TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2693 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ZANNI LEOPOLDO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. ZANNI LEOPOLDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 17/01/2004; che dal matrimonio era nata una IA: , il 27/05/2004; Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
1 Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda.
La IG.ra trasferirà la propria residenza presso l'immobile sito in Napoli Controparte_1 di sua proprietà esclusiva ove vivrà insieme alla IA . Per_1
Nulla si statuisce in ordine al diritto di visita della IA essendo maggiorenne e capace di autodeterminarsi nella scelta di frequentazione dei genitori.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Il coniuge , a titolo di concorso nel mantenimento della IA maggiorenne Parte_1 non economicamente autosufficiente, verserà una somma mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, pari ad € 500,00, sino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente. L' importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento delle spese straordinarie nella misura del 100% secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Napoli, preventivamente concordate se non indifferibili e documentate.
MANTENIMENTO DEI CONIUGI
Il IG. si obbliga a corrispondere un mantenimento a favore della coniuge Pt_1 economicamente più debole per l'importo di euro 1.000,00 mensili da versarsi su conto intestato alla IG.ra all'IBAN già noto al IG. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. CP_1 Pt_1
L' importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il IG. si obbliga al versamento a favore della IG.ra delle Parte_1 CP_1 ulteriori somme necessarie al pagamento della retta universitaria della IA, nonché di tutte le spese afferenti le attività extrascolastiche della IA.
La IG.ra è attualmente disoccupata. Controparte_1
Il IG. è un imprenditore nel settore dell'elettronica. Parte_1
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
I rapporti patrimoniali tra le parti sono regolati nei termini che seguono:
L'immobile familiare, di proprietà esclusiva della IG.ra , è assegnato alla Controparte_1 madre quale genitore collocatario della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente.
2 Quanto al mantenimento ci si riporta al capitolo “MANTENIMENTO DEI CONIUGI”, per cui il IG. si obbliga al versamento a favore della moglie, attualmente disoccupata, Pt_1 della somma di euro 1.000,00 mensili oltre le eventuali ed ulteriori spese che la IG.ra
anticiperà quali retta universitaria, spese extrascolastiche per la IA .” CP_1 Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 4, parte II, S. A, Sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 2004) ; CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30/05/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
3