidente, alla luce delle fotografie prodotte agli atti.
In particolare, il teste riferisce: “Lo scaletto era di alluminio, del tipo a libro, che cioè non si appoggia al muro, ed era posizionato fuori dall'abitazione del signore. Infatti, riconosco lo stato dei luoghi nelle fotografie che mi mostra il Giudice e preciso che lo scaletto era appoggiato davanti all'ingresso, sulla strada. Notai che vicino allo scaletto vi erano due triangolino, rossi, di quelli che avvisano del pericolo, posizionati ai due lati dello scaletto”.
Ora, esaminando le foto che ritraggono i luoghi, risulta inverosimile che per riparare il motore del condizionatore, collocato all'interno del cortile dell'abitazione del ricorrente, la scala possa essere stata posta fuori da esso sulla strada, - peraltro, come indicato dal teste, addirittura “con due triangolini, ai lati…, per segnalarne la presenza” – tanto da costituire un ostacolo per le macchine in transito;
piuttosto che internamente al cortile ove si apprezza, guardando le fotografie, uno spazio sufficiente per porre lo scaletto.
Infine dal narrato testimoniale emerge la presenza di altre persone sul luogo di incidente, ma nessuna di queste è stata chiamata a testimoniare (cfr: “Ci siamo avvicinati, sono usciti dei parenti del signore e uno dei parenti ha chiamato il 118, dopo un po' è arrivata l'ambulanza e poi siamo andati via”).
In conclusione, la complessiva valutazione del materiale probatorio in atti conduce al rigetto della domanda per insufficiente prova del fatto e del nesso causale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di diritto, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della nq. di F.G.V.S., che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa MA Capua Vetere, 02.10.2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO