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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa RI Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Massimiliano de Luca (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Salaria C.F._3
n. 400
- ATTORI -
e
(C.F. Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Nicola Staniscia (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via C.F._5
Crescenzio n. 20;
- CONVENUTA-
(C.F. Controparte_2 C.F._6
- CONVENUTA CONTUMACE -
1 Conclusioni: per parte attrice, come da note di trattazione scritta depositate in data 19.3.2025 e da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata in data 17.1.2022; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 18.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , premesso di essere eredi Parte_1 Parte_2 di , hanno chiesto accertarsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione Persona_1 stipulato in data 10.12.2019 con cui ha donato ad la nuda Controparte_1 Controparte_2 proprietà dell'immobile sito in Oricola, in Via dei Pini n. 18 (immobile distinto al N.C.E.U. al f. 7, p.
641, sub. 1, meglio descritto a pagina 7, punto n. 3, dell'atto di citazione).
A sostegno di tali domande gli attori hanno dedotto:
- che negli anni 2008-2010 la de cuius aveva concesso a titolo di mutuo a Persona_1 la complessiva somma di € 176.000,00 mediante tre bonifici bancari ed un assegno Controparte_1
circolare, senza tuttavia stipulare alcun contratto scritto e senza prevedere alcun termine di restituzione delle somme mutuate in considerazione del rapporto affettivo che all'epoca legava la mutuataria con il figlio con cui ella conviveva;
Parte_1
- che non ha mai restituito le somme mutuate, nonostante le richieste in tal senso Controparte_1
da parte della de cuius, la quale ha quindi introdotto nel 2017 apposito giudizio restitutorio, giudizio dichiarato estinto per mancata riassunzione in seguito alla sua morte;
- che un nuovo giudizio restitutorio è stato quindi instaurato dinanzi al Tribunale di Avezzano dagli odierni attori e quali eredi di Vita, giudizio iscritto al n. Parte_1 Parte_2 Persona_1
1909/2019 R.G.;
- che inoltre è creditore di anche in proprio per l'importo di € Parte_1 Controparte_1
13.028,77, come accertato con sentenza n. 254/19 del 17.9.2019 del Tribunale di Avezzano;
- che, a seguito delle richieste di restituzione delle somme mutuate, ha posto in Controparte_1
essere una serie di atti di disposizione del proprio patrimonio, essenzialmente riconducibili allo scioglimento ed alla successiva cancellazione della società Controparte_3
e ad atti di donazione in favore della sorella RI e, come nel caso di
[...] CP_1
specie, della madre rendendo così maggiormente onerosa se non impossibile la Controparte_2
soddisfazione dei crediti da loro vantati.
2 2. Disposta all'udienza del 7.10.2020 la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è tempestivamente costituita la convenuta chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo costoro provato la propria qualità di eredi di e, nel merito, di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto Persona_1
e in diritto.
Nel merito la convenuta ha in particolare dedotto: che difetta la prova dell'esistenza del credito originariamente vantato dalla de cuius, dovendosi ricondurre le dazioni effettuate dalla de cuius al mantenimento dei nipoti e figli dell'odierno attore , il quale se CP_4 CP_5 Parte_1 ne è tuttavia completamente disinteressato;
che in ogni caso non ricorre l'eventus damni ove si abbia riguardo ai diritti insistenti sull'immobile sopra descritto, i quali renderebbero evidentemente gravosa se non sostanzialmente impossibile la soddisfazione del credito vantato dagli attori, sempre ove accertato (credito che peraltro potrebbe trovare adeguata garanzia nell'ulteriore immobile sito in
Arsoli, di proprietà della convenuta per la quota di ½).
3. cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio ed è stato altresì Controparte_2 ritualmente notificato l'atto di citazione in rinnovazione come disposto con ordinanza del 7.10.2020, non si è costituita e deve dunque essere dichiarata contumace.
4. Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza del 27.3.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 20.3.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. La domanda è fondata e può dunque trovare accoglimento.
5.1. Deve in primo luogo rilevarsi come sussista la legittimazione attiva degli attori.
Al riguardo si rileva che è stata contestata la legittimazione degli attori unicamente quali eredi di e che comunque non è revocabile in dubbio la ricorrenza della legittimazione Persona_1
attiva di in proprio ed in relazione al credito portato dalla sentenza n. 254/19 del Parte_1
Tribunale di Avezzano (come documentato dal relativo dispositivo in atti).
Quanto alla legittimazione degli attori quali eredi della originaria creditrice si evidenzia che è incontestato il rapporto di parentela esistente tra l'originaria creditrice e gli attori (essendo la de cuius madre di questi ultimi), che pertanto non può dubitarsi della qualità in capo agli attori di chiamati all'eredità materna e che anche solo la proposizione del presente giudizio e, peraltro, del giudizio iscritto al n. 1909/19 R.G. integra accettazione tacita dell'eredità ed è quindi idonea a dimostrare la necessaria legittimazione attiva (cfr., Cass., ord. n. 18294/24).
3 Mette tuttavia conto evidenziare che le posizioni creditorie a tutela delle quali può ritenersi validamente proposta la presente azione sono unicamente quelle, sopra descritte, che sono state tempestivamente allegate in citazione.
Ed infatti il credito a fronte del quale viene coltivata l'azione revocatoria deve essere oggetto di specifica individuazione ed allegazione da parte dell'attore in revocatoria, non avendo tale azione una funzione di tutela indifferenziata e generica di tutti i crediti di un soggetto, eventualmente anche sopravvenuti all'esercizio dell'azione (cfr., Cass., sent. n. 18944/19).
Del resto tale impostazione è pienamente coerente con la necessità di verificare con riferimento ad un dato credito (anche eventuale ma esattamente individuato) l'elemento cronologico rispetto al momento dell'atto di disposizione, come anche di valutare in concreto l'eventus damni.
Da quanto precede consegue che non può quindi assumere rilievo in questa sede l'ulteriore credito che l'attore , in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., ha dedotto di Parte_1
vantare nei confronti della donataria in forza della sentenza n. 825/21 del 26.11.2021 (trattandosi di mutatio libelli con cui viene introdotto un nuovo tema di indagine relativo ad un ulteriore eventuale fatto costitutivo dell'azione ex art. 2901 c.c.).
5.2. Venendo quindi ad esaminare nel merito i presupposti dell'azione revocatoria deve in primo luogo affermarsi che nella specie entrambi i crediti a tutela dei quali è stata esperita l'azione sono sorti anteriormente al compimento dell'atto per cui è causa e possono giustificare la tutela richiesta.
Ed infatti quanto al credito a favore di in proprio si rileva che lo stesso è stato accertato Parte_1
con una sentenza di cui in questa sede non consta la riforma in sede di gravame e che la sentenza è stata pronunciata dando lettura del dispositivo anteriormente all'atto per cui è causa.
Quanto al credito originariamente vantato dalla de cuius deve invece evidenziarsi che, come noto, per l'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, non perseguendo l'azione fini restitutori e risultando quindi idoneo a far insorgere la qualità di creditore anche il credito eventuale in veste di credito litigioso, senza che sia neanche necessaria la previa introduzione di un giudizio volto all'accertamento di tale credito e purché l'aspettativa non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi in termini di probabilità (cfr., Cass., ord. n. 4212/20).
Ebbene nella specie tale azione di accertamento, come dedotto dagli attori, era stata introdotta nel distinto giudizio iscritto al n. 1909/19 R.G. e tale giudizio è stato definito in primo grado con sentenza n. 219/23 dell'8.11.2023, con cui, in parziale accoglimento della domanda restitutoria, CP_1
4 è stata condannata a restituire ad ed (quali eredi di CP_1 Parte_1 Parte_2 Persona_1
) la somma di € 120.000,00, oltre interessi.
[...]
Tale sentenza, che concerne i profili della legitimatio ad causam e dell'interesse ad agire degli attori che devono permanere sino al momento della decisione definitiva (cfr., Cass., ord. n. 12975/20), è stata prodotta in atti in data 24.1.2024 ed alla successiva udienza del 25.1.2024 la convenuta ha eccepito il non essersi ancora formato il giudicato sul punto.
Tale accertamento anche non definitivo è tuttavia idoneo ad escludere che, in questa sede, venga in rilievo una ragione di credito prima facie pretestuosa, senza che peraltro possa pervenirsi a diverse conclusioni sulla base dei testi escussi.
Ed infatti, oltre ad evidenziarsi che i testi hanno reso dichiarazioni contrastanti sul titolo delle dazioni, deve preliminarmente evidenziarsi che la stessa prospettazione della convenuta donante (secondo cui la de cuius avrebbe inteso contribuire al mantenimento dei nipoti stante il disinteresse del loro padre vuoi, come dedotto, mediante assunzione di un obbligo ex art. 1272 c.c. vuoi, come parimenti dedotto, per spirito di liberalità) appare difficilmente conciliabile con l'incontestata epoca delle dazioni
(intervenute quando uno dei due figli non era ancora nato e molti anni prima dell'introduzione nel
2016 del ricorso per l'affidamento), oltre che con il loro importo obiettivamente consistente.
Quanto alla valutazione di anteriorità di tale credito si rileva:
- che nei casi in cui il credito è inizialmente sorto come credito litigioso, non occorre avere riguardo al momento dell'accertamento giudiziale, ma al momento di insorgenza del credito (cfr., Cass., ord.
n. 22161/19), coincidente con la data del contratto se trattasi di credito di fonte contrattuale ovvero alla data dell'illecito se trattasi di credito risarcitorio (cfr., Cass., sent. n. 11121/20);
- che nella specie, se è pure è contestato il titolo delle dazioni di denaro, non è contestata l'epoca di effettuazione delle stesse, come anche è stata documentata l'epoca della richiesta di restituzione delle somme da parte della de cuius, entrambe sicuramente anteriori rispetto all'atto per cui è causa.
5.3. Così collocati temporalmente i crediti a tutela dei quali è stata svolta la domanda ex art. 2901 c.c. ricorrono sicuramente sia la scientia damni del debitore sia l'eventus damni.
Quanto all'elemento soggettivo deve infatti rilevarsi che, ferma l'irrilevanza della posizione del donatario trattandosi di atto a titolo gratuito, è sufficiente che ricorra, in capo alla donante, la semplice consapevolezza, dimostrabile anche mediante il ricorso alle presunzioni, del danno che può
5 ragionevolmente derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr., Cass., ord. n. 9192/21,
Cass., ord. n. 16221/19).
Ebbene nella specie deve in primo luogo sottolinearsi che l'atto è stato posto in essere successivamente alla richiesta di restituzione delle somme mutuate da parte della de cuius (si veda la missiva A/R del 17.3.2017 in atti) ed alla pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo n.
254/19 del Tribunale di Avezzano.
Mette peraltro conto evidenziare che l'atto è del 10.12.2019 e che in data 4.12.2019 risulta passato per la notifica l'atto di citazione introduttivo del più volte citato giudizio iscritto al n. 1909/19 R.G., come emerge dalla relativa citazione prodotta.
E' inoltre documentato che la convenuta donante abbia posto in essere dopo la suindicata richiesta di restituzione da parte della de cuius anche altro atto di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito (segnatamente, la donazione di terreni in favore della sorella del 21.7.2017).
In tale contesto non può dubitarsi del fatto che la convenuta donante fosse consapevole del pregiudizio che, mediante l'atto a titolo gratuito per cui è causa, veniva ad arrecarsi alle sopra descritte ragioni creditorie.
Per quanto poi concerne l'elemento oggettivo dell'eventus damni è noto che esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., Cass., ord. n. 20232/23, Cass., ord. n. 16221/19).
Ebbene l'onere gravante su parte attrice può certamente ritenersi assolto ove si consideri che la convenuta donante si è spogliata dei propri diritti senza alcun corrispettivo, mentre non può ritenersi assolto l'onere gravante sulla convenuta donante.
Quest'ultima ha infatti dedotto, da un lato, che le ragioni creditorie potrebbero trovare soddisfazione sulla sua quota pari ad ½ dell'immobile in Arsoli meglio descritto alle pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione e, dall'altro lato, che i diritti (di usufrutto e di assegnazione della casa coniugale) gravanti sul bene per cui è causa ne precludono a ben vedere l'utile aggressione da parte dei creditori, venendo quindi sostanzialmente a tradursi la presente azione in un abuso del diritto od in un atto emulativo.
6 Deve tuttavia sottolinearsi, quanto alla possibilità di utile soddisfazione del credito tramite la quota di ½ dell'immobile in Arsoli, che la stessa convenuta ha prospettato tale difesa sull'assunto, ritenuto indimostrato per le ragioni sopra esposte, che l'unico credito tutelabile in questa sede sia quello, a favore di , portato dalla sentenza n. 254/19. Parte_1
Inoltre, quanto ai diritti insistenti sull'immobile per cui è causa, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dalla convenuta donante non precludono in radice la possibilità di aggredire il bene, rilevando piuttosto sul piano della determinazione del suo valore e dell'opponibilità dei diritti insistenti sullo stesso (cfr., Cass., ord. n. 5815/23, secondo cui anche l'esistenza di un'ipoteca di entità tale da assorbire l'intero valore del bene non preclude la configurabilità dell'eventus damni nel caso in cui possa apprezzarsi l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia nel quadro di un giudizio necessariamente prognostico e proiettato verso il futuro, giudizio che, nel caso di specie, non può non avere esito positivo ove si considerino anche solo i limiti temporali entro cui è comunque contenuta l'assegnazione della casa coniugale).
Ne consegue che, per effetto dell'atto dispositivo per cui è causa, è sicuramente divenuto molto più difficoltoso l'integrale recupero del consistente credito vantato dagli attori.
5.4. Da quanto sopra esposto discende l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. svolta da parte attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti degli attori della donazione per cui è causa, seppur, come esposto, limitatamente alle ragioni creditorie ammissibilmente prospettate in questa sede.
Deve altresì ordinarsi al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico delle convenute;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00, dovendosi avere riguardo alla prospettata misura del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione; cfr., Cass., ord.
n. 3697/20), tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_2
7 2. ACCOGLIE la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e di e per l'effetto: i) dichiara l'inefficacia nei confronti di
[...] Controparte_2 Parte_1
e dell'atto di donazione a rogito Notaio del 10.12.2019 (atto Parte_2 Persona_2
rep.747/racc.522, trascritto in data 12.12.2019 presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari al n. 16155 di formalità); ii) ordina alla competente Conservatoria dei registri immobiliari di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. CONDANNA e al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_6 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi ed € 786,00 per Parte_2
spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 9.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RI Pepe
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa RI Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Massimiliano de Luca (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Salaria C.F._3
n. 400
- ATTORI -
e
(C.F. Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Nicola Staniscia (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via C.F._5
Crescenzio n. 20;
- CONVENUTA-
(C.F. Controparte_2 C.F._6
- CONVENUTA CONTUMACE -
1 Conclusioni: per parte attrice, come da note di trattazione scritta depositate in data 19.3.2025 e da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata in data 17.1.2022; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 18.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , premesso di essere eredi Parte_1 Parte_2 di , hanno chiesto accertarsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione Persona_1 stipulato in data 10.12.2019 con cui ha donato ad la nuda Controparte_1 Controparte_2 proprietà dell'immobile sito in Oricola, in Via dei Pini n. 18 (immobile distinto al N.C.E.U. al f. 7, p.
641, sub. 1, meglio descritto a pagina 7, punto n. 3, dell'atto di citazione).
A sostegno di tali domande gli attori hanno dedotto:
- che negli anni 2008-2010 la de cuius aveva concesso a titolo di mutuo a Persona_1 la complessiva somma di € 176.000,00 mediante tre bonifici bancari ed un assegno Controparte_1
circolare, senza tuttavia stipulare alcun contratto scritto e senza prevedere alcun termine di restituzione delle somme mutuate in considerazione del rapporto affettivo che all'epoca legava la mutuataria con il figlio con cui ella conviveva;
Parte_1
- che non ha mai restituito le somme mutuate, nonostante le richieste in tal senso Controparte_1
da parte della de cuius, la quale ha quindi introdotto nel 2017 apposito giudizio restitutorio, giudizio dichiarato estinto per mancata riassunzione in seguito alla sua morte;
- che un nuovo giudizio restitutorio è stato quindi instaurato dinanzi al Tribunale di Avezzano dagli odierni attori e quali eredi di Vita, giudizio iscritto al n. Parte_1 Parte_2 Persona_1
1909/2019 R.G.;
- che inoltre è creditore di anche in proprio per l'importo di € Parte_1 Controparte_1
13.028,77, come accertato con sentenza n. 254/19 del 17.9.2019 del Tribunale di Avezzano;
- che, a seguito delle richieste di restituzione delle somme mutuate, ha posto in Controparte_1
essere una serie di atti di disposizione del proprio patrimonio, essenzialmente riconducibili allo scioglimento ed alla successiva cancellazione della società Controparte_3
e ad atti di donazione in favore della sorella RI e, come nel caso di
[...] CP_1
specie, della madre rendendo così maggiormente onerosa se non impossibile la Controparte_2
soddisfazione dei crediti da loro vantati.
2 2. Disposta all'udienza del 7.10.2020 la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è tempestivamente costituita la convenuta chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo costoro provato la propria qualità di eredi di e, nel merito, di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto Persona_1
e in diritto.
Nel merito la convenuta ha in particolare dedotto: che difetta la prova dell'esistenza del credito originariamente vantato dalla de cuius, dovendosi ricondurre le dazioni effettuate dalla de cuius al mantenimento dei nipoti e figli dell'odierno attore , il quale se CP_4 CP_5 Parte_1 ne è tuttavia completamente disinteressato;
che in ogni caso non ricorre l'eventus damni ove si abbia riguardo ai diritti insistenti sull'immobile sopra descritto, i quali renderebbero evidentemente gravosa se non sostanzialmente impossibile la soddisfazione del credito vantato dagli attori, sempre ove accertato (credito che peraltro potrebbe trovare adeguata garanzia nell'ulteriore immobile sito in
Arsoli, di proprietà della convenuta per la quota di ½).
3. cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio ed è stato altresì Controparte_2 ritualmente notificato l'atto di citazione in rinnovazione come disposto con ordinanza del 7.10.2020, non si è costituita e deve dunque essere dichiarata contumace.
4. Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza del 27.3.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 20.3.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. La domanda è fondata e può dunque trovare accoglimento.
5.1. Deve in primo luogo rilevarsi come sussista la legittimazione attiva degli attori.
Al riguardo si rileva che è stata contestata la legittimazione degli attori unicamente quali eredi di e che comunque non è revocabile in dubbio la ricorrenza della legittimazione Persona_1
attiva di in proprio ed in relazione al credito portato dalla sentenza n. 254/19 del Parte_1
Tribunale di Avezzano (come documentato dal relativo dispositivo in atti).
Quanto alla legittimazione degli attori quali eredi della originaria creditrice si evidenzia che è incontestato il rapporto di parentela esistente tra l'originaria creditrice e gli attori (essendo la de cuius madre di questi ultimi), che pertanto non può dubitarsi della qualità in capo agli attori di chiamati all'eredità materna e che anche solo la proposizione del presente giudizio e, peraltro, del giudizio iscritto al n. 1909/19 R.G. integra accettazione tacita dell'eredità ed è quindi idonea a dimostrare la necessaria legittimazione attiva (cfr., Cass., ord. n. 18294/24).
3 Mette tuttavia conto evidenziare che le posizioni creditorie a tutela delle quali può ritenersi validamente proposta la presente azione sono unicamente quelle, sopra descritte, che sono state tempestivamente allegate in citazione.
Ed infatti il credito a fronte del quale viene coltivata l'azione revocatoria deve essere oggetto di specifica individuazione ed allegazione da parte dell'attore in revocatoria, non avendo tale azione una funzione di tutela indifferenziata e generica di tutti i crediti di un soggetto, eventualmente anche sopravvenuti all'esercizio dell'azione (cfr., Cass., sent. n. 18944/19).
Del resto tale impostazione è pienamente coerente con la necessità di verificare con riferimento ad un dato credito (anche eventuale ma esattamente individuato) l'elemento cronologico rispetto al momento dell'atto di disposizione, come anche di valutare in concreto l'eventus damni.
Da quanto precede consegue che non può quindi assumere rilievo in questa sede l'ulteriore credito che l'attore , in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., ha dedotto di Parte_1
vantare nei confronti della donataria in forza della sentenza n. 825/21 del 26.11.2021 (trattandosi di mutatio libelli con cui viene introdotto un nuovo tema di indagine relativo ad un ulteriore eventuale fatto costitutivo dell'azione ex art. 2901 c.c.).
5.2. Venendo quindi ad esaminare nel merito i presupposti dell'azione revocatoria deve in primo luogo affermarsi che nella specie entrambi i crediti a tutela dei quali è stata esperita l'azione sono sorti anteriormente al compimento dell'atto per cui è causa e possono giustificare la tutela richiesta.
Ed infatti quanto al credito a favore di in proprio si rileva che lo stesso è stato accertato Parte_1
con una sentenza di cui in questa sede non consta la riforma in sede di gravame e che la sentenza è stata pronunciata dando lettura del dispositivo anteriormente all'atto per cui è causa.
Quanto al credito originariamente vantato dalla de cuius deve invece evidenziarsi che, come noto, per l'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, non perseguendo l'azione fini restitutori e risultando quindi idoneo a far insorgere la qualità di creditore anche il credito eventuale in veste di credito litigioso, senza che sia neanche necessaria la previa introduzione di un giudizio volto all'accertamento di tale credito e purché l'aspettativa non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi in termini di probabilità (cfr., Cass., ord. n. 4212/20).
Ebbene nella specie tale azione di accertamento, come dedotto dagli attori, era stata introdotta nel distinto giudizio iscritto al n. 1909/19 R.G. e tale giudizio è stato definito in primo grado con sentenza n. 219/23 dell'8.11.2023, con cui, in parziale accoglimento della domanda restitutoria, CP_1
4 è stata condannata a restituire ad ed (quali eredi di CP_1 Parte_1 Parte_2 Persona_1
) la somma di € 120.000,00, oltre interessi.
[...]
Tale sentenza, che concerne i profili della legitimatio ad causam e dell'interesse ad agire degli attori che devono permanere sino al momento della decisione definitiva (cfr., Cass., ord. n. 12975/20), è stata prodotta in atti in data 24.1.2024 ed alla successiva udienza del 25.1.2024 la convenuta ha eccepito il non essersi ancora formato il giudicato sul punto.
Tale accertamento anche non definitivo è tuttavia idoneo ad escludere che, in questa sede, venga in rilievo una ragione di credito prima facie pretestuosa, senza che peraltro possa pervenirsi a diverse conclusioni sulla base dei testi escussi.
Ed infatti, oltre ad evidenziarsi che i testi hanno reso dichiarazioni contrastanti sul titolo delle dazioni, deve preliminarmente evidenziarsi che la stessa prospettazione della convenuta donante (secondo cui la de cuius avrebbe inteso contribuire al mantenimento dei nipoti stante il disinteresse del loro padre vuoi, come dedotto, mediante assunzione di un obbligo ex art. 1272 c.c. vuoi, come parimenti dedotto, per spirito di liberalità) appare difficilmente conciliabile con l'incontestata epoca delle dazioni
(intervenute quando uno dei due figli non era ancora nato e molti anni prima dell'introduzione nel
2016 del ricorso per l'affidamento), oltre che con il loro importo obiettivamente consistente.
Quanto alla valutazione di anteriorità di tale credito si rileva:
- che nei casi in cui il credito è inizialmente sorto come credito litigioso, non occorre avere riguardo al momento dell'accertamento giudiziale, ma al momento di insorgenza del credito (cfr., Cass., ord.
n. 22161/19), coincidente con la data del contratto se trattasi di credito di fonte contrattuale ovvero alla data dell'illecito se trattasi di credito risarcitorio (cfr., Cass., sent. n. 11121/20);
- che nella specie, se è pure è contestato il titolo delle dazioni di denaro, non è contestata l'epoca di effettuazione delle stesse, come anche è stata documentata l'epoca della richiesta di restituzione delle somme da parte della de cuius, entrambe sicuramente anteriori rispetto all'atto per cui è causa.
5.3. Così collocati temporalmente i crediti a tutela dei quali è stata svolta la domanda ex art. 2901 c.c. ricorrono sicuramente sia la scientia damni del debitore sia l'eventus damni.
Quanto all'elemento soggettivo deve infatti rilevarsi che, ferma l'irrilevanza della posizione del donatario trattandosi di atto a titolo gratuito, è sufficiente che ricorra, in capo alla donante, la semplice consapevolezza, dimostrabile anche mediante il ricorso alle presunzioni, del danno che può
5 ragionevolmente derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr., Cass., ord. n. 9192/21,
Cass., ord. n. 16221/19).
Ebbene nella specie deve in primo luogo sottolinearsi che l'atto è stato posto in essere successivamente alla richiesta di restituzione delle somme mutuate da parte della de cuius (si veda la missiva A/R del 17.3.2017 in atti) ed alla pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo n.
254/19 del Tribunale di Avezzano.
Mette peraltro conto evidenziare che l'atto è del 10.12.2019 e che in data 4.12.2019 risulta passato per la notifica l'atto di citazione introduttivo del più volte citato giudizio iscritto al n. 1909/19 R.G., come emerge dalla relativa citazione prodotta.
E' inoltre documentato che la convenuta donante abbia posto in essere dopo la suindicata richiesta di restituzione da parte della de cuius anche altro atto di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito (segnatamente, la donazione di terreni in favore della sorella del 21.7.2017).
In tale contesto non può dubitarsi del fatto che la convenuta donante fosse consapevole del pregiudizio che, mediante l'atto a titolo gratuito per cui è causa, veniva ad arrecarsi alle sopra descritte ragioni creditorie.
Per quanto poi concerne l'elemento oggettivo dell'eventus damni è noto che esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., Cass., ord. n. 20232/23, Cass., ord. n. 16221/19).
Ebbene l'onere gravante su parte attrice può certamente ritenersi assolto ove si consideri che la convenuta donante si è spogliata dei propri diritti senza alcun corrispettivo, mentre non può ritenersi assolto l'onere gravante sulla convenuta donante.
Quest'ultima ha infatti dedotto, da un lato, che le ragioni creditorie potrebbero trovare soddisfazione sulla sua quota pari ad ½ dell'immobile in Arsoli meglio descritto alle pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione e, dall'altro lato, che i diritti (di usufrutto e di assegnazione della casa coniugale) gravanti sul bene per cui è causa ne precludono a ben vedere l'utile aggressione da parte dei creditori, venendo quindi sostanzialmente a tradursi la presente azione in un abuso del diritto od in un atto emulativo.
6 Deve tuttavia sottolinearsi, quanto alla possibilità di utile soddisfazione del credito tramite la quota di ½ dell'immobile in Arsoli, che la stessa convenuta ha prospettato tale difesa sull'assunto, ritenuto indimostrato per le ragioni sopra esposte, che l'unico credito tutelabile in questa sede sia quello, a favore di , portato dalla sentenza n. 254/19. Parte_1
Inoltre, quanto ai diritti insistenti sull'immobile per cui è causa, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dalla convenuta donante non precludono in radice la possibilità di aggredire il bene, rilevando piuttosto sul piano della determinazione del suo valore e dell'opponibilità dei diritti insistenti sullo stesso (cfr., Cass., ord. n. 5815/23, secondo cui anche l'esistenza di un'ipoteca di entità tale da assorbire l'intero valore del bene non preclude la configurabilità dell'eventus damni nel caso in cui possa apprezzarsi l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia nel quadro di un giudizio necessariamente prognostico e proiettato verso il futuro, giudizio che, nel caso di specie, non può non avere esito positivo ove si considerino anche solo i limiti temporali entro cui è comunque contenuta l'assegnazione della casa coniugale).
Ne consegue che, per effetto dell'atto dispositivo per cui è causa, è sicuramente divenuto molto più difficoltoso l'integrale recupero del consistente credito vantato dagli attori.
5.4. Da quanto sopra esposto discende l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. svolta da parte attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti degli attori della donazione per cui è causa, seppur, come esposto, limitatamente alle ragioni creditorie ammissibilmente prospettate in questa sede.
Deve altresì ordinarsi al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico delle convenute;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00, dovendosi avere riguardo alla prospettata misura del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione; cfr., Cass., ord.
n. 3697/20), tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_2
7 2. ACCOGLIE la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e di e per l'effetto: i) dichiara l'inefficacia nei confronti di
[...] Controparte_2 Parte_1
e dell'atto di donazione a rogito Notaio del 10.12.2019 (atto Parte_2 Persona_2
rep.747/racc.522, trascritto in data 12.12.2019 presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari al n. 16155 di formalità); ii) ordina alla competente Conservatoria dei registri immobiliari di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. CONDANNA e al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_6 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi ed € 786,00 per Parte_2
spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 9.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RI Pepe
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