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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1060/2024 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
in persona del Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in Torino, Controparte_2
Corso Tassoni n. 25, P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano P.IVA_1
EN (C.F. - PEC C.F._1 Email_1 del Foro di Torino, come da procura in atti.
Attrice contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Controparte_3
AS (c.f. – PEC: , ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via E. Torricelli n. 15, Asti, Corso
Dante n. 16, come da procura in atti,
Convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERE la prova testimoniale sui capitoli da 1 a 8, 11, 10, 12, 15 e 16 dedotti nella memoria ex art. 171 ter, num. 2, c.p.c. del 30 settembre 2024
DISPORRE a carico della convenuta ordine di esibizione dei seguenti documenti: 1. elenco del personale in servizio con il nuovo appaltatore a ottobre 2023, come comunicato dal nuovo pagina 1 di 13 appaltatore a inizio servizio;
2. attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per attività a rischio elevato e attestato di partecipazione al corso di primo soccorso del personale di cui all'elenco del precedente punto;
3. certificazione visita del medico competente del personale di al punto 1.
AMMETTERE c.t.u. contabile volta a determinare il danno patito per lucro cessante e danno emergente, oltre che per lesione all'immagine commerciale, da a Controparte_1
causa del recesso anticipato dal contratto di appalto da parte di Controparte_3
.
[...]
NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c. in data 8 settembre 2023 della dal contratto d'appalto Controparte_3
intercorso con la per la gestione della sita in Carmagnola, V. Del CP_1 CP_3
Porto 60, e per l'effetto CONDANNARE la a Controparte_3 corrispondere alla la complessiva somma di € 80.226,10 a titolo di risarcimento del CP_1 danno o quell'altra somma ritenuta più giusta dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CONDANNARE la al pagamento in favore Controparte_3
di di un'ulteriore somma, a titolo di risarcimento danni per lesione all'immagine, nella CP_1
misura che verrà liquidata, in corso di giudizio, anche in via equitativa, secondo le circostanze concrete del caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CONDANNARE la
[...]
al pagamento in favore di degli interessi Controparte_3 CP_1
moratori ex art. 231/2002 per ritardato pagamento delle fatture oggetto del rapporto contrattuale nella misura di € 2.731,81 o in quell'altra misura ritenuta più giusta dal Giudice
CONDANNARE a restituire a Controparte_3 CP_1
l'originale della fideiussione rilasciata dalla n. 420053477 del 28 giugno Controparte_4
2022.
CONDANNARE a rifondere a parte attrice Controparte_3
le spese legali del presente giudizio, comprensive delle anticipazioni sostenute (contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo, per complessivi € 786,00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA, CPA sulle somme imponibili”.
Per la parte convenuta: ferme le istanze istruttorie già formulate,
“accertarsi e dichiararsi, occorrendo in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto
d'appalto stipulato inter partes il 1° luglio 2022 per inadempimento imputabile alla CP_1
pagina 2 di 13 società cooperativa ex art. 9 del contratto e art. 15 del capitolato o, in subordine, ex artt. 1453
e seguenti c.c. e, di conseguenza, respingersi tutte le domande formulate in atto di citazione.
Per effetto della risoluzione, dichiararsi tenuta e condannarsi in via riconvenzionale la
[...]
a risarcire alla Casa di Riposo convenuta i danni subiti e subendi, Controparte_1 ammontanti ad €. 139.725,00 ovvero, salvo impugnazione, nel minor importo che fosse ritenuto dovuto.
Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, “ ) ha convenuto in giudizio la
[...] CP_1 [...]
(d'ora innanzi “ ”) allegando: Controparte_3 CP_3
- che, in forza di contratto di appalto stipulato in data 1.7.2022 (in atti), l'odierna convenuta ha affidato alla la gestione delle attività assistenziale e alberghiera esercitate presso la CP_1 propria casa di riposo;
- che, con diffida formulata in data 21.6.2023 ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto,
l'odierna convenuta ha contestato alla controparte molteplici inadempimenti negoziali, consistenti: 1) nell'aver tenuto un atteggiamento ostile verso alcuni operatori socio assistenziali, e in particolare verso (anche omettendo di sottoporla Controparte_5 alle visite mediche periodiche previste dalla legge), causando la risoluzione del contratto di distacco in forza del quale quest'ultima prestava servizio presso la in oggetto;
CP_3
2) nell'aver fornito un servizio di assistenza agli ospiti inadeguato, soprattutto negli orari notturni;
3) nell'aver impiegato una O.S.S. ( ) non in grado di svolgere le CP_6 mansioni assegnategli, con conseguente aggravio di lavoro a carico dell'altro operatore di turno;
- che la pur ritenendo del tutto generiche le contestazioni formulate dalla CP_1 CP_3
, ha fornito, con riferimento alle circostanze indicate nella diffida, puntuali spiegazioni;
[...]
- che, delibera assunta in data 7.9.2023, comunicata in pari data alla il Consiglio di CP_1
Amministrazione della ha tuttavia deciso di risolvere il contratto in essere tra CP_3 le parti, ai sensi dell'art. 15 dello stesso, per gravi inadempimenti della controparte.
Tutto ciò premesso, l'attrice, ritenendo inapplicabile al caso di specie l'istituto della clausola risolutiva espressa (stante la genericità della previsione negoziale ex adverso invocata, contenuta nell'art. 15 del capitolato d'appalto), ha contestato la sussistenza dei disservizi pagina 3 di 13 eccepiti dalla controparte, allegando di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni ed evidenziando, comunque, come gli inadempimenti allegati dalla non CP_3 potrebbero ritenersi di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Per tali ragioni, l'attrice ha quindi chiesto accertarsi l'illegittimità della risoluzione unilateralmente posta in essere dall'odierna convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni tutti subiti, sia sotto il profilo del lucro cessante, sia sotto il profilo del danno all'immagine.
Con comparsa depositata in data 26.6.2024 si è costituita in giudizio la , CP_3 contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle difese e domande avversarie, delle quali ha pertanto chiesto l'integrale rigetto. La convenuta, inoltre, ha aggiunto che, successivamente all'originaria diffida formulata in data 21.6.2023, aveva provveduto a contestare alla controparte negoziale ulteriori inadempimenti, concernenti la mancata trasmissione, da parte della degli attestati di idoneità anti-incendio e di CP_1 primo soccorso dei quali dovevano essere in possesso degli operatori prestanti servizio come stabilito dall'art. 10 del capitolato, documentazione mai inviata anche a fronte delle intimazioni rivolte in tal senso.
Alla luce di tali allegazioni, la convenuta ha quindi proposto, in via riconvenzionale e subordinata, domanda di risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 1.7.2025 per inadempimento della controparte.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove orali e, all'esito, con ordinanza del
28.3.2025, ritenuta non meritevole di accoglimento l'istanza di CTU formulata da parte attrice,
è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
All'udienza del 10.11.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
* * *
Alla luce delle contestazioni e delle difese formulate dalle parti, occorre preliminarmente inquadrare, sotto il profilo giuridico, gli istituti normativi applicabili al caso di specie.
La , con la delibera assunta in data 7.9.2023, e comunicata in pari data alla CP_3
controparte negoziale, ha infatti invocato la risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15 del capitolato di appalto. Tale clausola, tuttavia, ad pagina 4 di 13 avviso di scrive non risulta idonea a provocare l'effetto risolutivo automatico richiamato, e ciò in ragione della genericità con la quale è formulata.
Secondo il consolidato e qui condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, "Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa "(cfr. Cass. n,
4796/2916; Cass. n. 1950/09).
Nel caso di specie, la disposizione negoziale invocata dalla così recita;
“ CP_3
ART. 15 - INADEMPIENZE - DISDETTA - CAUSE RISOLUTIVE E SUBENTRI.
Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, il contratto verrà risolto "ipso jure" :
- in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali riguardanti il servizio;
- in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;
- per gravi inadempienze, frode od altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione”.
Con la sola eccezione della seconda ipotesi contemplata dalla clausola (cessione a terzi dei crediti), che, tuttavia, non riguarda il caso concreto, in nessuno degli altri casi sono previste le obbligazioni specifiche la cui violazione darebbe luogo ad automatica risoluzione, essendosi le parti limitate a prevedere una formulazione del tutto generica che, in sostanza, si adatta, astrattamente, ad ogni previsione negoziale.
In applicazione dei principi generali in tema di risoluzione per inadempimento si deve, pertanto, procedere, una volta esclusa la validità della clausola predetta (e vista anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta) alla valutazione della gravità dell'inadempimento, che andrà pertanto condotta avuto riguardo all'istituto generale di cui all'art. 1455 c.c..
Ciò premesso, si osserva come la convenuta abbia contestato alla CP_3 CP_1 diversi inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti, consistenti, in sintesi, nell'aver pagina 5 di 13 tenuto un atteggiamento ostile verso alcuni operatori socio assistenziali, e in particolare verso
(anche omettendo di sottoporla alle visite mediche periodiche Controparte_5
previste dalla legge), causando così la risoluzione del contratto di distacco in forza del quale quest'ultima prestava servizio presso la in oggetto;
nell'aver fornito un CP_3 servizio di assistenza agli ospiti inadeguato, soprattutto negli orari notturni;
nell'aver impiegato una O.S.S. ( ) non in grado di svolgere le mansioni assegnategli, CP_6 con conseguente aggravio di lavoro a carico dell'altro operatore di turno;
e nell'aver omesso di garantire l'esecuzione del servizio con la presenza di almeno un operatore per turno in possesso dell'attestato di idoneita' tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per attività a rischio elevato, rilasciato da un Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco ai sensi del D.M. 10.03.1998, e di almeno un operatore per turno in possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di Pronto Soccorso ai sensi del D.M. 388/2003
(previsione, quest'ultima, contenuta nell'art. 10 del capitolato d'appalto).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. tra le tante, Cass. n. 27702/2024).
Nel caso di specie l'odierna convenuta (che ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione) ha fornito la fonte negoziale del proprio diritto (consistente nel contratto di appalto stipulato inter partes) e ha allegato la circostanza dell'altrui inadempimento.
A fronte di tale allegazione, spettava quindi anzitutto alla dimostrare di aver CP_1
correttamente adempiuto le proprie obbligazioni.
A tal riguardo, si osserva come, con riferimento alle doglianze relative all'aver serbato, la un atteggiamento ostile verso alcuni operatori socio assistenziali, e in particolare CP_1
verso (anche omettendo di sottoporla alle visite mediche periodiche Controparte_5
previste dalla legge), causando così la risoluzione del contratto di distacco in forza del quale quest'ultima prestava servizio presso la in oggetto, il quadro istruttorio sia CP_3
risultato contraddittorio, non essendo emerso con chiarezza se la necessità di procedere al rinnovo della visita medica nei confronti di quest'ultima fosse stata tempestivamente rappresentata all'odierna attrice e non essendo comunque dimostrato che tale circostanza
(quand'anche fosse effettivamente addebitabile alla abbia causato la risoluzione del CP_1
pagina 6 di 13 contrato di distacco di . Dagli elementi istruttori a disposizione Controparte_5
emerge, anzi, che il rapporto con la è stato da subito caratterizzato da una certa CP_5 conflittualità, alla quale risulta aver contribuito anche l'atteggiamento di quest'ultima, la quale, come in più occasioni lamentato dalla ha generato problemi nella gestione dei turni, CP_1
anche feriali, con ripetuti cambiamenti di programma, senza, tuttavia, che sia emerso da parte della odierna attrice un atteggiamento di “diffidenza ingiustificata verso alcuni operatori”
(come si legge nella diffida del 21.6.2023), peraltro indicato in termini del tutto vaghi dalla
. CP_3
Per quanto riguarda, invece, la qualità del servizio, e in particolare le carenze nella gestione del servizio di pulizia lamentata dall'odierna convenuta, dall'attività istruttoria espletata è emerso che, effettivamente, a partire dal mese di gennaio dell'anno 2023 vi era stata una riduzione delle ore destinate alla cura di tale aspetto, da cinque ore (come previsto in contratto sulla base del numero di persone degenti presso la struttura) e quattro ore. La
sulla quale gravava l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto, ha CP_1
allegato, al riguardo, che tale riduzione era stata concordata con la . Tale CP_3
circostanza, tuttavia, non può dirsi dimostrata, stante la contraddittorietà delle prove orali assunte al riguardo (le dichiarazioni rese da , responsabile delle Risorse Testimone_1
Umane della all'epoca dei fatti, sono infatti state smentite da , direttore CP_1 Tes_2 della all'epoca dei fatti, il quale ha riferito invece di aver contestato alla CP_3
l'avvenuta riduzione delle ore dedicate alla pulizia). CP_1
A fronte di un quadro istruttorio così incerto, non può che ritenersi non soddisfatto l'onere, gravante sull'attrice, della prova dell'allegato fatto modificativo dell'obbligazione.
Ciò posto, si evidenzia, tuttavia, come tale inadempimento, singolarmente considerato, non abbia assunto connotati di gravità tali da legittimare la risoluzione del contratto. Dalle testimonianze assunte al riguardo, infatti, è emerso che per un periodo di tempo comunque relativamente limitato il servizio di pulizia era risultato si carente, ma non in modo particolarmente grave. Lo stesso direttore della Casa di Riposo, , ha infatti Tes_2 riferito al riguardo che “le pulizie venivano fatte in modo meno accurato. Essendoci meno ore di lavoro si puliva un pò di meno, per esempio alcuni tipi di pulizia venivano fatti a giorni alterni. Per esempio in alcune zone il pavimento veniva solo scopato, e non anche lavato”, e anche le lamentele che gli altri testi hanno riferito di aver ricevuto dai famigliari dei degenti sono risultate, sul punto, generiche.
Proseguendo nell'esame delle censure mosse dalla , particolare attenzione CP_3
pagina 7 di 13 merita la doglianza relativa alla mancata produzione dei certificati antincendio e di sicurezza sul lavoro.
Al riguardo, si osserva come l'art. 10 del capitolato d'appalto prevedeva che: “La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione del servizio con la presenza di almeno un operatore per turno, in possesso dell'attestato di idoneita' tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per attività a rischio elevato, rilasciato da un Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 10.03.1998, e di almeno un operatore per turno in possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di Pronto Soccorso ai sensi del
D.M. 388/2003, attestati anche cumulabili nella stessa persona. All'inizio dell'appalto,
l procedera' alla formale designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle Parte_1
misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza, investendoli di ruoli e funzioni, trasmettendo la relativa documentazione all'Ente. Tali operatori dovranno essere esplicitamente individuati e segnalati nei turni di servizio: inoltre nei turni mensili la ditta aggiudicataria dovrà individuare ed evidenziare in ciascun turno, nelle tabelle riportanti le turnazioni del personale in servizio, il responsabile incaricato ad attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, di salvataggio e gestione delle emergenze. Gli attestati delle suddette qualifiche relative al personale dovranno essere consegnati, anche in copia, all'Ente, a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi preposti. Inoltre
l'affidatario si impegna, nei termini sopraindicati e senza alcun onere per l'Ente, a formare il personale della ditta non ancora in possesso degli specifici attestati di cui sopra ed a curare il costante aggiornamento degli operatori qualificati secondo la vigente normativa dandone comunicazione all'Ente. L'Ente potrà predisporre corsi di formazione specifici sulla sicurezza
e/o su aspetti organizzativi-operativi o di altro genere cui la ditta fin da ora si impegna a far partecipare gli operatori dipendenti, in via prioritaria rispetto altra formazione interna da essa prevista, così come all'effettuazione di prove di evacuazione organizzate dall'Ente. …”
L'odierna convenuta ha affermato che la nonostante le ripetute richieste rivoltegli, CP_1 anche in via informale, in tal senso (come documentato, tra l'altro, dalle diffide del 23.1.2023, del 31.7.2023 e del 2.8.2023, in atti), non ha mai trasmesso gli attestati relativi alla idoneita' tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle deposizioni testimoniali rese dai testi Tes_2
, e . In particolare, è
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 emerso che, nel corso del rapporto, e comunque già nei primi mesi dell'anno 2023, tra i lavoratori impiegati dalla presso la era venuto meno il numero minimo CP_1 CP_3
pagina 8 di 13 di soggetti in possesso degli attestati antincendio previsto dal contratto (tale circostanza è stata infatti confermata anche da , il quale ha dichiarato di aver cessato di Tes_2
svolgere la funzione di Direttore della struttura tra il mese di febbraio e il mese di marzo del
2023, ciò che necessariamente colloca l'inizio dell'inadempimento in un epoca precedente).
La circostanza in oggetto, che non trovato smentita negli ulteriori elementi di prova raccolti, è stata peraltro nella sostanza ammessa dalla parte attrice, la quale si è difesa sul punto sostenendo che al momento dell'inizio del rapporto la aveva dislocato presso la CP_1 [...]
un numero adeguato di addetti muniti dell'attestato in oggetto, e che “a seguito del CP_3
turn over di personale aveva dovuto fare seguire dei corsi ad alcuni dipendenti, che questi erano iniziati ma, per quanto riguarda il profilo di rischio tre, ancora non terminati”, precisando che il problema sarebbe stato risolto nel mese di settembre del 2023.
Ciò posto, deve quindi ritenersi sussistente il lamentato inadempimento, essendo pacifico che, se non dall'inizio del rapporto, quantomeno nel corso dell'esecuzione del contratto, la
è venuta meno all'obbligo negozialmente assunto di “garantire l'esecuzione del CP_1 servizio con la presenza di almeno un operatore per turno, in possesso dell'attestato di idoneita' tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per attività a rischio elevato, rilasciato da un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.
Tale inadempimento, ad avviso di questo Tribunale, assume, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, una gravità tale da ritenere fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, incidendo, la mancata osservanza dell'obbligo contrattuale sopra menzionato, in misura significativa sull'economia generale del negozio e sull'interesse che l'altra parte intendeva realizzare.
Al riguardo, è bene infatti ricordare che l'ordinamento giuridico pone a carico dei datori di lavoro l'obbligo di adottare adeguate misure di gestione della sicurezza antincendio, anche assicurando la formazione degli addetti al servizio antincendio, i quali devono essere muniti di apposito attestato di idoneità tecnica (si osserva, al riguardo, come il DPR del 10.03.1998, richiamato nel contratto, sia stato abrogato con D.P.R. 151/2011, ma come la materia sia stata oggetto di nuova disciplina ad opera del Decreto del Ministro dell'Interno del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.237 del 4-10-2021, da ritenersi certamente applicabile al caso di specie – apparendo evidente che le parti avessero inteso fare riferimento alla disciplina normativa vigente al momento della stipulazione-, e come, peraltro, l'allevato IV del decreto ministeriale da ultimo menzionato, espressamente richiamato dall'art. 5, nel riportare l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, pagina 9 di 13 lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, contempli espressamente: “strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
case di riposo per anziani”).
Ciò posto, deve quindi ritenersi essenziale, e comunque certamente molto rilevante, nell'economia del contratto, l'avvenuta assunzione, da parte della dell'obbligo di CP_1
garantire la presenza, per ogni turno di servizio, di almeno un lavoratore in possesso dell'attestazione predetta. La , infatti, era tenuta ad assicurare tale presenza, CP_3
e, nel momento in cui si è determinata ad avvalersi, per assolvere a tale dovere, ai servizi della certamente ha attribuito alla relativa previsione contrattuale un valore rilevante, CP_1
del quale risulta inverosimile ritenere che le parti non abbiano tenuto conto anche nella determinazione del compenso.
L'inadempimento dell'odierna attrice risulta quindi particolarmente grave, soprattutto se si considera l'elevatissimo rischio al quale ha esposto non solo i lavoratori tutti operanti presso la struttura in oggetto (nonché i degenti), ma anche la convenuta, la quale CP_3
avrebbe potuto subire gravi conseguenze. Non solo, infatti, in caso di controlli da parte delle
Autorità preposte, la avrebbe potuto essere sanzionata, ma, in caso di CP_3
incendio, avrebbe potuto essere destinataria di azioni risarcitorie e, financo, di conseguenze di natura penale.
Né può ritenersi che l'inadempimento dell'attrice sia stato incolpevole.
Al riguardo, infatti, la difesa della si è limitata ad effettuare allegazioni generiche, CP_1
affermando che la mancanza di un numero sufficiente di lavoratori muniti di attestato antincendio era sopravvenuta nel corso del rapporto “a seguito del turn over di personale”, senza, tuttavia, indicare quali fossero le cause di tale turn over (allegazione da ritenersi essenziale per verificare l'addebitabilità, o meno, all'appaltatrice di tale evento), quando sarebbe avvenuti i ricambi di personale, quali fossero i lavoratori interessati, e per quali motivi non sarebbe stato possibile destinare alla in oggetto lavoratori già muniti CP_3 dell'attestato antincendio. A fronte di tale genericità, risulta quindi del tutto irrilevante la mera allegazione secondo cui non sarebbe stato possibile acquisire in tempi brevi gli attestati in ragione del fatto che i relativi corsi venivano organizzati con cadenza temporale rigida da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per il rilascio. La infatti, fatta salva CP_1
l'ipotesi di eventi del tutto eccezionali ed imprevedibili (che, però, non sono stati nemmeno allegati), si era impegnata contrattualmente a garantire l'impiego, nel rapporto di appalto in oggetto, di un certo numero di lavoratori muniti dell'attestato antincendio, ed avrebbe dovuto, pagina 10 di 13 e potuto (trattandosi di soggetto esercente in forma professionale tale attività) organizzarsi in modo tale adempiere a tale obbligazione, per esempio assumendo un maggior numero di dipendenti in possesso di tale titolo, risultando del tutto prevedibile l'eventualità di dover far fronte ad esigenze determinate dal turn over di lavoratori e rientrando tra gli ordinari doveri di diligenza degli imprenditori l'adozione di modelli organizzativi adeguati.
Tutto ciò premesso, assorbita ogni ulteriore questione, e ritenute del tutto irrilevanti le allegazioni effettuate dall'attrice con riferimento all'esecuzione del contratto di appalto stipulato successivamente, con altro soggetto, dalla , che nulla ha a che CP_3 vedere con l'oggetto del presente giudizio, deve quindi trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in causa in data 1.7.2022 per grave inadempimento della CP_1
Conseguentemente, tutte le domande proposte dall'attrice devono essere respinte, ivi compresa quella relativa alla richiesta di restituzione della fideiussione rilasciata dalla n. 420053477 del 28 giugno 2022 (che, in ogni caso, la parte convenuta Controparte_4
ha dichiarato di ritenere ormai priva di efficacia).
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_3
convenuta, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in
[...] conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e consistenti nell'aver dovuto stipulare un nuovo contratto di appalto, con altro operatore di mercato, a condizioni economiche più svantaggiose.
La convenuta, infatti, non ha allegato, né comunque documentato, con quali modalità sia stato individuato il nuovo contraente. Nel contratto di appalto del 6.10.2023 si da atto, in modo estremamente sintetico, dell'avvenuto invio di un “invito alla gara” (peraltro effettuato in epoca in cui il contratto oggetto del presente giudizio era ancora in corso di validità), ma non
è stato in alcun modo indicato se e quali fossero gli altri soggetti eventualmente invitati a partecipare alla gara, quali fossero le condizioni poste e in base a quali criteri sia stato prescelto il nuovo contraente, ciò che non consente di verificare se la avrebbe CP_3
potuto ottenere, o meno, condizioni economiche migliori, paragonabili a quelle previste nel precedente contratto.
Al riguardo, peraltro, si osserva come le condizioni previste nel nuovo contratto, stipulato in data 6.10.2023, risultino in parte diverse rispetto a quelle contenute nel contratto stipulato in data 1.7.2022 con la ciò che rende irrilevante, ai fini dell'indagine qui condotta, il CP_1
mero confronto tra le condizioni economiche dei due accordi, ben potendo la diversa tariffa pagina 11 di 13 applicata giustificarsi in ragione delle diverse condizioni negoziali applicate. Il nuovo contratto, infatti, prevede una durata del rapporto inferiore di circa un terzo rispetto al contratto precedente (v. art. 1), mentre il corrispettivo è modulato per fasce, in base al numero di posti letto occupati, laddove il precedente contratto prevedeva una tariffa unica applicata per ogni posto letto occupato, a prescindere dall'ammontare complessivo dei degenti.
A fronte di tali differenze, che giustificano un diverso prezzo, la convenuta non ha allegato, né dimostrato, l'impossibilità, o comunque quanto meno la maggiore difficoltà di reperire sul mercato condizioni economiche analoghe a quelle garantite dal precedente contratto. Par tali ragioni, non potendosi ritenere dimostrata la sussistenza di un danno risarcibile, eziologicamente collegato alla risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato in data 1.7.2022, la relativa domanda proposta dalla casa di Riposo convenuta deve pertanto essere respinta.
Quanto alle spese di lite, visto l'esito del giudizio e considerata la parziale, reciproca, soccombenza, si ritengono sussistere gravi ragioni per disporne la parziale compensazione, nella misura di due/quinti (essendo la parte convenuta soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale di danno). Considerata, peraltro, la prevalente soccombenza della parte attrice, la deve comunque essere condannata alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla per la restante quota di tre quinti, che si liquida, sulla base CP_3
delle tariffe vigenti e assumendo a parametro valori prossimi, anche se di poco superiori, al minimo (già al netto della compensazione) in euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta: rigetta le domande proposte da parte attrice;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 1.7.2022 per inadempimento della;
Controparte_1 rigetta ogni ulteriore domanda;
compensa tra le parti le spese di lite per la quota di due/quinti, e pone la restante quota di tre/quinti a carico di parte attrice, condannando Controparte_1
pagina 12 di 13 al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
della somma di euro 4.500,00 oltre rimborso forfetario e accessori di
[...] legge.
Asti, 20.11.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
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