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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 27 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3211/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Calvano e C.F._1 dall'avv. Alessandra Zinfollino ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in al Viale Venezia Giulia n. 71, giusta mandato in atti;
Pt_1
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del in , rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_2 CP_3 dott.ssa Claudia Datena, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza, ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, in Controparte_4
Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 06.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe - docente di scuola primaria, attualmente in servizio presso l'
[...]
– adiva il giudice del lavoro ed esponeva di Parte_2
essere stata utilizzata dal convenuto in attività di docenza mediante la CP_1 stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato;
che, durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non percepiva la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, Controparte_1
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che abbiano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
che tale determinazione era in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità pronunciatasi in materia.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, ora relativamente agli Controparte_5 Controparte_1
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 specificati in narrativa;
per l'effetto condannare il , ora Controparte_5
, in persona del al pagamento delle Controparte_1 CP_6
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti e meglio specificati in narrativa, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.768,27, oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo;
con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, e domandava, in via preliminare, di accertare e dichiarare la parziale prescrizione del diritto alla retribuzione professionale docenti per gli anni richiesti;
nel merito, di respingere totalmente la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
in subordine, di escludere dal computo
2 della retribuzione professionale docenti i giorni di assenza et similia evincibili dagli allegati prospetti;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 27 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, docente precaria, con il presente giudizio rivendica il diritto a percepire la retribuzione professionale docente per il servizio prestato in forza di alcuni contratti per supplenze brevi e saltuarie durante gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e domanda la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei conseguenti emolumenti, deducendo la illegittimità della operata corresponsione dell'indennità ai soli docenti di ruolo e ai docenti precari che abbiano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sulla questione in esame è intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” si veda Cass. Civ., sez. lav. Ordinanza n. 20015 del 27.07.2018).
3 Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla durata delle supplenze, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante gli CP_1
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro 1.768,27, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, attesa la infondatezza della eccepita prescrizione quinquennale, come evincibile dalla documentazione in atti (atto di messa in mora notificato il 25.06.2024).
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, il contrasto giurisprudenziale anche all'interno dell'intestato Tribunale, integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
il 06.11.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante gli anni CP_1
scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_7
, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei
[...]
4 giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro 1.768,27 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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