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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3448 – 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del
Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3448/2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Opposizione a materia di spese condominiali”. CP_1
TRA
, C.F. ( ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Piazza Francesco D'Ovidio n.6 presso lo studio dell'Avvocato Raffaele
Salzano, che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
E
, sito in Casoria alla via Giotto n.45 – C.F. Controparte_2
- in persona del suo Amministratore p.t. Sig. P.IVA_1 Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 33, presso
[...] lo studio dell'Avvocato Fulvio Ricca, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce alla comparsa di risposta.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024, celebrata nelle forme della c.d. “trattazione scritta”, le parti precisavano le rispettive conclusioni, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo in data 29.03.2022, la sig.ra , conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, sito in Casoria alla via Giotto n.45 – C.F. - in CP_2 P.IVA_1 persona del suo Amministratore p.t. Sig. , deducendo Controparte_3 che:
- in data 18.02.2022, l'istante aveva ricevuto la notifica del D.I. n. 314/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Matilde Boccia;
- con detto Decreto, ad istanza del , veniva Controparte_4 ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 20.818,16, oltre agli interessi alle spese del procedimento monitorio.
Deduceva, altresì, che:
- nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l'adozione del provvedimento monitorio.
Per tali motivi, quindi, parte opponente proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo chiedendone la revoca totale per le seguenti ragioni:
Il decreto opposto è iniquo, e va revocato per inesistenza della delibera assembleare di approvazione del credito vantato dal opposto, rectius, CP_2 la delibera dell'assemblea di approvazione del piano di riparto delle spese sostenute per lavori straordinari di rifacimento delle facciate dello stabile sito CP_5 in Casoria alla . Nello specifico, l'odierna opponente deduceva che lo CP_2 scrivente Tribunale si era già pronunciato con sentenza n. 2730/2018, emanata dalla Dott.ssa Viviana Criscuolo e pubblicata in data 30.10.2018, con la quale veniva sancita l'inesigibilità del credito vantato dal . Controparte_4
Pertanto, l'opponente adduceva l'inammissibilità, per violazione del principio del ne bis in idem, di un nuovo procedimento monitorio per la riscossione del medesimo credito, già dichiarato non esigibile con sentenza passata in giudicato. Per mero scrupolo difensivo veniva altresì eccepita, in via gradata, la prescrizione del presunto credito ex art. 2948 c.c.. Per tali ragioni chiedeva l'immediata sospensione dell'esecutività del D.I opposto, nonchè la revoca dello stesso, in quanto iniquo ed illegittimo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio il , sito in Casoria alla Controparte_2 via Giotto n. 45 – C.F. in persona del suo Amministratore p.t., il P.IVA_1 quale impugnava e contestava quanto dedotto dalla sig.ra e, dopo Parte_1 aver rilevato – con esito negativo - l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nel presente giudizio, eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, osservando che:
- la sentenza n. 2730/2018 resa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 30.10.2018, statuente la presunta inesigibilità del credito vantato dal condominio opposto, per mancanza del verbale assembleare di approvazione del riparto delle spese sostenute per i lavori di rifacimento delle facciate del condominio di , non entrava nel merito della questione, andando a lambire CP_2 questioni meramente preliminari concernenti la certezza, la liquidità ed l'esigibilità del credito all'attualità della domanda proposta;
- l'opposizione presentata dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1046/2019 emesso in data 06.02.2019 dal Tribunale di Napoli Nord, in persona della Dott.ssa Monica Marrazzo, veniva rigettata dallo scrivente con sentenza n.
1518/2021 e pubblicata in data 31.05.2021, ritenendo ammissibile la riproposizione della richiesta di pagamento tra le stesse parti, per lo stesso credito, quantunque dichiarato inesigibile con sentenza passata in giudicato (Cfr. sentenza n. 2730/2018 resa dalla Dott.ssa Viviana Criscuolo, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1397/2017). Ciò in virtù del tenore della sentenza n.2730/2018, che si assestava sulla carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. allo stato del decidere;
- il credito vantato dall'opposto esiste in virtù del piano di riparto delle spese straordinarie sostenute per il rifacimento delle facciate del condominio di CP_2
[...
approvato con delibera assembleare del 16.11.2006, nonché con delibera del
16.04.2008;
- la Sig.ra ha ottenuto un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Parte_1
c.c. per aver goduto delle migliorie apportate dall'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dello stabile condominiale, con speculare depauperamento del opposto, stante il mancato pagamento del debito CP_2 gravante sulla condomina stessa.
Tutto ciò premesso, il opposto chiedeva: confermare il decreto CP_2 ingiuntivo n. 314/2022 notificato in data 18/02/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord – Dott.ssa Matilde Boccia nel procedimento monitorio n. R.G.
621/2022; in subordine, condannare la sig.ra al pagamento in Parte_1 favore del dell'importo pari ad euro 20.818,16, oltre Controparte_2 interessi, stante l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla stessa ai sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 15.07.2022, l'opponente si riportava al proprio atto introduttivo, impugnando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto nella comparsa di costituzione, in particolare adducendo che: rilevante ai fini nel presente giudizio non è l'accertamento della sussistenza di delibere assembleari, bensì che in quelle prodotte in atti dal opposto vi fosse o meno CP_2
l'autorizzazione all'emissione del pagamento delle rate richiesto dal CP_2 stesso mediante l'ottenimento di decreti monitori;
la non taceva Parte_1 dell'esistenza di un'assemblea ove si è prospettato il raggiungimento di un accordo transattivo con la esecutrice dei lavori, né tantomeno del provvedimento CP_6 della Corte d'Appello di Napoli che disattendeva la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo, adducendo per converso che il provvedimento di rigetto della
Corte d'Appello stessa era frutto dell'incompetenza della Corte adita;
con la sentenza 2730/2028 si accertava analiticamente la documentazione prodotta dal in quella sede di giudizio, ritenendola insufficiente ai fini della prova CP_2 della fondatezza del credito azionato dal considerandolo inesigibile;
il CP_2 tentativo di mediazione esperito dal convenuto non aveva alcun esito, CP_2 stante la mancanza, da parte del promotore, della delega condominiale richiesta espressamente dalla legge;
a nulla rilevavano le deduzioni di controparte circa il tenore della sentenza n. 2730/2018, pronunciata, secondo l'opposto, in base all'art. 279 comma 2 c.p.c., dal momento che la sentenza resa dalla Dott.ssa
Viviana Criscuolo rivestiva i caratteri della definitività; le domande proposte ex artt.
2041 e 2033 c.c. sono inammissibili, in quanto sprovviste di nesso eziologico con la causale della richiesta di pagamento delle rate di cui al decreto ingiuntivo. Alla luce di quanto esposto, parte opponente chiedeva: sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.; disporre l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio nel presente giudizio;
concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
L'opposto condominio si riportava a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso addotto, precisando che la procedura di mediazione era stata esperita con riguardo alle rate del credito dalla n. 46 alla n. 60, conclusasi con esito negativo, per la richiesta di compensazione avanzata dalla . Parte convenuta si opponeva infine alla richiesta di Parte_1 controparte di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 27.07.2022, il Giudice, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, richiesta dalla parte opponente, rilevata altresì la mancata proposizione del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità ex lege imposta per il presente giudizio, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 314/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – G.M. Dott.ssa Matilde
Boccia in data 01.02.2022 e depositato in data 02.02.2022, e onerava parte opposta ad esperire il tentativo di mediazione per la risoluzione della controversia.
All'udienza del 27.01.2023, parte opposta deduceva la pendenza del procedimento di mediazione. Parte opponente contestava l'iniquità del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di cui è causa. Le parti concludevano chiedendo rinvio per il completamento della procedura di mediazione.
In data 14.09.2023 parte opposta depositava il verbale – con esito negativo – della procedura di mediazione del 28.02.2023.
All'udienza del 01.03.2024 parte opposta deduceva che a seguito del pignoramento presso terzi, tutto il credito veniva pagato. Veniva pertanto richiesto dichiararsi la cessata materia del contendere;
con vittoria di spese e compensi di lite, nonché il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.06.2024, l'opponente deduceva la mancata comunicazione da parte della cancelleria di questo Tribunale di taluni provvedimenti dello scrivente, richiedendo pertanto la rimessione in termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.. Parte opposta insisteva nelle richieste articolate nei propri atti difensivi e chiedeva la decisione della causa.
All'udienza del 04.08.2024 il Giudice rimetteva in termini parte opponente per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c..
All'udienza cartolare dell'11.12.2024, i procuratori insistevano nelle richieste articolate con le rispettive difese e chiedevano la decisione della causa.
All'udienza dell'11.12.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta, redatte in forma disgiunta dai procuratori delle parti, da richiamarsi per relationem, riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§ §§§
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. n. 17371/2003
e n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. n. 15026/2005; n. 15186/2003; n. 6663/2002).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Ciò posto, tralasciando ogni altra questione, di rito o di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., n. 29523/2008 e n. 24883/2008 e le recenti Cass. n.
9936/2014 e Cass. n. 12002/2014) —, va osservato che parte opponente ha dedotto che la richiesta di pagamento del credito vantato dal Controparte_4
- convenuto nel presente giudizio - non potesse riproporsi, per violazione
[...] del generale principio del ne bis in idem, stante la preclusione del giudicato presumibilmente formatosi con sentenza emanata da questo Tribunale – Dott.ssa
Viviana Criscuolo nell'ambito del procedimento n. R.G. 1397/2027, con la quale, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4476/2016 emesso il
07.12.2016, ha dichiarato non documentata l'approvazione della ripartizione tra i condomini dell'esborso sostenuto per i lavori straordinari consistenti nel rifacimento delle facciate del , dichiarando pertanto Controparte_4 che, allo stato, il credito vantato dal non fosse né certo, né liquido, né CP_2 tantomeno esigibile, disponendo – conseguentemente – la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, la pronuncia resa da codesto Tribunale – Dott.ssa Viviana
Criscuolo non può intendersi come accertamento nel merito dell'inesistenza del diritto di credito di cui è titolare il condominio opposto, giacché con la suddetta pronuncia il Tribunale si è limitato ad accertare, all'attualità della decisione, la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
Ed infatti, la questione relativa al ne bis in idem è in realtà mal posta, atteso che il Tribunale di Napoli Nord – Dott.ssa Viviana Criscuolo si è pronunciato sulla liquidità, certezza ed esigibilità del credito al momento della proposizione della relativa domanda, senza lambire in alcun modo il merito, dal momento che il principio sopra richiamato presuppone che si sia entrati nel merito, come non è avvenuto nel caso di specie.
Dirimente, nel presente giudizio, è la prova dell'esistenza del diritto di credito vantato dal opposto, che può dirsi pienamente raggiunta CP_2 dall'allegazione della delibera dell'assemblea che approva il piano di riparto delle spese straordinarie (Cfr. delibera assembleare del 16.11.2006) analiticamente descritte nel capitolato dei lavori prodotto agli atti (Cfr. capitolato lavori del
08.11.2005).
In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvata dall'assemblea, il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese a lui spettanti (Cass. n. 10081/2013).
Ed invero, la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale CP_2 credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri (Cass. n. 27292/2005).
Per quanto argomentato, rigetta l'opposizione proposta dalla parte opponente in quanto infondata.
Le altre doglianze sollevate dalla parte opponente devono ritersi assorbite dalla domanda principale.
§§§ §§ §§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247» G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G
n. 3448-2022 proposta dalla sig.ra nata a [...] il [...] e, Parte_1 nei confronti del il , sito in Casoria alla via Giotto Controparte_4
n.45 – C.F. - in persona del suo Amministratore p.t., ogni contraria P.IVA_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato 314/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Matilde
Boccia in data 02.02.2022(procedimento R.G. 621/2022); - condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite per la presente fase di opposizione, al opposto, che liquida in € 2.540,00 per CP_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario, avendone fatto espressa richiesta;
- rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3448 – 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del
Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3448/2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Opposizione a materia di spese condominiali”. CP_1
TRA
, C.F. ( ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Piazza Francesco D'Ovidio n.6 presso lo studio dell'Avvocato Raffaele
Salzano, che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
E
, sito in Casoria alla via Giotto n.45 – C.F. Controparte_2
- in persona del suo Amministratore p.t. Sig. P.IVA_1 Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 33, presso
[...] lo studio dell'Avvocato Fulvio Ricca, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce alla comparsa di risposta.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024, celebrata nelle forme della c.d. “trattazione scritta”, le parti precisavano le rispettive conclusioni, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo in data 29.03.2022, la sig.ra , conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, sito in Casoria alla via Giotto n.45 – C.F. - in CP_2 P.IVA_1 persona del suo Amministratore p.t. Sig. , deducendo Controparte_3 che:
- in data 18.02.2022, l'istante aveva ricevuto la notifica del D.I. n. 314/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Matilde Boccia;
- con detto Decreto, ad istanza del , veniva Controparte_4 ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 20.818,16, oltre agli interessi alle spese del procedimento monitorio.
Deduceva, altresì, che:
- nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l'adozione del provvedimento monitorio.
Per tali motivi, quindi, parte opponente proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo chiedendone la revoca totale per le seguenti ragioni:
Il decreto opposto è iniquo, e va revocato per inesistenza della delibera assembleare di approvazione del credito vantato dal opposto, rectius, CP_2 la delibera dell'assemblea di approvazione del piano di riparto delle spese sostenute per lavori straordinari di rifacimento delle facciate dello stabile sito CP_5 in Casoria alla . Nello specifico, l'odierna opponente deduceva che lo CP_2 scrivente Tribunale si era già pronunciato con sentenza n. 2730/2018, emanata dalla Dott.ssa Viviana Criscuolo e pubblicata in data 30.10.2018, con la quale veniva sancita l'inesigibilità del credito vantato dal . Controparte_4
Pertanto, l'opponente adduceva l'inammissibilità, per violazione del principio del ne bis in idem, di un nuovo procedimento monitorio per la riscossione del medesimo credito, già dichiarato non esigibile con sentenza passata in giudicato. Per mero scrupolo difensivo veniva altresì eccepita, in via gradata, la prescrizione del presunto credito ex art. 2948 c.c.. Per tali ragioni chiedeva l'immediata sospensione dell'esecutività del D.I opposto, nonchè la revoca dello stesso, in quanto iniquo ed illegittimo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio il , sito in Casoria alla Controparte_2 via Giotto n. 45 – C.F. in persona del suo Amministratore p.t., il P.IVA_1 quale impugnava e contestava quanto dedotto dalla sig.ra e, dopo Parte_1 aver rilevato – con esito negativo - l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nel presente giudizio, eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, osservando che:
- la sentenza n. 2730/2018 resa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 30.10.2018, statuente la presunta inesigibilità del credito vantato dal condominio opposto, per mancanza del verbale assembleare di approvazione del riparto delle spese sostenute per i lavori di rifacimento delle facciate del condominio di , non entrava nel merito della questione, andando a lambire CP_2 questioni meramente preliminari concernenti la certezza, la liquidità ed l'esigibilità del credito all'attualità della domanda proposta;
- l'opposizione presentata dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1046/2019 emesso in data 06.02.2019 dal Tribunale di Napoli Nord, in persona della Dott.ssa Monica Marrazzo, veniva rigettata dallo scrivente con sentenza n.
1518/2021 e pubblicata in data 31.05.2021, ritenendo ammissibile la riproposizione della richiesta di pagamento tra le stesse parti, per lo stesso credito, quantunque dichiarato inesigibile con sentenza passata in giudicato (Cfr. sentenza n. 2730/2018 resa dalla Dott.ssa Viviana Criscuolo, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1397/2017). Ciò in virtù del tenore della sentenza n.2730/2018, che si assestava sulla carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. allo stato del decidere;
- il credito vantato dall'opposto esiste in virtù del piano di riparto delle spese straordinarie sostenute per il rifacimento delle facciate del condominio di CP_2
[...
approvato con delibera assembleare del 16.11.2006, nonché con delibera del
16.04.2008;
- la Sig.ra ha ottenuto un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Parte_1
c.c. per aver goduto delle migliorie apportate dall'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dello stabile condominiale, con speculare depauperamento del opposto, stante il mancato pagamento del debito CP_2 gravante sulla condomina stessa.
Tutto ciò premesso, il opposto chiedeva: confermare il decreto CP_2 ingiuntivo n. 314/2022 notificato in data 18/02/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord – Dott.ssa Matilde Boccia nel procedimento monitorio n. R.G.
621/2022; in subordine, condannare la sig.ra al pagamento in Parte_1 favore del dell'importo pari ad euro 20.818,16, oltre Controparte_2 interessi, stante l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla stessa ai sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 15.07.2022, l'opponente si riportava al proprio atto introduttivo, impugnando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto nella comparsa di costituzione, in particolare adducendo che: rilevante ai fini nel presente giudizio non è l'accertamento della sussistenza di delibere assembleari, bensì che in quelle prodotte in atti dal opposto vi fosse o meno CP_2
l'autorizzazione all'emissione del pagamento delle rate richiesto dal CP_2 stesso mediante l'ottenimento di decreti monitori;
la non taceva Parte_1 dell'esistenza di un'assemblea ove si è prospettato il raggiungimento di un accordo transattivo con la esecutrice dei lavori, né tantomeno del provvedimento CP_6 della Corte d'Appello di Napoli che disattendeva la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo, adducendo per converso che il provvedimento di rigetto della
Corte d'Appello stessa era frutto dell'incompetenza della Corte adita;
con la sentenza 2730/2028 si accertava analiticamente la documentazione prodotta dal in quella sede di giudizio, ritenendola insufficiente ai fini della prova CP_2 della fondatezza del credito azionato dal considerandolo inesigibile;
il CP_2 tentativo di mediazione esperito dal convenuto non aveva alcun esito, CP_2 stante la mancanza, da parte del promotore, della delega condominiale richiesta espressamente dalla legge;
a nulla rilevavano le deduzioni di controparte circa il tenore della sentenza n. 2730/2018, pronunciata, secondo l'opposto, in base all'art. 279 comma 2 c.p.c., dal momento che la sentenza resa dalla Dott.ssa
Viviana Criscuolo rivestiva i caratteri della definitività; le domande proposte ex artt.
2041 e 2033 c.c. sono inammissibili, in quanto sprovviste di nesso eziologico con la causale della richiesta di pagamento delle rate di cui al decreto ingiuntivo. Alla luce di quanto esposto, parte opponente chiedeva: sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.; disporre l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio nel presente giudizio;
concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
L'opposto condominio si riportava a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso addotto, precisando che la procedura di mediazione era stata esperita con riguardo alle rate del credito dalla n. 46 alla n. 60, conclusasi con esito negativo, per la richiesta di compensazione avanzata dalla . Parte convenuta si opponeva infine alla richiesta di Parte_1 controparte di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 27.07.2022, il Giudice, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, richiesta dalla parte opponente, rilevata altresì la mancata proposizione del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità ex lege imposta per il presente giudizio, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 314/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – G.M. Dott.ssa Matilde
Boccia in data 01.02.2022 e depositato in data 02.02.2022, e onerava parte opposta ad esperire il tentativo di mediazione per la risoluzione della controversia.
All'udienza del 27.01.2023, parte opposta deduceva la pendenza del procedimento di mediazione. Parte opponente contestava l'iniquità del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di cui è causa. Le parti concludevano chiedendo rinvio per il completamento della procedura di mediazione.
In data 14.09.2023 parte opposta depositava il verbale – con esito negativo – della procedura di mediazione del 28.02.2023.
All'udienza del 01.03.2024 parte opposta deduceva che a seguito del pignoramento presso terzi, tutto il credito veniva pagato. Veniva pertanto richiesto dichiararsi la cessata materia del contendere;
con vittoria di spese e compensi di lite, nonché il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.06.2024, l'opponente deduceva la mancata comunicazione da parte della cancelleria di questo Tribunale di taluni provvedimenti dello scrivente, richiedendo pertanto la rimessione in termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.. Parte opposta insisteva nelle richieste articolate nei propri atti difensivi e chiedeva la decisione della causa.
All'udienza del 04.08.2024 il Giudice rimetteva in termini parte opponente per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c..
All'udienza cartolare dell'11.12.2024, i procuratori insistevano nelle richieste articolate con le rispettive difese e chiedevano la decisione della causa.
All'udienza dell'11.12.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta, redatte in forma disgiunta dai procuratori delle parti, da richiamarsi per relationem, riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§ §§§
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. n. 17371/2003
e n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. n. 15026/2005; n. 15186/2003; n. 6663/2002).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Ciò posto, tralasciando ogni altra questione, di rito o di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., n. 29523/2008 e n. 24883/2008 e le recenti Cass. n.
9936/2014 e Cass. n. 12002/2014) —, va osservato che parte opponente ha dedotto che la richiesta di pagamento del credito vantato dal Controparte_4
- convenuto nel presente giudizio - non potesse riproporsi, per violazione
[...] del generale principio del ne bis in idem, stante la preclusione del giudicato presumibilmente formatosi con sentenza emanata da questo Tribunale – Dott.ssa
Viviana Criscuolo nell'ambito del procedimento n. R.G. 1397/2027, con la quale, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4476/2016 emesso il
07.12.2016, ha dichiarato non documentata l'approvazione della ripartizione tra i condomini dell'esborso sostenuto per i lavori straordinari consistenti nel rifacimento delle facciate del , dichiarando pertanto Controparte_4 che, allo stato, il credito vantato dal non fosse né certo, né liquido, né CP_2 tantomeno esigibile, disponendo – conseguentemente – la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, la pronuncia resa da codesto Tribunale – Dott.ssa Viviana
Criscuolo non può intendersi come accertamento nel merito dell'inesistenza del diritto di credito di cui è titolare il condominio opposto, giacché con la suddetta pronuncia il Tribunale si è limitato ad accertare, all'attualità della decisione, la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
Ed infatti, la questione relativa al ne bis in idem è in realtà mal posta, atteso che il Tribunale di Napoli Nord – Dott.ssa Viviana Criscuolo si è pronunciato sulla liquidità, certezza ed esigibilità del credito al momento della proposizione della relativa domanda, senza lambire in alcun modo il merito, dal momento che il principio sopra richiamato presuppone che si sia entrati nel merito, come non è avvenuto nel caso di specie.
Dirimente, nel presente giudizio, è la prova dell'esistenza del diritto di credito vantato dal opposto, che può dirsi pienamente raggiunta CP_2 dall'allegazione della delibera dell'assemblea che approva il piano di riparto delle spese straordinarie (Cfr. delibera assembleare del 16.11.2006) analiticamente descritte nel capitolato dei lavori prodotto agli atti (Cfr. capitolato lavori del
08.11.2005).
In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvata dall'assemblea, il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese a lui spettanti (Cass. n. 10081/2013).
Ed invero, la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale CP_2 credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri (Cass. n. 27292/2005).
Per quanto argomentato, rigetta l'opposizione proposta dalla parte opponente in quanto infondata.
Le altre doglianze sollevate dalla parte opponente devono ritersi assorbite dalla domanda principale.
§§§ §§ §§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247» G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G
n. 3448-2022 proposta dalla sig.ra nata a [...] il [...] e, Parte_1 nei confronti del il , sito in Casoria alla via Giotto Controparte_4
n.45 – C.F. - in persona del suo Amministratore p.t., ogni contraria P.IVA_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato 314/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Matilde
Boccia in data 02.02.2022(procedimento R.G. 621/2022); - condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite per la presente fase di opposizione, al opposto, che liquida in € 2.540,00 per CP_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario, avendone fatto espressa richiesta;
- rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo