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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9442/2022 R.G., proposto
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Alessandra Assunta Luchina, giusta mandato in atti;
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giulio Giulini Richard, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni: quelle precisate a mezzo di note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
3.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 7 Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva,
[...]
ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 23.11.2022 Parte_1 dall'opposta, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 128.599,01, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “a) In via preliminare e nelle more della fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, Voglia l'On.le Tribunale adito disporre
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto alla luce delle motivazioni esposte nella presente narrativa. b) Nel merito, Voglia l'On.le Tribunale dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'atto di precetto, qui impugnato, per tutte quante le motivazioni addotte in narrativa. c) condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Ha premesso che, in data 30.9.2008, aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario con il quale gli concedeva, a titolo di mutuo fondiario, la somma di € 150.000,00; che CP_3
a seguito di rate insolute risultava un debito residuo di € 136.867,51, per il quale effettuava alcuni bonifici dell'importo complessivo di € 12.000,00; che il credito veniva poi ceduto all'odierna opposta, che con l'atto di precetto oggi impugnato ingiungeva il pagamento del dovuto;
che a seguito di trattative egli versava l'ulteriore somma di € 39.200,00 a CP_2
A sostegno delle proprie pretese ha dunque eccepito, in via preliminare, la nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e dello stesso titolo;
nel merito, l'errata quantificazione della sorte capitale e delle spese accessorie, in virtù delle somme già corrisposte.
Si è costituita in giudizio , chiedendo al giudice di voler “IN VIA PRELIMINARE CP_1 rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituto dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.09.2008, n. rep. 86042 – n. racc. 22569, nonché dell'atto di precetto, per mancanza di gravi motivi per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa con ogni conseguente statuizione;
IN VIA PRINCIPALE respingere integralmente le domande tutte formulate in sede di opposizione dal signor
[...]
, essendo l'opposizione medesima destituita di fondamento in fatto ed in Parte_1 diritto per le ragioni tutte articolate nella narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto e del presupposto titolo esecutivo su cui si fonda e, con essi, il diritto di di procedere legittimamente in via Controparte_1 esecutiva”, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese. In particolare, ha sostenuto l'idoneità del mutuo quale titolo esecutivo ed ha evidenziato che erano stati “già dedotti gli
pagina 2 di 7 incassi dal 01.01.2018 al 29.12.2021 per complessivi Euro 34.700,00, oltre interessi contrattuali dal 30.12.2021 al saldo”.
Con memoria depositata in data 8.11.2023, l'opponente ha eccepito quale ulteriore motivo di impugnazione il superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati.
Con provvedimento del 14.12.2023, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e all'udienza del 7.5.2024 ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c.. Con propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, l'opponeva ha introdotto un ulteriore motivo di opposizione, relativo alla violazione degli artt. 117 e 120 TUB.
Con provvedimento del 1.10.2024, il giudice ha rinviato all'udienza del 3.6.2025 quando, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
1. Quanto alle eccezioni preliminari di nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e per mancata notifica dello stesso titolo, esse sono infondate, posto che -come già osservato nel provvedimento del 14.12.2023 - nell'atto di precetto notificato il 23.11.2022, in atti, è chiaramente indicato il titolo esecutivo azionato e considerato che non è necessaria l'indicazione della data di notifica di detto titolo, essendo il creditore fondiario, a norma dell'art. 41 TUB, esonerato dall'obbligo di notifica del titolo.
Difatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il mutuo risulta essere contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992;
2076/1969).
In conseguenza di tanto, la Cassazione ha ritenuto che “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e pagina 3 di 7 che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n.6174; Cassazione civile sez. III,
27/08/2015, n.17194).
Orbene, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il mutuo fondiario oggetto di causa concluso con atto notarile - e costituente titolo esecutivo stragiudiziale - preveda all'art. 1 quanto segue: “La Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 TUB, a favore della parte mutuataria , che accetta, la somma di euro Parte_1
150.000,00 (centocinquantamila/00) (…) Preso atto che la somma mutuata è già stata erogata dalla a favore della parte mutuataria sul c/c n. 6308/10460 presso la filiale CP_3 di Nardò, e che successivamente è stata riconsegnata dalla parte mutuataria alla CP_3 per la costituzione in un conto alla medesima intestato aperto allo scopo quale deposito cauzionale infruttifero, come da comunicazione della banca, la parte mutuataria riconosce
a detto deposito effetto liberatorio per la banca e rilascia, pertanto, ampia e finale liberatoria quietanza di pagamento”.
Tale ampia e liberatoria quietanza integra, come noto, un atto di scienza che il creditore può impugnare dimostrando che il divario esistente fra realtà e quanto dichiarato è conseguenza di errore di fatto o violenza, ipotesi non realisticamente ravvisabili nella fattispecie in esame. Fuori da questi casi vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento (anche nel caso in cui ciò non dovesse corrispondere al vero) (Cass. II 19.5.2015 n. 10202). Al riguardo si è poi espressa la Cassazione, sezione I, con ordinanza n. 25632 del 27/10/2017, nella quale si afferma appunto che: <<ai fini del perfezionamento contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, < i>
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali>>.
Va, infine, rilevato che il contratto di mutuo datato 30.9.2008 a rogito Notaio Rep. Per_1
86042 Racc. 22569, è un mutuo fondiario, come facilmente si evince dal dato letterale nonché dal richiamo contenuto in esso agli artt. 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria D. Lgs 385/93, c.d. TUB. Pertanto, se, come nel caso che ci occupa, è incontroverso che l'attore abbia conseguito la disponibilità giuridica della pagina 4 di 7 somma mutuata nei confronti della (che poi ha ceduto il credito) e ne abbia CP_3 liberamente disposto provvedendo, altresì, al rimborso di parte delle stesse rate, allora è anche vero che il contratto di mutuo ha mantenuto la propria validità ed efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
2. Venendo al secondo motivo di opposizione, esso non coglie nel segno ed è smentito dal dato letterale dello stesso precetto, in cui si legge che “a fronte dei solleciti, il debitore provvedeva soltanto parzialmente al pagamento del proprio debito in quanto, alla data del 29.12.2021 l'esposizione debitoria residua relativa al mutuo fondiario sopra citato è pari ad Euro 128.090,71, già dedotti gli incassi dal 01.01.2018 al 29.12.2021 per complessivi Euro 34.700,00, oltre interessi contrattuali dal 30.12.2021 al saldo” (vds. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
3. Quanto, infine, alle eccezioni sollevate con le memorie depositate in data 8.11.2023 e
6.6.2024 da parte opponente, esse sono, oltre che tardive, infondate. E difatti, quanto all'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, c. 2
TUB, le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 33719/2022, hanno affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
4. Lo stesso dicasi per l'altro motivo di doglianza. Il dato letterale offerto dal contratto è sufficiente, di per sé, a smentire gli assunti attorei sul punto: il contratto per cui è causa, all'art. 2, prevede espressamente il rimborso della somma finanziata mediante “n. 357
(trecentocinquantasette) rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo “alla francese” (rate costanti
pagina 5 di 7 comprensive di quote capitali crescenti e di quote di interessi decrescenti)” e all'art. 3 che
“sulla somma capitale matureranno interessi al tasso fisso nominale del 6.100%”.
Si ritiene che tale meccanismo non nasconda un fenomeno anatocistico: esso postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., risultando al contrario il sistema rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c.. (“Il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v.
Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. 27823/2023)). Nel metodo di capitalizzazione degli interessi alla francese, dunque, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non è ex se indice di nullità in assenza di anatocismo.
Poiché quindi il fenomeno anatocistico rilevante ai sensi dell'art 1283 c.c. è solo quello in virtù del quale gli interessi vengano calcolati su altri interessi valorizzati al pari del capitale, non ravvisandosi tale sistema nel piano di ammortamento alla francese, né pagina 6 di 7 essendovi evidenze, quand'anche indiziarie, che ciò si accaduto nel caso di specie, le doglianze in merito non possono che rigettarsi.
4. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'opponente, e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 9442/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di e, per essa, Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 4.217,00, Controparte_2 nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Lecce, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9442/2022 R.G., proposto
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Alessandra Assunta Luchina, giusta mandato in atti;
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giulio Giulini Richard, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni: quelle precisate a mezzo di note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
3.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 7 Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva,
[...]
ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 23.11.2022 Parte_1 dall'opposta, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 128.599,01, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “a) In via preliminare e nelle more della fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, Voglia l'On.le Tribunale adito disporre
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto alla luce delle motivazioni esposte nella presente narrativa. b) Nel merito, Voglia l'On.le Tribunale dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'atto di precetto, qui impugnato, per tutte quante le motivazioni addotte in narrativa. c) condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Ha premesso che, in data 30.9.2008, aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario con il quale gli concedeva, a titolo di mutuo fondiario, la somma di € 150.000,00; che CP_3
a seguito di rate insolute risultava un debito residuo di € 136.867,51, per il quale effettuava alcuni bonifici dell'importo complessivo di € 12.000,00; che il credito veniva poi ceduto all'odierna opposta, che con l'atto di precetto oggi impugnato ingiungeva il pagamento del dovuto;
che a seguito di trattative egli versava l'ulteriore somma di € 39.200,00 a CP_2
A sostegno delle proprie pretese ha dunque eccepito, in via preliminare, la nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e dello stesso titolo;
nel merito, l'errata quantificazione della sorte capitale e delle spese accessorie, in virtù delle somme già corrisposte.
Si è costituita in giudizio , chiedendo al giudice di voler “IN VIA PRELIMINARE CP_1 rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituto dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.09.2008, n. rep. 86042 – n. racc. 22569, nonché dell'atto di precetto, per mancanza di gravi motivi per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa con ogni conseguente statuizione;
IN VIA PRINCIPALE respingere integralmente le domande tutte formulate in sede di opposizione dal signor
[...]
, essendo l'opposizione medesima destituita di fondamento in fatto ed in Parte_1 diritto per le ragioni tutte articolate nella narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto e del presupposto titolo esecutivo su cui si fonda e, con essi, il diritto di di procedere legittimamente in via Controparte_1 esecutiva”, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese. In particolare, ha sostenuto l'idoneità del mutuo quale titolo esecutivo ed ha evidenziato che erano stati “già dedotti gli
pagina 2 di 7 incassi dal 01.01.2018 al 29.12.2021 per complessivi Euro 34.700,00, oltre interessi contrattuali dal 30.12.2021 al saldo”.
Con memoria depositata in data 8.11.2023, l'opponente ha eccepito quale ulteriore motivo di impugnazione il superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati.
Con provvedimento del 14.12.2023, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e all'udienza del 7.5.2024 ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c.. Con propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, l'opponeva ha introdotto un ulteriore motivo di opposizione, relativo alla violazione degli artt. 117 e 120 TUB.
Con provvedimento del 1.10.2024, il giudice ha rinviato all'udienza del 3.6.2025 quando, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
1. Quanto alle eccezioni preliminari di nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e per mancata notifica dello stesso titolo, esse sono infondate, posto che -come già osservato nel provvedimento del 14.12.2023 - nell'atto di precetto notificato il 23.11.2022, in atti, è chiaramente indicato il titolo esecutivo azionato e considerato che non è necessaria l'indicazione della data di notifica di detto titolo, essendo il creditore fondiario, a norma dell'art. 41 TUB, esonerato dall'obbligo di notifica del titolo.
Difatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il mutuo risulta essere contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992;
2076/1969).
In conseguenza di tanto, la Cassazione ha ritenuto che “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e pagina 3 di 7 che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n.6174; Cassazione civile sez. III,
27/08/2015, n.17194).
Orbene, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il mutuo fondiario oggetto di causa concluso con atto notarile - e costituente titolo esecutivo stragiudiziale - preveda all'art. 1 quanto segue: “La Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 TUB, a favore della parte mutuataria , che accetta, la somma di euro Parte_1
150.000,00 (centocinquantamila/00) (…) Preso atto che la somma mutuata è già stata erogata dalla a favore della parte mutuataria sul c/c n. 6308/10460 presso la filiale CP_3 di Nardò, e che successivamente è stata riconsegnata dalla parte mutuataria alla CP_3 per la costituzione in un conto alla medesima intestato aperto allo scopo quale deposito cauzionale infruttifero, come da comunicazione della banca, la parte mutuataria riconosce
a detto deposito effetto liberatorio per la banca e rilascia, pertanto, ampia e finale liberatoria quietanza di pagamento”.
Tale ampia e liberatoria quietanza integra, come noto, un atto di scienza che il creditore può impugnare dimostrando che il divario esistente fra realtà e quanto dichiarato è conseguenza di errore di fatto o violenza, ipotesi non realisticamente ravvisabili nella fattispecie in esame. Fuori da questi casi vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento (anche nel caso in cui ciò non dovesse corrispondere al vero) (Cass. II 19.5.2015 n. 10202). Al riguardo si è poi espressa la Cassazione, sezione I, con ordinanza n. 25632 del 27/10/2017, nella quale si afferma appunto che: <<ai fini del perfezionamento contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, < i>
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali>>.
Va, infine, rilevato che il contratto di mutuo datato 30.9.2008 a rogito Notaio Rep. Per_1
86042 Racc. 22569, è un mutuo fondiario, come facilmente si evince dal dato letterale nonché dal richiamo contenuto in esso agli artt. 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria D. Lgs 385/93, c.d. TUB. Pertanto, se, come nel caso che ci occupa, è incontroverso che l'attore abbia conseguito la disponibilità giuridica della pagina 4 di 7 somma mutuata nei confronti della (che poi ha ceduto il credito) e ne abbia CP_3 liberamente disposto provvedendo, altresì, al rimborso di parte delle stesse rate, allora è anche vero che il contratto di mutuo ha mantenuto la propria validità ed efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
2. Venendo al secondo motivo di opposizione, esso non coglie nel segno ed è smentito dal dato letterale dello stesso precetto, in cui si legge che “a fronte dei solleciti, il debitore provvedeva soltanto parzialmente al pagamento del proprio debito in quanto, alla data del 29.12.2021 l'esposizione debitoria residua relativa al mutuo fondiario sopra citato è pari ad Euro 128.090,71, già dedotti gli incassi dal 01.01.2018 al 29.12.2021 per complessivi Euro 34.700,00, oltre interessi contrattuali dal 30.12.2021 al saldo” (vds. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
3. Quanto, infine, alle eccezioni sollevate con le memorie depositate in data 8.11.2023 e
6.6.2024 da parte opponente, esse sono, oltre che tardive, infondate. E difatti, quanto all'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, c. 2
TUB, le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 33719/2022, hanno affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
4. Lo stesso dicasi per l'altro motivo di doglianza. Il dato letterale offerto dal contratto è sufficiente, di per sé, a smentire gli assunti attorei sul punto: il contratto per cui è causa, all'art. 2, prevede espressamente il rimborso della somma finanziata mediante “n. 357
(trecentocinquantasette) rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo “alla francese” (rate costanti
pagina 5 di 7 comprensive di quote capitali crescenti e di quote di interessi decrescenti)” e all'art. 3 che
“sulla somma capitale matureranno interessi al tasso fisso nominale del 6.100%”.
Si ritiene che tale meccanismo non nasconda un fenomeno anatocistico: esso postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., risultando al contrario il sistema rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c.. (“Il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v.
Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. 27823/2023)). Nel metodo di capitalizzazione degli interessi alla francese, dunque, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non è ex se indice di nullità in assenza di anatocismo.
Poiché quindi il fenomeno anatocistico rilevante ai sensi dell'art 1283 c.c. è solo quello in virtù del quale gli interessi vengano calcolati su altri interessi valorizzati al pari del capitale, non ravvisandosi tale sistema nel piano di ammortamento alla francese, né pagina 6 di 7 essendovi evidenze, quand'anche indiziarie, che ciò si accaduto nel caso di specie, le doglianze in merito non possono che rigettarsi.
4. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'opponente, e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 9442/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di e, per essa, Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 4.217,00, Controparte_2 nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Lecce, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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