Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2093/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
e , n.q. di eredi legittimi della de cuius Parte_1 Parte_2
(deceduta il 20.12.2022), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Oreste Cardillo e dall'avv. Nicola Russo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli, via Santa Lucia n. 29;
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore della defunta
[...]
a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 11.07.2017 ovvero dalla Per_1 diversa data ritenuta di giustizia e fino al 20.12.2022 data dell'intervenuto decesso, con condanna CP_ in danno dell' al pagamento dei ratei maturati in favore dei costituiti eredi;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore degli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola
Russo, anticipatari..
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 27.04.2021, Persona_1
dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u. nell'ambito del procedimento per
[...]
A.T.P., introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3 L. n.
104/1992, proponeva il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari per l'accompagnamento negati dal c.t.u. ivi nominato, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, la sig.ra decedeva e, con atto depositato il 10.02.2023, Persona_1 si costituivano i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi legittimi della de cuius, per la prosecuzione del giudizio.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate solo dagli istanti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1 Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza funzionale delle infermità sofferte dalla de cuius, specie quelle a carico dell'apparato osteoarticolare, sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla deambulazione.
2.1. Alla luce delle censure mosse da parte ricorrente, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, individuato dapprima nella dott.ssa , poi sostituita dal dott. in ragione della mancata Persona_2 Persona_3 conclusione delle operazioni peritali nei termini assegnati.
Gli esiti della consulenza medico-legale disposta nel corso della presente fase di giudizio hanno asseverato la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ma solo a decorrere dal 1° marzo 2022.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria esaminata, ha ritenuto la de cuius affetta da “artrosi polidistrettuale con esiti di protesizzazione di ginocchio destro (genn. 2019) e di intervento di protesi inversa di spalla sinistra (febbr. 2022), con notevole impegno funzionale;
esiti di idrocefalo tetraventricolare trattato mediante cisternostomia a moderata valenza neurologica;
mielofibrosi in remissione;
cardiopatia ipertensiva con blocco completo di branca sinistra, in terapia farmacologica;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori”, precisando che “…a causa delle suddette patologie diagnosticate, verosimilmente presenti solo in parte all'epoca della domanda amministrativa dell'11.07.2017 giacché, ad esempio, l'intervento di protesi inversa di spalla sinistra venne effettuato in data 07.02.2022, e, altrettanto verosimilmente, con una valenza, sia clinica che medico-legale, che sarebbe andata, in seguito, significativamente accentuandosi, come evidenziato dalla documentazione sanitaria in atti
(Cnf. Relazione di Visita Geriatrica del 17.09.2021 e Relazione di Visita Ortopedica del
05.05.2022), la sig.ra , soggetto ultrasessantacinquenne alla data di cui sopra e, di Persona_1 conseguenza, non più valutabile sul piano dell'attività lavorativa, a far data dalla predetta domanda amministrativa dell'11.07.2017 fosse da giudicare soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e, in quanto tale, invalido ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n° 509 (art. 2 Legge 118/71), così come, peraltro, già valutato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni
Visive e della Sordità nella seduta del 16.04.2018, con definizione della pratica in data
12.11.2018”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente, premessi i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha così osservato: “Nel caso in esame, per quanto attiene al punto a) [l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici] si ricorda che nel referto di una Visita Ortopedica del 05.05.2022 viene segnalata una deambulazione necessitante dell'ausilio di coppia di stampelle e, comunque, significativamente difficoltata in forma autonoma, a fronte di una precedente Visita Geriatrica del 17.09.2021 che riporta valori dei test ADL (2-3/6) ed IADL (2-3/8) ancora compatibili con una discreta autonomia del soggetto.
Per quanto riguarda, poi, il punto c) [la cecità assoluta], si osserva che non si è riscontrato alcun elemento oggettivo di valutazione tale da ingenerare il sospetto che la de cuius potesse essere affetta da cecità assoluta.
Nel merito, infine, del punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da “quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
Il giudizio medico legale, secondo l 'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età.
Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esempio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via. Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come
l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione.
Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi, lo si ribadisce, dopo un'accurata valutazione, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata, delle patologie che affliggevano la de cuius - in particolare della grave poliartrosi a significativa valenza funzionale -
e della loro concreta incidenza sulla capacità di quest'ultima di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che la sig.ra , a far data, sia pure con approssimazione, Persona_1 dall'01.03.2022, presentasse una deambulazione significativamente difficoltata in forma autonoma
e non potesse espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita (Leggi 11.2.1980 n° 18 e
21.11.1988 n° 508) (cnf. Relazione di Visita Geriatrica del 17.09.2021 e Relazione di Visita
Ortopedica del 05.05.2022)”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato sugli atti e della argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° marzo 2022.
4. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
5. Quanto al governo delle spese di lite, in ragione della parziale soccombenza della parte nel giudizio di prima fase nonché dell'accertata decorrenza del requisito sanitario da data successiva al deposito del ricorso di opposizione, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° marzo 2022;
• Compensa integralmente le spese di entrambi i giudizi;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno