Articolo 40 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 39Articolo 41
Versione
5 maggio 1964
Art. 40. Trattamento economico

Al personale di dattilografia del Consiglio di Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella C) allegata alla presente legge.
Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.
Ciascuno degli stipendi suddetti e' suscettibile di aumenti periodici, a norma dell' articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella, tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di amministrazione di cui allo articolo 46 della presente legge. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.
Quando e' dato parere o e' emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo puo' aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Consigli di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio - corre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964