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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4369/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4369 del R.G. dell'anno 2018 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IV , con sede in Roma, alla via Lucrezia Romana n. 41/47 e, per P.IV_1 essa, quale procuratrice, la (P.IV ), in Parte_2 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via
Carucci n. 131, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anna D'Addicco (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_1
è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Ubaldo Leprino n. 37;
ATTRICE
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
29.06.1967 e residente a [...];
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_3 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione depositata in data 08 maggio 2025, dall'Avv. Raffaele
Rinaldi (C.F. , presso il cui studio sono elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliati in Avellino, alla via De Sanctis n. 12;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_3 pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n.1 e, per essa, quale procuratrice speciale, (P.IV ), in persona del CP_3 P.IV_4 R.G. n. 4369/2018
legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona alla Piazzetta Monte n.1, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., dall'Avv. Paola Sullo (C.F. , presso il cui studio CodiceFiscale_5
è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via De Sanctis n.12;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.10.2018, la
[...] ha evocato innanzi al Tribunale di Avellino Parte_4 CP_1
e al fine di sentir “dichiarare inefficace nei confronti della
[...] Parte_3
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, l'atto di compravendita del 18.10.2013, repertorio numero 2650/1706 e trascritto il 21.10.2013 al registro generale n. 18006 e registro particolare n. 14480, in quanto pregiudizievole delle ragioni dell'esponente, concorrendo tutti e presupposti e le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.; per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari ex art. 2566 c.c.; condannare i convenuti anche in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha premesso:
- che, con atto del 15.01.2004 recante rep. 39105 per Notar la Persona_1 [...] ha conferito procura generale di Parte_4 rappresentanza sostanziale e processuale alla Parte_2
- che, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 865/2011 depositata in data
17.05.2011, il Tribunale di Avellino, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 855/2006, ha condannato e , in solido tra CP_4 CP_1 loro, al pagamento in favore dell'opposta Parte_4 della somma di € 34.226,33, oltre interessi legali dal 18.05.2005 al
[...] soddisfo nonché delle spese della fase monitoria e della fase di opposizione, tali ultime R.G. n. 4369/2018
liquidate in € 100,00 per esborsi, € 1.313,00 per diritti ed € 3.200,00 per onorari, oltre IV, CPA e rimborso forfetario per spese generali come per legge, oltre alle spese della espletata consulenza;
- che, in data 10 gennaio 2012 è stata apposta la formula esecutiva alla sentenza n.
865/2011;
- che, in data 17 settembre 2013 e 19 settembre 2013 e, poi, in data 16 aprile 2014
e 17 maggio 2014, è stata notificata la sentenza a e in CP_4 CP_1 uno all'atto di precetto;
- che dalle visure ipocatastali effettuate prima di procedere ad esecuzione nei confronti di è emerso che la debitrice, con atto stipulato in data 18.10.2013 e CP_1 trascritto in data 21.10.2013, rep. 2650/1706 registro generale n. 18006 registro particolare n. 14480 per Notaio , ha alienato, nei limiti della Persona_2 quota di proprietà, a l'immobile sito in Montoro alla frazione Torchiati Parte_3 alla via Incoronata, foglio 14 part. 375 sub. 5 – ora part. 614 sub. 5;
- che con il menzionato atto ha disposto del proprio intero patrimonio CP_1 immobiliare;
- che il comportamento posto in essere da è altamente pregiudizievole CP_1 delle ragioni della Banca creditrice, in quanto atto a svuotare di ogni garanzia il credito della Banca;
- che il menzionato atto è stato stipulato nella consapevolezza di recare pregiudizio alla Banca, essendo avvenuto a seguito della notificazione della sentenza n. 865/2011 divenuta definitivamente esecutiva;
- che la consapevolezza di pregiudicare le ragioni della Banca attrice sussiste anche in capo al terzo acquirente, come è evincibile dall'atto - in relazione a prezzo, modalità di vendita e del presunto pagamento - e dai rapporti tra le parti;
- che alla data dell'atto introduttivo del presente giudizio i coniugi e CP_1 non risultano titolari di alcun bene;
CP_4
- che sono, pertanto, ravvisabili, ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, la scientia fraudis, l'eventus damni e la consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore;
- che si è liberata dell'unico bene di cui disponeva in data 18.10.2013, CP_1 in un momento, dunque, immediatamente successivo alla notifica della sentenza divenuta esecutiva, avvenuta in data 19.09.2013;
- che le modalità di vendita e i rapporti tra le parti provano la sussistenza della consapevolezza in capo al terzo acquirente circa il pregiudizio potenzialmente arrecato al creditore. R.G. n. 4369/2018
L'attrice ha concluso chiedendo di dichiarare inefficace l'atto de quo in quanto pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie, concorrendo tutti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, di ordinare alla Conservatoria dei
Registri immobiliari competente per territorio la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2566 c.c. L'attrice ha, infine, chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari.
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
06.05.2019, i convenuti e , i quali hanno premesso in CP_1 Parte_3 fatto che la vendita del cespite immobiliare è avvenuta a prezzo congruo e con modalità di pagamento trasparenti, come indicate nell'atto di compravendita e che
[...]
è acquirente in buona fede, avendo acquistato l'immobile nel quale Parte_3 attualmente abita.
I convenuti hanno, inoltre, fatto rilevare che l'atto di compravendita risulta anteriore alla notifica dell'atto di citazione in oggetto, che la domanda ex art. 2901 c.c. non è stata trascritta e che l'attrice ha notificato l'atto di citazione allo spirare del termine prescrizionale previsto per l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
I convenuti hanno, poi, contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo sia in capo alla venditrice, in quanto ha alienato l'immobile ad un prezzo CP_1 compatibile con i valori di mercato del periodo di interesse attraverso le modalità di pagamento indicate nel rogito notarile, sia in capo all'acquirente , Parte_3 che non era a conoscenza della sentenza emessa nei confronti di , la CP_1 quale peraltro è altresì titolare di ulteriori beni su cui l'attrice può soddisfarsi.
I convenuti hanno, dunque, concluso chiedendo di accertare che la compravendita oggetto dell'atto impugnato non sia stata effettuata con l'intenzione di sottrarre consistenza patrimoniale alla UT , la quale risulta in possesso CP_1 di altri beni su cui la creditrice avrebbe potuto far valere le proprie ragioni creditorie e che l'intenzione di acquistare l'immobile sia stata indirizzata a destinare lo stesso quale propria casa di abitazione, in buona fede e in assenza di consapevolezza circa le posizioni debitorie della sua dante causa. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 06 maggio
2019, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
5. Nelle more, con comparsa depositata in data 24.06.2019, ha spiegato intervento volontario e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2 CP_3
deducendo di aver spiegato intervento quale successore a titolo particolare,
[...] R.G. n. 4369/2018
ex art. 111 cod. proc. civ., della banca attrice, in virtù di contratto di cessione di crediti pro-soluto, stipulato in data 07 dicembre 2018 tra
[...]
e e pubblicato sulla Gazzetta Parte_1 Controparte_2
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 144 del 13 dicembre 2018; che ha conferito a in data 04 giugno 2019 in Controparte_2 CP_3 autentica del notaio di Pordenone, procura speciale per compiere, Persona_3 in nome e per conto di essa mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi;
che tra i crediti è compreso quello vantato nei confronti di e CP_4 CP_1
, portato dalla sentenza n. 865/2011 del Tribunale di Avellino ed oggetto
[...] dell'odierno giudizio.
6. Istruito documentalmente, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
8. Ancora in via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio, è intervenuta volontariamente e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2
assumendo di esser divenuta titolare del credito vantato da CP_3 [...] nei confronti della UT Parte_1 CP_1
per effetto di cessione di crediti “in blocco” ex artt. 1 e 4 L. 130/1999 e d.lgs.
[...]
385/1993, stipulata in data 07 dicembre 2018 e pubblicata mezzo pubblicazione sulla
G.U. Parte Seconda n. 144 del 13 dicembre 2018.
Orbene, detto intervento deve essere qualificato come intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso di tutte le parti alla estromissione dal giudizio della cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur avendo la sentenza efficacia, anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale cessionario del diritto controverso.
Quanto alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, in tema di azione revocatoria, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario R.G. n. 4369/2018
può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, n. 5649 del 2023).
9. Passando ad esaminare il merito della res controversa, i convenuti hanno eccepito che la domanda di revocatoria è stata compiuta oltre il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2903 c.c..
Orbene, il Tribunale non può non rilevare come i convenuti siano decaduti dal potere di rilevare l'eccezione di prescrizione, in quanto trattandosi di eccezione in senso stretto, essa è da proporsi con comparsa di costituzione e risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione, mentre nel caso di specie, la costituzione dei convenuti è avvenuta tardivamente, il giorno 06 maggio 2019, coincidente con la data dell'udienza fissata in citazione e non differita ex art. 168 bis, co. V, c.p.c..
10. Ciò posto, si premette che l'azione revocatoria ordinaria, com'è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata.
Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria.
Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso - la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr.
Cass. SS. UU. 9440/2004).
Dunque, l'azione revocatoria, prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la sola esistenza R.G. n. 4369/2018
di una ragione di credito e, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, è altresì necessario che sussista l'elemento di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni).
Tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n.
7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95).
Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (Cass. n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-
2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/02/2015, n. 1902/15).
Occorre, inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., con riferimento all'atto a titolo gratuito, la sussistenza dell'elemento ulteriore, di carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del danno arrecato dal debitore mediante il compimento dell'atto dispositivo (c.d. consilium fraudis) che si R.G. n. 4369/2018
atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito.
Ed, invero, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il “consilium fraudis”, quale requisito soggettivo, è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.,
a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
11. Nel caso di specie, risulta dimostrato il credito vantato dall'attrice
[...]
quale risultante dalla sentenza n. Parte_4
865/2011, con cui il Tribunale di Avellino, in data 17 maggio 2011, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 855/2006 proposta da CP_1
e ha revocato l'ingiunzione monitoria ed ha condannato gli
[...] CP_4 opponenti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta – odierna Pt_4 attrice - della minor somma pari ad € 34.226,33, oltre interessi legali a far data dal
18.05.2005 sino al soddisfo oltre alle spese del procedimento. R.G. n. 4369/2018
Risulta, poi, documentalmente provato che tale sentenza, munita di formula esecutiva in data 10 gennaio 2012, è stata notificata, in uno all'atto di precetto, ai debitori ed a rispettivamente in data 23 agosto 2013 CP_1 CP_4 ed il 17 maggio 2014.
Risulta, ancora, documentalmente provato che, con atto del 18.10.2013, a rogito del
Notaio , recante rep. n. 2650 e racc. n.1706 e trascritto il Persona_2
21.10.2013 al registro generale n. 18006 e registro particolare n. 14480, la debitrice ha trasferito, in favore di , la piena proprietà CP_1 Parte_3 dell'immobile sito in Montoro Superiore (AV) alla via Incoronata, piano 1, int. 2, foglio
14, part. 375, sub. 5.
Dalla premessa dell'atto notarile prodotto dall'interventrice in sede di memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c. risulta che ha inteso trasferire a CP_1 Pt_3
la piena proprietà del menzionato immobile “al fine di estinguere, ex art.
[...]
1197 del codice civile, il debito di € 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), per capitale ed interessi, dovuto dalla stessa nei confronti di Parte_3 come da numero tre cambiali scritte su carta filigranata del competente bollo, emesse da a favore del predetto tutte in data 10 gennaio CP_1 Parte_3
2009 e precisamente due ciascuna di € 20.000 (ventimila virgola zero zero) scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2010 e il 31 dicembre 2011 ed una di € 24.000 scadente il 30 giugno 2013”.
Ebbene, pare opportuno sottolineare che la “datio in solutum” costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque, non dovuto, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, sent. n. 26927/2017).
Quanto agli ulteriori elementi identificativi della domanda di declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di compravendita del presente giudizio, ovvero cd. eventus damni,
l'attrice ha provato la compromissione della garanzia patrimoniale della debitrice
[...]
, la quale, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova idonea a far ritenere CP_1 accertata la consistenza del patrimonio residuo e l'idoneità dello stesso a soddisfare le ragioni creditizie.
Invero, la UT , pur avendo dedotto che tale atto non avrebbe CP_1 in realtà comportato alcun impoverimento, in quanto il proprio patrimonio (cfr. pag. R.G. n. 4369/2018
3 comparsa di costituzione e risposta) sarebbe stato idoneo a soddisfare il credito di parte attrice, alcun elemento in termini di allegazione e prova ha fornito al fine di vagliare la solidità della propria posizione patrimoniale, non avendo dimostrato l'inesistenza del rischio della compromissione della garanzia patrimoniale e, dunque,
l'esistenza di ampie residualità patrimoniali a garanzia dei crediti vantati dall'attrice.
A tanto aggiungasi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente anche il presupposto dell'eventus damni.
Quanto al requisito soggettivo, l'atto di disposizione compiuto da CP_1 rientra nella nozione di atto a titolo oneroso ed, invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la datio in solutum costituisce un contratto a titolo oneroso con funzione solutorio-satisfattiva.
Occorre, pertanto, accertare in primo luogo la conoscenza in capo alla debitrice
[...]
del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento CP_1 dell'atto dispositivo. Siffatta prova, che deve riguardare lo stato soggettivo de quo al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa, può essere fornita tramite presunzioni (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18315/15).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere da CP_1 successivamente all'insorgenza del credito, essendo stato l'atto impugnato compiuto in data 18 ottobre 2013 e, dunque, dopo meno di un mese dalla notifica del titolo giudiziale (rappresentato dalla sentenza n. 865/2011, con cui il Tribunale di Avellino, in data 17 maggio 2011, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 855/2006 proposta da e in uno all'atto di precetto, CP_1 CP_4 avvenuta in data 19.09.2013 nei confronti di . CP_1
Appare, dunque, evidente la consapevolezza in capo a di ledere le CP_1 ragioni dei creditori.
Quanto, invece, all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 n. 2 c.c. in capo al terzo e, dunque, alla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle pretese creditorie da parte del terzo acquirente (la cd. scientia damni), rileva il Tribunale Parte_3 che dai certificati anagrafici prodotti in atti dall'interventrice in sede di memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c. è emerso che l'acquirente è il nipote del Parte_3 marito dell'alienante , perché figlio del fratello CP_1 CP_4 CP_5
, sussistendo, dunque, tra le parti dell'atto dispositivo un rapporto di parentela
[...] R.G. n. 4369/2018
tale da far presumere una conoscenza, sia pure sommaria, da parte del terzo acquirente circa la situazione debitoria degli zii.
Ed, invero, pur non essendovi prova in atti di una eventuale coabitazione tra parenti,
è altrettanto vero che, nell'atto notarile impugnato è previsto che il trasferimento immobiliare è avvenuto al fine di estinguere il debito di € 64.000,00 contratto da
[...]
in forza di tre cambiali emesse dalla in favore di CP_1 CP_1 Parte_3
e, tuttavia, manca in atti la prova (di cui era gravata la parte UT) dell'esistenza del pregresso rapporto di debito-credito tra l'alienante e l'acquirente, con la conseguenza che deve ritenersi insussistente un motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (cfr. Cass., n. 13447/2013).
12. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi per accogliere la domanda dell'attrice volta alla declaratoria di inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901, co. 1 c.c. dell'atto del
18.10.2013 a rogito del Notaio , rep. n. 2650, racc. n. 1706 e Persona_2 trascritto il 21.10.2013 al registro generale n. 18006 e registro particolare n. 14480 con cui ha trasferito, in favore di , la piena proprietà CP_1 Parte_3 dell'immobile sito in Montoro Superiore (AV) alla via Incoronata, piano 1, int. 2, foglio
14, part. 375, sub. 5.
13. Va, infine, ordinato al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di effettuare la annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa Valeria
Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 4369/2018, così provvede:
a) dichiara l'inefficacia relativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., dell'atto del 18.10.2013 a rogito del notaio , rep. n. 2650 e racc. n. 1706 Persona_2
e trascritto il 21.10.2013 al reg. gen. n. 18006 e reg. part. n. 14480 con cui CP_1
ha trasferito, in favore di , la piena proprietà dell'immobile sito
[...] Parte_3 R.G. n. 4369/2018
in Montoro Superiore (AV) alla via Incoronata, piano 1, int. 2, foglio 14, part. 375, sub. 5;
b) ordina al Conservatore dei RR.II territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
c) condanna i convenuti e alla rifusione, in solido tra loro CP_1 Parte_3 ed in favore dell'attrice Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 2.905,00 (fase
[...] di studio ed introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IV e CPA, se dovute, come per legge ed, in favore dell'interventrice
[...]
della somma di € 3.808,00 (fase istruttoria e decisoria), oltre Controparte_2 rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IV e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 11 luglio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 4369/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4369 del R.G. dell'anno 2018 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IV , con sede in Roma, alla via Lucrezia Romana n. 41/47 e, per P.IV_1 essa, quale procuratrice, la (P.IV ), in Parte_2 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via
Carucci n. 131, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anna D'Addicco (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_1
è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Ubaldo Leprino n. 37;
ATTRICE
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
29.06.1967 e residente a [...];
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_3 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione depositata in data 08 maggio 2025, dall'Avv. Raffaele
Rinaldi (C.F. , presso il cui studio sono elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliati in Avellino, alla via De Sanctis n. 12;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_3 pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n.1 e, per essa, quale procuratrice speciale, (P.IV ), in persona del CP_3 P.IV_4 R.G. n. 4369/2018
legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona alla Piazzetta Monte n.1, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., dall'Avv. Paola Sullo (C.F. , presso il cui studio CodiceFiscale_5
è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via De Sanctis n.12;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.10.2018, la
[...] ha evocato innanzi al Tribunale di Avellino Parte_4 CP_1
e al fine di sentir “dichiarare inefficace nei confronti della
[...] Parte_3
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, l'atto di compravendita del 18.10.2013, repertorio numero 2650/1706 e trascritto il 21.10.2013 al registro generale n. 18006 e registro particolare n. 14480, in quanto pregiudizievole delle ragioni dell'esponente, concorrendo tutti e presupposti e le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.; per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari ex art. 2566 c.c.; condannare i convenuti anche in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha premesso:
- che, con atto del 15.01.2004 recante rep. 39105 per Notar la Persona_1 [...] ha conferito procura generale di Parte_4 rappresentanza sostanziale e processuale alla Parte_2
- che, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 865/2011 depositata in data
17.05.2011, il Tribunale di Avellino, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 855/2006, ha condannato e , in solido tra CP_4 CP_1 loro, al pagamento in favore dell'opposta Parte_4 della somma di € 34.226,33, oltre interessi legali dal 18.05.2005 al
[...] soddisfo nonché delle spese della fase monitoria e della fase di opposizione, tali ultime R.G. n. 4369/2018
liquidate in € 100,00 per esborsi, € 1.313,00 per diritti ed € 3.200,00 per onorari, oltre IV, CPA e rimborso forfetario per spese generali come per legge, oltre alle spese della espletata consulenza;
- che, in data 10 gennaio 2012 è stata apposta la formula esecutiva alla sentenza n.
865/2011;
- che, in data 17 settembre 2013 e 19 settembre 2013 e, poi, in data 16 aprile 2014
e 17 maggio 2014, è stata notificata la sentenza a e in CP_4 CP_1 uno all'atto di precetto;
- che dalle visure ipocatastali effettuate prima di procedere ad esecuzione nei confronti di è emerso che la debitrice, con atto stipulato in data 18.10.2013 e CP_1 trascritto in data 21.10.2013, rep. 2650/1706 registro generale n. 18006 registro particolare n. 14480 per Notaio , ha alienato, nei limiti della Persona_2 quota di proprietà, a l'immobile sito in Montoro alla frazione Torchiati Parte_3 alla via Incoronata, foglio 14 part. 375 sub. 5 – ora part. 614 sub. 5;
- che con il menzionato atto ha disposto del proprio intero patrimonio CP_1 immobiliare;
- che il comportamento posto in essere da è altamente pregiudizievole CP_1 delle ragioni della Banca creditrice, in quanto atto a svuotare di ogni garanzia il credito della Banca;
- che il menzionato atto è stato stipulato nella consapevolezza di recare pregiudizio alla Banca, essendo avvenuto a seguito della notificazione della sentenza n. 865/2011 divenuta definitivamente esecutiva;
- che la consapevolezza di pregiudicare le ragioni della Banca attrice sussiste anche in capo al terzo acquirente, come è evincibile dall'atto - in relazione a prezzo, modalità di vendita e del presunto pagamento - e dai rapporti tra le parti;
- che alla data dell'atto introduttivo del presente giudizio i coniugi e CP_1 non risultano titolari di alcun bene;
CP_4
- che sono, pertanto, ravvisabili, ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, la scientia fraudis, l'eventus damni e la consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore;
- che si è liberata dell'unico bene di cui disponeva in data 18.10.2013, CP_1 in un momento, dunque, immediatamente successivo alla notifica della sentenza divenuta esecutiva, avvenuta in data 19.09.2013;
- che le modalità di vendita e i rapporti tra le parti provano la sussistenza della consapevolezza in capo al terzo acquirente circa il pregiudizio potenzialmente arrecato al creditore. R.G. n. 4369/2018
L'attrice ha concluso chiedendo di dichiarare inefficace l'atto de quo in quanto pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie, concorrendo tutti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, di ordinare alla Conservatoria dei
Registri immobiliari competente per territorio la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2566 c.c. L'attrice ha, infine, chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari.
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
06.05.2019, i convenuti e , i quali hanno premesso in CP_1 Parte_3 fatto che la vendita del cespite immobiliare è avvenuta a prezzo congruo e con modalità di pagamento trasparenti, come indicate nell'atto di compravendita e che
[...]
è acquirente in buona fede, avendo acquistato l'immobile nel quale Parte_3 attualmente abita.
I convenuti hanno, inoltre, fatto rilevare che l'atto di compravendita risulta anteriore alla notifica dell'atto di citazione in oggetto, che la domanda ex art. 2901 c.c. non è stata trascritta e che l'attrice ha notificato l'atto di citazione allo spirare del termine prescrizionale previsto per l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
I convenuti hanno, poi, contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo sia in capo alla venditrice, in quanto ha alienato l'immobile ad un prezzo CP_1 compatibile con i valori di mercato del periodo di interesse attraverso le modalità di pagamento indicate nel rogito notarile, sia in capo all'acquirente , Parte_3 che non era a conoscenza della sentenza emessa nei confronti di , la CP_1 quale peraltro è altresì titolare di ulteriori beni su cui l'attrice può soddisfarsi.
I convenuti hanno, dunque, concluso chiedendo di accertare che la compravendita oggetto dell'atto impugnato non sia stata effettuata con l'intenzione di sottrarre consistenza patrimoniale alla UT , la quale risulta in possesso CP_1 di altri beni su cui la creditrice avrebbe potuto far valere le proprie ragioni creditorie e che l'intenzione di acquistare l'immobile sia stata indirizzata a destinare lo stesso quale propria casa di abitazione, in buona fede e in assenza di consapevolezza circa le posizioni debitorie della sua dante causa. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 06 maggio
2019, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
5. Nelle more, con comparsa depositata in data 24.06.2019, ha spiegato intervento volontario e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2 CP_3
deducendo di aver spiegato intervento quale successore a titolo particolare,
[...] R.G. n. 4369/2018
ex art. 111 cod. proc. civ., della banca attrice, in virtù di contratto di cessione di crediti pro-soluto, stipulato in data 07 dicembre 2018 tra
[...]
e e pubblicato sulla Gazzetta Parte_1 Controparte_2
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 144 del 13 dicembre 2018; che ha conferito a in data 04 giugno 2019 in Controparte_2 CP_3 autentica del notaio di Pordenone, procura speciale per compiere, Persona_3 in nome e per conto di essa mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi;
che tra i crediti è compreso quello vantato nei confronti di e CP_4 CP_1
, portato dalla sentenza n. 865/2011 del Tribunale di Avellino ed oggetto
[...] dell'odierno giudizio.
6. Istruito documentalmente, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
8. Ancora in via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio, è intervenuta volontariamente e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2
assumendo di esser divenuta titolare del credito vantato da CP_3 [...] nei confronti della UT Parte_1 CP_1
per effetto di cessione di crediti “in blocco” ex artt. 1 e 4 L. 130/1999 e d.lgs.
[...]
385/1993, stipulata in data 07 dicembre 2018 e pubblicata mezzo pubblicazione sulla
G.U. Parte Seconda n. 144 del 13 dicembre 2018.
Orbene, detto intervento deve essere qualificato come intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso di tutte le parti alla estromissione dal giudizio della cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur avendo la sentenza efficacia, anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale cessionario del diritto controverso.
Quanto alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, in tema di azione revocatoria, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario R.G. n. 4369/2018
può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, n. 5649 del 2023).
9. Passando ad esaminare il merito della res controversa, i convenuti hanno eccepito che la domanda di revocatoria è stata compiuta oltre il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2903 c.c..
Orbene, il Tribunale non può non rilevare come i convenuti siano decaduti dal potere di rilevare l'eccezione di prescrizione, in quanto trattandosi di eccezione in senso stretto, essa è da proporsi con comparsa di costituzione e risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione, mentre nel caso di specie, la costituzione dei convenuti è avvenuta tardivamente, il giorno 06 maggio 2019, coincidente con la data dell'udienza fissata in citazione e non differita ex art. 168 bis, co. V, c.p.c..
10. Ciò posto, si premette che l'azione revocatoria ordinaria, com'è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata.
Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria.
Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso - la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr.
Cass. SS. UU. 9440/2004).
Dunque, l'azione revocatoria, prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la sola esistenza R.G. n. 4369/2018
di una ragione di credito e, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, è altresì necessario che sussista l'elemento di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni).
Tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n.
7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95).
Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (Cass. n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-
2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/02/2015, n. 1902/15).
Occorre, inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., con riferimento all'atto a titolo gratuito, la sussistenza dell'elemento ulteriore, di carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del danno arrecato dal debitore mediante il compimento dell'atto dispositivo (c.d. consilium fraudis) che si R.G. n. 4369/2018
atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito.
Ed, invero, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il “consilium fraudis”, quale requisito soggettivo, è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.,
a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
11. Nel caso di specie, risulta dimostrato il credito vantato dall'attrice
[...]
quale risultante dalla sentenza n. Parte_4
865/2011, con cui il Tribunale di Avellino, in data 17 maggio 2011, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 855/2006 proposta da CP_1
e ha revocato l'ingiunzione monitoria ed ha condannato gli
[...] CP_4 opponenti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta – odierna Pt_4 attrice - della minor somma pari ad € 34.226,33, oltre interessi legali a far data dal
18.05.2005 sino al soddisfo oltre alle spese del procedimento. R.G. n. 4369/2018
Risulta, poi, documentalmente provato che tale sentenza, munita di formula esecutiva in data 10 gennaio 2012, è stata notificata, in uno all'atto di precetto, ai debitori ed a rispettivamente in data 23 agosto 2013 CP_1 CP_4 ed il 17 maggio 2014.
Risulta, ancora, documentalmente provato che, con atto del 18.10.2013, a rogito del
Notaio , recante rep. n. 2650 e racc. n.1706 e trascritto il Persona_2
21.10.2013 al registro generale n. 18006 e registro particolare n. 14480, la debitrice ha trasferito, in favore di , la piena proprietà CP_1 Parte_3 dell'immobile sito in Montoro Superiore (AV) alla via Incoronata, piano 1, int. 2, foglio
14, part. 375, sub. 5.
Dalla premessa dell'atto notarile prodotto dall'interventrice in sede di memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c. risulta che ha inteso trasferire a CP_1 Pt_3
la piena proprietà del menzionato immobile “al fine di estinguere, ex art.
[...]
1197 del codice civile, il debito di € 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), per capitale ed interessi, dovuto dalla stessa nei confronti di Parte_3 come da numero tre cambiali scritte su carta filigranata del competente bollo, emesse da a favore del predetto tutte in data 10 gennaio CP_1 Parte_3
2009 e precisamente due ciascuna di € 20.000 (ventimila virgola zero zero) scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2010 e il 31 dicembre 2011 ed una di € 24.000 scadente il 30 giugno 2013”.
Ebbene, pare opportuno sottolineare che la “datio in solutum” costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque, non dovuto, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, sent. n. 26927/2017).
Quanto agli ulteriori elementi identificativi della domanda di declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di compravendita del presente giudizio, ovvero cd. eventus damni,
l'attrice ha provato la compromissione della garanzia patrimoniale della debitrice
[...]
, la quale, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova idonea a far ritenere CP_1 accertata la consistenza del patrimonio residuo e l'idoneità dello stesso a soddisfare le ragioni creditizie.
Invero, la UT , pur avendo dedotto che tale atto non avrebbe CP_1 in realtà comportato alcun impoverimento, in quanto il proprio patrimonio (cfr. pag. R.G. n. 4369/2018
3 comparsa di costituzione e risposta) sarebbe stato idoneo a soddisfare il credito di parte attrice, alcun elemento in termini di allegazione e prova ha fornito al fine di vagliare la solidità della propria posizione patrimoniale, non avendo dimostrato l'inesistenza del rischio della compromissione della garanzia patrimoniale e, dunque,
l'esistenza di ampie residualità patrimoniali a garanzia dei crediti vantati dall'attrice.
A tanto aggiungasi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente anche il presupposto dell'eventus damni.
Quanto al requisito soggettivo, l'atto di disposizione compiuto da CP_1 rientra nella nozione di atto a titolo oneroso ed, invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la datio in solutum costituisce un contratto a titolo oneroso con funzione solutorio-satisfattiva.
Occorre, pertanto, accertare in primo luogo la conoscenza in capo alla debitrice
[...]
del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento CP_1 dell'atto dispositivo. Siffatta prova, che deve riguardare lo stato soggettivo de quo al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa, può essere fornita tramite presunzioni (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18315/15).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere da CP_1 successivamente all'insorgenza del credito, essendo stato l'atto impugnato compiuto in data 18 ottobre 2013 e, dunque, dopo meno di un mese dalla notifica del titolo giudiziale (rappresentato dalla sentenza n. 865/2011, con cui il Tribunale di Avellino, in data 17 maggio 2011, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 855/2006 proposta da e in uno all'atto di precetto, CP_1 CP_4 avvenuta in data 19.09.2013 nei confronti di . CP_1
Appare, dunque, evidente la consapevolezza in capo a di ledere le CP_1 ragioni dei creditori.
Quanto, invece, all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 n. 2 c.c. in capo al terzo e, dunque, alla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle pretese creditorie da parte del terzo acquirente (la cd. scientia damni), rileva il Tribunale Parte_3 che dai certificati anagrafici prodotti in atti dall'interventrice in sede di memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c. è emerso che l'acquirente è il nipote del Parte_3 marito dell'alienante , perché figlio del fratello CP_1 CP_4 CP_5
, sussistendo, dunque, tra le parti dell'atto dispositivo un rapporto di parentela
[...] R.G. n. 4369/2018
tale da far presumere una conoscenza, sia pure sommaria, da parte del terzo acquirente circa la situazione debitoria degli zii.
Ed, invero, pur non essendovi prova in atti di una eventuale coabitazione tra parenti,
è altrettanto vero che, nell'atto notarile impugnato è previsto che il trasferimento immobiliare è avvenuto al fine di estinguere il debito di € 64.000,00 contratto da
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in forza di tre cambiali emesse dalla in favore di CP_1 CP_1 Parte_3
e, tuttavia, manca in atti la prova (di cui era gravata la parte UT) dell'esistenza del pregresso rapporto di debito-credito tra l'alienante e l'acquirente, con la conseguenza che deve ritenersi insussistente un motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (cfr. Cass., n. 13447/2013).
12. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi per accogliere la domanda dell'attrice volta alla declaratoria di inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901, co. 1 c.c. dell'atto del
18.10.2013 a rogito del Notaio , rep. n. 2650, racc. n. 1706 e Persona_2 trascritto il 21.10.2013 al registro generale n. 18006 e registro particolare n. 14480 con cui ha trasferito, in favore di , la piena proprietà CP_1 Parte_3 dell'immobile sito in Montoro Superiore (AV) alla via Incoronata, piano 1, int. 2, foglio
14, part. 375, sub. 5.
13. Va, infine, ordinato al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di effettuare la annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa Valeria
Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 4369/2018, così provvede:
a) dichiara l'inefficacia relativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., dell'atto del 18.10.2013 a rogito del notaio , rep. n. 2650 e racc. n. 1706 Persona_2
e trascritto il 21.10.2013 al reg. gen. n. 18006 e reg. part. n. 14480 con cui CP_1
ha trasferito, in favore di , la piena proprietà dell'immobile sito
[...] Parte_3 R.G. n. 4369/2018
in Montoro Superiore (AV) alla via Incoronata, piano 1, int. 2, foglio 14, part. 375, sub. 5;
b) ordina al Conservatore dei RR.II territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
c) condanna i convenuti e alla rifusione, in solido tra loro CP_1 Parte_3 ed in favore dell'attrice Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 2.905,00 (fase
[...] di studio ed introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IV e CPA, se dovute, come per legge ed, in favore dell'interventrice
[...]
della somma di € 3.808,00 (fase istruttoria e decisoria), oltre Controparte_2 rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IV e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 11 luglio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 4369/2018