Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/11/2007, n. 23032
CASS
Sentenza 2 novembre 2007

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In caso di riapertura del fallimento di una società che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall'uso del termine "riapertura" sia dalla non necessità di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando,ai fini della continuità ed unicità del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti "medio tempore" dall'imprenditore possano essere revocati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/11/2007, n. 23032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23032
    Data del deposito : 2 novembre 2007

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