Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
5 marzo 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2053/ 2024 del ruolo generale affari contenziosi,;
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. AVINO Parte_1 C.F._1
ANNA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO CP_1
DIODATA
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2024 l'istante deduceva di aver ricevuto in data
19.7.2023 comunicazione di presunto indebito relativamente alla pensione di invalidità in godimento relativamente ai ratei del periodo gennaio-agosto 2023 per un importo di euro
4.325,44.
L'istante assumeva l'illegittimità della richiesta dell' in ragione della carenza di CP_1 adeguata motivazione nonché dell'assenza di dolo tale da giustificare la pretesa resistutoria. In ogni caso rilevava che ai fini del requisito reddituale aveva cominciato a fruire della prestazione della pensione ai superstiti , quale coniuge del marito deceduto solo dal 1° agosto 2023 (stante il decesso dell'11.7.2023 per cui non si giustifica il ricalcolo della prestazione dal gennaio 2023.
1
Si costituiva l deducendo l'improcedibilità del ricorso e nel merito evidenziando che CP_1
l'indebito era scaturito dalla presenza di reddito derivante dal riconoscimento della pensione ai superstiti in quanto la era titolare di AS 04038373 e da 08/2023 anche di pensione ai Pt_1 superstiti SO 20130781 per cui erano superati i limiti reddituali per fruire della prestazione con riduzione delle rate sull'assegno e delle maggiorazioni collegate alla prestazione per un totale di euro 4.325,44 relativo al 2023, mentre dal 2024 le rate di Assegno non erano più erogate sempre per motivi reddituali.
Disposta trattazione cartolare , acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. , la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va evidenziato che il ricorso è procedibile avendo l'istante promosso l'azione giudiziale dopo aver attivato il procedimento amministrativo con ricorso al Comitato
Provinciale avverso il provvedimento di ricalcolo della prestazione del 19.7.2023.
Dalla comunicazione di indebito si evince che l' ha richiesto la somma indicata per CP_1 preteso superamento dei limiti reddituali con riferimento agli importi dell'assegno sociale in godimento per effetto della titolarità di altra pensione (pensione SO ).
Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)”, (cfr. Cass n. 5984/2022).
In particolare, in ordine alla maggiorazione sociale ex art. 38, legge n. 448/2001, specifico oggetto del provvedimento di indebito, i Giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto
2 derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n.
173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. n.
13915/2021).
Orbene nel caso di specie ha applicato retroattivamente e quindi in modo illegittimo la decurtazione della prestazione fruita andando ad incidere sui ratei del periodo gennaio-agosto
2023 in relazione ai quali certamente non concorreva altra prestazione in godimento . Difatti , come dedotto nel ricorso , il decesso del coniuge della ricorrente è avvenuta Persona_1 solo in data 11.7.2023 e pertanto evidentemente i ratei della prestazione della pensione SO non potevano che avere decorrenza dall'agosto 2023. Ne consegue che alla data del 19.7.2023 , a cui risale il ricalcolo della prestazione , l' non poteva ritenere superati i limiti reddituali e quindi CP_1 rideterminare con effetti retroattivi la prestazione non avendo la ricorrente fruito di alcuna somma derivante dalla pensione SO.
Evidentemente il superamento dei limiti reddituali può giustificare la rideterminazione degli importi solo con riferimento al periodo successivo alla effettiva percezione della nuova e concorrente prestazione. In tema la Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza
n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass.
Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". CP_ In accoglimento del ricorso, dunque, va annullato il provvedimento di indebito dell' del
19.7.2023, per l'indebito generato dalla revoca della maggiorazione sociale e va dichiarato non ripetibile l'indebito ivi riportato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
3 D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto da l'importo di € 4.325,44 Parte_1 di cui al provvedimento del 19.7.2023; CP_1 CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione.Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 04/04/2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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