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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2130/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Stasi Leonardo
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/7/2019 ha convenuto in giudizio Parte_1
, deducendo: Controparte_1
- di avergli dato in prestito in data 26/3/2018 € 7.000,00 in contanti, che il aveva CP_1
promesso di restituire entro sei mesi;
- che l'accordo era stato concluso verbalmente, alla presenza di testimoni;
- che, tuttavia, alla scadenza concordata, il convenuto si era rifiutato di restituire quanto ricevuto in prestito;
- che a nulla erano valsi i reiterati tentativi di bonario componimento.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la proposta domanda e, per
l'effetto, così provvedere: -condannare il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, della complessiva somma di
€ 7.000,00, per i motivi e la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”.
Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
L'attore mediante deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n.1) c.p.c. ha così modificato le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la proposta domanda e, per l'effetto, così provvedere:
-in via principale, condannare alla restituzione, in favore dell'attore, della Controparte_1 complessiva somma di € 7.000,00, per i motivi e la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo;
-in via subordinata e residuale, condannare il convenuto al pagamento della medesima somma quale indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041, comma 1, cod. civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
-con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”.
Esperita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, in assenza di prova sulla dazione da parte dell'attore al convenuto della somma di cui si chiede la restituzione.
L'attore ha sostenuto che la predetta prova possa essere desunta dal contegno tenuto dal convenuto sia nella fase stragiudiziale, per non avere dato riscontro alla richiesta di restituzione della somma ricevuta (all. 1 produzione di Parte attrice) e per non avere aderito all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (all. 2 fascicolo di parte attrice), sia nel corso del giudizio, per non aver resistito alla domanda e per non essere comparso, senza giustificazione, a rendere l'interrogatorio formale;
l'attore ha, inoltre, ritenuto che possa assumere, altresì, valenza indiziaria l'appunto-promemoria scritto di proprio pugno (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) da cui risultano i termini dell'accordo (data del prestito, ammontare della somma e termine di restituzione).
Il Tribunale ritiene di non poter condividere le suesposte argomentazioni per i motivi che seguono: deve in primo luogo rilevarsi, quanto al comportamento processuale della controparte, che “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce
a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” (Cass. Civ.
Sez. 3, 13/06/2013, n. 14860).
La contumacia non può, quindi, costituire comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Con riguardo all'interrogatorio formale, in secondo luogo, deve evidenziarsi che “la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass. Civ. Sez.
3, 14/02/2007) e che “La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge
- non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore.” (Cass. Civ. Sez. 1, 02/03/1996,
n. 1648).
Nella specie, il Tribunale ritiene che la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attore non possa costituire prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, in assenza di altri elementi probatori idonei a fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Il Tribunale reputa che non possa assumere rilevanza a tal fine, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, l'appunto-promemoria scritto dall'attore.
Deve, inoltre ritenersi che l'omesso riscontro alla richiesta di restituzione della somma ricevuta e la mancata adesione all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita - comportamenti di per sè neutri, dai quali non è possibile desumere elementi prova in ordine alla dazione di somme di denaro da parte dell'attore al convenuto - potrebbero al più valere quali meri argomenti di prova, elementi sussidiari e integrativi del convincimento e quindi inidonei a fondare da soli la decisione del Giudice in punto di fatto.
Deve, infine, rilevarsi che l'attore ha rinunciato all'espletamento della prova testimoniale, pur ammessa, a seguito della mancata comparizione in udienza del teste intimato, [...] , moglie del convenuto, dal cui contegno non possono desumersi, tuttavia, Tes_1
elementi di prova in senso sfavorevole al convenuto.
A quanto premesso consegue che in difetto di prova della dazione delle somme di cui si chiede la restituzione, la domanda non può essere accolta.
La mancata costituzione del convenuto esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2130/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 01/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2130/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Stasi Leonardo
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/7/2019 ha convenuto in giudizio Parte_1
, deducendo: Controparte_1
- di avergli dato in prestito in data 26/3/2018 € 7.000,00 in contanti, che il aveva CP_1
promesso di restituire entro sei mesi;
- che l'accordo era stato concluso verbalmente, alla presenza di testimoni;
- che, tuttavia, alla scadenza concordata, il convenuto si era rifiutato di restituire quanto ricevuto in prestito;
- che a nulla erano valsi i reiterati tentativi di bonario componimento.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la proposta domanda e, per
l'effetto, così provvedere: -condannare il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, della complessiva somma di
€ 7.000,00, per i motivi e la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”.
Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
L'attore mediante deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n.1) c.p.c. ha così modificato le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la proposta domanda e, per l'effetto, così provvedere:
-in via principale, condannare alla restituzione, in favore dell'attore, della Controparte_1 complessiva somma di € 7.000,00, per i motivi e la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo;
-in via subordinata e residuale, condannare il convenuto al pagamento della medesima somma quale indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041, comma 1, cod. civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
-con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”.
Esperita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, in assenza di prova sulla dazione da parte dell'attore al convenuto della somma di cui si chiede la restituzione.
L'attore ha sostenuto che la predetta prova possa essere desunta dal contegno tenuto dal convenuto sia nella fase stragiudiziale, per non avere dato riscontro alla richiesta di restituzione della somma ricevuta (all. 1 produzione di Parte attrice) e per non avere aderito all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (all. 2 fascicolo di parte attrice), sia nel corso del giudizio, per non aver resistito alla domanda e per non essere comparso, senza giustificazione, a rendere l'interrogatorio formale;
l'attore ha, inoltre, ritenuto che possa assumere, altresì, valenza indiziaria l'appunto-promemoria scritto di proprio pugno (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) da cui risultano i termini dell'accordo (data del prestito, ammontare della somma e termine di restituzione).
Il Tribunale ritiene di non poter condividere le suesposte argomentazioni per i motivi che seguono: deve in primo luogo rilevarsi, quanto al comportamento processuale della controparte, che “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce
a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” (Cass. Civ.
Sez. 3, 13/06/2013, n. 14860).
La contumacia non può, quindi, costituire comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Con riguardo all'interrogatorio formale, in secondo luogo, deve evidenziarsi che “la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass. Civ. Sez.
3, 14/02/2007) e che “La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge
- non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore.” (Cass. Civ. Sez. 1, 02/03/1996,
n. 1648).
Nella specie, il Tribunale ritiene che la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attore non possa costituire prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, in assenza di altri elementi probatori idonei a fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Il Tribunale reputa che non possa assumere rilevanza a tal fine, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, l'appunto-promemoria scritto dall'attore.
Deve, inoltre ritenersi che l'omesso riscontro alla richiesta di restituzione della somma ricevuta e la mancata adesione all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita - comportamenti di per sè neutri, dai quali non è possibile desumere elementi prova in ordine alla dazione di somme di denaro da parte dell'attore al convenuto - potrebbero al più valere quali meri argomenti di prova, elementi sussidiari e integrativi del convincimento e quindi inidonei a fondare da soli la decisione del Giudice in punto di fatto.
Deve, infine, rilevarsi che l'attore ha rinunciato all'espletamento della prova testimoniale, pur ammessa, a seguito della mancata comparizione in udienza del teste intimato, [...] , moglie del convenuto, dal cui contegno non possono desumersi, tuttavia, Tes_1
elementi di prova in senso sfavorevole al convenuto.
A quanto premesso consegue che in difetto di prova della dazione delle somme di cui si chiede la restituzione, la domanda non può essere accolta.
La mancata costituzione del convenuto esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2130/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 01/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso