Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10056/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10056 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore (P.IVA ), P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
), e nata a [...] il 6 C.F._1 Parte_3
novembre 1949, C.F. tutti rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. ALESSANDRO PALMIGIANO che li rappresenta e difende per procura su foglio separato e allegato all'atto di citazione
– attori –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, C.F. , nella qualità di mandataria con rappresen- P.IVA_2
tanza di (C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Vitale, per procura P.IVA_4
su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta –
Tribunale di Palermo
Oggetto: accertamento negativo del credito e restituzione di indebito in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: gli attori hanno concluso riportandosi all'atto di citazione ed alle memorie depositate ex art. 183, comma 6, nn.
1 e 2 c.p.c.; parte convenuta ha concluso riportandosi alla propria com-
parsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(già
[...] Controparte_3
, e questi ultimi due quali fi-
[...] Parte_2 Parte_3
deiussori della predetta società, hanno convenuto in giudizio
[...]
e – premettendo che la società attrice ha intrattenuto, presso CP_4
la banca convenuta, a partire dal 13.4.2011, il rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/7237 (in precedenza n. 1000/3387), recante il saldo negativo di euro 23.176,77 alla data del 30.11.2016 (ed in relazione al quale e rilasciavano garanzia fideiusso- Parte_3 Parte_2
ria), ed esponendo altresì che, nonostante non vi fosse traccia documen-
tale di un contratto regolante un rapporto di anticipazione su fatture, dai prospetti di liquidazione a corredo degli estratti del conto corrente ordina-
rio si evincevano anticipi di somme di denaro da parte della banca su presentazione di fatture regolate dal rapporto n. 03019/3800/224484, -
hanno lamentato l'illegittima applicazione, nell'ambito di entrambi i pre-
detti rapporti, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, di tassi di interesse non conve-
nuti, nonché l'addebito di ulteriori commissioni e spese (nel dettaglio in-
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dicate alle pagg. 2, 6 e 7 dell'atto di citazione) non previste contrattual-
mente e comunque tali da comportare, unitamente agli interessi passivi applicati dalla banca, il superamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla Legge n. 108/1996.
Gli attori hanno dunque chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità,
per violazione dell'art. 117 T.U.B., del contratto di conto corrente n.
1000/7237 e del rapporto di affidamento e di anticipo su fattura n.
03019/3800/224484 ed, in subordine, di dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime “le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute ed ap-
plicate nel summenzionato contratto di conto corrente e nel rapporto di affi-
damento e di anticipo su fattura nonché gli interessi debitori applicati,
l'applicazione delle commissioni di disponibilità fondi, delle commissioni di
istruttoria veloce e delle commissioni per anticipo fattura, gli interessi appli-
cati oltre il tasso di cui alla L. 108/96, i giorni di valuta, le spese per ogni
movimento bancario, le indennità di sconfinamento, le spese e commissioni
non dovute, nonché interessi e competenze non pattuiti”. Per effetto delle suddette domande, previo accertamento e declaratoria dell'addebito ille-
gittimo di somme non dovute alla Controparte_5
da parte della banca, gli attori hanno chiesto al Tribunale di
[...]
“condannare in nome del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, a corrispondere alla Parte_1
la somma di euro 39.286,73 (o la somma maggiore che si accerterà
[...]
anche in esito alle risultanze istruttorie), oltre interessi, rivalutazione mone-
taria e interessi sugli interessi, rideterminando, in ogni caso, il saldo del
conto corrente”; in via subordinata, hanno chiesto al Tribunale di “ritenere
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e dichiarare che si è arricchita senza giusta causa Controparte_2
in danno della società attrice, per le causali di cui in narrativa e, conse-
guentemente, condannare in nome del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Parte_1
la somma di € 39.286,73 (o la somma maggiore che si
[...]
accerterà anche in esito alle risultanze istruttorie), sempre oltre interessi le-
gali, rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi, rideterminando, in
ogni caso, il saldo del conto corrente”, con vittoria di spese legali del giudi-
zio.
Gli attori hanno altresì dedotto la nullità delle fideiussioni prestate da e ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) Parte_3 Parte_2
della L. n. 287/1990, sul presupposto della conformità delle predette ga-
ranzie al modello predisposto dall'A.B.I. e la conseguente estinzione delle stesse per non avere la banca convenuta escusso la debitrice principale,
nel termine previsto Parte_1
dall'art. 1957 c.c., domandando al riguardo al Tribunale di “ritenere e di-
chiarare nulle, e/o inefficaci, e/o invalide le fideiussioni rilasciate dai
Sigg.ri e in favore di Parte_2 Parte_3 Controparte_2
per tutti i motivi meglio indicati in narrativa”.
[...]
Costituitasi in giudizio, la nella qualità di manda- Controparte_1
taria con rappresentanza di ha chiesto il rigetto Controparte_2
delle avverse domande, deducendone l'infondatezza per le ragioni spiegate in comparsa di risposta.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u.
contabile, all'esito dell'attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza del
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4.12.2024, nella quale, assunte le conclusioni delle parti in epigrafe ri-
chiamate, è stata posta in decisione con assegnazione ad esse dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
******
Nel merito della domanda attrice di accertamento negativo del credito,
va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Su-
prema Corte (cfr. Cass., sez. 1 civ., n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravan-
te, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un dirit-
to, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri van-
tato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”,
in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il
relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto
di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso
la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico
fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa
desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 384/2007; Cass., Sez. 5,
n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione del correntista di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito (senza pro-
posizione, da parte della banca convenuta, di domanda riconvenzionale volta al pagamento della medesima ragione di credito), l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pat-
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tuite (il correntista), mentre l'onere di produrre i contratti grava sulla banca, ove il correntista deduca l'assenza del contratto o la mancata pat-
tuizione in forma scritta delle condizioni applicate dalla banca nel corso di svolgimento dei rapporti a fronte della produzione di estratti conto (da parte del cliente) attestanti il pagamento di interessi ultralegali e spese varie.
Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal
T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c.
sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis Cass., sez. I civ., n. 9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346
c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto,
deve essere sottoscritto dal cliente e, nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni, per rispettare i necessari requisiti di specificità e determi-
natezza del suo contenuto, deve quantificarne il valore (assoluto o percen-
tuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commis-
sioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispet-
to degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il rela-
tivo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Ciò premesso, nel caso di specie la banca convenuta ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 1000/7237 del 13.4.2011, il do-
cumento di sintesi del 27.4.2011 afferente alla concessione di apertura di
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credito nel conto corrente n. 1000/3387 (poi divenuto n. 1000/7237) e il documento di sintesi del 27.4.2011 relativo alla concessione di linee di credito a fronte di presentazione di portafoglio e/o per anticipi su presen- tazione di documenti. Dunque, per quanto riguarda il rapporto di antici- pazione somme su fatture, sia pur in mancanza di un contratto, risulta comunque prodotto in atti il documento di sintesi n. 1 del 27.04.2011
sottoscritto dalla società attrice, nel quale risultano indicate le principali condizioni economiche, ossia il tasso debitore e le altre spese di gestione del rapporto.
Gli attori hanno prodotto gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente ordinario oggetto di causa dal II trimestre 2011
al novembre 2016 ed i prospetti di liquidazione interessi per anticipo su fatture, regolati sul conto corrente ordinario n. 1000/7237, dal II trime-
stre 2011 al III trimestre 2016 (cfr. pag. 5 della relazione di c.t.u. deposi-
tata in via telematica il 25.10.2021), mentre non hanno invece prodotto gli estratti del rapporto di conto anticipi su fatture.
La rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario va dunque compiuta a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto
(13.4.2011), avendo il nominato consulente tecnico d'ufficio accertato ed affermato che “Sono state prese in considerazione tutte le movimentazioni
presenti negli estratti conto prodotti in forma sufficientemente completa, e
cioè a far data dal 13.04.2011 al 30.11.2016” (cfr. pag. 7 della relazione di c.t.u. depositata in via telematica il 25.10.2021).
******
Tanto premesso, la doglianza attrice relativa all'illegittima applicazione
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della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel rapporto ogget-
to di causa è infondata, alla luce dell'accertamento, da parte del nominato c.t.u., con riguardo al conto corrente ordinario n. 1000/7237, che “la
banca, già con l'estratto conto al 13.04.2011 ha comunicato di applicare le
norme relative alla delibera CICR del 9.2.2000. Si ritiene, pertanto, che la
capitalizzazione trimestrale sia stata correttamente applicata dalla banca,
con criterio di reciprocità degli addebiti e degli accrediti, a decorrere dal
13.04.2011. Ne consegue che non si sia proceduto a eliminare la capitaliz-
zazione trimestrale” (cfr. pag. 8 della relazione peritale in atti).
Non è poi fondata la doglianza attrice sulla illegittima applicazione del-
la commissione di massimo scoperto poiché, all'esito delle operazioni peri-
tali, è emerso che la banca non ha addebitato alla correntista detta com-
missione.
Come rilevato dal nominato c.t.u., la banca ha invece applicato la commissione di disponibilità fondi (C.D.F.), che risulta correttamente pat-
tuita tra le parti (cfr. pag. 8 della relazione peritale in atti).
In merito alla doglianza di parte attrice relativa alla lamentata usura-
rietà dei tassi, la verifica sul rispetto degli stessi è stata condotta dal c.t.u. sulla scorta delle clausole validamente pattuite nel contratto di con-
to corrente e delle successive variazioni, alla luce della disciplina in mate-
ria di usura introdotta dalla Legge n. 108/1996 – che intervenne conte-
stualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c. – consideran-
do non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito “convenute” (dunque il
TAEG), con esclusione di imposte e tasse, nel periodo anteriore al termine
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fissato dal comma 3 dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 2/2009.
Al riguardo, ritiene infatti il Tribunale di condividere, anche alla luce del tenore dell'art. 1 D.L. 29.12.2000 n. 394 conv. nella Legge 28.02.2001
n. 24 (di interpretazione autentica della Legge n. 108/1996), il principio affermato dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. sez. II pen. n.
46669/2011) secondo il quale “ai fini della determinazione del tasso di in-
teresse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle
remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di
quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
Orbene, il nominato c.t.u., nell'effettuare la ricostruzione del conto cor-
rente ordinario n. 1000/7237, previa esclusione dell'addebito di ulteriori costi non pattuiti, ha rilevato il superamento del tasso soglia nei n. 17
trimestri specificati nella tabella presente alle pagg. 34 e 35 della relazio-
ne peritale depositata in data 25.10.2021; in particolare il consulente ha ricondotto la causa degli accertati sforamenti del tasso soglia in quasi tut-
ti i casi (eccetto uno) all'originaria pattuizione del tasso stesso ed alle nuove pattuizioni intervenute (nel corso di svolgimento del rapporto) fra società correntista e banca nell'esercizio dello ius variandi da parte di quest'ultima, e solo per il IV trimestre 2012 all'applicazione di addebiti di ingenti commissioni rispetto allo scoperto. Dunque lo stesso consulente,
in conformità ai quesiti posti ed al dettato normativo dell'art. 1815, com-
ma 2, c.c., ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario espungendo gli interessi convenzionali risultati geneticamente usurari ed espungendo altresì le competenze prodotte dal conto anticipi a causa del-
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la mancanza di una previsione contrattuale legittimante l'addebito di tali competenze sul conto corrente ordinario e dunque in virtù del difetto di prova di un collegamento negoziale tra i rapporti di conto corrente oggetto di causa. Procedendo correttamente in tal modo, il nominato c.t.u. ha pertanto rideterminato il saldo del conto corrente ordinario n.
1000/7237, alla data del 30.11.2016, nella misura di euro 14.266,51 a credito della (a fronte di Parte_1
un originario saldo da estratto conto della banca di – euro 23.176,77, a debito per la correntista). Con riferimento al rapporto di conto anticipi su fatture, il c.t.u., pur rilevando l'impossibilità di effettuare il ricalcolo del saldo finale del rapporto a causa della mancata produzione dei relativi estratti conto, ha comunque accertato che il saldo delle competenze dovu-
te dalla correntista alla banca, calcolate separatamente e già espunte dal conto corrente ordinario, ammonta ad euro 23.736,84 (cfr. pag. 10 della relazione peritale).
Con riferimento alla domanda di accertamento della nullità delle fi-
deiussioni, prestate da e , ai sensi Parte_3 Parte_2
dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, sul presupposto della conformità delle predette garanzie al modello predisposto dall'A.B.I., va osservato che la circostanza, dedotta dagli attori, circa la sussistenza di una possibile violazione da parte della banca delle norme sulla libera con-
correnza del mercato, non può valere a dimostrare la dedotta nullità della fideiussione, anche in considerazione del fatto che i contratti di fideius-
sione risultano specificatamente sottoscritti (rispettivamente dagli stessi e da ), mentre difetta la prova della Parte_3 Parte_2
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mancanza di trattative tra le parti.
Ed invero, se pure le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I., in quanto ritenute dalla
Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art. 2, comma 2, della
Legge n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. “contrat-
to a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma
è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della L. n.
287/1990, non vi è dubbio, tuttavia, che, affinché si possa riconoscere a taluno un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, della
Legge n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul contratto “a valle” e, in particolare, sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendo peraltro verifi-
carsi, sulla base degli elementi offerti dal deducente, se il predetto, nono-
stante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predi-
sposto dall'A.B.I., avrebbe egualmente concluso il contratto, laddove, nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad eccepire la nullità delle fideius-
sioni prestate alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità con la pronuncia n. 28910/2017, senza nulla aggiungere ed allegare al ri-
guardo.
Parimenti non è stato in alcun modo dimostrato che gli attori Parte_2
e siano stati costretti ad accettare il contenuto
[...] Parte_3
predeterminato ed immodificabile delle fideiussioni. Anzi, al contrario, è
ragionevole presumere che gli stessi fideiussori attori avrebbero in ogni
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caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo per-
sone legate alla debitrice principale e, quindi, portatrici di un interesse economico all'apertura di credito (si noti sul punto che il precedente socio accomandatario e quindi amministratore della società correntista era l'odierno fideiussore attore come risulta dalla precedente Parte_2
denominazione della stessa società indicata a pag. 2 dell'atto di citazione,
ossia . Controparte_3
La Suprema Corte ha al riguardo osservato che la nullità assoluta del contratto a valle non è automatica ma può essere invocata soltanto ai sensi dell'art. 1419 c.c. ossia se il fideiussore dimostra che non avrebbe concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 41994 del 30 dicembre 2021).
Non può neppure addivenirsi ad una pronuncia di nullità parziale delle singole clausole contenute nel contratto di fideiussione che, secondo gli attori, sarebbero affette da nullità, atteso che, pur potendo il Giudice rile-
vare d'ufficio la nullità parziale, qualora viene prospettata erroneamente la nullità assoluta (come nella specie), in tal caso occorre comunque che il fideiussore dimostri in concreto la violazione della libera concorrenza, ov-
vero di non avere avuto altra possibilità di scelta e che lo schema contrat-
tuale gli è stato imposto.
Ebbene, nella specie, anche sotto tale profilo la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.
Va peraltro evidenziato che i contratti di fideiussione nella specie sono stati sottoscritti nell'anno 2007 e, dunque, successivamente al provvedi-
mento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, con la conseguenza
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che gli odierni attori avrebbero dovuto dimostrare la persistenza della in-
tesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, mentre essi hanno invece dedotto solamente che le fideiussioni contenessero le clausole corrispondenti al modello A.B.I. e ad invocarne pertanto la nulli-
tà.
In linea con altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14-20 luglio
2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486),
CP_ di recente condivisa anche dal Coordinamento BF (deci- CP_6
sione n. 16511/2022), ritiene, infatti, il decidente che “mentre le fideius-
sioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato
all'emanazione del Provvedimento sanzionatorio possono senz'altro giovar-
si della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla
natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le
fideiussioni stipulate in epoca successiva”, avendo in tale caso il garante l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscri-
zione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale,
della diffusione seriale del modello A.B.I..
In altri termini, gli odierni attori avrebbero dovuto provare che “un nu-
mero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato,
avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela mo-
delli uniformi di fideiussione” (così, testualmente, Trib. Padova, 3 marzo
2020, n. 453), stante la circostanza per cui “il provvedimento numero
55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con rife-
rimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame del-
la banca medesima” (in tal senso si è espresso Trib. Milano, 19 gennaio
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2022).
Ora, nella specie, gli attori non hanno dimostrato che i contratti di fi-
deiussione stipulati nel 2007 fossero frutto di un'intesa anticoncorrenzia-
le ancora in essere, né può trarsi alcun indizio dal solo fatto che nelle fi-
deiussioni siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non erano contrarie a norme imperative, ma il profilo di nullità si basava unicamente sulla violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990.
Pertanto, in assenza di una indicazione, da parte degli attori, sufficien-
temente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità
della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta.
Va dunque escluso che ricorra nella specie un'ipotesi di nullità sia as-
soluta, sia parziale dei contratti di fideiussione per contrasto con la nor-
mativa antitrust.
Di conseguenza perde di rilevanza l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., atteso che le condizioni generali di contratto prevedono un'esplicita deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (in ordine alla legittimità di tale rinuncia, cfr. Cass., Sez. 6-1,
Ord. n. 21867/13 secondo la quale “la decadenza del creditore dal diritto
di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art.
1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azio-
ni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal
fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti
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che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle
condizioni patrimoniali del debitore”).
La domanda di accertamento della nullità e/o invalidità delle fideius-
sioni deve essere dunque rigettata.
Alla luce dei principi fino ad ora illustrati e degli esiti degli accerta-
menti effettuati dall'ausiliario:
- il saldo del conto corrente ordinario n. 1000/7237, alla data del
30.11.2016, è pari a “+ euro 14.266,51”;
- il saldo delle competenze maturate in favore della banca nell'ambito del conto anticipi n. 03019/3800/224484, alla data del 30.11.2016, è pa-
ri ad euro 23.736,84.
Nei limiti sopra delineati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento negativo del credito proposte dagli attori, con conseguen-
te obbligo della banca di procedere alle relative annotazioni contabili.
La domanda di parte attrice di ripetizione dell'indebito non può essere invece accolta poiché il risultato della somma algebrica tra il saldo del conto corrente ordinario e il saldo delle competenze maturate in favore della banca nell'ambito del conto anticipi rileva una differenza in negati-
vo, a debito della società correntista, di euro 9.470,33.
In virtù della soccombenza reciproca delle parti si ravvisano giusti mo-
tivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Poiché la differenza tra l'importo del saldo del conto corrente ordinario accertato all'esito del giudizio ed il saldo del medesimo conto indicato nell'estratto conto è imputabile ad una condotta della banca convenuta,
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vanno poste definitivamente a carico di quest'ultima le spese di c.t.u. già
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
1000/7237, alla data del 30.11.2016, è pari a “+ euro 14.266,51”;
- Accerta e dichiara che il saldo delle competenze maturate in favore di banca nell'ambito del conto anticipi n. Controparte_2
03019/3800/224484, alla data del 30.11.2016, è pari ad euro 23.736,84;
- Rigetta tutte le altre domande formulate dalla
[...]
Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_2
[...]
Palermo, 6/6/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
Tribunale di Palermo
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