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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 giugno 2024ed iscritta al n.
974 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla Via Galbiate n. 78, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Via Mentana 75, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Garlate alla Via Galbiate n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Malacrida del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Como, Via Milano n.167, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 11 All'udienza del 1° aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Sigg.ri Parte_1
e , autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del
[...] Controparte_1
reciproco rispetto.
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale, di proprietà dei coniugi pro quota, sita in Garlate, Via Galbiate
78 alla Sig.ra , con tutti i mobili che l'arredano, la quale continuerà ivi a risiedere Parte_1
unitamente alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il Sig. Per_1 CP_1
ha già definitivamente abbandonato l'abitazione coniugale in data 24.02.2025 e
[...]
provveduto all'asporto di tutti i propri beni personali. Lo stesso si impegna ad immediatamente
trasferire altrove la propria residenza anagrafica.
3) Disporsi che le spese ordinarie relative all'immobile saranno sostenute interamente dalla Sig.ra
mentre quelle straordinarie continueranno ad essere sostenute pro quota tra i coniugi in Parte_1
qualità di proprietari dell'immobile.
4) Disporsi che le rate mensili del mutuo fondiario intestato ad ambedue i coniugi e contratto per
l'acquisto dell'abitazione coniugale dovranno essere rimborsate, sino a scadenza, nella misura del
50% da ambedue le Parti.
5) Prendere atto che ambedue i coniugi si impegnano ad assumere informazioni e successivamente tempestivamente accedere all'istituto del sovraindebitamento, provvedendo a procurare ogni
necessaria documentazione.
6) Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di contribuzione al mantenimento della Controparte_1
moglie mediante versamento di un assegno mensile pari ad Euro 50,00=, per dodici mensilità annue,
rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi il giorno 15 di ogni mese.
7) Disporsi a carico al Sig. l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia mediante versamento di un assegno mensile pari ad Euro 150,00= per dodici Per_1
mensilità annue, rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi il giorno 15 di ogni mese.
pagina 2 di 11 8) Disporsi che le spese straordinarie in favore della figlia dovranno essere sostenute dai Per_1
genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Lecco datato 29.03.2018.
9) Disporsi che le figlie , attualmente maggiorenni, visiteranno il padre se e quando lo Per_2 Per_1
vorranno.
10) In relazione ai prestiti/finanziamenti contratti dai coniugi nel corso del matrimonio, le Parti
convengono quanto segue:
a) il prestito contratto in data 18/06/2022 con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro
9.360,00 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare in n. 72 rate mensili pari a Euro
130,00 ciascuna, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dalla Sig.ra
mediante cessione del quinto dello stipendio della stessa;
Parte_1
b) il prestito contratto con la Banca Filiale di Pescate dell'ammontare di Euro Controparte_2
3.603,61 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n. 36
rate mensili pari a Euro 98,40 (prima rata Euro 108,15 poiché maggiorata di interessi) ed appoggiato
sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dal Sig. ; Controparte_1
c) il prestito contratto con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro 18.996,48
(comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n. 72 rate
mensili pari a Euro 262,44 ciascuna ed appoggiato sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad
ambedue i coniugi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i
coniugi. Il Sig. provvederà in tempo utile per la scadenza di ogni rata mensile al versamento CP_1
della somma pari ad Euro131,22= sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad ambedue i coniugi.
Ciò sino all'estinzione.
d) il prestito contratto con la società finanziaria Pitagora Spa dell'ammontare di Euro 27.960,00 da
rimborsare, a far data dal 4/05/2021, in n. 120 rate mensili pari a Euro 233,00 ciascuna e rimborsato
tramite cessione del quinto dalla busta paga del Sig. , continuerà ad essere rimborsato sino CP_1
all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i coniugi. La Sig.ra provvederà in tempo utile Parte_1
per la scadenza di ogni rata mensile al versamento della somma pari ad Euro 116,50= sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi. Ciò sino all'estinzione.
pagina 3 di 11 11) Prendere atto che i conti correnti cointestati tra i coniugi (accesi presso: Banca ING c/c n.
1837377 e Banca BPS c/c n. 63142X44), ove mensilmente vengono detratti i rimborsi del mutuo
fondiario e dei prestiti contratti dai coniugi per esigenze familiari, saranno tenuti in essere unicamente sino alla totale estinzione degli stessi. Al termine del rimborso, l'eventuale saldo attivo residuo sarà
diviso tra i coniugi pro quota e i suddetti conti correnti saranno estinti.
12) Prendere atto che le autovetture Peugeot 00 e CO OT rimarranno in uso alla Ricorrente,
l'autovettura Fiat ND rimarrà in uso alla figlia mentre il Sig. ha già provveduto Per_2 CP_1
all'acquisto di un'autovettura Citroen allo stesso intestata.
13) Prendere atto che immediatamente successivamente al deposito del presente foglio di Pc la Sig.ra
si impegna alla spontanea remissione di tutte, nessuna esclusa, querele sporte avverso il Parte_1
Sig. . Resta inteso che laddove il Sig. avesse sporto a sua volta querele Controparte_1 CP_1
avverso la moglie, lo stesso nel medesimo summenzionato termine si impegna alla spontanea
remissione.
14) Spese, competenze ed onorari di giudizio compensati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.6.2024, ha avanzato domanda Parte_1
di separazione giudiziale nei confronti del coniuge , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio civile in Malgrate il 7.9.1999.
La ricorrente ha esposto che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, (in data Per_2
30.10.1999), economicamente autosufficiente, e (in data 24.07.2002), maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente poiché attualmente studentessa presso l'Università Bicocca di Milano.
Ha aggiunto che l'unione coniugale è stata serena per un breve periodo di tempo sino a quando il marito non ha cominciato a mostrare, nei confronti della moglie e delle due figlie, atteggiamenti
“prevaricatori ed aggressivi” di carattere fisico, verbale e psicologico, riportati in atti, e che avrebbero reso necessario un sostegno psicologico presso l'ASL di Lecco per la figlia la presa in carico Per_2
Cont dal di Lecco per il . CP_1
In merito alla situazione economica, la ricorrente ha rappresentato che per l'intera durata del matrimonio ha sempre svolto il ruolo di moglie e madre, salve alcune saltuarie attività lavorative come pagina 4 di 11 addetta alla mensa presso il Collegio Volta di Lecco o in centri estivi. Dal 2018 ha intrapreso un'attività lavorativa a tempo indeterminato come addetta alle pulizie delle sale operatorie e degli ambulatori presso la Clinica San Martino in Malgrate che le garantisce un reddito mensile di circa
1.350,00 euro. Il marito dal 2004 è assunto a tempo indeterminato con la mansione di operaio/commesso presso Eurospin di Mandello del Lario per un reddito annuo di euro 24.850,80 (pari circa ad euro 1.785,00 netti mensili). Tuttavia, al fine di far fronte ad esigenze familiari e stante la suddetta situazione economica, i coniugi hanno stipulato numerosi contratti di mutuo/finanziamento: in data 3.8.2018 per l'acquisto della casa coniugale un mutuo fondiario per euro 97.000,00 da estinguersi in 25 anni;
in data 13.10.2020 per l'acquisto dell'autovettura presso Banca Sella per euro 7.400,00 da estinguersi in 48 rate mensili;
in data 18.6.2022 per far fronte ad esigenze familiari per euro 9.360,00
presso Compass da estinguersi in 72 rate mensili attraverso cessione del quinto dello stipendio;
in data
30.6.2022 presso Compass per euro 18.996,48 da estinguersi in 72 rate mensili;
in data 1.10.2023
presso la per euro 3.000,00 da estinguersi in 36 rate mensili. Controparte_4
In virtù di quanto esposto, la ha concluso per la pronuncia della separazione Parte_1
giudiziale, con riserva di addebito al marito;
per l'assegnazione della casa coniugale per risiedervi con la figlia per l'imposizione dell'onere al marito di versarle un assegno mensile di euro 400,00 Per_1
(o altra somma ritenuta di giustizia) per il proprio mantenimento e di euro 400,00 (o altra somma ritenuta di giustizia) per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da Protocollo del Tribunale di Lecco;
rate mensili del mutuo fondiario e di tutti i prestiti cointestati rimborsati dai coniugi sino a scadenza pro quota.
2. - Alla prima udienza del 17.10.2024 è comparsa personalmente la sola ricorrente, mentre non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza Controparte_1
riservata sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti in termini di assegnazione della casa familiare alla moglie, con obbligo del di rilasciare l'immobile entro il 31.10.2024; contributo CP_1
a carico del marito di versare entro il giorno 10 di ogni mese euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nonché il 50% delle spese straordinarie. Per_1
3. - In data 4.2.2025 si è costituto in giudizio , rappresentando che sino al Controparte_1
dicembre 2023 “viveva in sintonia e senza tensioni particolari” con moglie e figlie, sino a quando pagina 5 di 11 problemi nella relazione tra la figlia ed il compagno e tensioni di natura economica hanno Per_2
generato l'insorgere di nervosismi e litigi in casa, non tali però, secondo lui, da giustificare una richiesta di separazione e che lo hanno determinato a non ritirare la notifica del ricorso.
Si è soffermato sulla propria condizione economica, elencando le trattenute sullo stipendio: euro
156,00 per una delega di pagamento del 2024 per l'acquisto dell'automobile; euro 233,00 a seguito di una cessione del quinto dello stipendio derivante da un contratto di mutuo acceso da entrambi i coniugi con Pitagora s.p.a. ad estinzione di altro precedente;
euro 99,00 in relazione ad un mutuo contratto dai coniugi con la;
euro 132,00 quale quota parte di un mutuo contratto dai Controparte_4
coniugi con Compass;
euro 570,00 per rateo mensile del contratto di mutuo per la casa.
Sul contributo al mantenimento della figlia, il ricorrente ha affermato come, già alla data della prima udienza, fosse stata assunta con un contratto a tempo indeterminato presso THC Italia Per_1
con uno stipendio mensile di 1.000.00 euro, sufficiente a garantirle il mantenimento. Ha così concluso richiedendo che venisse accertata e dichiarata l'autonomia economica della figlia e che Per_1
venissero quindi revocati i provvedimenti temporanei assunti, limitandosi alla sentenza sullo status.
4. - All'udienza del 6.2.2025 sono comparse personalmente le due parti ed hanno avviato trattative, che hanno portato alla definizione della separazione con il deposito di conclusioni congiunte.
5. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, la volontà espressa in atti ed all'udienza e tutte le risultanze di causa convincono dell'impossibilità di una protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - L'intesa raggiunta dalle parti prevede che la figlia maggiorenne, studentessa e non economicamente autosufficiente, risieda con la madre, alla quale resterà assegnata la casa coniugale, e goda di un mantenimento ridotto dai 350,00 euro stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti ad euro 150,00; le spese straordinarie per la figlia saranno al 50% a carico dei due genitori secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco mentre l'assegno unico spetterà integralmente alla
Parte_1
pagina 6 di 11 L'accordo raggiunto viene valutato positivamente dal Collegio in quanto consono alle esigenze della figlia, risultando idoneo a garantire il mantenimento necessario per consentirle di raggiungere l'indipendenza economica, nel rispetto delle capacità reddituali delle parti.
Le parti hanno poi convenuto l'obbligo del alla corresponsione, a titolo di contributo CP_1
nel mantenimento della dell'importo mensile di 50,00 euro, che il Collegio reputa congruo, Parte_1
in quanto proporzionato alle condizioni economiche delle due parti, tenuto conto del tenore di vita maturato durante la convivenza matrimoniale e delle esigenze attuali della coniuge beneficiaria.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi di natura economico-patrimoniale intercorsi tra le parti e relativi ai pagamenti dei mutui e finanziamenti contratti.
7. - Spese di causa compensate, come voluto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi (CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1970, e (C.F.: ), nato a [...] il [...], sposati Controparte_1 C.F._2
con matrimonio civile in Malgrate il 7.9.1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio anno 1999, parte I, n. 6), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
ASSEGNA la casa familiare sita in Garlate, Via Galbiate n. 78, con quanto l'arreda, a affinché Parte_1
vi risieda con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
PONE
a carico di l'obbligo, decorrente dalla sottoscrizione del verbale di accordo tra le Controparte_1
parti depositato in atti, di corrispondere a , in via anticipata entro il giorno 15 di Parte_1
ogni mese, la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, per 12
mensilità, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
PONE
pagina 7 di 11 a carico di l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie relative alla Controparte_5
figlia nella misura del 50%, secondo il seguente schema: Per_1
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
pagina 8 di 11 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a , in via anticipata entro il Controparte_5 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 50,00 mensili a titolo di concorso nel di lei mantenimento,
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
DÀ ATTO
pagina 9 di 11 degli accordi intercorsi tra le parti e relativi al fatto che:
• sono a carico di le spese ordinarie relative all'immobile sito in Garlate, Via Parte_1
Galbiate n. 78 e a carico di ambedue i coniugi (pro quota) le spese straordinarie relative al suddetto immobile;
• sono a carico di ambedue i coniugi, nella misura del 50%, il rimborso delle rate mensili del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, sino alla scadenza;
• ambedue i coniugi si impegnano ad assumere informazioni e successivamente tempestivamente accedere all'istituto del sovraindebitamento, provvedendo a procurare ogni necessaria documentazione;
• il prestito contratto in data 18/06/2022 con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro
9.360,00 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare in n. 72 rate mensili pari a Euro
130,00 ciascuna, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dalla Sig.ra mediante cessione del quinto dello stipendio della stessa;
Parte_1
• il prestito contratto con la Filiale di Pescate dell'ammontare di Euro Controparte_4
3.603,61 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n.
36 rate mensili pari a Euro 98,40 (prima rata Euro 108,15 poiché maggiorata di interessi) ed appoggiato sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dal Sig. ; Controparte_1
• il prestito contratto con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro 18.996,48
(comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n. 72 rate mensili pari a Euro 262,44 ciascuna ed appoggiato sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad ambedue i coniugi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i coniugi. Il Sig. provvederà in tempo utile per la scadenza di ogni rata mensile CP_1
al versamento della somma pari ad Euro131,22= sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad ambedue i coniugi. Ciò sino all'estinzione.
• il prestito contratto con la società finanziaria Pitagora Spa dell'ammontare di Euro 27.960,00 da rimborsare, a far data dal 4/05/2021, in n. 120 rate mensili pari a Euro 233,00 ciascuna e rimborsato tramite cessione del quinto dalla busta paga del Sig. , continuerà ad essere rimborsato sino CP_1
pagina 10 di 11 all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i coniugi. La Sig.ra provvederà in tempo utile Parte_1
per la scadenza di ogni rata mensile al versamento della somma pari ad Euro 116,50= sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi. Ciò sino all'estinzione.
• i conti correnti cointestati tra i coniugi (accesi presso: Banca ING c/c n. 1837377 e Banca BPS
c/c n. 63142X44), ove mensilmente vengono detratti i rimborsi del mutuo fondiario e dei mutui contratti dai coniugi per esigenze familiari, saranno tenuti in essere unicamente sino alla totale estinzione degli stessi. Al termine del rimborso, l'eventuale saldo attivo residuo dovrà essere diviso tra i coniugi pro quota e i suddetti conti correnti saranno estinti;
• le autovetture Peugeot 00 e CO OT rimarranno in uso a , Parte_1
l'autovettura Fiat ND rimarrà in uso alla figlia mentre il Sig. ha già provveduto Per_2 CP_1
all'acquisto di un'autovettura Citroen allo stesso intestata;
• si impegna alla spontanea remissione di tutte, nessuna esclusa, querele Parte_1
sporte avverso : resta inteso che laddove il avesse sporto a sua volta Controparte_1 CP_1
querele avverso la moglie, lo stesso si impegna alla spontanea remissione;
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 8 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 giugno 2024ed iscritta al n.
974 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla Via Galbiate n. 78, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Via Mentana 75, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Garlate alla Via Galbiate n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Malacrida del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Como, Via Milano n.167, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 11 All'udienza del 1° aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Sigg.ri Parte_1
e , autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del
[...] Controparte_1
reciproco rispetto.
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale, di proprietà dei coniugi pro quota, sita in Garlate, Via Galbiate
78 alla Sig.ra , con tutti i mobili che l'arredano, la quale continuerà ivi a risiedere Parte_1
unitamente alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il Sig. Per_1 CP_1
ha già definitivamente abbandonato l'abitazione coniugale in data 24.02.2025 e
[...]
provveduto all'asporto di tutti i propri beni personali. Lo stesso si impegna ad immediatamente
trasferire altrove la propria residenza anagrafica.
3) Disporsi che le spese ordinarie relative all'immobile saranno sostenute interamente dalla Sig.ra
mentre quelle straordinarie continueranno ad essere sostenute pro quota tra i coniugi in Parte_1
qualità di proprietari dell'immobile.
4) Disporsi che le rate mensili del mutuo fondiario intestato ad ambedue i coniugi e contratto per
l'acquisto dell'abitazione coniugale dovranno essere rimborsate, sino a scadenza, nella misura del
50% da ambedue le Parti.
5) Prendere atto che ambedue i coniugi si impegnano ad assumere informazioni e successivamente tempestivamente accedere all'istituto del sovraindebitamento, provvedendo a procurare ogni
necessaria documentazione.
6) Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di contribuzione al mantenimento della Controparte_1
moglie mediante versamento di un assegno mensile pari ad Euro 50,00=, per dodici mensilità annue,
rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi il giorno 15 di ogni mese.
7) Disporsi a carico al Sig. l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia mediante versamento di un assegno mensile pari ad Euro 150,00= per dodici Per_1
mensilità annue, rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi il giorno 15 di ogni mese.
pagina 2 di 11 8) Disporsi che le spese straordinarie in favore della figlia dovranno essere sostenute dai Per_1
genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Lecco datato 29.03.2018.
9) Disporsi che le figlie , attualmente maggiorenni, visiteranno il padre se e quando lo Per_2 Per_1
vorranno.
10) In relazione ai prestiti/finanziamenti contratti dai coniugi nel corso del matrimonio, le Parti
convengono quanto segue:
a) il prestito contratto in data 18/06/2022 con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro
9.360,00 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare in n. 72 rate mensili pari a Euro
130,00 ciascuna, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dalla Sig.ra
mediante cessione del quinto dello stipendio della stessa;
Parte_1
b) il prestito contratto con la Banca Filiale di Pescate dell'ammontare di Euro Controparte_2
3.603,61 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n. 36
rate mensili pari a Euro 98,40 (prima rata Euro 108,15 poiché maggiorata di interessi) ed appoggiato
sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dal Sig. ; Controparte_1
c) il prestito contratto con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro 18.996,48
(comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n. 72 rate
mensili pari a Euro 262,44 ciascuna ed appoggiato sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad
ambedue i coniugi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i
coniugi. Il Sig. provvederà in tempo utile per la scadenza di ogni rata mensile al versamento CP_1
della somma pari ad Euro131,22= sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad ambedue i coniugi.
Ciò sino all'estinzione.
d) il prestito contratto con la società finanziaria Pitagora Spa dell'ammontare di Euro 27.960,00 da
rimborsare, a far data dal 4/05/2021, in n. 120 rate mensili pari a Euro 233,00 ciascuna e rimborsato
tramite cessione del quinto dalla busta paga del Sig. , continuerà ad essere rimborsato sino CP_1
all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i coniugi. La Sig.ra provvederà in tempo utile Parte_1
per la scadenza di ogni rata mensile al versamento della somma pari ad Euro 116,50= sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi. Ciò sino all'estinzione.
pagina 3 di 11 11) Prendere atto che i conti correnti cointestati tra i coniugi (accesi presso: Banca ING c/c n.
1837377 e Banca BPS c/c n. 63142X44), ove mensilmente vengono detratti i rimborsi del mutuo
fondiario e dei prestiti contratti dai coniugi per esigenze familiari, saranno tenuti in essere unicamente sino alla totale estinzione degli stessi. Al termine del rimborso, l'eventuale saldo attivo residuo sarà
diviso tra i coniugi pro quota e i suddetti conti correnti saranno estinti.
12) Prendere atto che le autovetture Peugeot 00 e CO OT rimarranno in uso alla Ricorrente,
l'autovettura Fiat ND rimarrà in uso alla figlia mentre il Sig. ha già provveduto Per_2 CP_1
all'acquisto di un'autovettura Citroen allo stesso intestata.
13) Prendere atto che immediatamente successivamente al deposito del presente foglio di Pc la Sig.ra
si impegna alla spontanea remissione di tutte, nessuna esclusa, querele sporte avverso il Parte_1
Sig. . Resta inteso che laddove il Sig. avesse sporto a sua volta querele Controparte_1 CP_1
avverso la moglie, lo stesso nel medesimo summenzionato termine si impegna alla spontanea
remissione.
14) Spese, competenze ed onorari di giudizio compensati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.6.2024, ha avanzato domanda Parte_1
di separazione giudiziale nei confronti del coniuge , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio civile in Malgrate il 7.9.1999.
La ricorrente ha esposto che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, (in data Per_2
30.10.1999), economicamente autosufficiente, e (in data 24.07.2002), maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente poiché attualmente studentessa presso l'Università Bicocca di Milano.
Ha aggiunto che l'unione coniugale è stata serena per un breve periodo di tempo sino a quando il marito non ha cominciato a mostrare, nei confronti della moglie e delle due figlie, atteggiamenti
“prevaricatori ed aggressivi” di carattere fisico, verbale e psicologico, riportati in atti, e che avrebbero reso necessario un sostegno psicologico presso l'ASL di Lecco per la figlia la presa in carico Per_2
Cont dal di Lecco per il . CP_1
In merito alla situazione economica, la ricorrente ha rappresentato che per l'intera durata del matrimonio ha sempre svolto il ruolo di moglie e madre, salve alcune saltuarie attività lavorative come pagina 4 di 11 addetta alla mensa presso il Collegio Volta di Lecco o in centri estivi. Dal 2018 ha intrapreso un'attività lavorativa a tempo indeterminato come addetta alle pulizie delle sale operatorie e degli ambulatori presso la Clinica San Martino in Malgrate che le garantisce un reddito mensile di circa
1.350,00 euro. Il marito dal 2004 è assunto a tempo indeterminato con la mansione di operaio/commesso presso Eurospin di Mandello del Lario per un reddito annuo di euro 24.850,80 (pari circa ad euro 1.785,00 netti mensili). Tuttavia, al fine di far fronte ad esigenze familiari e stante la suddetta situazione economica, i coniugi hanno stipulato numerosi contratti di mutuo/finanziamento: in data 3.8.2018 per l'acquisto della casa coniugale un mutuo fondiario per euro 97.000,00 da estinguersi in 25 anni;
in data 13.10.2020 per l'acquisto dell'autovettura presso Banca Sella per euro 7.400,00 da estinguersi in 48 rate mensili;
in data 18.6.2022 per far fronte ad esigenze familiari per euro 9.360,00
presso Compass da estinguersi in 72 rate mensili attraverso cessione del quinto dello stipendio;
in data
30.6.2022 presso Compass per euro 18.996,48 da estinguersi in 72 rate mensili;
in data 1.10.2023
presso la per euro 3.000,00 da estinguersi in 36 rate mensili. Controparte_4
In virtù di quanto esposto, la ha concluso per la pronuncia della separazione Parte_1
giudiziale, con riserva di addebito al marito;
per l'assegnazione della casa coniugale per risiedervi con la figlia per l'imposizione dell'onere al marito di versarle un assegno mensile di euro 400,00 Per_1
(o altra somma ritenuta di giustizia) per il proprio mantenimento e di euro 400,00 (o altra somma ritenuta di giustizia) per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da Protocollo del Tribunale di Lecco;
rate mensili del mutuo fondiario e di tutti i prestiti cointestati rimborsati dai coniugi sino a scadenza pro quota.
2. - Alla prima udienza del 17.10.2024 è comparsa personalmente la sola ricorrente, mentre non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza Controparte_1
riservata sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti in termini di assegnazione della casa familiare alla moglie, con obbligo del di rilasciare l'immobile entro il 31.10.2024; contributo CP_1
a carico del marito di versare entro il giorno 10 di ogni mese euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nonché il 50% delle spese straordinarie. Per_1
3. - In data 4.2.2025 si è costituto in giudizio , rappresentando che sino al Controparte_1
dicembre 2023 “viveva in sintonia e senza tensioni particolari” con moglie e figlie, sino a quando pagina 5 di 11 problemi nella relazione tra la figlia ed il compagno e tensioni di natura economica hanno Per_2
generato l'insorgere di nervosismi e litigi in casa, non tali però, secondo lui, da giustificare una richiesta di separazione e che lo hanno determinato a non ritirare la notifica del ricorso.
Si è soffermato sulla propria condizione economica, elencando le trattenute sullo stipendio: euro
156,00 per una delega di pagamento del 2024 per l'acquisto dell'automobile; euro 233,00 a seguito di una cessione del quinto dello stipendio derivante da un contratto di mutuo acceso da entrambi i coniugi con Pitagora s.p.a. ad estinzione di altro precedente;
euro 99,00 in relazione ad un mutuo contratto dai coniugi con la;
euro 132,00 quale quota parte di un mutuo contratto dai Controparte_4
coniugi con Compass;
euro 570,00 per rateo mensile del contratto di mutuo per la casa.
Sul contributo al mantenimento della figlia, il ricorrente ha affermato come, già alla data della prima udienza, fosse stata assunta con un contratto a tempo indeterminato presso THC Italia Per_1
con uno stipendio mensile di 1.000.00 euro, sufficiente a garantirle il mantenimento. Ha così concluso richiedendo che venisse accertata e dichiarata l'autonomia economica della figlia e che Per_1
venissero quindi revocati i provvedimenti temporanei assunti, limitandosi alla sentenza sullo status.
4. - All'udienza del 6.2.2025 sono comparse personalmente le due parti ed hanno avviato trattative, che hanno portato alla definizione della separazione con il deposito di conclusioni congiunte.
5. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, la volontà espressa in atti ed all'udienza e tutte le risultanze di causa convincono dell'impossibilità di una protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - L'intesa raggiunta dalle parti prevede che la figlia maggiorenne, studentessa e non economicamente autosufficiente, risieda con la madre, alla quale resterà assegnata la casa coniugale, e goda di un mantenimento ridotto dai 350,00 euro stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti ad euro 150,00; le spese straordinarie per la figlia saranno al 50% a carico dei due genitori secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco mentre l'assegno unico spetterà integralmente alla
Parte_1
pagina 6 di 11 L'accordo raggiunto viene valutato positivamente dal Collegio in quanto consono alle esigenze della figlia, risultando idoneo a garantire il mantenimento necessario per consentirle di raggiungere l'indipendenza economica, nel rispetto delle capacità reddituali delle parti.
Le parti hanno poi convenuto l'obbligo del alla corresponsione, a titolo di contributo CP_1
nel mantenimento della dell'importo mensile di 50,00 euro, che il Collegio reputa congruo, Parte_1
in quanto proporzionato alle condizioni economiche delle due parti, tenuto conto del tenore di vita maturato durante la convivenza matrimoniale e delle esigenze attuali della coniuge beneficiaria.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi di natura economico-patrimoniale intercorsi tra le parti e relativi ai pagamenti dei mutui e finanziamenti contratti.
7. - Spese di causa compensate, come voluto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi (CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1970, e (C.F.: ), nato a [...] il [...], sposati Controparte_1 C.F._2
con matrimonio civile in Malgrate il 7.9.1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio anno 1999, parte I, n. 6), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
ASSEGNA la casa familiare sita in Garlate, Via Galbiate n. 78, con quanto l'arreda, a affinché Parte_1
vi risieda con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
PONE
a carico di l'obbligo, decorrente dalla sottoscrizione del verbale di accordo tra le Controparte_1
parti depositato in atti, di corrispondere a , in via anticipata entro il giorno 15 di Parte_1
ogni mese, la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, per 12
mensilità, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
PONE
pagina 7 di 11 a carico di l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie relative alla Controparte_5
figlia nella misura del 50%, secondo il seguente schema: Per_1
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
pagina 8 di 11 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a , in via anticipata entro il Controparte_5 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 50,00 mensili a titolo di concorso nel di lei mantenimento,
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
DÀ ATTO
pagina 9 di 11 degli accordi intercorsi tra le parti e relativi al fatto che:
• sono a carico di le spese ordinarie relative all'immobile sito in Garlate, Via Parte_1
Galbiate n. 78 e a carico di ambedue i coniugi (pro quota) le spese straordinarie relative al suddetto immobile;
• sono a carico di ambedue i coniugi, nella misura del 50%, il rimborso delle rate mensili del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, sino alla scadenza;
• ambedue i coniugi si impegnano ad assumere informazioni e successivamente tempestivamente accedere all'istituto del sovraindebitamento, provvedendo a procurare ogni necessaria documentazione;
• il prestito contratto in data 18/06/2022 con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro
9.360,00 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare in n. 72 rate mensili pari a Euro
130,00 ciascuna, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dalla Sig.ra mediante cessione del quinto dello stipendio della stessa;
Parte_1
• il prestito contratto con la Filiale di Pescate dell'ammontare di Euro Controparte_4
3.603,61 (comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n.
36 rate mensili pari a Euro 98,40 (prima rata Euro 108,15 poiché maggiorata di interessi) ed appoggiato sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione ed in via esclusiva dal Sig. ; Controparte_1
• il prestito contratto con la società finanziaria Compass dell'ammontare di Euro 18.996,48
(comprensivo di capitale, interessi e costi) da rimborsare, a far data dall'1/10/2023, in n. 72 rate mensili pari a Euro 262,44 ciascuna ed appoggiato sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad ambedue i coniugi, continuerà ad essere rimborsato sino all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i coniugi. Il Sig. provvederà in tempo utile per la scadenza di ogni rata mensile CP_1
al versamento della somma pari ad Euro131,22= sul conto corrente ING n. 1837377 intestato ad ambedue i coniugi. Ciò sino all'estinzione.
• il prestito contratto con la società finanziaria Pitagora Spa dell'ammontare di Euro 27.960,00 da rimborsare, a far data dal 4/05/2021, in n. 120 rate mensili pari a Euro 233,00 ciascuna e rimborsato tramite cessione del quinto dalla busta paga del Sig. , continuerà ad essere rimborsato sino CP_1
pagina 10 di 11 all'estinzione pro quota al 50% da ambedue i coniugi. La Sig.ra provvederà in tempo utile Parte_1
per la scadenza di ogni rata mensile al versamento della somma pari ad Euro 116,50= sul conto corrente BPS n. 63142X44 intestato agli stessi. Ciò sino all'estinzione.
• i conti correnti cointestati tra i coniugi (accesi presso: Banca ING c/c n. 1837377 e Banca BPS
c/c n. 63142X44), ove mensilmente vengono detratti i rimborsi del mutuo fondiario e dei mutui contratti dai coniugi per esigenze familiari, saranno tenuti in essere unicamente sino alla totale estinzione degli stessi. Al termine del rimborso, l'eventuale saldo attivo residuo dovrà essere diviso tra i coniugi pro quota e i suddetti conti correnti saranno estinti;
• le autovetture Peugeot 00 e CO OT rimarranno in uso a , Parte_1
l'autovettura Fiat ND rimarrà in uso alla figlia mentre il Sig. ha già provveduto Per_2 CP_1
all'acquisto di un'autovettura Citroen allo stesso intestata;
• si impegna alla spontanea remissione di tutte, nessuna esclusa, querele Parte_1
sporte avverso : resta inteso che laddove il avesse sporto a sua volta Controparte_1 CP_1
querele avverso la moglie, lo stesso si impegna alla spontanea remissione;
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 8 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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