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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De ANti Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 25/2025, trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 12.11.2025, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA DI - giusta procura in atti -;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
US LE ed EN ID – giusta procura in atti -;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 23.12.2007; che dall'unione non Controparte_1 nascevano figli;
di essere separati giusta Sentenza dell'intestato Tribunale n. 410/2023 pubbl. il
27.9.2023 – RG n. 20/2020 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
Pag. 1 a 3 matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, con le statuizioni consequenziali, tra cui il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – costituitosi il resistente, all'udienza di comparizione parti, le stesse manifestavano la pendenza di trattative di bonario componimento, pertanto, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc dell'11.11.2025, depositato l'accordo medio tempore raggiunto, previa trasformazione del rito, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla Sentenza dell'intestato Tribunale n. 410/2023 pubbl. il 27.9.2023 – RG n.
20/2020, e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato sulle condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano: 1. “I coniugi vivranno separati, nelle rispettive abitazioni per come su specificate, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, compreso il contributo stabilito a favore della ricorrente in fase di Separazione dal
Tribunale di Vibo Valentia (RG 20/2020).
3. Spese legali compensate”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN OL da CR (VV) il 23.12.2007 tra e – smg – con Parte_1 Controparte_1 le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AN OL da CR (VV) (R.A.M. Anno 2007 Parte II Serie A Numero 10) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile)
Pag. 2 a 3 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
C. Spese compensate.
Così deciso nella CC da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De ANti Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 25/2025, trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 12.11.2025, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA DI - giusta procura in atti -;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
US LE ed EN ID – giusta procura in atti -;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 23.12.2007; che dall'unione non Controparte_1 nascevano figli;
di essere separati giusta Sentenza dell'intestato Tribunale n. 410/2023 pubbl. il
27.9.2023 – RG n. 20/2020 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
Pag. 1 a 3 matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, con le statuizioni consequenziali, tra cui il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – costituitosi il resistente, all'udienza di comparizione parti, le stesse manifestavano la pendenza di trattative di bonario componimento, pertanto, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc dell'11.11.2025, depositato l'accordo medio tempore raggiunto, previa trasformazione del rito, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla Sentenza dell'intestato Tribunale n. 410/2023 pubbl. il 27.9.2023 – RG n.
20/2020, e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato sulle condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano: 1. “I coniugi vivranno separati, nelle rispettive abitazioni per come su specificate, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, compreso il contributo stabilito a favore della ricorrente in fase di Separazione dal
Tribunale di Vibo Valentia (RG 20/2020).
3. Spese legali compensate”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN OL da CR (VV) il 23.12.2007 tra e – smg – con Parte_1 Controparte_1 le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AN OL da CR (VV) (R.A.M. Anno 2007 Parte II Serie A Numero 10) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile)
Pag. 2 a 3 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
C. Spese compensate.
Così deciso nella CC da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3