Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5015/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5015/2022
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Donatella Forcina, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Oliviero Sezzi, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 5.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Controparte_1
separazione, alle condizioni di cui alla comparsa costituzione.
Con ordinanza del 14.3.2023, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
collocava i figli minori presso la madre in via prevalente;
assegnava la ex casa coniugale alla suddetta collocataria;
prevedeva che il genitore non collocatario potesse avere con sé i figli minori nelle modalità
determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì
di ogni settimana dalle ore 15 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
poneva a carico del genitore non collocatario l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 200,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
rigettava le richieste di assegno di mantenimento per la coniuge e di contributo locativo.
Nelle more del giudizio, le parti raggiugevano un accordo e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, previa rinuncia delle stesse ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Latina il 9.7.2011 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto 77, P. II
Serie A, dell'anno 2011), alle condizioni dell'accordo depositato il 15.11.2024;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n.77, parte II
serie A).
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 20.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti