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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
LU LL ER Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 3.4.2023 al n. 689 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso l'ordinanza del
Tribunale di Firenze pubblicata il 3.3.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Sandro Barcali, rappresentata e difesa dall' Avv. David Straulino, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro elettivamente domiciliato in Foggia, CP_1 presso e nello studio dell'avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
1 All'udienza del 26.5.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in via principale: accogliere integralmente il presente appello
e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di
Firenze rep. n. 1435/2023 pubblicata il 3 marzo 2023 a definizione del giudizio r.g.a.c. 8134/2022, rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle censure di merito sollevate avverso l'Ordinanza gravata, dichiarare la nullità della medesima laddove ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione, mai proposta dalla Banca, accogliendo invece quella di inammissibilità parziale della domanda. Il tutto con condanna del sig. : - alla rifusione di onorari, CP_1 competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla - restituzione della somma di Euro 3.795,30, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 6.3.2023, data dell'avvenuto pagamento da parte da in Parte_1 favore del procuratore antistatario, che andrà tenuto alla restituzione in solido con l'Appellato. Salvis iuribus.”
Per : CP_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al
2 pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_1 conveniva in giudizio al fine di Parte_1 sentire accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data 22 dicembre 2008 con il quale era stato acquistato un elettrodomestico, nonché concessa una linea di credito con carta cd. “revolving”.
In particolare, il ricorrente sosteneva di aver sottoscritto il finanziamento in oggetto, per il tramite di un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, e per tale ragione il suddetto contratto violava le norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione dei contratti di finanziamento gli intermediari finanziari dovevano avvalersi degli agenti in attività finanziaria, come disciplinato dal d.lgs. n. 374/1999.
Inoltre, il precisava che la violazione delle norme CP_1 sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comportava la nullità del contratto di finanziamento tramite carta, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo Parte_1 il rigetto del ricorso, ed eccependo la prescrizione del diritto del ricorrente.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo dell'ordinanza ex art. 702–ter, comma 5,
c.p.c. impugnata:
3 “ -Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente ritualmente sollevata in comparsa dalla banca resistente, va rilevato che la domanda di accertamento di nullità contrattuali, quali quella proposta dal ricorrente, è per sua natura imprescrittibile ex art. 1442 c.c.; conseguentemente, detta eccezione va disattesa;
-Venendo al merito, va rilevato, riguardo alla legittimazione del fornitore di un bene o servizio a svolgere attività di promozione e conclusione di una linea di fido “revolving”, che questo
Tribunale, sulla scorta della recente giurisprudenza di merito e dell'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, è propenso a ritenere che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 (“L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera
n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.”) può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. “credito finalizzato”), nel cui ambito non è comunque ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving. Anche a parere di questo decidente, va ritenuta illegittima quella prassi utilizzata dalle grandi finanziarie di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, fra rientra anche l'emissione di carte di credito revolving.
Detta prassi era stata tra l'altro già stigmatizzata dalla Banca d'Italia e dall'Autorità Garante per la
4 Concorrenza già negli anni 2010-2011, dato che il credito revolving ( o “rotativo”) non costituisce una semplice carta di pagamento, risolvendosi piuttosto in una operazione di prestito complessa e onerosa, -in cui viene messa a disposizione del cliente una determinata somma di denaro equivalente al fido, detta rotativa poiché i rimborsi rateali ripristinano gradualmente la cifra di credito concessa e permettono quindi di riutilizzarla per ulteriori spese-, non demandabile alla rete della grande distribuzione. Nel caso di specie, l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma lo stesso ha raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving, dato che nel concludere l'acquisto dell'elettrodomestico, il ricorrente ha sottoscritto anche l'apertura di una linea di credito utilizzabile anche tramite carta, poi di fatto utilizzata. Tuttavia, il credito revolving, come ogni altro contratto di finanziamento, soggiace al disposto di cui all'art. 106, comma I, TUB, secondo cui “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”, ed è precluso ai soggetti operanti nella rete della grande di distribuzione la conclusione di contratto al consumo per l'acquisto di uno specifico bene, ragione per cui il contratto di credito revolving per cui è causa, va dichiarato nullo. La deroga alla richiesta qualificazione del personale è difatti eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto. Considerate le caratteristiche del
5 prestito revolving, dove i costi sono peraltro più elevati e presenta con frequenza il rischio di scarsa trasparenza e chiarezza, non può essere conclusa che per il tramite di personale qualificato e preparato, in grado consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei alle esigenze del cliente effettivamente sussistenti.
Come osservato dalla recente giurisprudenza di merito, il rapporto di credito revolving risulta un'operazione economica del tutto indipendente rispetto al contratto di credito al consumo e pertanto come tale, da valutare autonomamente, circa la sua validità, alla luce dei requisiti di forma previsti dall'art. 117 T.U.B. Secondo la giurisprudenza di merito, la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 del TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente (cfr. ex pluribus: Tribunale Chieti, Sez. Ortona n. 230/2017.
Peraltro, l'art. 125-bis, co. III, TUB, prevede espressamente che: "in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d)
[contratto di credito finalizzato a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici] il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati".
Pertanto, con ordinanza pubblicata il 3.3.2023 il
Tribunale di Firenze, così provvedeva:
6 “accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2. dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
3. condanna Parte_1
al pagamento in favore del ricorrente delle spese del
[...] presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compenso, euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.”
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, ha interposto gravame chiedendo, in Parte_1 accoglimento del proposto appello, la riforma dell'impugnata ordinanza sulla base dei seguenti motivi di appello così riassumibili:
1) Primo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza per carenza di motivazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della Pt_1
2) Secondo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M.
485/2001, in relazione alla presunta violazione della riserva di attività. Contraddittorietà della motivazione.
3) Terzo motivo di impugnazione: erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra
Banca e Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento.
7 4) Quarto motivo di impugnazione: in subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001.
5) Quinto motivo di impugnazione: travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione
6) Sesto motivo di impugnazione: erroneità nella qualificazione dell'operazione di concessione di
Linea di Credito
7) Settimo motivo di impugnazione: erroneità dell'impugnata ordinanza circa l'affermata insussistenza della forma scritta del contratto di Linea di Credito.
Radicatosi il contraddittorio, nel CP_1 costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla pronuncia impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 25/10/2023 il Consigliere Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa: “decorrenza di quanto deciso dal primo Giudice dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010; spese di lite per entrambi
i gradi di giudizio (sola fase introduttiva per quello di appello) compensate per 1/2 e il residuo 1/2 a carico di secondo i minimi tariffati;
Parte_1 impregiudicata ogni decisione finale”
La proposta non è stata accettata dalle parti.
In data 26/05/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come
8 in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. essendo stata la causa assunta in decisione proprio per la non manifesta infondatezza dell'appello.
Con il primo motivo di gravame critica Parte_1
l'ordinanza, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di dare conto del percorso logico argomentativo posto alla base della sua statuizione e, in particolare, per il fatto che non avrebbe effettuato alcun esame rispetto alle difese della Banca, recependo acriticamente
– e tra l'altro senza approfondire le questioni trattate
– le difese del cliente.
Inoltre, l'appellante ripropone l'eccezione dell'inammissibilità della domanda per prescrizione della azione di ripetizione di indebito, che, a suo dire, il
Giudice di primo grado avrebbe disatteso, dichiarando unicamente infondata l'eccezione di prescrizione della domanda di nullità, tra l'altro mai proposta dalla Pt_1 senza, invece, considerare l'inammissibilità della stessa.
Il motivo è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che, come chiarito dalla
Corte di cassazione, ricorre il vizio della motivazione apparente “quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture”
9 (Cass. Civ. n. 6758 del 2022; nello stesso senso Cass.
Civ. n. 1986 del 2025 e Cass. Civ. 2955/2025).
Per quanto riguarda, inoltre, l'asserita mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, degli argomenti difensivi svolti da va Parte_1 precisato che “Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4,
c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.
Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.”
Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020
La motivazione della decisione, pertanto, deve ritenersi sufficiente quando consenta di individuare l'iter logico- giuridico seguito dal giudice, anche senza richiamare o confutare ogni singola argomentazione delle parti.
Orbene, nel caso di specie, dalla lettura integrale della motivazione dell'ordinanza decisoria di primo grado emerge chiaramente, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, come la stessa sia pienamente conforme ai requisiti di legge, avendo appunto il Giudice di prime cure offerto un puntuale esame delle circostanze dedotte
10 in giudizio nonché motivato, in modo non contraddittorio, circa l'applicazione dei riferimenti normativi al caso concreto.
In particolare, infatti, il Giudice di primo grado dopo aver illustrato in narrativa i connotati della fattispecie, ha dato contezza delle ragioni per le quali ha concluso per la nullità del contratto, richiamando in particolare il dettato dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del
1999, ravvisando il contrasto con tale normativa, considerata imperativa, con conseguente invalidità ai sensi dell'art. 1418 c.c.
A nulla rileva il fatto che, per mero errore materiale, il Giudice di prime cure abbia indicato, nella descrizione dei fatti di causa, quale data della conclusione del contratto il giorno 11/12/2018 anziché il
22/12/2008, posto che la disciplina applicabile – anche in ottemperanza alla sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 13/05/2025, di cui si tratterà nel proseguo della motivazione - risulta essere la stessa sia per i contratti conclusi prima che per quelli conclusi dopo il
D.Lgs. n. 141 del 2010.
Riguardo, inoltre, all'eccezione di inammissibilità della domanda per prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, il Collegio rileva che occorre ribadire quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente, ossia che il ricorrente, ha chiesto di affermare il suo «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.»
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi correttamente calcolati;
alla stessa maniera la banca deve restituire quei pagamenti indebitamente
11 ricevuti, oltre interessi ex art. 2033 c.c.; le relative partite potranno essere oggetto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in apposito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizione decennale.
In secondo luogo, non avrebbe senso parlare di un'inammissibilità parziale dell'azione di nullità contrattuale, posto che il contratto è uno soltanto, plurimi essendo unicamente gli utilizzi del credito cd. rotativo.
Nel merito l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che per tutta la durata del rapporto, in corso a tutto il 6.10.2020 (vd. prodotti estratti conto) sono stati corrisposti interessi su somme prelevate nei limiti della disponibilità concessa al cliente ed al fine del ripristino della relativa provvista, secondo i noti e qui invocabili criteri di cui a Cass., SS.UU., Sentenza N.
24418 del 2 dicembre 2010.
L'eccezione va pertanto respinta.
Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo che verranno trattati congiuntamente, attenendo tutti alla medesima questione di diritto, censura la Parte_1 declaratoria di nullità del contratto per cui è lite sotto diversi profili.
In particolare, con il secondo motivo, l'appellante sostiene che la normativa prevista dall'art.2 D.M.
485/2001 non possa trovare applicazione nel caso di specie, poiché disciplina esclusivamente i rapporti tra intermediario finanziario e agente, mentre la normativa che regola il rapporto tra banca (quale è e Parte_1 agente è quella secondaria emanata dalla Banca d'Italia.
Inoltre, continua l'appellante, l'attività prestata da per il tramite dell'impresa convenzionata non Parte_1
12 integra una violazione del D.lgs 374/1999, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, l'attività svolta dall'Impresa Convenzionata non si è sostanziata in un'opera “di promozione e collocamento”, ma si è limitata al solo riconoscimento del cliente e alla trasmissione della proposta contrattuale alla Banca.
Con il terzo motivo censura, invece, Parte_1
l'ordinanza, nella parte in cui il Giudice non ha ricompreso la promozione ed il collocamento della linea di credito revolving mediante carta di pagamento da parte del fornitore di beni e servizi nel perimetro di esclusione della riserva prevista per gli agenti in attività finanziaria, in quanto non qualificabile come forma di “(credito finalizzato)”.
Con il quarto motivo l'appellante precisa che anche nel caso in cui si volesse applicare al rapporto in oggetto la disciplina del Decreto D.M. 485/2001, l'Ordinanza sarebbe comunque errata nel momento in cui non considera la carta revolving una carta di pagamento, per il fatto che con essa viene anche concesso un credito al cliente.
Con il quinto motivo, l'appellante critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la distribuzione di carte revolving come attività di collocamento relativa a prodotti complessi, concludendo che tali prodotti non potevano essere collocati per il tramite di imprese convenzionate.
Al riguardo, l'appellante puntualizza che, anche nel caso in cui la Linea di Credito incorporata nella carta revolving fosse considerata uno strumento di non semplice comprensione, avrebbe comunque rispettato Parte_1 tutti gli obblighi di trasparenza fornendo al Cliente la documentazione necessaria, contenente tutte le
13 informazioni utili riguardanti le caratteristiche del prodotto nonché i costi dello stesso.
E comunque, insiste , ove l'appellata avesse Parte_1 ritenuto davvero illegittima la condotta della Pt_1 avrebbe potuto sicuramente non adoperare più la carta revolving in oggetto dopo il suo primo utilizzo. Cosa che invece non è accaduta, posto che al contrario il ha CP_1 utilizzato la linea di credito per diversi successivi anni senza, tra l'altro, presentare alcuna contestazione alla Pt_1
Con il sesto motivo l'appellante ritiene che il contratto di Linea di Credito regoli unicamente la messa a disposizione, in favore del Cliente, di una somma rivolta, innanzitutto, all'acquisto di un elettrodomestico presso l'Impresa Convenzionata.
L'oggetto del contratto, quindi, a suo dire, sarebbe costituito solamente dalla concessione della Linea di
Credito - incorporata nella carta revolving - per l'acquisto dell'elettrodomestico in oggetto e poi per ogni singolo successivo utilizzo.
L'emissione della carta revolving avrebbe assunto pertanto solo una funzione strumentale rispetto all'effettivo contenuto del contratto.
Al riguardo, innanzitutto, rileva il Collegio, che è documentato che il contratto di finanziamento de quo sia stato promosso tramite il negoziante – rivenditore,
Murony Srl che, in occasione dell'acquisto del bene di consumo effettuato dal ha consigliato a CP_1 quest'ultimo di accendere con una linea di Parte_1 credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto per l'acquisto dell'elettrodomestico), come si evince dal frontespizio del contratto di finanziamento “revolving” del 22.12.2008 prodotto dalla stessa Parte_1
14 Ciò posto, ritiene il Collegio che essendo stato il contratto per cui è lite concluso per il tramite della
Murony srl, su modulo della lo stesso Parte_1 contratto sia a quest'ultima riconducibile, posto che la prima società non avrebbe potuto disporre di tale modulo, se non al fine di far concludere al cliente un contratto di finanziamento con l'appellante. Quest'ultima, peraltro, non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui Murony Srl avesse avuto la disponibilità del suddetto modulo contrattuale.
Inoltre, il Collegio rileva che la Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, con una pronuncia già recepita da questa
Corte di merito, ha statuito che: “nella vigenza del
d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto
15 promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I,
13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla
16 individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141/2010 la promozione e conclusione di contratti di
17 finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte: il divieto cioè opera anche quando il negoziante si limita a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato.
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia risolve le questioni di diritto poste con i sopra indicati motivi di gravame e, d'altro canto,
l'appellante non offre argomenti nuovi, non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Considerato, anche, che tale pronuncia ha affrontato implicitamente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretizzava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata
18 continuativamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità
(c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Le
Istruzioni del 1999 (antecedenti al D. Lgs. n. 374/1999)
– sezione III Attività Bancaria fuori sede § 2.1, co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua
l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale.
Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”. La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che avrebbe Parte_1 potuto utilizzare come collocatore il fornitore del bene, limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (c.d. credito al consumo finalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad un'operazione di finanziamento. Con il che si violano le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1, co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori
19 finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurativi”.
Il comunicato della Banca d'Italia del 9.09.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 374/1999 e del
D.M. 485/2001, non modifica tale impianto, ma prevede che gli intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107
TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, sono ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2, co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività è necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili; …” (punto 1.2, co.2).
Anche il comunicato della Banca d'Italia del 14.01.2006, relativo al tema specifico, non introduce particolari innovazioni, ma si limita a precisare, per quanto qui di interesse, che la banca poteva avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del
TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività
20 finanziaria, ai sensi della disciplina di settore
(decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB. Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa.
Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili sono chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non
21 poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Pertanto, poiché ha utilizzato, per la Parte_1 collocazione dei propri prodotti, il suddetto fornitore dei beni, che ha svolto, attività di agente in attività finanziaria direttamente per conto della medesima, pur non essendo iscritto nell'elenco tenuto presso l'UIC, il contratto de quo è stato correttamente dichiarato nullo dal Giudice di primo grado.
Con il settimo motivo l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato nullo il contratto di Linea di Credito per carenza di forma scritta.
Al riguardo il Collegio rileva che, seppure, tale censura sia corretta, posto che il contratto in oggetto è presente agli atti (doc.2 di parte appellante – fascicolo di primo grado) l'esame di tale motivo risulta, comunque, assorbito dalla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. di cui sopra.
Alla luce di quanto detto, l'appello dev'essere rigettato con conseguente totale conferma dell'ordinanza impugnata, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non è stato articolato specifico ed autonomo motivo di appello, incentrato invece sulla richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della nota serialità della controversia, esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il
22 DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro
1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro.
Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale: 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, primo periodo, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, cpc del Tribunale di Firenze, pubblicata il 3.3.2023:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese di lite, che liquida in € 2.171,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, primo periodo, DPR n. 115/2002.
23 Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025.
Il Presidente rel.
LU LL ER
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