Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
6116 /2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6116/2023, assunta in decisione il 28.3.2025, vertente tra:
OL IO, c.f.: [...], rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonella Irtolo, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Tommaso Campanella n. 38, è elettivamente domiciliato
CONTRO
INPS, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Dario Adornato, Valeria Grandizio ([...]), Ettore Triolo giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede INPS.
Con ricorso del 1.3.2023, il Sig. PO IO proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971, e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, c. 3, L.104/92, dal 7.3.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. Idone Giacomo IO, il quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo al sig. PO la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Nello specifico, il dott. Idone, nella relazione di consulenza medico-legale, redatta all'interno del procedimento NRG 842/2023, concludeva che: Il Sig. PO IO presenta un'invalidità dell'81% (ottantuno); inoltre è portatore di handicap (art.3 comma 1) L.104; il tutto dalla data della presentazione della domanda: 07.03.2022.”
Parte ricorrente ha sostenuto che il Ctu nominato non ha valutato: “ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti la broncopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratoria in O2 terapia, allegata in atti con prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine, rilasciata dall'A.S.P. di Reggio
Calabria in data 21.04.2021 nonché in data 23.03.2022. Inoltre, neppure la patologia oculistica è stata valutata dal consulente nominato, ampiamente documentata in atti da referti oculistici, attestanti: “neovascolarizzazione coroidale, CNV tipo 3”. Pertanto, le conclusioni espresse dal CTU, non sono condivisibili, già da tali certificati doveva essere accertato il grave quadro clinico posto a carico del ricorrente, determinante una compromissione irreversibile della qualità di vita dello stesso, con riduzione della capacità lavorativa e necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione da parte dei familiari lavoratori.
Alla luce delle suddette motivazioni, le valutazioni espresse nella CTU appaiono inadeguate, omissive e gravemente penalizzanti al fine del riconoscimento pensionistico richiesto dal ricorrente, affetto da patologie invalidanti, non correttamente valutate dal CTU, tali da giustificare completamente la necessità di assistenza continua da parte dei familiari lavoratori e da rendere necessario l'utilizzo di presidi medici e ausili sanitari riconosciuti dal SSN ai soggetti in stato di handicap grave.”
Si costituiva l'INPS contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale ed osservando che: “La patologia riscontrata non necessita di intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale.
Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.
Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante indicata.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 17.5.24. questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la nuova certificazione medica prodotta da parte ricorrente, attestante a dire della stessa, un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, disponeva il richiamo del Dott. Idone
Giacomo IO, affinchè valutasse la situazione clinica del ricorrente.
Il CTU, Dott. Idone, in data 15.3.2025, depositava, pertanto, nuova relazione tecnica, riconoscendo in capo al sig. PO la sussistenza solo del requisito di cui all'art.12 L.118/71, con decorrenza dal
16.2.2024.
Nello specifico, il Dott. Idone, in risposta ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, così argomentava:
“Il Sig. PO IO presenta un'invalidità del 100% (cento); inoltre è portatore di handicap
(art.3 comma 1) L.104; L'inabilità dalla data del certificato oculistico del 16.2.2024.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. Idone a riconoscere il diritto al beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. OL IO della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971 a far data dal 16.2.2024 (data del certificato oculistico). Confermava, di contro, l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per l'art. 3, comma
3, l. 104/92
Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell'INPS il costo dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
Sig. OL IO, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a PO IO la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971, a far data dal 16.2.2024 (data del certificato oculistico), come da risultanze probatorie di cui alla perizia (depositata in data 15.3.2025) del Dott. Idone Giacomo
IO;
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell'INPS il costo dell'accertamento peritale, liquidato in favore del Dr. Idone Giacomo IO, come da separato provvedimento.
Reggio Calabria, lì 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino