Sentenza 2 novembre 2007
Massime • 1
In caso di riapertura del fallimento di una società che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall'uso del termine "riapertura" sia dalla non necessità di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando,ai fini della continuità ed unicità del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti "medio tempore" dall'imprenditore possano essere revocati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/11/2007, n. 23032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23032 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi AN - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GESTIONS FINANCIERES S.A. (già BUREAUX MODERNES LUX S.A. EN LIQUIDATION), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ANDREOLI DARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CAPITAL PARTNERS 2000 INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato FUSILLO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO MASSIMO VENTURA, ALESSANDRO VINCENZO FRITTELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AN GI, nella qualità di CURATORE DEL FALLIMENTO 37653 di CENTRO UFFICI MODERNI EUR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ALPA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del notaio Dott. Antonio Matella di Roma, rep. 31624 del 31/10/06, in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2 65/03 del Tribunale di ROMA, Sezione fallimentare, depositata il 20/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/07 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore N Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il dichiararsi in via preliminare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere della controversia;
inammissibili i motivi attinenti al merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 20 marzo 2003 il Tribunale di Roma, accogliendo un'istanza proposta dalla società statunitense Capital NE 2000 Inc. (in prosieguo Capital NE), ha ordinato la riapertura del fallimento della Centro Uffici Moderni Eur s.p.a. (in prosieguo Cume), la quale, dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale cui era stata sottoposta, aveva trasferito la sede legale nel Principato del Lussemburgo mutando la propria denominazione in Bureaux Modernes Lux s.a..
Avverso tale decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione la Gestions Financieres (già Bureaux Modernes Lux) s.a. eccependo: 1) la violazione del principio del contraddittorio, per essere stata l'istanza di riapertura del fallimento notificata al sig. AN MI quando questi aveva ormai cessato di essere il liquidatore della società; 2) il difetto di giurisdizione del tribunale di Roma, per essere stata ormai la società cancellata dal registro delle imprese italiano ed avere ad ogni effetto assunto la veste di società lussemburghese, con il corollario, che il procedimento dinanzi al tribunale avrebbe dovuto esser sospeso in attesa della definizione del regolamento di giurisdizione frattanto richiesto;
3) il difetto di legittimazione del sig. RE IM, per il cui tramite era stata presentata l'istanza di riapertura del fallimento ad opera della Capital NE, essendo costui solo uno dei componenti del consiglio di amministrazione di detta, società e spettando invece il potere rappresentativo dell'ente all'organo collegiale nella sua interezza;
4) la mancanza dei presupposti individuati dal tribunale per la riapertura del fallimento, non essendo vero che la società tornata in bonis non si fosse attivata per conseguire i rimborsi fiscali ad essa spettanti, non risultando che le prospettive del contenzioso tributario in corso all'atto della riapertura fossero diverse da quelle già note al momento della chiusura del fallimento, ne' sussistendo le condizioni per potersi avvalere dei sopravvenuti benefici del condono fiscale. La Capital NE ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato chiamato dinanzi alla prima sezione civile di questa corte all'udienza del 13 novembre 2006, ed in quella sede è intervenuto con apposita procura anche il difensore del fallimento intimato. Ma il collegio, rilevato che uno dei motivi del ricorso investe il tema della giurisdizione, ne ha disposto la trasmissione alle sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso, che, come già sopra accennato, solleva un problema di giurisdizione.
Detto motivo di ricorso è infondato.
Esso muove da un presupposto non condivisibile: che la riapertura del fallimento, disposta a norma della L. Fall., art. 121, equivalga ad una nuova dichiarazione di fallimento, onde anche i criteri di collegamento col foro, in base ai quali è da stabilirsi la competenza giurisdizionale, dovrebbero essere verificati ex novo avendo riguardo alla situazione esistente al momento della ipotizzata riapertura.
Ma tale presupposto, come s'è detto, non è condivisibile. Pur dovendosi dare atto dell'esistenza di autorevoli (ma non certo unanimi) voci di dottrina che confortano l'opinione sostenuta dalla difesa di parte ricorrente, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal contrario orientamento, largamente prevalente in giurisprudenza e che ha trovato recente eco in una pronuncia di questa corte (Cass. n. 22380 del 2006), secondo cui, viceversa, la riapertura del fallimento produce la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale e non un nuovo, autonomo procedimento. Depone in tal senso la stessa terminologia adoperata dal legislatore, giacché la parola "riapertura" evidentemente implica la ripresa del medesimo procedimento prima chiuso, e non già l'inizio di uno nuovo e diverso da quello;
e ne è conferma il fatto che le condizioni alle quali il citato art. 121, subordina il provvedimento di riapertura non implicano la necessità di alcun riesame dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura concorsuale, sull'evidente presupposto della continuità della procedura medesima, di cui non occorre perciò più verificare gli anzidetti requisiti. È vero che alla procedura così riaperta sono poi ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura, che gli atti compiti dall'imprenditore in quel medesimo intervallo di tempo sono soggetti ad eventuale revocatoria entro termini decorrenti dalla riapertura e che, anziché richiamare in ufficio il Giudice delegato ed il curatore (espressione, questa, anch'essa peraltro significativa della naturale continuità della procedura), il tribunale potrebbe nominarne di nuovi, ma ciò si spiega con la necessità di tener conto comunque di quel che di fatto è (o potrebbe essere) nel frattempo accaduto e che sarebbe impossibile ignorare. La procedura riaperta risente cioè, per forza di cose, della segmentazione imposta dal precedente provvedimento di chiusura, ma questo non basta certo a dimostrare che essa è autonoma e distinta da quella originaria.
Del resto, va pur rilevato come anche l'autorevole dottrina invocata dalla ricorrente e dalla quale qui si dissente parla pur sempre, in proposito, di "fallimento derivato", per ciò stesso sottolineando il nesso inscindibile che, innegabilmente, lega il provvedimento di riapertura all'originaria dichiarazione di fallimento. Nesso in presenza del quale - a maggior ragione ove si tenga ferma l'unicità e la continuità del procedimento concorsuale chiuso e poi riaperto - è incontestabile che anche i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale non possano che essere individuati con riferimento alla situazione esistente all'atto dell'originaria dichiarazione di fallimento, non risultando altrimenti neppure configurabile una riapertura di detto fallimento, nel senso indicato dal citato art. 121, ad opera di un giudice operante in un diverso Stato e secondo una propria e diversa lex fori.
Stando così le cose, ed essendo indiscussa la giurisdizione del giudice italiano al tempo della dichiarazione originaria di fallimento della CUME, la cui soggettività giuridica è rimasta invariata pur dopo il mutamento di denominazione ed il trasferimento della sede all'estero, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato;
e tale conclusione investe anche il profilo concernente l'asserita impossibilità di riapertura del fallimento dopo più di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese italiano, posto appunto che la cancellazione è avvenuta a seguito di un mero trasferimento di sede all'estero e non ha in alcun modo inciso sulla permanenza in vita dell'ente.
È poi appena il caso di aggiungere che neppure la doglianza relativa alla mancata sospensione del procedimento, in pendenza di un proposto regolamento di giurisdizione, coglie nel segno, non essendo la sospensione obbligatoria e dovendosi condividere, per le ragioni già indicate, il giudizio di manifesta infondatezza della contestazione di giurisdizione in base al quale il tribunale ha negato la sospensione.
Per l'esame dei restanti motivi il ricorso va rimesso alla prima sezione civile di questa corte.
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il secondo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano nella presente causa e rimette gli atti alla prima sezione civile per l'esame dei rimanenti motivi di ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2007