TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro, dott. RA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199 del ruolo generale per l'anno 2022, avente ad oggetto: rivendicazioni salariali e TFR, vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Eraldo Fera;
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Catanzaro – Frazione Campo CP_1
Farnia – Petrizzi;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente mediante le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere stata assunta dalla con contratto a CP_1 part-time, per sei giorni alla settimana e con orario distribuito su quattro ore giornaliere, qualifica di impiegata, livello 3^ della declaratoria del CCNL UNEBA e mansioni di operatore socio sanitario (OSS), dal 16.12.2020 al 31.12.2020 con prestazioni occasionali (cfr. all. n. 3 fascicolo attoreo) e, successivamente, con regolare contratto dal 11.01.2021 fino al 30.06.2021 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo), prorogato con scrittura privata del 30.06.2021 fino al 31.07.2021 (cfr. all. n. 4 fascicolo attoreo); che, nonostante la stipula di un contratto di lavoro a part-time, aveva prestato attività lavorativa per un numero di ore giornaliere largamente eccedenti l'orario contrattuale, svolgendo l'attività anche nei turni di notte e festivi (cfr. all. n. 5 fascicolo attoreo); che era stata sovente adibita a mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione, svolgendo anche lavori di pulizia delle stanze, corridoi, nonché tutte le attività necessarie per la manutenzione e l'igienicità dei locali dove prestava attività lavorativa, al fine di garantire ai pazienti una degenza tranquilla;
che aveva percepito la retribuzione soltanto per il lavoro a part-time (cfr. buste paga all. n. 6 fascicolo attoreo), senza ricevere il compenso per quello prestato in esubero;
che le differenze retributive a lei dovute erano quantificabili nella complessiva somma lorda di euro 8.134,81, di cui euro 7.653,00 per retribuzione stipendiale ed euro 481,81 a titolo di TFR, come da conteggi depositati (cfr. all. n. 7 fascicolo attoreo), oltre interessi legali e rivalutazione.
Non si è costituita in giudizio la convenuta di cui va dichiarata la contumacia. CP_1 Nel merito, il contratto di lavoro con la relativa proroga, i fogli paga, il prospetto dei turni di lavoro predisposti dal datore e le tabelle retributive del CCNL UNEBA, allegati da parte ricorrente, nonché la prova per testi raccolta nel corso dell'istruttoria, comprovano l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro che la ricorrente ha prestato con la qualifica di impiegata, livello 3^ della declaratoria del CCNL UNEBA e mansioni di operatore socio sanitario (OSS), nei periodi
16.12.2020-31.12.2020, 11.01.2021-30.06.2021 e 30.06.2021-31.07.2021, in base al quale essa rivendica il pagamento: a) delle differenze sul salario, per euro 7.653,00; b) del T.F.R., pari ad euro 481,81.
In particolare, i testi escussi, e , colleghe di lavoro della Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, hanno univocamente confermato che, a fronte dell'orario di lavoro parziale previsto contrattualmente, pari a quattro ore giornaliere, parte attrice ha lavorato per un numero di ore giornaliere ben superiore all'orario contrattuale, svolgendo l'attività anche nei turni di notte e festivi (cfr., in particolare, la deposizione resa, all'udienza del 12.07.2024, dal teste Tes_1 la quale, alla domanda di cui al capitolo 2 del ricorso: “vero o non che la sig.ra
[...] [...]
ha svolto l'attività lavorativa oltre il previsto orario contrattuale part-time, (n. 4 Parte_1 ore giornaliere per n. 6 giorni settimanali) lavorando anche nei turni festivi e di notte”, ha risposto: “si diciamo tanto, ma tanto di più” … Lavoravo su turnazione dalle ore 7,00 alle ore
14,00 – poi dalle 14,00 alle 21,00 e dalle 21,00 alle ore 7,00, questa era la formulazione dei turni, non avevo riposo dopo la notte. Capitava che incontrassi la sig.ra essendo turno”). Pt_1
Pertanto, dal superamento sistematico dell'orario di lavoro settimanale, con attività resa anche in orario notturno e nei giorni festivi, discende il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la relativa maggiorazione retribuiva prevista dal contratto collettivo di categoria, il cui pagamento non è attestato nelle buste paga acquisite in atti.
Per la determinazione del compenso dovuto a titolo di lavoro supplementare/straordinario e del
TFR, l'istante ha prodotto un conteggio che, sulla base della documentazione in atti e tenuto conto del CCNL di riferimento, ha quantificato le somme a lei spettanti, a titolo di lavoro straordinario/supplementare, in euro 7.653,00, nonché, a titolo di T.F.R., in euro 481,81.
Essendo i criteri adottati per il calcolo corretti sotto il profilo metodologico e scientifico e non essendo contestati dalla controparte contumace, ritiene il giudice di fare proprie le relative conclusioni.
Giova osservare che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, nella ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata – per orario inferiore o per assenze – ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo;
cfr. Cass. Sez. lav., sent. n. 6632/2001): prova liberatoria che il datore contumace non ha fornito nel presente giudizio.
In definitiva, a parte attrice deve riconoscersi il salario ed il TFR che lamenta di non avere ricevuto, negli importi che rivendica. Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento della somma lorda di euro 7.653,00, a titolo di mancato adempimento del salario e di euro 481,81, a titolo di T.F.R., per un complessivo importo lordo di euro 8.134,81.
Somma da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare alla parte attrice la somma complessiva lorda di euro 8.134,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro
3.000,00, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RA NA
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro, dott. RA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199 del ruolo generale per l'anno 2022, avente ad oggetto: rivendicazioni salariali e TFR, vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Eraldo Fera;
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Catanzaro – Frazione Campo CP_1
Farnia – Petrizzi;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente mediante le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere stata assunta dalla con contratto a CP_1 part-time, per sei giorni alla settimana e con orario distribuito su quattro ore giornaliere, qualifica di impiegata, livello 3^ della declaratoria del CCNL UNEBA e mansioni di operatore socio sanitario (OSS), dal 16.12.2020 al 31.12.2020 con prestazioni occasionali (cfr. all. n. 3 fascicolo attoreo) e, successivamente, con regolare contratto dal 11.01.2021 fino al 30.06.2021 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo), prorogato con scrittura privata del 30.06.2021 fino al 31.07.2021 (cfr. all. n. 4 fascicolo attoreo); che, nonostante la stipula di un contratto di lavoro a part-time, aveva prestato attività lavorativa per un numero di ore giornaliere largamente eccedenti l'orario contrattuale, svolgendo l'attività anche nei turni di notte e festivi (cfr. all. n. 5 fascicolo attoreo); che era stata sovente adibita a mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione, svolgendo anche lavori di pulizia delle stanze, corridoi, nonché tutte le attività necessarie per la manutenzione e l'igienicità dei locali dove prestava attività lavorativa, al fine di garantire ai pazienti una degenza tranquilla;
che aveva percepito la retribuzione soltanto per il lavoro a part-time (cfr. buste paga all. n. 6 fascicolo attoreo), senza ricevere il compenso per quello prestato in esubero;
che le differenze retributive a lei dovute erano quantificabili nella complessiva somma lorda di euro 8.134,81, di cui euro 7.653,00 per retribuzione stipendiale ed euro 481,81 a titolo di TFR, come da conteggi depositati (cfr. all. n. 7 fascicolo attoreo), oltre interessi legali e rivalutazione.
Non si è costituita in giudizio la convenuta di cui va dichiarata la contumacia. CP_1 Nel merito, il contratto di lavoro con la relativa proroga, i fogli paga, il prospetto dei turni di lavoro predisposti dal datore e le tabelle retributive del CCNL UNEBA, allegati da parte ricorrente, nonché la prova per testi raccolta nel corso dell'istruttoria, comprovano l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro che la ricorrente ha prestato con la qualifica di impiegata, livello 3^ della declaratoria del CCNL UNEBA e mansioni di operatore socio sanitario (OSS), nei periodi
16.12.2020-31.12.2020, 11.01.2021-30.06.2021 e 30.06.2021-31.07.2021, in base al quale essa rivendica il pagamento: a) delle differenze sul salario, per euro 7.653,00; b) del T.F.R., pari ad euro 481,81.
In particolare, i testi escussi, e , colleghe di lavoro della Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, hanno univocamente confermato che, a fronte dell'orario di lavoro parziale previsto contrattualmente, pari a quattro ore giornaliere, parte attrice ha lavorato per un numero di ore giornaliere ben superiore all'orario contrattuale, svolgendo l'attività anche nei turni di notte e festivi (cfr., in particolare, la deposizione resa, all'udienza del 12.07.2024, dal teste Tes_1 la quale, alla domanda di cui al capitolo 2 del ricorso: “vero o non che la sig.ra
[...] [...]
ha svolto l'attività lavorativa oltre il previsto orario contrattuale part-time, (n. 4 Parte_1 ore giornaliere per n. 6 giorni settimanali) lavorando anche nei turni festivi e di notte”, ha risposto: “si diciamo tanto, ma tanto di più” … Lavoravo su turnazione dalle ore 7,00 alle ore
14,00 – poi dalle 14,00 alle 21,00 e dalle 21,00 alle ore 7,00, questa era la formulazione dei turni, non avevo riposo dopo la notte. Capitava che incontrassi la sig.ra essendo turno”). Pt_1
Pertanto, dal superamento sistematico dell'orario di lavoro settimanale, con attività resa anche in orario notturno e nei giorni festivi, discende il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la relativa maggiorazione retribuiva prevista dal contratto collettivo di categoria, il cui pagamento non è attestato nelle buste paga acquisite in atti.
Per la determinazione del compenso dovuto a titolo di lavoro supplementare/straordinario e del
TFR, l'istante ha prodotto un conteggio che, sulla base della documentazione in atti e tenuto conto del CCNL di riferimento, ha quantificato le somme a lei spettanti, a titolo di lavoro straordinario/supplementare, in euro 7.653,00, nonché, a titolo di T.F.R., in euro 481,81.
Essendo i criteri adottati per il calcolo corretti sotto il profilo metodologico e scientifico e non essendo contestati dalla controparte contumace, ritiene il giudice di fare proprie le relative conclusioni.
Giova osservare che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, nella ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata – per orario inferiore o per assenze – ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo;
cfr. Cass. Sez. lav., sent. n. 6632/2001): prova liberatoria che il datore contumace non ha fornito nel presente giudizio.
In definitiva, a parte attrice deve riconoscersi il salario ed il TFR che lamenta di non avere ricevuto, negli importi che rivendica. Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento della somma lorda di euro 7.653,00, a titolo di mancato adempimento del salario e di euro 481,81, a titolo di T.F.R., per un complessivo importo lordo di euro 8.134,81.
Somma da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare alla parte attrice la somma complessiva lorda di euro 8.134,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro
3.000,00, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RA NA