Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2085/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno otto del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presidente del Tribunale Francesco Oddi, alle ore 10,30 viene chiamata la causa fra e Parte_1
, iscritta al R.G. n. 2085 dell'anno 2024. Controparte_1
Sono presenti:
- l'Avv. assistito e rappresentato da sé stesso;
Parte_1
- nessuno per il , regolarmente costituito. Controparte_1
L'Avv. discute la causa riportandosi al proprio ricorso chiedendone l'accogli- Pt_1 mento e richiamando tutte le argomentazioni del ricorso. Rinuncia alla lettura del dispo- sitivo in udienza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udi- enza dell'8 aprile 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2085 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via E. Torricelli n. 3, presso Parte_1 il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 83
c.p.c.
– ricorrente –
E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto depositato in data 29.10.2024, con il quale il Tribunale di Viterbo liquidò nella misura di € 1.008,67 – oltre spese generali e accessori come per legge – il compenso per le sue prestazioni professionali rese nel procedimento penale iscritto al RGNR n.
4603/2017 – RG Dib. n. 822/2019 in favore dei sigg.ri e CP_2 [...]
, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, imputati entrambi di dan- Parte_2
neggiamento e tentata invasione di edificio pubblico commessi in concorso fra loro, nonché, la sola di porto di oggetti atti allo scasso;
Pt_2
- che il ricorrente ha chiesto di riformare il decreto impugnato, liquidando in suo favore il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione a suo tempo de- positata (€ 1.310,40, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge) o, comunque, di riconoscere il compenso ritenuto di giustizia secondo il D.M. n. 55 del 2014 vigente all'epoca della attività svolta, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente poste in essere, oltre le spese relative al presente giudizio;
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che l'avv. itiene errata la liquidazione del decreto impugnato per le seguenti Pt_1
ragioni:
(a) il compenso liquidato non tiene conto della circostanza che l'attività difensiva è stata svolta in favore di due imputati, sicché il giudice avrebbe dovuto riconoscere – come espressamente richiesto nell'istanza di liquidazione – l'aumento del 30% previ- sto dall'art. 12 D.M. n. 55 del 2014;
(b) il decreto di liquidazione è comunque affetto da errore di calcolo, in quanto la sommatoria delle voci considerate dal giudice è pari a € 1.010,00 e non € 1.008,67;
- che il ha contestato specificamente solo l'argomentazione Controparte_1
sub (a); ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la quantifica- zione dell'onorario secondo i valori minimi sanciti nel D.M. n. 55 del 2014;
- che, acquisite le produzioni documentali del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, nel merito, l'opposizione è fondata va accolta per le ragioni di seguito indicate;
- che quanto al motivo sub (a) è agevole rilevare dalla semplice lettura del decreto impugnato come il giudice non abbia affatto considerato che l'avv. veva as- Pt_1
sistito due imputati (nel decreto di liquidazione si fa riferimento all'attività difensiva prestata in favore del solo , mentre dagli atti processuali acquisiti (verbali di CP_2
udienza e sentenza) è indiscutibile che l'odierno ricorrente aveva prestato la sua opera professionale anche in favore della sig.ra Pt_2
- che la posizione dei due imputati non era del tutto sovrapponibile: il era CP_2
sottoposto a misura cautelare e imputato dei reati di danneggiamento e invasione, mentre la libera, rispondeva di tutti i reati innanzi indicati;
Pt_2
- che il maggior impegno professionale richiesto per la differente strategia difensiva da svolgere per i due imputati va perciò valorizzato mediante incremento del 30% del compenso liquidabile per un solo imputato, come previsto dall'art. 12, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014;
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- che è poi errato il calcolo eseguito dal giudice nella liquidazione del compenso [mo- tivo sub (b)]: avendo riconosciuto € 237,00 per la fase di studio, € 569,00 per la fase istruttoria ed € 709,00 per la fase decisoria, il totale – decurtato di 1/3 come dispone l'art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002 – ammonta a € 1.010,00 come rileva il ricorrente e non a € 1.008,67 come riportato nel decreto;
- che, invece, è corretta la quantificazione del compenso richiesta dall'avv. € Pt_1
1.310,40), il quale, per ciascuna fase effettivamente svolta, aveva conteggiato il com- penso applicando i parametri medi ridotti al 50%, applicato l'aumento del 30% previ- sto dall'art. 12, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 e, infine, applicato la riduzione stabilita l'art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002;
- che l'accoglimento dell'opposizione comporta la condanna del convenuto soc- combente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riduzione al 50% dei parametri medi stante la semplicità delle ques- tioni affrontate e decise;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
del contro il decreto di pagamento impugnato, liquida il Controparte_1
compenso professionale del ricorrente in complessivi € 1.310,40, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
(b) condanna il a rifondere al ricorrente le spese proces- Controparte_1
suali, che liquida in € 125,00 per esborsi ed in € 850,50 per compensi profes- sionali (di cui € 212,50 per la fase di studio, € 212,50 per la fase introduttiva ed
€ 425,50 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Viterbo, l'8 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
(Francesco Oddi) Verbale chiuso alle ore 15,10
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