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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2506/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco D'Aniello e dall'avv. Salvatore C.F._2
Giuseppe Condello, elettivamente domiciliati in Firenze, Via Giuseppe Giusti n. 3
PARTE ATTRICE contro
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso in proprio e Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Angela Rita Fiorello, elettivamente domiciliato in Montevarchi (AR), Via Gorizia n° 33
PARTE CONVENUTA
e contro
AVV. CASTIGLI GIAN LUCA (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio, C.F._4
elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Bologna, n. 10/e
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Brilli, elettivamente domiciliata in Arezzo, Viale
Matteotti n.12
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 18 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara Brunetti, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Brianza n. 30
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale – responsabilità professionale di avvocato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e hanno Parte_1 Parte_2
avanzato domanda risarcitoria nei confronti degli avvocati e Castigli Gian Luca, Controparte_1 deducendo che questi ultimi avrebbero commesso errori professionali nell'esecuzione del mandato difensivo conferito loro, che avrebbero cagionato alla parte attrice danni per € 118.983,69 complessivi, di cui hanno chiesto il ristoro per la quota del 50% ciascuno.
Nello specifico, gli attori hanno allegato di essersi rivolti agli avvocati e Castigli Gian Controparte_1
Luca affinché li assistessero nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/2019
(R.G. n. 2231/2019 - depositato il 24.10.2019) con cui il Tribunale di Siena aveva ingiunto nei confronti della società e dei sig.ri personalmente, in qualità di soci Parte_3 Parte_1
illimitatamente responsabili, il pagamento della somma di € 147.879,36 in favore di Controparte_4
Gli attori hanno tuttavia dedotto che i professionisti incaricati, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 22.01.2020, promuovevano opposizione al decreto ingiuntivo unicamente per la società e non anche per la posizione dei due soci, nei cui personali Parte_3 confronti era stata parimenti emessa l'ingiunzione monitoria, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in relazione alla posizione dei due soci.
Parte attrice ha dunque contestato, quale profilo di colpa professionale, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo deducendo che, se correttamente opposto, lo stesso sarebbe stato certamente revocato anche nei propri confronti e ciò in virtù della sentenza del Tribunale di Siena n. 233/2021, emessa nel giudizio di opposizione vertente tra la società opponente e la con cui il Controparte_4
Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale individuato all'art.
pagina 2 di 18 16 del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti. Gli attori hanno inoltre allegato che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo anche in proprio favore aveva consentito alla controparte, stante la definitiva esecutività del decreto ex art. 647 c.p.c., di intraprendere azioni esecutive su loro beni personali per € 151.608,61, costringendoli, per evitare pregiudizi patrimoniali peggiori, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della società a definire in via transattiva la Parte_3 posizione con la società tramite un esborso di complessivi € 118.983,69, per evitare Controparte_4 la prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dei singoli soci in forza del decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Pertanto, i due attori hanno chiesto il ristoro dei danni subiti a causa della condotta ritenuta negligente dei difensori convenuti, quantificati nella somma di € 59.491,84 ciascuno, pari alla somma corrisposta a seguito della transazione sottoscritta con Controparte_4
Si è costituito in giudizio il convenuto avv. resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto, nonché chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevato da quest'ultima Controparte_2 dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Il convenuto, nella propria comparsa di costituzione, ha confermato la versione dei fatti fornita da parte attrice, ed ha anche ammesso di non aver proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo anche per la posizione dei singoli soci, sebbene a ciò incaricato. Nel merito, ha tuttavia evidenziato che, in ogni caso, avrebbe potuto riproporre la domanda attivando il procedimento arbitrale e in Controparte_4
tale sede avrebbe potuto comunque veder riconosciuta la sussistenza di un diritto di credito nei confronti della quantificabile, secondo il convenuto, quanto meno nell'importo di Parte_3 circa € 60.000,00, con la conseguenza che il pregiudizio eventualmente subito dagli attori potrebbe, al più, quantificarsi nella differenza tra l'importo oggetto della transazione e quello che verosimilmente sarebbe stato riconosciuto in favore della controparte, e dunque in un importo oscillante tra € 75.000 ed
€ 80.000.
Si è costituito in giudizio il convenuto avv. Castigli Gian Luca, resistendo alla domanda attorea e chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa , al fine di essere CP_3
manlevato di quanto eventualmente accertato come dovuto alla parte attrice. La parte convenuta ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità deducendo che, nella ripartizione della responsabilità tra i professionisti, questa doveva essere addebitata in misura esclusiva e comunque preponderante all'avv. in quanto, nonostante entrambi figurassero nel mandato, nella Controparte_1 ripartizione interna delle mansioni, l'avv. si era occupato di redigere sia l'atto di opposizione CP_1
pagina 3 di 18 che la procura alle liti, mentre l'avv. Castigli non avrebbe dato alcun concreto apporto alla genesi e al deposito dell'opposizione.
Nel merito, l'avv. Castigli ha dedotto che se pure l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata proposta anche nei confronti dei singoli soci, ciò avrebbe nell'immediato evitato la procedura esecutiva e la definitività dell'ingiunzione monitoria, ma non avrebbe definito il contenzioso insorto con
[...]
Infatti, soltanto all'esito dell'eventuale giudizio arbitrale sarebbe stato deciso se la CP_4
ed i soci sig.ri fossero effettivamente debitori della e per quale Parte_3 Parte_1 CP_4
importo. Dunque, il difensore convenuto ha rilevato che, in ipotesi, il danno effettivamente subito avrebbe potuto essere quantificato in un importo inferiore a quello richiesto, non superiore ad €
74.900,00, pari alla differenza tra quanto versato per la transazione e la somma che probabilmente sarebbe stata accertata come dovuta anche nell'eventuale giudizio arbitrale.
Si è costituita in giudizio la parte terza chiamata contestando le pretese Controparte_2 dei sig.ri Nello specifico, l'assicurazione ha dedotto che l'azione giudiziale che gli avvocati Parte_1
hanno omesso di intraprendere in nome e per conto dei soci anche se ritualmente intrapresa, Parte_1
non avrebbe condotto ad un diverso risultato in quanto la clausola arbitrale, validamente opponibile dalla società alla controparte contrattuale, non poteva essere utilmente opposta da parte dei singoli soci in proprio, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo, ove opposto anche dai soci singolarmente, non avrebbe potuto essere revocato nei loro confronti in forza della dedotta incompetenza per la sussistenza di una clausola compromissoria. La terza chiamata ha inoltre dedotto che, anche ove il giudice adito avesse dichiarato la propria incompetenza, il procedimento arbitrale, se esperito, avrebbe accertato la sussistenza, almeno per la maggior parte, del credito vantato da nei confronti di Controparte_4
Quanto ai rapporti tra i convenuti, la terza chiamata ha evidenziato che, in ipotesi di Parte_3
riconosciuta responsabilità professionale, la stessa dovrebbe essere addebitata ad entrambi i convenuti in misura paritaria, posto che ciascun difensore, ricevuto il mandato dal cliente, aveva pieni poteri di rappresentanza processuale, a prescindere dalla attività svolta concretamente.
Si è altresì costituita in giudizio associandosi alle difese dell'assicurato avv. Gian Controparte_3
Luca Castigli in ordine all'insussistenza di profili di responsabilità professionale e chiedendo, in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, il contenimento della manleva entro tutte le limitazioni di polizza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale ed è passata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 05.03.2025, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive autorizzate. pagina 4 di 18 Ciò premesso, la domanda risarcitoria dispiegata da parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel caso in esame il fatto storico in sé non risulta specificamente contestato dai legali o dalle compagnie assicuratrici, non risultando negata l'esistenza del rapporto di rappresentanza e di assistenza in giudizio dedotto dagli attori, e dunque la sussistenza del rapporto negoziale tra attori e convenuti, né che l'incarico professionale conferito dai sig.ri riguardasse la difesa in giudizio sia della Parte_1
società che dei singoli soci, né i legali hanno addotto altro motivo che potesse giustificare la scelta di proporre un'opposizione a decreto ingiuntivo unicamente in favore della società omettendo di tutelare la posizione dei singoli soci.
È da ritenersi dunque provata, anche documentalmente, la circostanza che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei sig.ri non sia stato opposto dai legali a ciò incaricati nei termini previsti Parte_1
dalla legge, determinandone così la definitività ai sensi dell'art. 647 cpc.
Risulta dunque dimostrato il profilo di colpa allegato dagli attori, non avendo i legali convenuti addotto alcuna circostanza volta a dimostrare di avere agito con diligenza o di non aver potuto adempiere all'obbligazione per impossibilità della prestazione.
Attese tali valutazioni, deve ritenersi che l'omissione menzionata, riscontrabile dall'esame degli atti depositati, integri una condotta omissiva negligente, addebitabile ai legali perché rientrante nel parametro della ordinaria diligenza richiesta per l'espletamento dell'incarico; si trattava, peraltro, di una condotta pienamente esigibile, che non richiedeva specifica capacità tecnica, trattandosi di una mera attività di redazione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con espressa menzione che l'opposizione era promossa nell'interesse sia della società che dei soci. Infatti, ai sensi degli artt. 1218 c.c., 1176, co. 2, c.c., e degli artt. 2230 e 2236 c.c., spetta al cliente provare di avere affidato all'avvocato l'incarico di assistenza professionale relativa ad un determinato affare ed il mandato di agire in giudizio per la tutela dei suoi interessi;
raggiunta questa prova, spetta all'avvocato provare l'avvenuto corretto adempimento del mandato, con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'attività, e precisamente provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di assistenza legale nascente dal rapporto professionale, ovvero di non avervi adempiuto per fatto a sé non imputabile o per cessazione del rapporto contrattuale.
Sul punto, risulta del tutto infondata la tesi del convenuto avv. Castigli secondo cui la responsabilità dell'omissione dovrebbe essere addebitata in misura esclusiva o comunque preponderante all'avv.
pagina 5 di 18 poiché quest'ultimo era stato il solo a redigere, sottoscrivere e notificare l'atto di CP_1
opposizione.
In primo luogo, nell'atto di citazione l'avv. Castigli figura come difensore con facoltà di rappresentare anche disgiuntamente gli attori per cui non è seriamente dubitabile l'assunzione anche da parte sua di un'obbligazione professionale a tutti gli effetti, in misura paritaria rispetto a quella del collega (doc. 2 parte attrice). Inoltre, ove pure si ammettesse che tra i due difensori l'avv. abbia assunto un CP_1 ruolo preminente nell'espletamento della prestazione professionale, risulta comunque del tutto evidente che anche l'avv. Castigli era tenuto ad adempiere alla propria obbligazione professionale secondo le regole di diligenza fissate dall'art. 1176 c.c. e ad adottare condotte prudenziali nell'interesse dei propri clienti, verificando il contenuto dell'atto depositato anche a suo nome. Invero, la prestazione del professionista, nella specie dell'avvocato, si connota per un particolare grado di diligenza che deve sussistere per tutta la durata dell'incarico, che non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, bensì quella professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività esercitata e che corrisponde alla figura di un professionista preparato, aggiornato e zelante.
Ciò comporta che l'avvocato abbia l'obbligo di apprestare la miglior tutela possibile alle ragioni del proprio assistito, compiendo quanto necessario o utile alla salvaguardia degli interessi del cliente, nei limiti del mandato ricevuto.
Nel caso di specie, l'avv. Castigli ben avrebbe dovuto e potuto, quindi, verificare la completezza dell'atto di opposizione predisposto dal collega, al fine di individuare e rettificare l'omessa indicazione degli odierni attori tra le parti opponenti, a nulla rilevando la circostanza che l'avv. avesse CP_1 quasi interamente redatto l'atto in autonomia o che conoscesse la pratica più approfonditamente per aver seguito le trattative stragiudiziali tra le parti. L'eventuale sussistenza nei rapporti interni tra i co- difensori di una ripartizione dei compiti e delle attività professionali da svolgere per conto dei loro assistiti non può rilevare esternamente nei confronti dei clienti che hanno rilasciato ad entrambi un mandato congiunto e disgiunto con conseguente assunzione di reciproche obbligazioni. Di conseguenza deve ritenersi che il profilo di negligenza professionale contestato sia pienamente sussistente anche in capo all'avv. Castigli, in difetto di prova di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.), o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo (art.1176 c.c.).
Ciò posto, a fronte del carattere colposo dell'operato professionale dei due legali, ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria occorre verificare se sia ravvisabile il nesso causale tra la condotta colposa dei legali ed i dedotti danni, non potendo siffatti elementi costituitivi della pagina 6 di 18 responsabilità professionale essere desunti sic et simpliciter per effetto del mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale, né ritenersi che la relativa prova risulti in re ipsa da tale accertamento.
Difatti, la natura di mezzi dell'obbligazione in esame comporta che l'inadempimento del professionista patrocinatore non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato cui aspiri il cliente, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o dell'atto che il legale ha o non ha compiuto secondo diligenza («la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia effettivamente riconducibile alla condotta erronea del primo e se il danno prospettato sia dunque effettivamente direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» così, tra altre, Cass. n. 12038/2017; Cass. n. 25895/2016; Cass. n. 1984/2016).
In particolare, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita;
tale giudizio è riservato al giudice di merito secondo un criterio non di assoluta certezza, bensì di ragionevole probabilità di successo (cfr. Cass. n.
10966/2004). Pertanto, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito e che, dunque, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente verificatosi (Cass. n. 11548/2013). Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale «è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista» (cfr. ex multis, Cass.
n. 12354/2009).
Ciò posto in diritto, va quindi indagato, in termini prognostici, se la condotta diligente omessa
(proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo per la posizione dei soci) avrebbe portato a un epilogo giudiziario favorevole per i sig.ri Giuggioli, vale a dire all'accoglimento, integrale o parziale, dell'opposizione.
pagina 7 di 18 Orbene, risulta documentalmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. RG
222/2020 si instaurava presso il Tribunale di Siena solamente tra la parte opposta e Controparte_4
la società opponente il procedimento veniva poi definito con la sentenza n. 233/2021 Parte_3
con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente, essendo competente il collegio arbitrale, come da specifica clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto d'azienda (doc. 3 parte attrice). Più in dettaglio, dalla lettura della sentenza che ha definito il procedimento di opposizione si evince che il contratto di affitto di azienda concluso tra e conteneva all'art. 16 una clausola compromissoria la cui Parte_3 Controparte_4
interpretazione letterale imponeva di ritenere che «alla luce degli artt. 1362 e 1367 del codice civile
l'intenzione delle parti era quella di ricorrere al giudice solo per il pagamento dei canoni insoluti, escludendo dal giudizio ordinario e volendo affidare al collegio arbitrale ogni altra controversia in merito» (cfr. doc. 3 parte attrice).
Di conseguenza, appare del tutto evidente che l'iniziativa giudiziaria, se tempestivamente proposta anche a favore dei soci attori, avrebbe avuto ragionevole probabilità di esito favorevole, stante la presenza della clausola compromissoria.
Sul punto, non può essere condivisa l'argomentazione della terza chiamata Controparte_2
secondo cui la clausola arbitrale validamente opponibile dalla società alla controparte contrattuale
[...]
non avrebbe potuto essere opposta da parte dei singoli soci in proprio.
Infatti, deve rilevarsi che la clausola compromissoria sottoscritta dalla società nell'esercizio dell'attività comune estende i propri effetti anche alla controversia riguardante il singolo socio, in quanto il socio risponde per debiti che non sono a lui estranei ed anzi è dall'esistenza dell'obbligazione sociale che deriva necessariamente la responsabilità patrimoniale personale del singolo socio. Basti rammentare che la posizione del socio illimitatamente responsabile non è assimilabile a quella di un fideiussore ex lege (il quale garantisce un debito altrui) e pertanto tutti i diritti e gli obblighi imputati alle società di persone sono destinati a tradursi in situazioni giuridiche soggettive individuali in capo ai singoli soci, che rispondono delle obbligazioni sociali come obbligazioni loro proprie (si veda in materia Cass. n.
12310/1999, secondo cui «la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure "ex lege", poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune (al cui svolgimento, data l'assenza di
pagina 8 di 18 un'organizzazione corporativa, partecipa direttamente: artt. 2257 e 2258 c.c.), ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti (art. 2280 c.c.), onde l'impossibilità di ammettere (ex art. 1954 c.c.) un'azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità degli artt. 1953, 1955 e 1957 c.c., che hanno la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri»). Deve ritenersi, dunque, che la clausola compromissoria, nel caso di specie, sarebbe stata utilmente invocabile anche in relazione alla posizione dei singoli soci, qualora l'opposizione fosse stata correttamente promossa anche per conto di questi ultimi, con conseguente probabile accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo anche per la posizione dei singoli soci.
Deve inoltre essere evidenziato che, nella valutazione del nesso causale tra la condotta professionale negligente e il danno asseritamente patito dagli attori, nessun rilievo dirimente, come invocato variamente dalle parti convenute e terze chiamate, può essere attribuito alla circostanza che, pure ammettendo che l'opposizione fosse risultata fondata in rito, comunque avrebbe Controparte_4
potuto ancora rivolgersi alla sede arbitrale per una decisione sul merito.
In particolare, ove si deduca, come nel caso di specie, l'omesso svolgimento dell'attività professionale, il nesso causale con il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile purché, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, sarebbe derivato un esito positivo per il cliente.
Da tale angolo visuale, non colgono nel segno le tesi dei convenuti e delle compagnie assicurative terze chiamate che richiamano la plausibile parziale fondatezza nel merito della pretesa creditoria della parte opposta, dal momento che è evidente che l'accoglimento dell'opposizione in rito avrebbe avuto, quale conseguenza immediata e diretta, un esito più favorevole e comunque un effetto vantaggioso per i clienti, ossia la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò che rileva, in altri termini, è verificare se l'opposizione, per la posizione dei singoli soci, sarebbe stata ritenuta fondata con ragionevole probabilità dal Tribunale di Siena ove fosse stata correttamente proposta dai legali a ciò incaricati. Rientra, quindi, a pieno titolo nell'accertamento del nesso causale tra la condotta diligente omessa dai professionisti convenuti ed i danni lamentati verificare se, nel caso pagina 9 di 18 di specie, gli effetti della clausola compromissoria invocata nell'opposizione promossa per la società sarebbero stati estensibili anche nei confronti dei singoli soci, ovvero valutare se, con ragionevole probabilità, l'opposizione promossa per la posizione dei singoli soci avrebbe partecipato degli effetti positivi dell'accoglimento in rito dell'opposizione (quesito a cui si è ritenuto di poter dare risposta positiva, per le motivazioni sopra esposte).
Sul punto, appare opportuno precisare anche che l'accoglimento in rito dell'opposizione al decreto ingiuntivo promossa nei confronti dei soci non avrebbe avuto, quale conseguenza immediata e diretta, effetti meno favorevoli di un accoglimento nel merito.
In considerazione della peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non risulta condivisibile l'assunto secondo il quale la declaratoria di incompetenza non avrebbe avuto alcun effetto sostanziale in quanto non si sarebbe accompagnata ad alcuna statuizione o accertamento sull'infondatezza, nel merito, del credito vantato da A ben vedere, infatti, la Controparte_4
declaratoria di incompetenza nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta solo l'effetto che il giudice adito neghi la propria competenza, ritenendo di non poter vagliare il merito della controversia, ma comporta anche un ulteriore, fondamentale, effetto sostanziale: la revoca del decreto ingiuntivo opposto, che, quale effetto immediato e diretto, impedisce che l'ingiunzione monitoria opposta diventi definitiva, ossia impedisce che l'accertamento della sussistenza del credito vantato nella fase monitoria diventi tombale e non più contestabile, con gli effetti propri della cosa giudicata sostanziale. Tale situazione non appare paragonabile a quella di un ordinario giudizio di merito che, inizialmente incardinato presso un'autorità giudiziaria che si ritenga non competente, si concluda meramente con ordinanza di incompetenza e concessione del termine per la riassunzione, cui effettivamente non consegue alcun effetto sostanziale.
In tale ottica, non si ritiene che l'accertamento del nesso causale con i pregiudizi lamentati dagli attori debba estendersi a valutare anche iniziative giudiziarie del tutto ipotetiche e prive di riscontro oggettivo, disancorate dagli elementi fattuali ricavabili dal reale ed effettivo svolgimento dei fatti, ossia a valutare se, qualora fosse stato concretamente intrapreso il giudizio arbitrale, lo stesso avrebbe avuto ragionevoli probabilità di concludersi favorevolmente per gli attori. Infatti, un siffatto accertamento appare del tutto alternativo rispetto alla realtà dei fatti processuali come effettivamente avvenuti, posto che tale giudizio non è mai iniziato perché, all'esito della sentenza del Tribunale di Siena che, riconosciuta l'operatività della clausola arbitrale, declinava la propria competenza, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società la Parte_3
pagina 10 di 18 società opposta, soccombente in rito, decise di proporre appello contro la suddetta sentenza, poi rinunciato stante l'intervenuta transazione.
Non si tratterebbe, dunque, di ricostruire il nesso eziologico tra la condotta omessa ed il danno lamentato, bensì di ipotizzare un processo causale alternativo del tutto avulso dal concreto svolgimento dei fatti e disancorato dagli eventi, per come realmente accaduti.
Nel caso di specie, anche ove fosse stato introdotto il giudizio arbitrale nei confronti della società, resta fermo il fatto che nei confronti dei soci personalmente l'ingiunzione monitoria emessa dal Tribunale di
Siena era ormai definitiva, comportando nei confronti dei soci l'accertamento con efficacia di giudicato della debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo. L'unico modo per impedire questo effetto sarebbe stato proporre opposizione al decreto ingiuntivo anche per la posizione dei singoli soci, ossia che i convenuti non fossero incorsi nel profilo di colpa contestato dai loro clienti.
Interrogarsi, invece, non solo su cosa sarebbe accaduto se i convenuti avessero promosso opposizione anche per i singoli soci, e quindi sull'esito del giudizio di opposizione, ma anche su cosa sarebbe successo se qualcuna delle parti avesse, successivamente all'eventuale accoglimento dell'opposizione, introdotto il giudizio arbitrale si palesa come un esercizio logico estraneo all'accertamento nel nesso eziologico tra condotta (omessa) e danno, inteso quale sua conseguenza immediata e diretta, perché inficiato da processi causali ipotetici ulteriori rispetto a quello immediatamente generato dall'assumere come avvenuta la condotta diligente omessa, che non troverebbero il loro immediato antecedente causale nella condotta omessa dai professionisti e contestata dai clienti, bensì in successive e del tutto ipotetiche condotte future e incerte anche di terzi.
Il giudizio prognostico, dunque, deve fermarsi all'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, colposamente non promossa, e deve, quindi, fermarsi alla valutazione della probabile fondatezza di quel giudizio, verificando se verosimilmente il Tribunale di Siena, ove l'opposizione fosse stata promossa anche per le posizioni dei singoli soci, avrebbe riconosciuto l'operatività dell'invocata clausola compromissoria. La fondatezza dell'opposizione in rito avrebbe portato comunque ad un suo accoglimento e, quindi, avrebbe avuto quale conseguenza immediata e diretta la revoca del decreto ingiuntivo (che, invece, non opposto, è divenuto definitivo) e dunque avrebbe impedito che il credito vantato in via monitoria da divenisse accertato con efficacia di giudicato nei Controparte_4
confronti dei due soci.
pagina 11 di 18 Pertanto, posto che si è già argomentato in ordine alle motivazioni per cui nel caso di specie, più probabilmente che non, l'opposizione promossa per la posizione dei singoli soci sarebbe stata accolta, partecipando degli effetti della clausola compromissoria, appare ultronea ogni ulteriore elucubrazione sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria della parte opposta e di un eventuale esito della causa arbitrale, mai instaurata da alcuno.
In definitiva, sulla base di un giudizio prognostico di tipo probabilistico ex ante, può affermarsi che se il giudizio di opposizione fosse stato coltivato, l'esito del giudizio sarebbe stato certamente più favorevole per gli attori (si veda, con riferimento ad un caso analogo, Cass. n. 25895/2016: «La responsabilità professionale non è data dal solo non corretto adempimento della prestazione, ma presuppone la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso e, in particolare per quanto attiene alla professione forense, che l'assistito, secondo criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Nel caso specifico, la responsabilità dell'avvocato per mancato rispetto dei termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo sussiste solo ove si dimostri che quell'opposizione, se proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta»).
Passando alla disamina del danno-conseguenza, è documentalmente provato che a seguito della definitività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione, la società creditrice CP_4
attivava il processo di esecuzione forzata tramite notifica di un atto di precetto per la somma di €
[...]
151.608,61 (doc. 4 parte attrice) e successivamente eseguiva un pignoramento immobiliare sui beni personali degli attori (doc. 5 parte attrice). Parte attrice ha poi provato di aver pagato la somma complessiva di € 118.983,69, pari ad € 59.492,84 ciascuno, a seguito della sottoscrizione di un atto di transazione con la società creditrice, al fine di dirimere ogni controversia insorta (docc. 7 e 25 parte attrice). L'importo è sicuramente qualificabile in termini di danno, atteso che, come argomentato, se l'attività difensiva fosse stata attuata, del tutto ragionevolmente gli attori avrebbero ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo.
In proposito del tutto irrilevante risulta la circostanza, richiamata da parte convenuta avv. che, CP_1 stante l'abbandono della causa di opposizione a precetto dovuta alla transazione, il Tribunale non ha potuto pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione dovuta per il beneficium excussionis ex art. 2304 c.c. (richiesta di sospensione peraltro già respinta dal Tribunale di Siena con l'ordinanza del
10.12.2020, cfr. doc. 6 di parte attrice). In materia deve osservarsi che il decreto ingiuntivo, richiesto ed pagina 12 di 18 ottenuto sia nei confronti della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società o da altro socio (cfr. Cass. n. 15376/2016). Infatti, se è vero che l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile di una società di persone è dipendente e sussidiaria rispetto all'obbligazione sociale (di talché, ai sensi dell'art. 2304 c.c., i creditori sociali, sulla base di titolo emesso nei confronti della società, possono richiederne l'adempimento soltanto dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale), tuttavia, il rapporto di dipendenza (responsabilità sussidiaria), in situazioni processuali quale è quella di specie, è interrotto dalla formazione della preclusione pro iudicato che consegue alla mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli soci (cfr. ancora Cass. 15376/2016, ma anche, più di recente, Cass. n. 1588772019 e Cass. n.
36942/2022). Con la conseguenza che nel caso in esame il decreto ingiuntivo non opposto era diventato titolo esecutivo direttamente azionabile nei confronti di tutti e ciascuno degli obbligati solidali, assumendo quindi una efficacia in sede esecutiva autonoma. Non si ritiene decisiva in senso contrario alle argomentazioni sopra espresse, e richiamate anche dal Tribunale di Siena nel respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto azionato contro i sig.ri con l'ordinanza Parte_1
del 10.12.2020 (doc. 6 di parte attrice), la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22629/2020, richiamata dall'avv. anche in sede di discussione, poiché si ritiene che tale sentenza confermi CP_1
il diritto del creditore di munirsi di titolo esecutivo direttamente azionabile nei confronti del socio illimitatamente responsabile, precisando che il beneficium excussionis può operare unicamente in fase esecutiva, e dunque non scalfisce l'accertamento con efficacia di cosa giudicata sulla debenza dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli soci determinato dalla mancata proposizione dell'opposizione.
Nel caso di specie, dunque, il pregiudizio lamentato da parte attrice, consistente nell'aver dovuto corrispondere alla società creditrice la somma complessiva di € 118.983,69 (di cui € 59.491,84 da parte di ed € 59.491,84 da parte di , come documentato dal doc. 7 e Parte_1 Parte_2
dal doc. 25 di parte attrice, a seguito della transazione sottoscritta con può ritenersi Controparte_4
provato e causalmente riconducibile alla condotta colposa dei convenuti.
Si ritiene, per le motivazioni sopra esposte, che l'importo che i sig.ri hanno corrisposto a Parte_1 in ragione dell'intervenuta transazione depositata quale doc. 7 costituisca una vera e Controparte_4
propria posta di danno patrimoniale emergente risarcibile, pur trattandosi di importo determinato all'esito di transazione stragiudiziale.
pagina 13 di 18 Va infatti rammentato che le trattative stragiudiziali tra le parti risultavano gravemente inficiate, per la posizione degli attori, dalla definitività del decreto ingiuntivo emesso per una somma ancor maggiore nei confronti dei singoli soci. Pertanto, la situazione sostanziale era tale che, ove gli attori non avessero transatto, il pregiudizio patrimoniale nei loro confronti sarebbe stato ben peggiore, poiché la controparte negoziale si trovava in una posizione di netto e inconfutabile vantaggio, avendo già, in suo favore, una ingiunzione monitoria definitiva nei confronti dei singoli soci per tutto il credito vantato nonché un'esecuzione forzata già avviata (con un'istanza di sospensione già respinta, cfr. doc. 6 di parte attrice).
Non appare condivisibile l'assunto, espresso a pag. 4 della comparsa di costituzione di
[...]
secondo cui il verosimile motivo che indusse gli attori ad un accordo fosse la Controparte_2
consapevolezza di una facile dimostrazione della debenza, nel merito, delle somme vantate da
[...]
che avrebbe agilmente potuto essere dimostrata nel giudizio arbitrale. CP_4
È verosimile, invece, ritenere che il motivo che spinse gli attori a raggiungere un accordo transattivo, per una somma considerevole (€ 118.983,69), con la controparte fosse la consapevolezza che quest'ultima, a causa dell'omissione colposa ascrivibile alla condotta professionale dei convenuti, poteva già vantare e validamente azionare in sede esecutiva un titolo giudiziale definitivo nei confronti dei singoli soci per l'intero ammontare della somma portata dal decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e non opposto. Per cui, in assenza di transazione, avrebbe potuto Controparte_4 comunque soddisfarsi coattivamente sul patrimonio dei singoli soci per in relazione all'intera somma ingiunta. In tale ottica, probabilmente neppure avrebbe avuto un concreto interesse Controparte_4
ad intraprendere un eventuale giudizio arbitrale nei confronti della società, finalizzato a far accertare un credito che, a causa dell'omissione professionale, poteva considerarsi, nei confronti dei singoli soci, illimitatamente responsabili, già accertato con valore di cosa giudicata sostanziale.
In ogni caso, si specifica che, fermo restando che i due professionisti sono tenuti in solido a risarcire il danno liquidato agli attori, nei rapporti interni sia l'uno che l'altro hanno concorso in pari misura (50% ciascuno) alla commissione dell'illecito professionale, dovendo farsi applicazione della regola generale della presunzione di pari responsabilità tra coobbligati (art. 1298 c.c.) prevista in materia di obbligazioni solidali di natura contrattuale.
D'altronde, come già sopra motivato, i due convenuti erano a tutti gli effetti co-difensori ed erano muniti degli stessi poteri e doveri. Trattandosi di responsabilità solidale, risulta accoglibile, pro quota, la domanda di regresso formulata dall'avv. Castigli nei confronti dell'avv. (cfr. le conclusioni CP_1 rassegnate in comparsa). Pertanto, l'avv. dovrà corrispondere all'avv. Castigli la quota parte CP_1
pagina 14 di 18 delle somme liquidate a titolo di danno in favore degli attori ed eccedenti il 50% che quest'ultimo dovesse eventualmente corrispondere agli attori in forza del riconosciuto vincolo di solidarietà passiva.
Accertata nel merito la responsabilità professionale solidale delle parti convenute, occorre verificare la fondatezza delle rispettive domande di manleva avanzate nei confronti delle proprie compagnie assicurative chiamate in causa.
In primo luogo, va rilevato che l'esistenza del rapporto assicurativo e della copertura per il sinistro de quo non sono sostanzialmente in contestazione né da parte di né da parte Controparte_2
di , e risultano comunque comprovati documentalmente (cfr. i contratti depositati dai CP_3
convenuti e dalle terze chiamate unitamente alle comparse). Entrambe le terze chiamate hanno piuttosto invocato l'operatività dei massimali previsti nelle polizze stipulate dai due professionisti, che tuttavia, nella specie, risultano ampiamente rispettati.
ha altresì eccepito sia l'applicazione della franchigia convenzionalmente Controparte_2
pattuita sia di essere tenuta a manlevare il proprio assicurato soltanto nei limiti della quota di responsabilità gravante su di esso. Orbene, dalla lettura della polizza dell'avv. emerge la CP_1 previsione di una franchigia pari a € 500,00 (doc. 1 parte convenuta;
quanto invece alla CP_1 limitazione per la quota di responsabilità, in realtà, si osserva che l'art.
7.16 delle condizioni contrattuali prevede che «in caso di responsabilità solidale dell con altri soggetti, la Società Parte_4
risponderà di tutto quanto dovuto dall , fermo il diritto di regresso della Società stessa nei Parte_4
confronti dei condebitori solidali» (cfr. pag. 37 doc. 3 parte convenuta . Pertanto, l'obbligo di CP_1
manleva di si estende all'intera somma che l'avv. dovesse essere Controparte_2 CP_1
chiamato a corrispondere agli attori, nella qualità di condebitore solidale, detratta la franchigia, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti del condebitore solidale avv. Castigli per quanto eventualmente versato in misura eccedente alla quota di responsabilità del proprio assicurato, pari al 50%.
Quanto alla , chiamata in causa dall'avv. Castigli, la stessa ha eccepito la non CP_3
operatività della copertura rispetto a richieste di restituzione di compensi. Tuttavia, la somma riconosciuta agli attori trova causa nel risarcimento di un danno di natura patrimoniale, sicché
l'eccezione rimane priva di concreta rilevanza.
ha inoltre eccepito la perdita ex art. 1892 c.c. o la riduzione del diritto all'indennizzo CP_3
ex art. 1893 c.c. in ipotesi di conoscenza, pregressa alla stipula, delle circostanze del sinistro. Ebbene, dagli atti depositati in giudizio emerge che l'art. 19 comma (xi) del contratto di assicurazione esclude la copertura assicurativa per i sinistri «relativi a Richieste di risarcimento già presentate al Contraente o
pagina 15 di 18 all'Assicurato prima dell'inizio della prima assicurazione stipulata per il tramite della Convenzione»
(doc. 4 ). Risulta poi documentalmente che il contratto assicurativo decorreva dal CP_3 giorno 31.12.2019 fino al 31.12.2020 (doc. 1 ), venendo poi rinnovato per l'anno CP_3
successivo (doc. 2 ) e, da ultimo, con decorrenza dal 31.12.2021 fino al 31.12.2022 CP_3
(doc. 3 ). Infine, emerge dagli atti che l'avv. Castigli ha ricevuto la richiesta di danni CP_3
in data 23.02.2022 (doc. 2 parte convenuta Castigli) ed ha inoltrato la denuncia via pec alla compagnia il 28.02.2022 (doc. 3 parte convenuta Castigli). Alla luce della documentazione depositata, pertanto, sussiste il diritto alla copertura assicurativa in favore del convenuto.
In conclusione, in accoglimento delle domande di manleva, le compagnie assicuratrici vanno condannate a manlevare e tenere indenni i rispettivi assicurati, entro i massimali di polizza, di quanto saranno chiamati a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno, interessi, e di spese processuali, con la detrazione per della franchigia prevista nella polizza Controparte_2
e sopra indicata.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e nel rapporto processuale tra attori e convenuti sono poste a carico di questi ultimi. Le spese si determinano sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, e si liquidano in complessivi
€ 14.103,00, di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la fase di trattazione, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA.
Anche rispetto a tali somme, tuttavia, ai sensi dell'art. 1917 c.c. dovrà operare la garanzia assicurativa e, pertanto, i convenuti avv. e avv. Castigli dovranno essere manlevati, per la quota a carico di CP_1
ciascuno (50%), della somma sopra liquidata a titolo di spese di lite in favore degli attori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale (c.d. spese di soccombenza); nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (c.d. spese di resistenza)”
(Cass. n. 10595/2018).
In forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., dunque, e Controparte_2 CP_3
saranno tenute a rifondere, ciascuna al proprio assicurato, anche le spese di lite dai medesimi
[...]
sostenute per la propria difesa in giudizio, che sono liquidate, sulla base dei parametri forensi vigenti, pagina 16 di 18 facendo riferimento ai valori medi per tutte le fasi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Giova sul punto evidenziare che ciò non è escluso da eventuali clausole di segno contrario che dovessero essere contenute nelle polizze assicurative. Infatti, a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, 3° co., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932”, comportando dunque, ex art. 1932, co. 2, c.c., la sostituzione automatica della suddetta clausola con la disposizione di legge (Cass.
n. 21220/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda degli attori nei confronti dei convenuti e per l'effetto,
- condanna i convenuti avv. e avv. Castigli Gian Luca, in solido tra di loro, a Controparte_1
corrispondere, in favore di e a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 patrimoniale subito per responsabilità professionale, la somma totale di € 118.983,69 (pari a €
59.491,84 in favore di ciascuno degli attori) oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna l'avv. e l'avv. Castigli Gian Luca, in solido tra loro, a rimborsare Controparte_1 alla parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- accoglie pro quota la domanda di regresso formulata dall'avv. Castigli Gian Luca nei confronti dell'avv. e, per l'effetto, condanna l'avv. a rimborsare Controparte_1 Controparte_1 all'avv. Castigli Gian Luca quanto quest'ultimo dovesse versare agli attori a titolo risarcitorio, di interessi e di spese, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità pari al 50%;
- accoglie la domanda di garanzia formulata dall'avv. nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la compagnia assicurativa terza chiamata a Controparte_2
manlevare e tenere indenne il convenuto, avv. delle somme che questo dovrà corrispondere CP_1
agli attori in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento, interessi e spese, entro il massimale pagina 17 di 18 di polizza e detratta la franchigia contrattualmente prevista pari ad € 500,00, salvo il diritto di regresso nei confronti del condebitore solidale avv. Castigli per quanto eventualmente versato in eccedenza alla quota di responsabilità del proprio assicurato pari al 50%;
- accoglie la domanda di garanzia formulata dall'avv. Castigli Gian Luca nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, condanna la compagnia assicurativa terza chiamata a manlevare e tenere CP_3 indenne il convenuto, avv. Castigli, delle somme che quest'ultimo dovrà corrispondere agli attori in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento, interessi e spese, entro il massimale di polizza;
- condanna a rimborsare all'assicurato avv. le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna a rimborsare all'avv. Castigli Gian Luca le spese di lite di questo Controparte_3 giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2506/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco D'Aniello e dall'avv. Salvatore C.F._2
Giuseppe Condello, elettivamente domiciliati in Firenze, Via Giuseppe Giusti n. 3
PARTE ATTRICE contro
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso in proprio e Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Angela Rita Fiorello, elettivamente domiciliato in Montevarchi (AR), Via Gorizia n° 33
PARTE CONVENUTA
e contro
AVV. CASTIGLI GIAN LUCA (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio, C.F._4
elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Bologna, n. 10/e
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Brilli, elettivamente domiciliata in Arezzo, Viale
Matteotti n.12
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 18 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara Brunetti, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Brianza n. 30
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale – responsabilità professionale di avvocato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e hanno Parte_1 Parte_2
avanzato domanda risarcitoria nei confronti degli avvocati e Castigli Gian Luca, Controparte_1 deducendo che questi ultimi avrebbero commesso errori professionali nell'esecuzione del mandato difensivo conferito loro, che avrebbero cagionato alla parte attrice danni per € 118.983,69 complessivi, di cui hanno chiesto il ristoro per la quota del 50% ciascuno.
Nello specifico, gli attori hanno allegato di essersi rivolti agli avvocati e Castigli Gian Controparte_1
Luca affinché li assistessero nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/2019
(R.G. n. 2231/2019 - depositato il 24.10.2019) con cui il Tribunale di Siena aveva ingiunto nei confronti della società e dei sig.ri personalmente, in qualità di soci Parte_3 Parte_1
illimitatamente responsabili, il pagamento della somma di € 147.879,36 in favore di Controparte_4
Gli attori hanno tuttavia dedotto che i professionisti incaricati, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 22.01.2020, promuovevano opposizione al decreto ingiuntivo unicamente per la società e non anche per la posizione dei due soci, nei cui personali Parte_3 confronti era stata parimenti emessa l'ingiunzione monitoria, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in relazione alla posizione dei due soci.
Parte attrice ha dunque contestato, quale profilo di colpa professionale, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo deducendo che, se correttamente opposto, lo stesso sarebbe stato certamente revocato anche nei propri confronti e ciò in virtù della sentenza del Tribunale di Siena n. 233/2021, emessa nel giudizio di opposizione vertente tra la società opponente e la con cui il Controparte_4
Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale individuato all'art.
pagina 2 di 18 16 del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti. Gli attori hanno inoltre allegato che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo anche in proprio favore aveva consentito alla controparte, stante la definitiva esecutività del decreto ex art. 647 c.p.c., di intraprendere azioni esecutive su loro beni personali per € 151.608,61, costringendoli, per evitare pregiudizi patrimoniali peggiori, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della società a definire in via transattiva la Parte_3 posizione con la società tramite un esborso di complessivi € 118.983,69, per evitare Controparte_4 la prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dei singoli soci in forza del decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Pertanto, i due attori hanno chiesto il ristoro dei danni subiti a causa della condotta ritenuta negligente dei difensori convenuti, quantificati nella somma di € 59.491,84 ciascuno, pari alla somma corrisposta a seguito della transazione sottoscritta con Controparte_4
Si è costituito in giudizio il convenuto avv. resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto, nonché chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevato da quest'ultima Controparte_2 dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Il convenuto, nella propria comparsa di costituzione, ha confermato la versione dei fatti fornita da parte attrice, ed ha anche ammesso di non aver proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo anche per la posizione dei singoli soci, sebbene a ciò incaricato. Nel merito, ha tuttavia evidenziato che, in ogni caso, avrebbe potuto riproporre la domanda attivando il procedimento arbitrale e in Controparte_4
tale sede avrebbe potuto comunque veder riconosciuta la sussistenza di un diritto di credito nei confronti della quantificabile, secondo il convenuto, quanto meno nell'importo di Parte_3 circa € 60.000,00, con la conseguenza che il pregiudizio eventualmente subito dagli attori potrebbe, al più, quantificarsi nella differenza tra l'importo oggetto della transazione e quello che verosimilmente sarebbe stato riconosciuto in favore della controparte, e dunque in un importo oscillante tra € 75.000 ed
€ 80.000.
Si è costituito in giudizio il convenuto avv. Castigli Gian Luca, resistendo alla domanda attorea e chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa , al fine di essere CP_3
manlevato di quanto eventualmente accertato come dovuto alla parte attrice. La parte convenuta ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità deducendo che, nella ripartizione della responsabilità tra i professionisti, questa doveva essere addebitata in misura esclusiva e comunque preponderante all'avv. in quanto, nonostante entrambi figurassero nel mandato, nella Controparte_1 ripartizione interna delle mansioni, l'avv. si era occupato di redigere sia l'atto di opposizione CP_1
pagina 3 di 18 che la procura alle liti, mentre l'avv. Castigli non avrebbe dato alcun concreto apporto alla genesi e al deposito dell'opposizione.
Nel merito, l'avv. Castigli ha dedotto che se pure l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata proposta anche nei confronti dei singoli soci, ciò avrebbe nell'immediato evitato la procedura esecutiva e la definitività dell'ingiunzione monitoria, ma non avrebbe definito il contenzioso insorto con
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Infatti, soltanto all'esito dell'eventuale giudizio arbitrale sarebbe stato deciso se la CP_4
ed i soci sig.ri fossero effettivamente debitori della e per quale Parte_3 Parte_1 CP_4
importo. Dunque, il difensore convenuto ha rilevato che, in ipotesi, il danno effettivamente subito avrebbe potuto essere quantificato in un importo inferiore a quello richiesto, non superiore ad €
74.900,00, pari alla differenza tra quanto versato per la transazione e la somma che probabilmente sarebbe stata accertata come dovuta anche nell'eventuale giudizio arbitrale.
Si è costituita in giudizio la parte terza chiamata contestando le pretese Controparte_2 dei sig.ri Nello specifico, l'assicurazione ha dedotto che l'azione giudiziale che gli avvocati Parte_1
hanno omesso di intraprendere in nome e per conto dei soci anche se ritualmente intrapresa, Parte_1
non avrebbe condotto ad un diverso risultato in quanto la clausola arbitrale, validamente opponibile dalla società alla controparte contrattuale, non poteva essere utilmente opposta da parte dei singoli soci in proprio, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo, ove opposto anche dai soci singolarmente, non avrebbe potuto essere revocato nei loro confronti in forza della dedotta incompetenza per la sussistenza di una clausola compromissoria. La terza chiamata ha inoltre dedotto che, anche ove il giudice adito avesse dichiarato la propria incompetenza, il procedimento arbitrale, se esperito, avrebbe accertato la sussistenza, almeno per la maggior parte, del credito vantato da nei confronti di Controparte_4
Quanto ai rapporti tra i convenuti, la terza chiamata ha evidenziato che, in ipotesi di Parte_3
riconosciuta responsabilità professionale, la stessa dovrebbe essere addebitata ad entrambi i convenuti in misura paritaria, posto che ciascun difensore, ricevuto il mandato dal cliente, aveva pieni poteri di rappresentanza processuale, a prescindere dalla attività svolta concretamente.
Si è altresì costituita in giudizio associandosi alle difese dell'assicurato avv. Gian Controparte_3
Luca Castigli in ordine all'insussistenza di profili di responsabilità professionale e chiedendo, in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, il contenimento della manleva entro tutte le limitazioni di polizza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale ed è passata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 05.03.2025, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive autorizzate. pagina 4 di 18 Ciò premesso, la domanda risarcitoria dispiegata da parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel caso in esame il fatto storico in sé non risulta specificamente contestato dai legali o dalle compagnie assicuratrici, non risultando negata l'esistenza del rapporto di rappresentanza e di assistenza in giudizio dedotto dagli attori, e dunque la sussistenza del rapporto negoziale tra attori e convenuti, né che l'incarico professionale conferito dai sig.ri riguardasse la difesa in giudizio sia della Parte_1
società che dei singoli soci, né i legali hanno addotto altro motivo che potesse giustificare la scelta di proporre un'opposizione a decreto ingiuntivo unicamente in favore della società omettendo di tutelare la posizione dei singoli soci.
È da ritenersi dunque provata, anche documentalmente, la circostanza che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei sig.ri non sia stato opposto dai legali a ciò incaricati nei termini previsti Parte_1
dalla legge, determinandone così la definitività ai sensi dell'art. 647 cpc.
Risulta dunque dimostrato il profilo di colpa allegato dagli attori, non avendo i legali convenuti addotto alcuna circostanza volta a dimostrare di avere agito con diligenza o di non aver potuto adempiere all'obbligazione per impossibilità della prestazione.
Attese tali valutazioni, deve ritenersi che l'omissione menzionata, riscontrabile dall'esame degli atti depositati, integri una condotta omissiva negligente, addebitabile ai legali perché rientrante nel parametro della ordinaria diligenza richiesta per l'espletamento dell'incarico; si trattava, peraltro, di una condotta pienamente esigibile, che non richiedeva specifica capacità tecnica, trattandosi di una mera attività di redazione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con espressa menzione che l'opposizione era promossa nell'interesse sia della società che dei soci. Infatti, ai sensi degli artt. 1218 c.c., 1176, co. 2, c.c., e degli artt. 2230 e 2236 c.c., spetta al cliente provare di avere affidato all'avvocato l'incarico di assistenza professionale relativa ad un determinato affare ed il mandato di agire in giudizio per la tutela dei suoi interessi;
raggiunta questa prova, spetta all'avvocato provare l'avvenuto corretto adempimento del mandato, con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'attività, e precisamente provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di assistenza legale nascente dal rapporto professionale, ovvero di non avervi adempiuto per fatto a sé non imputabile o per cessazione del rapporto contrattuale.
Sul punto, risulta del tutto infondata la tesi del convenuto avv. Castigli secondo cui la responsabilità dell'omissione dovrebbe essere addebitata in misura esclusiva o comunque preponderante all'avv.
pagina 5 di 18 poiché quest'ultimo era stato il solo a redigere, sottoscrivere e notificare l'atto di CP_1
opposizione.
In primo luogo, nell'atto di citazione l'avv. Castigli figura come difensore con facoltà di rappresentare anche disgiuntamente gli attori per cui non è seriamente dubitabile l'assunzione anche da parte sua di un'obbligazione professionale a tutti gli effetti, in misura paritaria rispetto a quella del collega (doc. 2 parte attrice). Inoltre, ove pure si ammettesse che tra i due difensori l'avv. abbia assunto un CP_1 ruolo preminente nell'espletamento della prestazione professionale, risulta comunque del tutto evidente che anche l'avv. Castigli era tenuto ad adempiere alla propria obbligazione professionale secondo le regole di diligenza fissate dall'art. 1176 c.c. e ad adottare condotte prudenziali nell'interesse dei propri clienti, verificando il contenuto dell'atto depositato anche a suo nome. Invero, la prestazione del professionista, nella specie dell'avvocato, si connota per un particolare grado di diligenza che deve sussistere per tutta la durata dell'incarico, che non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, bensì quella professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività esercitata e che corrisponde alla figura di un professionista preparato, aggiornato e zelante.
Ciò comporta che l'avvocato abbia l'obbligo di apprestare la miglior tutela possibile alle ragioni del proprio assistito, compiendo quanto necessario o utile alla salvaguardia degli interessi del cliente, nei limiti del mandato ricevuto.
Nel caso di specie, l'avv. Castigli ben avrebbe dovuto e potuto, quindi, verificare la completezza dell'atto di opposizione predisposto dal collega, al fine di individuare e rettificare l'omessa indicazione degli odierni attori tra le parti opponenti, a nulla rilevando la circostanza che l'avv. avesse CP_1 quasi interamente redatto l'atto in autonomia o che conoscesse la pratica più approfonditamente per aver seguito le trattative stragiudiziali tra le parti. L'eventuale sussistenza nei rapporti interni tra i co- difensori di una ripartizione dei compiti e delle attività professionali da svolgere per conto dei loro assistiti non può rilevare esternamente nei confronti dei clienti che hanno rilasciato ad entrambi un mandato congiunto e disgiunto con conseguente assunzione di reciproche obbligazioni. Di conseguenza deve ritenersi che il profilo di negligenza professionale contestato sia pienamente sussistente anche in capo all'avv. Castigli, in difetto di prova di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.), o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo (art.1176 c.c.).
Ciò posto, a fronte del carattere colposo dell'operato professionale dei due legali, ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria occorre verificare se sia ravvisabile il nesso causale tra la condotta colposa dei legali ed i dedotti danni, non potendo siffatti elementi costituitivi della pagina 6 di 18 responsabilità professionale essere desunti sic et simpliciter per effetto del mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale, né ritenersi che la relativa prova risulti in re ipsa da tale accertamento.
Difatti, la natura di mezzi dell'obbligazione in esame comporta che l'inadempimento del professionista patrocinatore non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato cui aspiri il cliente, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o dell'atto che il legale ha o non ha compiuto secondo diligenza («la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia effettivamente riconducibile alla condotta erronea del primo e se il danno prospettato sia dunque effettivamente direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» così, tra altre, Cass. n. 12038/2017; Cass. n. 25895/2016; Cass. n. 1984/2016).
In particolare, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita;
tale giudizio è riservato al giudice di merito secondo un criterio non di assoluta certezza, bensì di ragionevole probabilità di successo (cfr. Cass. n.
10966/2004). Pertanto, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito e che, dunque, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente verificatosi (Cass. n. 11548/2013). Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale «è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista» (cfr. ex multis, Cass.
n. 12354/2009).
Ciò posto in diritto, va quindi indagato, in termini prognostici, se la condotta diligente omessa
(proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo per la posizione dei soci) avrebbe portato a un epilogo giudiziario favorevole per i sig.ri Giuggioli, vale a dire all'accoglimento, integrale o parziale, dell'opposizione.
pagina 7 di 18 Orbene, risulta documentalmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. RG
222/2020 si instaurava presso il Tribunale di Siena solamente tra la parte opposta e Controparte_4
la società opponente il procedimento veniva poi definito con la sentenza n. 233/2021 Parte_3
con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente, essendo competente il collegio arbitrale, come da specifica clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto d'azienda (doc. 3 parte attrice). Più in dettaglio, dalla lettura della sentenza che ha definito il procedimento di opposizione si evince che il contratto di affitto di azienda concluso tra e conteneva all'art. 16 una clausola compromissoria la cui Parte_3 Controparte_4
interpretazione letterale imponeva di ritenere che «alla luce degli artt. 1362 e 1367 del codice civile
l'intenzione delle parti era quella di ricorrere al giudice solo per il pagamento dei canoni insoluti, escludendo dal giudizio ordinario e volendo affidare al collegio arbitrale ogni altra controversia in merito» (cfr. doc. 3 parte attrice).
Di conseguenza, appare del tutto evidente che l'iniziativa giudiziaria, se tempestivamente proposta anche a favore dei soci attori, avrebbe avuto ragionevole probabilità di esito favorevole, stante la presenza della clausola compromissoria.
Sul punto, non può essere condivisa l'argomentazione della terza chiamata Controparte_2
secondo cui la clausola arbitrale validamente opponibile dalla società alla controparte contrattuale
[...]
non avrebbe potuto essere opposta da parte dei singoli soci in proprio.
Infatti, deve rilevarsi che la clausola compromissoria sottoscritta dalla società nell'esercizio dell'attività comune estende i propri effetti anche alla controversia riguardante il singolo socio, in quanto il socio risponde per debiti che non sono a lui estranei ed anzi è dall'esistenza dell'obbligazione sociale che deriva necessariamente la responsabilità patrimoniale personale del singolo socio. Basti rammentare che la posizione del socio illimitatamente responsabile non è assimilabile a quella di un fideiussore ex lege (il quale garantisce un debito altrui) e pertanto tutti i diritti e gli obblighi imputati alle società di persone sono destinati a tradursi in situazioni giuridiche soggettive individuali in capo ai singoli soci, che rispondono delle obbligazioni sociali come obbligazioni loro proprie (si veda in materia Cass. n.
12310/1999, secondo cui «la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure "ex lege", poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune (al cui svolgimento, data l'assenza di
pagina 8 di 18 un'organizzazione corporativa, partecipa direttamente: artt. 2257 e 2258 c.c.), ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti (art. 2280 c.c.), onde l'impossibilità di ammettere (ex art. 1954 c.c.) un'azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità degli artt. 1953, 1955 e 1957 c.c., che hanno la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri»). Deve ritenersi, dunque, che la clausola compromissoria, nel caso di specie, sarebbe stata utilmente invocabile anche in relazione alla posizione dei singoli soci, qualora l'opposizione fosse stata correttamente promossa anche per conto di questi ultimi, con conseguente probabile accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo anche per la posizione dei singoli soci.
Deve inoltre essere evidenziato che, nella valutazione del nesso causale tra la condotta professionale negligente e il danno asseritamente patito dagli attori, nessun rilievo dirimente, come invocato variamente dalle parti convenute e terze chiamate, può essere attribuito alla circostanza che, pure ammettendo che l'opposizione fosse risultata fondata in rito, comunque avrebbe Controparte_4
potuto ancora rivolgersi alla sede arbitrale per una decisione sul merito.
In particolare, ove si deduca, come nel caso di specie, l'omesso svolgimento dell'attività professionale, il nesso causale con il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile purché, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, sarebbe derivato un esito positivo per il cliente.
Da tale angolo visuale, non colgono nel segno le tesi dei convenuti e delle compagnie assicurative terze chiamate che richiamano la plausibile parziale fondatezza nel merito della pretesa creditoria della parte opposta, dal momento che è evidente che l'accoglimento dell'opposizione in rito avrebbe avuto, quale conseguenza immediata e diretta, un esito più favorevole e comunque un effetto vantaggioso per i clienti, ossia la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò che rileva, in altri termini, è verificare se l'opposizione, per la posizione dei singoli soci, sarebbe stata ritenuta fondata con ragionevole probabilità dal Tribunale di Siena ove fosse stata correttamente proposta dai legali a ciò incaricati. Rientra, quindi, a pieno titolo nell'accertamento del nesso causale tra la condotta diligente omessa dai professionisti convenuti ed i danni lamentati verificare se, nel caso pagina 9 di 18 di specie, gli effetti della clausola compromissoria invocata nell'opposizione promossa per la società sarebbero stati estensibili anche nei confronti dei singoli soci, ovvero valutare se, con ragionevole probabilità, l'opposizione promossa per la posizione dei singoli soci avrebbe partecipato degli effetti positivi dell'accoglimento in rito dell'opposizione (quesito a cui si è ritenuto di poter dare risposta positiva, per le motivazioni sopra esposte).
Sul punto, appare opportuno precisare anche che l'accoglimento in rito dell'opposizione al decreto ingiuntivo promossa nei confronti dei soci non avrebbe avuto, quale conseguenza immediata e diretta, effetti meno favorevoli di un accoglimento nel merito.
In considerazione della peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non risulta condivisibile l'assunto secondo il quale la declaratoria di incompetenza non avrebbe avuto alcun effetto sostanziale in quanto non si sarebbe accompagnata ad alcuna statuizione o accertamento sull'infondatezza, nel merito, del credito vantato da A ben vedere, infatti, la Controparte_4
declaratoria di incompetenza nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta solo l'effetto che il giudice adito neghi la propria competenza, ritenendo di non poter vagliare il merito della controversia, ma comporta anche un ulteriore, fondamentale, effetto sostanziale: la revoca del decreto ingiuntivo opposto, che, quale effetto immediato e diretto, impedisce che l'ingiunzione monitoria opposta diventi definitiva, ossia impedisce che l'accertamento della sussistenza del credito vantato nella fase monitoria diventi tombale e non più contestabile, con gli effetti propri della cosa giudicata sostanziale. Tale situazione non appare paragonabile a quella di un ordinario giudizio di merito che, inizialmente incardinato presso un'autorità giudiziaria che si ritenga non competente, si concluda meramente con ordinanza di incompetenza e concessione del termine per la riassunzione, cui effettivamente non consegue alcun effetto sostanziale.
In tale ottica, non si ritiene che l'accertamento del nesso causale con i pregiudizi lamentati dagli attori debba estendersi a valutare anche iniziative giudiziarie del tutto ipotetiche e prive di riscontro oggettivo, disancorate dagli elementi fattuali ricavabili dal reale ed effettivo svolgimento dei fatti, ossia a valutare se, qualora fosse stato concretamente intrapreso il giudizio arbitrale, lo stesso avrebbe avuto ragionevoli probabilità di concludersi favorevolmente per gli attori. Infatti, un siffatto accertamento appare del tutto alternativo rispetto alla realtà dei fatti processuali come effettivamente avvenuti, posto che tale giudizio non è mai iniziato perché, all'esito della sentenza del Tribunale di Siena che, riconosciuta l'operatività della clausola arbitrale, declinava la propria competenza, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società la Parte_3
pagina 10 di 18 società opposta, soccombente in rito, decise di proporre appello contro la suddetta sentenza, poi rinunciato stante l'intervenuta transazione.
Non si tratterebbe, dunque, di ricostruire il nesso eziologico tra la condotta omessa ed il danno lamentato, bensì di ipotizzare un processo causale alternativo del tutto avulso dal concreto svolgimento dei fatti e disancorato dagli eventi, per come realmente accaduti.
Nel caso di specie, anche ove fosse stato introdotto il giudizio arbitrale nei confronti della società, resta fermo il fatto che nei confronti dei soci personalmente l'ingiunzione monitoria emessa dal Tribunale di
Siena era ormai definitiva, comportando nei confronti dei soci l'accertamento con efficacia di giudicato della debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo. L'unico modo per impedire questo effetto sarebbe stato proporre opposizione al decreto ingiuntivo anche per la posizione dei singoli soci, ossia che i convenuti non fossero incorsi nel profilo di colpa contestato dai loro clienti.
Interrogarsi, invece, non solo su cosa sarebbe accaduto se i convenuti avessero promosso opposizione anche per i singoli soci, e quindi sull'esito del giudizio di opposizione, ma anche su cosa sarebbe successo se qualcuna delle parti avesse, successivamente all'eventuale accoglimento dell'opposizione, introdotto il giudizio arbitrale si palesa come un esercizio logico estraneo all'accertamento nel nesso eziologico tra condotta (omessa) e danno, inteso quale sua conseguenza immediata e diretta, perché inficiato da processi causali ipotetici ulteriori rispetto a quello immediatamente generato dall'assumere come avvenuta la condotta diligente omessa, che non troverebbero il loro immediato antecedente causale nella condotta omessa dai professionisti e contestata dai clienti, bensì in successive e del tutto ipotetiche condotte future e incerte anche di terzi.
Il giudizio prognostico, dunque, deve fermarsi all'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, colposamente non promossa, e deve, quindi, fermarsi alla valutazione della probabile fondatezza di quel giudizio, verificando se verosimilmente il Tribunale di Siena, ove l'opposizione fosse stata promossa anche per le posizioni dei singoli soci, avrebbe riconosciuto l'operatività dell'invocata clausola compromissoria. La fondatezza dell'opposizione in rito avrebbe portato comunque ad un suo accoglimento e, quindi, avrebbe avuto quale conseguenza immediata e diretta la revoca del decreto ingiuntivo (che, invece, non opposto, è divenuto definitivo) e dunque avrebbe impedito che il credito vantato in via monitoria da divenisse accertato con efficacia di giudicato nei Controparte_4
confronti dei due soci.
pagina 11 di 18 Pertanto, posto che si è già argomentato in ordine alle motivazioni per cui nel caso di specie, più probabilmente che non, l'opposizione promossa per la posizione dei singoli soci sarebbe stata accolta, partecipando degli effetti della clausola compromissoria, appare ultronea ogni ulteriore elucubrazione sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria della parte opposta e di un eventuale esito della causa arbitrale, mai instaurata da alcuno.
In definitiva, sulla base di un giudizio prognostico di tipo probabilistico ex ante, può affermarsi che se il giudizio di opposizione fosse stato coltivato, l'esito del giudizio sarebbe stato certamente più favorevole per gli attori (si veda, con riferimento ad un caso analogo, Cass. n. 25895/2016: «La responsabilità professionale non è data dal solo non corretto adempimento della prestazione, ma presuppone la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso e, in particolare per quanto attiene alla professione forense, che l'assistito, secondo criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Nel caso specifico, la responsabilità dell'avvocato per mancato rispetto dei termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo sussiste solo ove si dimostri che quell'opposizione, se proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta»).
Passando alla disamina del danno-conseguenza, è documentalmente provato che a seguito della definitività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione, la società creditrice CP_4
attivava il processo di esecuzione forzata tramite notifica di un atto di precetto per la somma di €
[...]
151.608,61 (doc. 4 parte attrice) e successivamente eseguiva un pignoramento immobiliare sui beni personali degli attori (doc. 5 parte attrice). Parte attrice ha poi provato di aver pagato la somma complessiva di € 118.983,69, pari ad € 59.492,84 ciascuno, a seguito della sottoscrizione di un atto di transazione con la società creditrice, al fine di dirimere ogni controversia insorta (docc. 7 e 25 parte attrice). L'importo è sicuramente qualificabile in termini di danno, atteso che, come argomentato, se l'attività difensiva fosse stata attuata, del tutto ragionevolmente gli attori avrebbero ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo.
In proposito del tutto irrilevante risulta la circostanza, richiamata da parte convenuta avv. che, CP_1 stante l'abbandono della causa di opposizione a precetto dovuta alla transazione, il Tribunale non ha potuto pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione dovuta per il beneficium excussionis ex art. 2304 c.c. (richiesta di sospensione peraltro già respinta dal Tribunale di Siena con l'ordinanza del
10.12.2020, cfr. doc. 6 di parte attrice). In materia deve osservarsi che il decreto ingiuntivo, richiesto ed pagina 12 di 18 ottenuto sia nei confronti della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società o da altro socio (cfr. Cass. n. 15376/2016). Infatti, se è vero che l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile di una società di persone è dipendente e sussidiaria rispetto all'obbligazione sociale (di talché, ai sensi dell'art. 2304 c.c., i creditori sociali, sulla base di titolo emesso nei confronti della società, possono richiederne l'adempimento soltanto dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale), tuttavia, il rapporto di dipendenza (responsabilità sussidiaria), in situazioni processuali quale è quella di specie, è interrotto dalla formazione della preclusione pro iudicato che consegue alla mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli soci (cfr. ancora Cass. 15376/2016, ma anche, più di recente, Cass. n. 1588772019 e Cass. n.
36942/2022). Con la conseguenza che nel caso in esame il decreto ingiuntivo non opposto era diventato titolo esecutivo direttamente azionabile nei confronti di tutti e ciascuno degli obbligati solidali, assumendo quindi una efficacia in sede esecutiva autonoma. Non si ritiene decisiva in senso contrario alle argomentazioni sopra espresse, e richiamate anche dal Tribunale di Siena nel respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto azionato contro i sig.ri con l'ordinanza Parte_1
del 10.12.2020 (doc. 6 di parte attrice), la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22629/2020, richiamata dall'avv. anche in sede di discussione, poiché si ritiene che tale sentenza confermi CP_1
il diritto del creditore di munirsi di titolo esecutivo direttamente azionabile nei confronti del socio illimitatamente responsabile, precisando che il beneficium excussionis può operare unicamente in fase esecutiva, e dunque non scalfisce l'accertamento con efficacia di cosa giudicata sulla debenza dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli soci determinato dalla mancata proposizione dell'opposizione.
Nel caso di specie, dunque, il pregiudizio lamentato da parte attrice, consistente nell'aver dovuto corrispondere alla società creditrice la somma complessiva di € 118.983,69 (di cui € 59.491,84 da parte di ed € 59.491,84 da parte di , come documentato dal doc. 7 e Parte_1 Parte_2
dal doc. 25 di parte attrice, a seguito della transazione sottoscritta con può ritenersi Controparte_4
provato e causalmente riconducibile alla condotta colposa dei convenuti.
Si ritiene, per le motivazioni sopra esposte, che l'importo che i sig.ri hanno corrisposto a Parte_1 in ragione dell'intervenuta transazione depositata quale doc. 7 costituisca una vera e Controparte_4
propria posta di danno patrimoniale emergente risarcibile, pur trattandosi di importo determinato all'esito di transazione stragiudiziale.
pagina 13 di 18 Va infatti rammentato che le trattative stragiudiziali tra le parti risultavano gravemente inficiate, per la posizione degli attori, dalla definitività del decreto ingiuntivo emesso per una somma ancor maggiore nei confronti dei singoli soci. Pertanto, la situazione sostanziale era tale che, ove gli attori non avessero transatto, il pregiudizio patrimoniale nei loro confronti sarebbe stato ben peggiore, poiché la controparte negoziale si trovava in una posizione di netto e inconfutabile vantaggio, avendo già, in suo favore, una ingiunzione monitoria definitiva nei confronti dei singoli soci per tutto il credito vantato nonché un'esecuzione forzata già avviata (con un'istanza di sospensione già respinta, cfr. doc. 6 di parte attrice).
Non appare condivisibile l'assunto, espresso a pag. 4 della comparsa di costituzione di
[...]
secondo cui il verosimile motivo che indusse gli attori ad un accordo fosse la Controparte_2
consapevolezza di una facile dimostrazione della debenza, nel merito, delle somme vantate da
[...]
che avrebbe agilmente potuto essere dimostrata nel giudizio arbitrale. CP_4
È verosimile, invece, ritenere che il motivo che spinse gli attori a raggiungere un accordo transattivo, per una somma considerevole (€ 118.983,69), con la controparte fosse la consapevolezza che quest'ultima, a causa dell'omissione colposa ascrivibile alla condotta professionale dei convenuti, poteva già vantare e validamente azionare in sede esecutiva un titolo giudiziale definitivo nei confronti dei singoli soci per l'intero ammontare della somma portata dal decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e non opposto. Per cui, in assenza di transazione, avrebbe potuto Controparte_4 comunque soddisfarsi coattivamente sul patrimonio dei singoli soci per in relazione all'intera somma ingiunta. In tale ottica, probabilmente neppure avrebbe avuto un concreto interesse Controparte_4
ad intraprendere un eventuale giudizio arbitrale nei confronti della società, finalizzato a far accertare un credito che, a causa dell'omissione professionale, poteva considerarsi, nei confronti dei singoli soci, illimitatamente responsabili, già accertato con valore di cosa giudicata sostanziale.
In ogni caso, si specifica che, fermo restando che i due professionisti sono tenuti in solido a risarcire il danno liquidato agli attori, nei rapporti interni sia l'uno che l'altro hanno concorso in pari misura (50% ciascuno) alla commissione dell'illecito professionale, dovendo farsi applicazione della regola generale della presunzione di pari responsabilità tra coobbligati (art. 1298 c.c.) prevista in materia di obbligazioni solidali di natura contrattuale.
D'altronde, come già sopra motivato, i due convenuti erano a tutti gli effetti co-difensori ed erano muniti degli stessi poteri e doveri. Trattandosi di responsabilità solidale, risulta accoglibile, pro quota, la domanda di regresso formulata dall'avv. Castigli nei confronti dell'avv. (cfr. le conclusioni CP_1 rassegnate in comparsa). Pertanto, l'avv. dovrà corrispondere all'avv. Castigli la quota parte CP_1
pagina 14 di 18 delle somme liquidate a titolo di danno in favore degli attori ed eccedenti il 50% che quest'ultimo dovesse eventualmente corrispondere agli attori in forza del riconosciuto vincolo di solidarietà passiva.
Accertata nel merito la responsabilità professionale solidale delle parti convenute, occorre verificare la fondatezza delle rispettive domande di manleva avanzate nei confronti delle proprie compagnie assicurative chiamate in causa.
In primo luogo, va rilevato che l'esistenza del rapporto assicurativo e della copertura per il sinistro de quo non sono sostanzialmente in contestazione né da parte di né da parte Controparte_2
di , e risultano comunque comprovati documentalmente (cfr. i contratti depositati dai CP_3
convenuti e dalle terze chiamate unitamente alle comparse). Entrambe le terze chiamate hanno piuttosto invocato l'operatività dei massimali previsti nelle polizze stipulate dai due professionisti, che tuttavia, nella specie, risultano ampiamente rispettati.
ha altresì eccepito sia l'applicazione della franchigia convenzionalmente Controparte_2
pattuita sia di essere tenuta a manlevare il proprio assicurato soltanto nei limiti della quota di responsabilità gravante su di esso. Orbene, dalla lettura della polizza dell'avv. emerge la CP_1 previsione di una franchigia pari a € 500,00 (doc. 1 parte convenuta;
quanto invece alla CP_1 limitazione per la quota di responsabilità, in realtà, si osserva che l'art.
7.16 delle condizioni contrattuali prevede che «in caso di responsabilità solidale dell con altri soggetti, la Società Parte_4
risponderà di tutto quanto dovuto dall , fermo il diritto di regresso della Società stessa nei Parte_4
confronti dei condebitori solidali» (cfr. pag. 37 doc. 3 parte convenuta . Pertanto, l'obbligo di CP_1
manleva di si estende all'intera somma che l'avv. dovesse essere Controparte_2 CP_1
chiamato a corrispondere agli attori, nella qualità di condebitore solidale, detratta la franchigia, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti del condebitore solidale avv. Castigli per quanto eventualmente versato in misura eccedente alla quota di responsabilità del proprio assicurato, pari al 50%.
Quanto alla , chiamata in causa dall'avv. Castigli, la stessa ha eccepito la non CP_3
operatività della copertura rispetto a richieste di restituzione di compensi. Tuttavia, la somma riconosciuta agli attori trova causa nel risarcimento di un danno di natura patrimoniale, sicché
l'eccezione rimane priva di concreta rilevanza.
ha inoltre eccepito la perdita ex art. 1892 c.c. o la riduzione del diritto all'indennizzo CP_3
ex art. 1893 c.c. in ipotesi di conoscenza, pregressa alla stipula, delle circostanze del sinistro. Ebbene, dagli atti depositati in giudizio emerge che l'art. 19 comma (xi) del contratto di assicurazione esclude la copertura assicurativa per i sinistri «relativi a Richieste di risarcimento già presentate al Contraente o
pagina 15 di 18 all'Assicurato prima dell'inizio della prima assicurazione stipulata per il tramite della Convenzione»
(doc. 4 ). Risulta poi documentalmente che il contratto assicurativo decorreva dal CP_3 giorno 31.12.2019 fino al 31.12.2020 (doc. 1 ), venendo poi rinnovato per l'anno CP_3
successivo (doc. 2 ) e, da ultimo, con decorrenza dal 31.12.2021 fino al 31.12.2022 CP_3
(doc. 3 ). Infine, emerge dagli atti che l'avv. Castigli ha ricevuto la richiesta di danni CP_3
in data 23.02.2022 (doc. 2 parte convenuta Castigli) ed ha inoltrato la denuncia via pec alla compagnia il 28.02.2022 (doc. 3 parte convenuta Castigli). Alla luce della documentazione depositata, pertanto, sussiste il diritto alla copertura assicurativa in favore del convenuto.
In conclusione, in accoglimento delle domande di manleva, le compagnie assicuratrici vanno condannate a manlevare e tenere indenni i rispettivi assicurati, entro i massimali di polizza, di quanto saranno chiamati a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno, interessi, e di spese processuali, con la detrazione per della franchigia prevista nella polizza Controparte_2
e sopra indicata.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e nel rapporto processuale tra attori e convenuti sono poste a carico di questi ultimi. Le spese si determinano sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, e si liquidano in complessivi
€ 14.103,00, di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la fase di trattazione, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA.
Anche rispetto a tali somme, tuttavia, ai sensi dell'art. 1917 c.c. dovrà operare la garanzia assicurativa e, pertanto, i convenuti avv. e avv. Castigli dovranno essere manlevati, per la quota a carico di CP_1
ciascuno (50%), della somma sopra liquidata a titolo di spese di lite in favore degli attori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale (c.d. spese di soccombenza); nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (c.d. spese di resistenza)”
(Cass. n. 10595/2018).
In forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., dunque, e Controparte_2 CP_3
saranno tenute a rifondere, ciascuna al proprio assicurato, anche le spese di lite dai medesimi
[...]
sostenute per la propria difesa in giudizio, che sono liquidate, sulla base dei parametri forensi vigenti, pagina 16 di 18 facendo riferimento ai valori medi per tutte le fasi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Giova sul punto evidenziare che ciò non è escluso da eventuali clausole di segno contrario che dovessero essere contenute nelle polizze assicurative. Infatti, a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, 3° co., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932”, comportando dunque, ex art. 1932, co. 2, c.c., la sostituzione automatica della suddetta clausola con la disposizione di legge (Cass.
n. 21220/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda degli attori nei confronti dei convenuti e per l'effetto,
- condanna i convenuti avv. e avv. Castigli Gian Luca, in solido tra di loro, a Controparte_1
corrispondere, in favore di e a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 patrimoniale subito per responsabilità professionale, la somma totale di € 118.983,69 (pari a €
59.491,84 in favore di ciascuno degli attori) oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna l'avv. e l'avv. Castigli Gian Luca, in solido tra loro, a rimborsare Controparte_1 alla parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- accoglie pro quota la domanda di regresso formulata dall'avv. Castigli Gian Luca nei confronti dell'avv. e, per l'effetto, condanna l'avv. a rimborsare Controparte_1 Controparte_1 all'avv. Castigli Gian Luca quanto quest'ultimo dovesse versare agli attori a titolo risarcitorio, di interessi e di spese, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità pari al 50%;
- accoglie la domanda di garanzia formulata dall'avv. nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la compagnia assicurativa terza chiamata a Controparte_2
manlevare e tenere indenne il convenuto, avv. delle somme che questo dovrà corrispondere CP_1
agli attori in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento, interessi e spese, entro il massimale pagina 17 di 18 di polizza e detratta la franchigia contrattualmente prevista pari ad € 500,00, salvo il diritto di regresso nei confronti del condebitore solidale avv. Castigli per quanto eventualmente versato in eccedenza alla quota di responsabilità del proprio assicurato pari al 50%;
- accoglie la domanda di garanzia formulata dall'avv. Castigli Gian Luca nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, condanna la compagnia assicurativa terza chiamata a manlevare e tenere CP_3 indenne il convenuto, avv. Castigli, delle somme che quest'ultimo dovrà corrispondere agli attori in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento, interessi e spese, entro il massimale di polizza;
- condanna a rimborsare all'assicurato avv. le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna a rimborsare all'avv. Castigli Gian Luca le spese di lite di questo Controparte_3 giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
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