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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/09/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Marsala, composto dai Magistrati:
Dott. Francesco Paolo ZO Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel. e est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1679 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Bonanno, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Inglese, giusta procura Controparte_1 allegata alla memoria di costituzione (PEC: ); Email_2
RESISTENTE
Avv. Mattia Cristina Catanzaro, n.q. di curatore speciale delle minori Persona_1
, e (rappresentata e difesa da
[...] Persona_2 Persona_3 se stessa ex art. 86 c.p.c. (PEC: ; Email_3
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 e 39 c.p.c., depositato in data 16/10/2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale e premettendo che con Controparte_1 sentenza n 640/2022 del 30/06/2022 il Tribunale di Marsala aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
che era stato disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle tre figlie minori , e e la collocazione delle stesse presso la Persona_1 Persona_3 Persona_2 madre;
che il Tribunale aveva disposto che corrisponda alla ricorrente la somma di € CP_1
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dall'anno 2020 la ricorrente ha sostenuto per le figlie esborsi per le spese straordinarie e che il marito è tenuto a rimborsarle la metà; che non ha mai Controparte_1 fatto prontezza di pagamento della propria quota;
che in data 1 agosto 2023 aveva chiesto al marito il rimborso di metà dell'importo che aveva anticipato;
che lo stesso aveva opposto un categorico rifiuto a pagare quanto dovuto;
che in data 14/08/2023, al termine del periodo estivo trascorso con il padre, la ricorrente aveva ricevuto dalle figlie e messaggi con i Per_3 Per_2 quali rappresentavano di non volere rientrare a casa e di volere rimanere con lui;
che l'intento del resistente era quello di ottenere la casa coniugale, di risparmiare l'importo dovuto per il mantenimento e di percepire l'assegno unico al 100%; che il resistente strumentalizza le figlie;
che l'attuale assetto è contrario all'interesse delle minori;
che le minori vivono lontane dalla sorella che, invece, è rimasta a casa con la madre;
che il padre ha arrecato un grave Per_1 pregiudizio alle figlie;
che le minori sono prive della necessaria cura che ha sempre riservato la madre;
che la ricorrente è il genitore in grado di assicurare la stabilità morale e materiale di cui hanno bisogno, ha chiesto al Tribunale di ordinare al resistente di ricondurre le figlie e Per_2
dalla madre;
di ammonire il resistente all'osservanza delle statuizioni di cui alla Per_3 sentenza di separazione;
di ammonire quest'ultimo al pagamento delle somme dovute per il mantenimento delle figlie;
di modificare il regime di affidamento delle minori, adottando quello super esclusivo in capo alla madre;
di emettere nei confronti del i provvedimenti CP_1 sanzionatori di cui all'art. 709 ter c.p.c.
Con ricorso ex artt. 473 bis. 15 c.p.c. del 03/11/2023 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di emettere con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli minori stante la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.
2. In data 24/11/2023 il resistente si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto in ricorso, rappresentando di non avere mai manipolato le figlie e lamentando condotte rilevanti, anche sotto il profilo penale, poste in essere dalla ricorrente tali da far maturare nelle gemelle e la volontà di rimanere a casa con il padre rifiutando di intrattenere ogni tipo di Per_2 Per_3 rapporto con la madre. Ha altresì dedotto che la ricorrente sin dalla separazione ha ostacolato le frequentazioni padre- figlie;
che la figlia , che vive con la madre, viene manipolata da quest'ultima e che non Per_1 sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto.
Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande avanzate in ricorso.
Con successiva memoria di costituzione nell'ambito del ricorso ex art. 473 bis 12 e 39 c.p.c. il resistente ha eccepito l'incompetenza per materia a decidere del Tribunale ordinario adito;
la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 473 bis 39 cpc;
ha contestato quanto articolato in ricorso circa il mancato pagamento delle spese straordinarie e, in via riconvenzionale, ha chiesto la decadenza della potestà genitoriale della madre con affido super esclusivo delle tre figlie a sé, stabilendo le modalità di visita della madre tento conto della volontà delle minori e del disagio psicologico che detti incontri possano arrecare alle stesse.
Con ordinanza del 20/12/2023 il Tribunale, avuto riguardo all'elevata conflittualità esistente tra le parti, ha provveduto alla nomina di un curatore speciale per le minori;
ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte della NPI del Comune di Mazara del Vallo e del servizio di Psicologia – Coordinamento di psicologia giuridica dell'Asp di Trapani al fine di fornire supporto alle minori, onerando i predetti servizi al deposito di relazione informativa;
ha disposto incontri tra le minori e con la madre presso lo spazio neutro istituito presso i Per_3 Per_2 servizi sociali del Comune di Mazara del Vallo nonché il supporto da parte dei suddetti servizi alla minore per il ripristino dei rapporti con il padre. Per_1
In data 05/01/2024 si è costituito il curatore speciale, il quale ha chiesto disporsi approfondimenti istruttori per accertare le cause del rifiuto manifestato dalle gemelle.
3. Tanto premesso, il ricorso proposto da deve essere rigettato, seppure con le Parte_1 precisazioni di seguito esplicitate.
Ritiene innanzitutto il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria espletata, il collocamento delle minori presso il padre costituisce, allo stato, la soluzione più rispondente all'interesse delle stesse.
Dall'audizione delle minori è emersa la paura di non poter vedere il padre liberamente.
E, invero, la minore ascoltata all'udienza del 27/11/2023 ha dichiarato: “….Se vado Per_3 dalla mamma ho timore che poi non mi fa più andare da papà. Una volta dovevamo partire e andare ad LA e mia sorella voleva andare da papà, ma la mamma non ha voluto. Per Per_2 questo ho questo timore. Io per ora sono tranquilla, con mamma mi mando messaggi per dire buongiorno e buonanotte. Per ora mi va bene così…”. La figlia minore ha riferito: “….Quando stavamo con la mamma, se dovevamo andare da Per_2 papà che abita con la nonna, ma lui non c'era perché era al lavoro di mattina, lei non voleva che ci andassimo e non ci faceva uscire. Se andiamo da lei, ho paura che non mi fa tornare più da papà. Con la nonna e con la compagna di papà mi trovo bene. Mi va bene anche andare dalla mamma se poi però posso ritornare da papà…”.
Tutte le relazioni trasmesse dai servizi incaricati di seguire il nucleo familiare e la consulenza tecnica disposta d'ufficio hanno confermato che la volontà delle minori è di vivere con il padre.
Il servizio di Coordinamento Psicologia giuridica, incaricato dal Tribunale di approfondire le ragioni del rifiuto manifestato dalle minori a vedere la madre, aveva segnalato nella sua prima relazione che la genitorialità della signora ZO risultava caratterizzata da uno stile educativo tendenzialmente autoritario, in cui la relazione affettiva con le figlie è percepita dalle stesse sullo sfondo. Il suddetto servizio ha evidenziato che La genitorialità del signor appare CP_1 maggiormente orientata alla disponibilità emotiva rispetto ai bisogni e alle necessità delle figlie (cfr. relazione del 21/02/2024).
Nella successiva relazione dell'1/10/2024 il servizio di Psicologia giuridica ha chiarito che“le minori, al momento, appaiono inserite in un contesto familiare e relazionale che permette a
, e di sperimentare sentimenti di rassicurazione, sostenute nel percorso Per_1 Per_3 Per_2 di crescita dalla nonna paterna e dalla attuale compagna del sig. , figura rispetto alla CP_1 quale la fratria manifesta sentimenti di affetto e benevolenza. Appare evidente che la ritrovata alleanza fra le sorelle, fornisca alle stesse una maggiore sicurezza: le ragazze si sostengono a vicenda e si sentono libere di condividere le esperienze”.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ha confermato che “..il Per_4 legame tra il padre e le figlie è un legame al momento più solido e maggiormente rappresentativo di quella base sicura che gli è mancata nel rapporto con la madre. Si è osservato anche il buon rapporto che intercorre tra le minori e la nonna paterna, figura disponibile, emotivamente accessibile e accudente”.
Il CTU ha dunque concluso nel ritenere che il domicilio paterno sia al momento la migliore formula di collocamento delle minori.
Questo Tribunale non intende discostarsi dalle conclusioni formulate dal CTU in punto di collocamento delle minori, ritenendo la soluzione proposta dalla parte ricorrente nelle sue note conclusive, di collocamento delle minori in comunità, assolutamente pregiudizievole per le ragazze e fonte di probabili traumi per le stesse, provocando il totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita. Fermo perciò il collocamento delle minori presso il padre, ritiene il Tribunale che l'andamento del rapporto delle parti, giunto a livelli di conflittualità esasperata, non consente di proseguire con il regime di affidamento condiviso statuito con la sentenza di separazione pronunciata tra le parti.
I numerosi procedimenti civili e penali che hanno coinvolto negli ultimi anni le parti, di cui è stata versata documentazione nel fascicolo del presente procedimento, dimostrano l'incapacità delle stesse di porre al centro del loro interesse l'esclusivo benessere delle minori;
le parti hanno manifestato una totale incapacità di attuare un percorso comune e di condivisione dei rispettivi ruoli genitoriali, come dimostra anche l'iniziale incapacità di assicurare la stessa unione fra le sorelle. E, invero, deve rammentarsi che all'inizio della causa mentre le due minori e Per_3
erano andate a vivere presso la casa paterna, era rimasta a vivere con la madre. Per_2 Per_1
Nessuno dei genitori, nei rispettivi atti manifesta consapevolezza circa la criticità delle proprie condotte, per come segnalate da tutti i consulenti interpellati, ciascuna parte accusa l'altra di errori e comportamenti inadeguati senza che vi sia la benchè minima consapevolezza del fatto che il loro comportamento ha fortemente determinato la situazione attuale di completa disgregazione familiare per come emersa nella vicenda in esame.
E, invero, perfino negli atti conclusivi delle parti, nonostante le considerazioni univoche espresse dal servizio di Psicologia giuridica, dal curatore speciale dei minori e dal CTU circa la conflittualità esasperata quale causa fondamentale del rifiuto opposto dalle minori alla frequentazione della madre, le parti hanno continuato a rimanere ferme nelle proprie posizioni di accusa nei confronti dell'altro, senza accennare alla volontà di mutare prospettiva verso una costruzione più matura e responsabile del loro rapporto nell'ottica di assicurare alle minori quella serenità a cui le stesse anelano da tempo.
E, in tale contesto, non possono che dichiararsi inammissibili le ulteriori argomentazioni introdotte dalla parte ricorrente circa l'esistenza di fatti sopravvenuti che avrebbero, a suo dire, confermato l'incapacità del resistente allo svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Di tale produzione documentale e di tali nuove argomentazioni difensive, idonee ad alimentare ulteriormente il conflitto già elevato tra le parti, non può tenersi conto, trattandosi di fatti successivi alla chiusura dell'istruttoria che non modificano peraltro gli esiti dell'approfondita istruttoria già svolta e della decisione di questo Tribunale. Per come evidenziato dal CTU, dott. le cui conclusioni sono immuni da censure essendo Per_4 il frutto di una valutazione accurata della coppia, la causa scatenante il rifiuto opposto dalle minori di frequentare la madre è da attribuire “al clima di elevata conflittualità e triangolazione che le minori nel corso degli anni hanno dovuto subire per responsabilità di entrambi i genitori”.
Evidenzia il consulente tecnico nominato che “Ci troviamo di fronte ad una separazione altamente conflittuale, dove oggi le figlie fanno fronte unico contro la madre, e dove vi è un padre che dopo anni di difficoltà nel viversi liberamente la relazione con le figlie, si ritrova oggi investito del desiderio di queste ultime di vivere in via esclusiva con lui, andando a rinforzare quell'autostima riguardo il suo ruolo genitoriale, che fino ad oggi era stata fortemente castrata.
La questione della separazione delle due figure genitoriali, ha indubbiamente provocato un graduale, ma massiccio sovvertimento dell'omeostasi precedente.
Segni di questa vicenda sono clinicamente rilevabili, in maniera diretta su tutte e tre le minori, specie su che, delle tre sembra, essere la più sofferente, ma anche su che Per_3 Per_1 appare estremamente egocentrata e fortemente determinata a ottenere i propri vantaggi personali.
, e sono delle ragazzine fortemente emotive che stanno cercando in ogni Per_3 Per_1 Per_2 modo, e compatibilmente con le loro inclinazioni caratteriali, di proteggersi dal conflitto dei genitori che tante volte le ha viste triangolate, in mezzo tra i due.
Nonostante tutto ciò sono indipendenti e autosufficienti anche sotto un profilo scolastico che fino ad oggi le ha viste portare ottimi profitti. Entrambi i genitori al momento, e per motivazioni differenti, non hanno dimostrato di possedere adeguate capacità genitoriali e non si sono dimostrati capaci di proteggere le proprie figlie tenendole lontane dal conflitto e dalle proprie emozioni che seguono la vicenda separativa. Dai colloqui si evince chiaramente che la separazione non è quella solo tra marito e moglie ma che, in questa vicenda, le figlie sono state coinvolte sicuramente più del dovuto, al punto da prendere la decisione drastica di chiudere completamente ogni forma di contatto con la madre. La signora ZO, d'altro canto, in tutti questi anni non sembrerebbe stata capace di costruire un legame affettivo con le proprie figlie, probabilmente a causa del suo stile personale inflessibile e severo. Ponendosi sempre come un genitore valutante e giudicante e non attento ai bisogni emotivi delle figlie. Il non è CP_1 riuscito a stabilire nessuna forma di comunicazione con la figura materna neanche provando
a condividere decisioni insieme, ma si è gestito il ruolo genitoriale da solo non curante della necessità per le figlie di mantenere un legame con la madre. Occorre peraltro rilevare che la stessa ricorrente in passato era stata già ammonita da questo
Tribunale per aver ostacolato i rapporti delle minori con il padre.
Nel 2020 aveva presentato altro ricorso nei confronti del sotto la Parte_1 CP_1 precedente normativa ante riforma Cartabia ai sensi dell' art. 709 ter (RG n. 26-1/2020).
Con tale ricorso, poi rigettato con ordinanza di questo Tribunale del 24/12/2020, la ricorrente chiedeva la sospensione degli incontri fisici tra le minori e il padre lamentando la sussistenza di un rischio elevato di contagio da COVID 19 all'interno della struttura residenziale dove lavorava il La stessa all'esito del giudizio era stata ammonita dal Tribunale per avere CP_1 interrotto, senza attendere il provvedimento giudiziale richiesto, gli incontri tra le figlie e il padre e disposta la ripresa degli incontri tra il padre e le figlie.
Il conflitto tra gli ex coniugi è perdurato nel corso dell'intero procedimento e come evidenziato dal CTU “Il clima relazionale è completamente immerso nel conflitto e non consente di avviare un canale comunicativo scevro da risentimenti, ed infatti i due coniugi nel corso dell'incontro congiunto di CTU non sono riusciti a gestire nessuna forma di comunicazione, se non accusarsi vicendevolmente, vanificando pertanto l'intento della CTU di fornire una forma di apertura all'ascolto e al dialogo nell'esclusivo interesse delle minori. Va osservato,
a titolo semplificativo, che i due ex coniugi si rivolgono l'uno verso l'altro dandosi del lei anche in presenza delle figlie”. Cont Nella relazione pervenuta dal servizio di del 2/05/2024 emerge che “Nel corso dei colloqui con la coppia genitoriale si rileva una comunicazione del tipo “disfunzionale” orientata a squalificare e a disconfermare “l'altro” genitore, attraverso l'attivazione di processi tendenti
a “disconoscere” l'esistenza dell'altro e dei suoi stati d'animo.
In questo scenario familiare caratterizzato da una escalation di conflittualità tra i genitori,
, e probabilmente hanno assunto una posizione di maggiore vicinanza Per_1 Per_3 Per_2 rispetto al genitore che percepiscono più “debole” e fragile, a discapito dell'altro, attivando una dinamica relazionale in cui anche le sorelle si schierano le une contro l'altra, determinando un movimento relazionale che potrebbe risultare disfunzionale per uno sviluppo psico fisico adeguato delle minori”.
Ritiene questo Tribunale che la persistenza del conflitto tra i genitori e gli ostacoli via via emersi nella gestione della funzione genitoriale, seppur non espressivi di una totale e/o irrimediabilmente compromessa idoneità delle parti nell'espletamento dei rispettivi ruoli, evidenziano una condizione di criticità che necessita, tutt'ora, del supporto delle figure professionali che hanno già avuto in carico il nucleo (servizi sociali e servizio di Psicologia giuridica presso l'ASP di Trapani). Fermo restando il collocamento delle minori presso il padre, appare necessario, allo scopo di consentire il pieno recupero da parte di entrambi i genitori di modalità comunicative e relazionali adeguate ad assicurare la massima tutela dei figli, prevedere un regime di affidamento che coinvolga direttamente i Servizi Sociali con attribuzione all'ente affidatario dell'autorizzazione ad assumere le decisioni più rilevanti per la vita dei minori, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione dei minori con la madre, vigilanza sulle condizioni delle minori nonché sulle scelte scolastiche, extrascolastiche e sulle scelte inerenti la salute, con coinvolgimento dei genitori.
I Servizi affidatari avranno cura di coinvolgere i genitori nelle scelte di maggior rilevanza per i minori, loro demandate nel caso in cui non sia possibile ottenerne il consenso o insorgano situazioni di conflittualità.
I Servizi Sociali affidatari dovranno vigilare sulle condizioni di vita dei minori, interloquire con gli operatori scolastici e sanitari che li hanno in cura e predisporre ogni utile intervento funzionale a sostenerli.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. 32290/2023) ha chiarito che
“in tema di modifica del provvedimento di assegnazione della prole minore ai servizi sociali e alla luce di quanto ora prevede l'art.
5-bis della l. n. 184 del 1983, recentemente inserito dal
d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) – ha stabilito che, anche nel regime precedente, ove sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale
(c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Ha pertanto stabilito che, nel primo caso, l'adozione del provvedimento – sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i più rapidi possibili – non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi;
nel secondo caso, invece, l'affidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.
Nel caso di specie, il regime di affidamento più tutelante per le minori è quello ai sevizi sociali con poteri anche decisori per come chiarito. L'articolata istruttoria svolta e il monitoraggio dei Servizi territoriali hanno confermato infatti l'esistenza di una accesa conflittualità tra i genitori, ad oggi non attenuatasi, e tale conflittualità impedisce, allo stato, ogni forma di proficuo confronto tra le parti che è l'essenza del regime di affidamento condiviso.
In siffatto contesto, in cui le posizioni personali e processuali delle parti non sembrano lascino margini di una immediata ricomposizione della dinamica genitoriale nei termini di una sana e autentica co-genitorialità, l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti appare la soluzione maggiormente rispondente all'interesse delle minori, unitamente ad un percorso di mediazione che le parti sono invitate ad intraprendere al fine attenuare il conflitto, migliorando la loro relazione comunicativa (pag. 25 relazione di CTU).
Tale limitazione, per come anche sostenuto in comparsa conclusionale dal curatore speciale delle minori, “Viene ritenuta necessaria allorquando all'esito del giudizio o, come nel caso di specie nel corso dello stesso - i genitori non hanno adottato alcun fruttuoso percorso personale per superare o meglio gestire le criticità evidenziate dai professionisti incaricati dimostrando incomunicabilità totale ed aspra conflittualità che ha coinvolto – suo malgrado– i minori (cfr.
Corte d'Appello di Genova, Sezione III Civile – Famiglia e Minori, Sent. del 23 gennaio
2025)”.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'affidamento ai Servizi Sociali, funzionale a superare una situazione di patologica conflittualità tra i genitori, rientra nell'ambito dei provvedimenti che il Tribunale può adottare, a tutela del preminente interesse del minore, ai sensi degli artt. 333 e 337 ter c.c. anche quando a causa degli insanabili conflitti tra le parti, non sia possibile garantire al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e costante con ciascuno dei genitori ( cfr. sul punto Cass. 31902/2018 sez. I).
Tali provvedimenti, come noto, vengono sempre adottati “rebus sic stantibus” e sono dunque modificabili e revocabili laddove sopravvengano fatti sintomatici del superamento di criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Osserva il Collegio che è indispensabile che i due genitori intraprendano un serio percorso di sostegno alla genitorialità presso un mediatore professionale o presso il Consultorio familiare competente per territorio, si tratta di indicazioni non “ coercibili” ma costituenti prescrizioni la cui osservanza è necessaria in una logica di possibile, reciproco recupero delle funzioni genitoriali, tenendo conto anche dei percorsi di sostegno e cura dei minori da parte del servizio di NPI e dei Servizi Sociali che devono accompagnare i genitori anche ad una revisione critica del loro rapporto genitoriale ed aiutarli ad improntare un minimo di “ alleanza”. Tale percorso dovrebbe avere una cadenza sufficientemente assidua e protrarsi per un periodo congruo, idoneo a garantire il recupero della piena responsabilità genitoriale.
Quanto alla disciplina degli incontri della madre con i figli, fermo restando che è auspicabile una ripresa regolare della frequentazione delle minori con la madre presso la sua abitazione, si reputa opportuno prevedere che, in difetto, questi avvengano per la durata di un anno presso lo
Spazio Neutro del Comune o presso l'abitazione della mamma, con l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, secondo un calendario stabilito dai servizi sociali del Comune, competente territorialmente e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari che valuteranno, di concerto con il servizio di NPI che ha già in carico le minori, la sussistenza delle condizioni per un ripresa dei rapporti tra le minori e la madre, tenuto conto dell'andamento del percorso fornito dalla NPI.
I servizi incaricati continueranno anche il monitoraggio del nucleo familiare relazionando ogni
6 mesi al Giudice Tutelare presso cui viene aperta la vigilanza per la durata di due anni.
Deve essere inoltre disposta, nell'interesse delle minori, la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia Giuridica presso l'ASP di Trapani anche in vista dell'attuazione/mantenimento degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore delle minori e per l'organizzazione degli incontri madre-figlie secondo le prescrizioni sopra dette, oltre che per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto in favore dei genitori, previa acquisizione di consenso espresso dalle parti.
Le parti vengono invitate pertanto a prestare la massima e fattiva collaborazione rispetto agli interventi che saranno indicati dai Servizi e vanno altresì invitate a seguire un percorso terapeutico individuale che possa aiutarli a riflettere sulle rispettive caratteristiche di personalità
e ad acquisire maggiore consapevolezza in punto di responsabilità.
4. Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle minori, considerata la modifica del regime di collocamento delle minori, va disposto, d'ufficio, nell'interesse delle minori, posto che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, che corrisponda a Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, Controparte_1 ovverosia euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna figlia, a titolo di contributo nel mantenimento delle tre figlie minori, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie necessarie negli interessi dei figli, di natura scolastica, ricreativa e sanitaria, come da protocollo adottato da questo Tribunale e siglato in data 9 giugno 2021. Giova a tal riguardo considerare che all'udienza di rimessione della causa in decisione la parte ricorrente ha dichiarato, tramite il suo difensore, di guadagnare 500,00 euro al mese. Tale circostanza non risulta smentita all'udienza dalla controparte né risultano forniti nel corso del processo elementi reddituali che depongano in senso contrario sicchè si reputa che tale misura del mantenimento di euro 150,00 al mese sia proporzionata alla condizione economica concreta delle parti.
Ad integrazione di tale contributo, va disposto però che l'assegno INPS sia percepito interamente dal attuale collocatario delle minori. CP_1
5. Parte ricorrente ha chiesto l'ammonimento del resistente per il pagamento di somme dovute a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie per i mesi in cui ha provveduto solo parzialmente e parte resistente ne ha chiesto il rigetto in quanto spese straordinarie non previamente concordate con lo stesso né mai comunicate prima del mese di Agosto 2023.
Trattasi di domanda inammissibile in quanto non cumulabile con quella proposta in ricorso essendo richiedendo un accertamento a cognizione piena con rito ordinario.
6. In conseguenza del rigetto del ricorso proposto dalla parte ricorrente, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori in capo al CP_1
La ricorrente ha chiesto, altresì, l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori e il risarcimento dei danni in suo favore e nell'interesse delle minori.
Tale domanda, in considerazione del rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente, deve essere respinta.
7. Del pari, vanno respinte anche le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte resistente.
In particolare, quanto alla richiesta di ammonimento della ricorrente per avere ostacolato fino a Giugno 2024 le frequentazioni della figlia con il padre e l'esercizio da parte del Per_1 resistente della bigenitorialità, tale domanda, alla luce dell'andamento del processo e del successivo trasferimento della minore presso il padre, risulta non più rispondere ad esigenze attuali. Risulta infatti inammissibile una domanda di ammonimento rivolta al passato perché non sarebbe più attuabile da parte della ricorrente la condotta per la quale verrebbe pronunciato l'ammonimento.
Considerato che la conflittualità e l'elevato ricorso ai procedimenti giudiziari è riferibile ad entrambe le parti, non vi sono neppure le condizioni per condannare la ricorrente al risarcimento del danno o al pagamento della sanzione pecuniaria per come richiesto da parte del resistente.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del processo, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti integralmente.
9. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il CTU, e ripartite al 50% tra le parti, considerato che la consulenza è stata svolta nell'interesse di entrambe le parti.
10. Le spese di lite sostenute dal curatore speciale delle minori, liquidate come in dispositivo, sono poste, in solido, a carico di entrambi i genitori e ripartite nei loro rapporti interni al 50%, tenuto conto che la sua nomina si è resa necessaria a causa dall'elevata conflittualità tra le parti.
Le parti dovranno rifondere, in solido tra loro, le suddette spese in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle minori, in persona del loro curatore speciale.
Nella liquidazione vengono applicati i parametri minimi per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014, con aumento del 30% per la difesa di più parti, trattandosi di tre minori. L'importo da liquidare non viene dimezzato ex art. 130 TUSG applicandosi tale dimezzamento solo con riferimento al compenso pagato al curatore dall'Erario mediante decreto di liquidazione (cfr. Corte Cost.
64/24).
PQM
Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1. rigetta il ricorso proposto dalla parte ricorrente;
2. dispone l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo con collocamento residenziale prevalente presso l'abitazione paterna attribuendo espressamente, all'ente affidatario, la facoltà di assumere, in caso non sia possibile trovare l'accordo tra i genitori e previa loro comunicazione, le decisioni di maggior rilevanza per la vita deli minori di natura scolastica, extrascolastica e ricreativa.
Autorizza i Servizi Sociali affidatari a interloquire, in tale qualità, con gli operatori scolastici e sanitari che seguono i minori;
3. attribuisce ai Servizi Sociali del Comune l'attuazione della regolamentazione del diritto di visita e frequentazione delle minori con la madre, con compito di predisporre calendario secondo i criteri indicati al punto che seguono, da comunicarsi mensilmente ai genitori con calendario che potrà essere modificato dagli stessi Servizi affidatari;
4. dispone che la madre possa vedere le minori due volte a settimana presso la sua abitazione in presenza di educatore domiciliare, secondo tempi e modalità da determinarsi a cura dei Servizi Sociali affidatari che potranno autorizzare anche incontri in luoghi diversi, anche liberi, ove le minori lo chiedano;
5. i Servizi Sociali potranno, in caso di criticità degli incontri, consentirli in luogo neutro o sospenderli temporaneamente, rapportandosi con la NPI competente per territorio che ha in carico i minori in relazione all'andamento del percorso di supporto. Gli stessi
Servizi, laddove sia riscontrato il miglioramento della relazione genitoriale della madre con le minori, potranno estendere il diritto di visita predisponendo specifico calendario per il sabato o la domenica (alternati con il padre) e per i periodi natalizi, pasquali ed estivi, previa comunicazione ad entrambi i genitori;
6. dispone che i Servizi Sociali affidatari garantiscano la presenza di educatore/operatore domiciliare almeno due giorni a settimana presso l'abitazione materna, vigilando sulle loro condizioni di vita e garantendo una presenza continuativa. I suddetti servizi relazioneranno al giudice tutelare presso questo Tribunale, presso cui è aperta una vigilanza per la durata di due anni, con cadenza semestrale;
7. I genitori dovranno consentire l'accesso agli operatori domiciliari e seguire le indicazioni e prescrizioni dei Servizi affidatari;
8. fissa in € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, il contributo al mantenimento delle minori dovuto da a , oltre il Parte_1 Controparte_1
30% delle spese straordinarie per come regolate in parte motiva;
9. dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente relativa al rimborso delle spese straordinarie;
10. invita le parti a intraprendere – anche con l'ausilio dei Servizi Sociali affidatari dei minori - un percorso specifico di sostegno alla genitorialità funzionale al recupero delle funzioni genitoriali e con coordinamento con i Servizi Sociali;
11. dispone la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia Giuridica – presso l'ASP di Trapani e della
NPI anche per l'attuazione/mantenimento degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore delle minori e per l'organizzazione degli incontri madre/figlie secondo le prescrizioni indicate, oltre che per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto in favore dei genitori;
12. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
13. compensa le spese di lite tra le parti;
14. condanna parte ricorrente e parte resistente, in solido tra loro, a pagare le spese di lite sostenute dal curatore speciale delle minori in favore dell'Erario che liquida in euro €
7.060,30 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge;
tali spese sono ripartite nei loro rapporti interni al 50%;
15. le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti esterni con il CTU e ripartite al 50% tra le parti, nei loro rapporti interni.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale delle minori, ai servizi sociali del Comune di
Mazara del Vallo, alla NPI di Mazara del Vallo, al servizio UOS di Psicologia Giuridica dell'ASP di Trapani e al Consultorio familiare di Mazara del Vallo.
Si trasmetta al G.T. presso questo Tribunale per l'apertura di una vigilanza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 15 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo ZO
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Marsala, composto dai Magistrati:
Dott. Francesco Paolo ZO Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel. e est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1679 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Bonanno, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Inglese, giusta procura Controparte_1 allegata alla memoria di costituzione (PEC: ); Email_2
RESISTENTE
Avv. Mattia Cristina Catanzaro, n.q. di curatore speciale delle minori Persona_1
, e (rappresentata e difesa da
[...] Persona_2 Persona_3 se stessa ex art. 86 c.p.c. (PEC: ; Email_3
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 e 39 c.p.c., depositato in data 16/10/2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale e premettendo che con Controparte_1 sentenza n 640/2022 del 30/06/2022 il Tribunale di Marsala aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
che era stato disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle tre figlie minori , e e la collocazione delle stesse presso la Persona_1 Persona_3 Persona_2 madre;
che il Tribunale aveva disposto che corrisponda alla ricorrente la somma di € CP_1
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dall'anno 2020 la ricorrente ha sostenuto per le figlie esborsi per le spese straordinarie e che il marito è tenuto a rimborsarle la metà; che non ha mai Controparte_1 fatto prontezza di pagamento della propria quota;
che in data 1 agosto 2023 aveva chiesto al marito il rimborso di metà dell'importo che aveva anticipato;
che lo stesso aveva opposto un categorico rifiuto a pagare quanto dovuto;
che in data 14/08/2023, al termine del periodo estivo trascorso con il padre, la ricorrente aveva ricevuto dalle figlie e messaggi con i Per_3 Per_2 quali rappresentavano di non volere rientrare a casa e di volere rimanere con lui;
che l'intento del resistente era quello di ottenere la casa coniugale, di risparmiare l'importo dovuto per il mantenimento e di percepire l'assegno unico al 100%; che il resistente strumentalizza le figlie;
che l'attuale assetto è contrario all'interesse delle minori;
che le minori vivono lontane dalla sorella che, invece, è rimasta a casa con la madre;
che il padre ha arrecato un grave Per_1 pregiudizio alle figlie;
che le minori sono prive della necessaria cura che ha sempre riservato la madre;
che la ricorrente è il genitore in grado di assicurare la stabilità morale e materiale di cui hanno bisogno, ha chiesto al Tribunale di ordinare al resistente di ricondurre le figlie e Per_2
dalla madre;
di ammonire il resistente all'osservanza delle statuizioni di cui alla Per_3 sentenza di separazione;
di ammonire quest'ultimo al pagamento delle somme dovute per il mantenimento delle figlie;
di modificare il regime di affidamento delle minori, adottando quello super esclusivo in capo alla madre;
di emettere nei confronti del i provvedimenti CP_1 sanzionatori di cui all'art. 709 ter c.p.c.
Con ricorso ex artt. 473 bis. 15 c.p.c. del 03/11/2023 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di emettere con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli minori stante la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.
2. In data 24/11/2023 il resistente si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto in ricorso, rappresentando di non avere mai manipolato le figlie e lamentando condotte rilevanti, anche sotto il profilo penale, poste in essere dalla ricorrente tali da far maturare nelle gemelle e la volontà di rimanere a casa con il padre rifiutando di intrattenere ogni tipo di Per_2 Per_3 rapporto con la madre. Ha altresì dedotto che la ricorrente sin dalla separazione ha ostacolato le frequentazioni padre- figlie;
che la figlia , che vive con la madre, viene manipolata da quest'ultima e che non Per_1 sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto.
Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande avanzate in ricorso.
Con successiva memoria di costituzione nell'ambito del ricorso ex art. 473 bis 12 e 39 c.p.c. il resistente ha eccepito l'incompetenza per materia a decidere del Tribunale ordinario adito;
la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 473 bis 39 cpc;
ha contestato quanto articolato in ricorso circa il mancato pagamento delle spese straordinarie e, in via riconvenzionale, ha chiesto la decadenza della potestà genitoriale della madre con affido super esclusivo delle tre figlie a sé, stabilendo le modalità di visita della madre tento conto della volontà delle minori e del disagio psicologico che detti incontri possano arrecare alle stesse.
Con ordinanza del 20/12/2023 il Tribunale, avuto riguardo all'elevata conflittualità esistente tra le parti, ha provveduto alla nomina di un curatore speciale per le minori;
ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte della NPI del Comune di Mazara del Vallo e del servizio di Psicologia – Coordinamento di psicologia giuridica dell'Asp di Trapani al fine di fornire supporto alle minori, onerando i predetti servizi al deposito di relazione informativa;
ha disposto incontri tra le minori e con la madre presso lo spazio neutro istituito presso i Per_3 Per_2 servizi sociali del Comune di Mazara del Vallo nonché il supporto da parte dei suddetti servizi alla minore per il ripristino dei rapporti con il padre. Per_1
In data 05/01/2024 si è costituito il curatore speciale, il quale ha chiesto disporsi approfondimenti istruttori per accertare le cause del rifiuto manifestato dalle gemelle.
3. Tanto premesso, il ricorso proposto da deve essere rigettato, seppure con le Parte_1 precisazioni di seguito esplicitate.
Ritiene innanzitutto il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria espletata, il collocamento delle minori presso il padre costituisce, allo stato, la soluzione più rispondente all'interesse delle stesse.
Dall'audizione delle minori è emersa la paura di non poter vedere il padre liberamente.
E, invero, la minore ascoltata all'udienza del 27/11/2023 ha dichiarato: “….Se vado Per_3 dalla mamma ho timore che poi non mi fa più andare da papà. Una volta dovevamo partire e andare ad LA e mia sorella voleva andare da papà, ma la mamma non ha voluto. Per Per_2 questo ho questo timore. Io per ora sono tranquilla, con mamma mi mando messaggi per dire buongiorno e buonanotte. Per ora mi va bene così…”. La figlia minore ha riferito: “….Quando stavamo con la mamma, se dovevamo andare da Per_2 papà che abita con la nonna, ma lui non c'era perché era al lavoro di mattina, lei non voleva che ci andassimo e non ci faceva uscire. Se andiamo da lei, ho paura che non mi fa tornare più da papà. Con la nonna e con la compagna di papà mi trovo bene. Mi va bene anche andare dalla mamma se poi però posso ritornare da papà…”.
Tutte le relazioni trasmesse dai servizi incaricati di seguire il nucleo familiare e la consulenza tecnica disposta d'ufficio hanno confermato che la volontà delle minori è di vivere con il padre.
Il servizio di Coordinamento Psicologia giuridica, incaricato dal Tribunale di approfondire le ragioni del rifiuto manifestato dalle minori a vedere la madre, aveva segnalato nella sua prima relazione che la genitorialità della signora ZO risultava caratterizzata da uno stile educativo tendenzialmente autoritario, in cui la relazione affettiva con le figlie è percepita dalle stesse sullo sfondo. Il suddetto servizio ha evidenziato che La genitorialità del signor appare CP_1 maggiormente orientata alla disponibilità emotiva rispetto ai bisogni e alle necessità delle figlie (cfr. relazione del 21/02/2024).
Nella successiva relazione dell'1/10/2024 il servizio di Psicologia giuridica ha chiarito che“le minori, al momento, appaiono inserite in un contesto familiare e relazionale che permette a
, e di sperimentare sentimenti di rassicurazione, sostenute nel percorso Per_1 Per_3 Per_2 di crescita dalla nonna paterna e dalla attuale compagna del sig. , figura rispetto alla CP_1 quale la fratria manifesta sentimenti di affetto e benevolenza. Appare evidente che la ritrovata alleanza fra le sorelle, fornisca alle stesse una maggiore sicurezza: le ragazze si sostengono a vicenda e si sentono libere di condividere le esperienze”.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ha confermato che “..il Per_4 legame tra il padre e le figlie è un legame al momento più solido e maggiormente rappresentativo di quella base sicura che gli è mancata nel rapporto con la madre. Si è osservato anche il buon rapporto che intercorre tra le minori e la nonna paterna, figura disponibile, emotivamente accessibile e accudente”.
Il CTU ha dunque concluso nel ritenere che il domicilio paterno sia al momento la migliore formula di collocamento delle minori.
Questo Tribunale non intende discostarsi dalle conclusioni formulate dal CTU in punto di collocamento delle minori, ritenendo la soluzione proposta dalla parte ricorrente nelle sue note conclusive, di collocamento delle minori in comunità, assolutamente pregiudizievole per le ragazze e fonte di probabili traumi per le stesse, provocando il totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita. Fermo perciò il collocamento delle minori presso il padre, ritiene il Tribunale che l'andamento del rapporto delle parti, giunto a livelli di conflittualità esasperata, non consente di proseguire con il regime di affidamento condiviso statuito con la sentenza di separazione pronunciata tra le parti.
I numerosi procedimenti civili e penali che hanno coinvolto negli ultimi anni le parti, di cui è stata versata documentazione nel fascicolo del presente procedimento, dimostrano l'incapacità delle stesse di porre al centro del loro interesse l'esclusivo benessere delle minori;
le parti hanno manifestato una totale incapacità di attuare un percorso comune e di condivisione dei rispettivi ruoli genitoriali, come dimostra anche l'iniziale incapacità di assicurare la stessa unione fra le sorelle. E, invero, deve rammentarsi che all'inizio della causa mentre le due minori e Per_3
erano andate a vivere presso la casa paterna, era rimasta a vivere con la madre. Per_2 Per_1
Nessuno dei genitori, nei rispettivi atti manifesta consapevolezza circa la criticità delle proprie condotte, per come segnalate da tutti i consulenti interpellati, ciascuna parte accusa l'altra di errori e comportamenti inadeguati senza che vi sia la benchè minima consapevolezza del fatto che il loro comportamento ha fortemente determinato la situazione attuale di completa disgregazione familiare per come emersa nella vicenda in esame.
E, invero, perfino negli atti conclusivi delle parti, nonostante le considerazioni univoche espresse dal servizio di Psicologia giuridica, dal curatore speciale dei minori e dal CTU circa la conflittualità esasperata quale causa fondamentale del rifiuto opposto dalle minori alla frequentazione della madre, le parti hanno continuato a rimanere ferme nelle proprie posizioni di accusa nei confronti dell'altro, senza accennare alla volontà di mutare prospettiva verso una costruzione più matura e responsabile del loro rapporto nell'ottica di assicurare alle minori quella serenità a cui le stesse anelano da tempo.
E, in tale contesto, non possono che dichiararsi inammissibili le ulteriori argomentazioni introdotte dalla parte ricorrente circa l'esistenza di fatti sopravvenuti che avrebbero, a suo dire, confermato l'incapacità del resistente allo svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Di tale produzione documentale e di tali nuove argomentazioni difensive, idonee ad alimentare ulteriormente il conflitto già elevato tra le parti, non può tenersi conto, trattandosi di fatti successivi alla chiusura dell'istruttoria che non modificano peraltro gli esiti dell'approfondita istruttoria già svolta e della decisione di questo Tribunale. Per come evidenziato dal CTU, dott. le cui conclusioni sono immuni da censure essendo Per_4 il frutto di una valutazione accurata della coppia, la causa scatenante il rifiuto opposto dalle minori di frequentare la madre è da attribuire “al clima di elevata conflittualità e triangolazione che le minori nel corso degli anni hanno dovuto subire per responsabilità di entrambi i genitori”.
Evidenzia il consulente tecnico nominato che “Ci troviamo di fronte ad una separazione altamente conflittuale, dove oggi le figlie fanno fronte unico contro la madre, e dove vi è un padre che dopo anni di difficoltà nel viversi liberamente la relazione con le figlie, si ritrova oggi investito del desiderio di queste ultime di vivere in via esclusiva con lui, andando a rinforzare quell'autostima riguardo il suo ruolo genitoriale, che fino ad oggi era stata fortemente castrata.
La questione della separazione delle due figure genitoriali, ha indubbiamente provocato un graduale, ma massiccio sovvertimento dell'omeostasi precedente.
Segni di questa vicenda sono clinicamente rilevabili, in maniera diretta su tutte e tre le minori, specie su che, delle tre sembra, essere la più sofferente, ma anche su che Per_3 Per_1 appare estremamente egocentrata e fortemente determinata a ottenere i propri vantaggi personali.
, e sono delle ragazzine fortemente emotive che stanno cercando in ogni Per_3 Per_1 Per_2 modo, e compatibilmente con le loro inclinazioni caratteriali, di proteggersi dal conflitto dei genitori che tante volte le ha viste triangolate, in mezzo tra i due.
Nonostante tutto ciò sono indipendenti e autosufficienti anche sotto un profilo scolastico che fino ad oggi le ha viste portare ottimi profitti. Entrambi i genitori al momento, e per motivazioni differenti, non hanno dimostrato di possedere adeguate capacità genitoriali e non si sono dimostrati capaci di proteggere le proprie figlie tenendole lontane dal conflitto e dalle proprie emozioni che seguono la vicenda separativa. Dai colloqui si evince chiaramente che la separazione non è quella solo tra marito e moglie ma che, in questa vicenda, le figlie sono state coinvolte sicuramente più del dovuto, al punto da prendere la decisione drastica di chiudere completamente ogni forma di contatto con la madre. La signora ZO, d'altro canto, in tutti questi anni non sembrerebbe stata capace di costruire un legame affettivo con le proprie figlie, probabilmente a causa del suo stile personale inflessibile e severo. Ponendosi sempre come un genitore valutante e giudicante e non attento ai bisogni emotivi delle figlie. Il non è CP_1 riuscito a stabilire nessuna forma di comunicazione con la figura materna neanche provando
a condividere decisioni insieme, ma si è gestito il ruolo genitoriale da solo non curante della necessità per le figlie di mantenere un legame con la madre. Occorre peraltro rilevare che la stessa ricorrente in passato era stata già ammonita da questo
Tribunale per aver ostacolato i rapporti delle minori con il padre.
Nel 2020 aveva presentato altro ricorso nei confronti del sotto la Parte_1 CP_1 precedente normativa ante riforma Cartabia ai sensi dell' art. 709 ter (RG n. 26-1/2020).
Con tale ricorso, poi rigettato con ordinanza di questo Tribunale del 24/12/2020, la ricorrente chiedeva la sospensione degli incontri fisici tra le minori e il padre lamentando la sussistenza di un rischio elevato di contagio da COVID 19 all'interno della struttura residenziale dove lavorava il La stessa all'esito del giudizio era stata ammonita dal Tribunale per avere CP_1 interrotto, senza attendere il provvedimento giudiziale richiesto, gli incontri tra le figlie e il padre e disposta la ripresa degli incontri tra il padre e le figlie.
Il conflitto tra gli ex coniugi è perdurato nel corso dell'intero procedimento e come evidenziato dal CTU “Il clima relazionale è completamente immerso nel conflitto e non consente di avviare un canale comunicativo scevro da risentimenti, ed infatti i due coniugi nel corso dell'incontro congiunto di CTU non sono riusciti a gestire nessuna forma di comunicazione, se non accusarsi vicendevolmente, vanificando pertanto l'intento della CTU di fornire una forma di apertura all'ascolto e al dialogo nell'esclusivo interesse delle minori. Va osservato,
a titolo semplificativo, che i due ex coniugi si rivolgono l'uno verso l'altro dandosi del lei anche in presenza delle figlie”. Cont Nella relazione pervenuta dal servizio di del 2/05/2024 emerge che “Nel corso dei colloqui con la coppia genitoriale si rileva una comunicazione del tipo “disfunzionale” orientata a squalificare e a disconfermare “l'altro” genitore, attraverso l'attivazione di processi tendenti
a “disconoscere” l'esistenza dell'altro e dei suoi stati d'animo.
In questo scenario familiare caratterizzato da una escalation di conflittualità tra i genitori,
, e probabilmente hanno assunto una posizione di maggiore vicinanza Per_1 Per_3 Per_2 rispetto al genitore che percepiscono più “debole” e fragile, a discapito dell'altro, attivando una dinamica relazionale in cui anche le sorelle si schierano le une contro l'altra, determinando un movimento relazionale che potrebbe risultare disfunzionale per uno sviluppo psico fisico adeguato delle minori”.
Ritiene questo Tribunale che la persistenza del conflitto tra i genitori e gli ostacoli via via emersi nella gestione della funzione genitoriale, seppur non espressivi di una totale e/o irrimediabilmente compromessa idoneità delle parti nell'espletamento dei rispettivi ruoli, evidenziano una condizione di criticità che necessita, tutt'ora, del supporto delle figure professionali che hanno già avuto in carico il nucleo (servizi sociali e servizio di Psicologia giuridica presso l'ASP di Trapani). Fermo restando il collocamento delle minori presso il padre, appare necessario, allo scopo di consentire il pieno recupero da parte di entrambi i genitori di modalità comunicative e relazionali adeguate ad assicurare la massima tutela dei figli, prevedere un regime di affidamento che coinvolga direttamente i Servizi Sociali con attribuzione all'ente affidatario dell'autorizzazione ad assumere le decisioni più rilevanti per la vita dei minori, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione dei minori con la madre, vigilanza sulle condizioni delle minori nonché sulle scelte scolastiche, extrascolastiche e sulle scelte inerenti la salute, con coinvolgimento dei genitori.
I Servizi affidatari avranno cura di coinvolgere i genitori nelle scelte di maggior rilevanza per i minori, loro demandate nel caso in cui non sia possibile ottenerne il consenso o insorgano situazioni di conflittualità.
I Servizi Sociali affidatari dovranno vigilare sulle condizioni di vita dei minori, interloquire con gli operatori scolastici e sanitari che li hanno in cura e predisporre ogni utile intervento funzionale a sostenerli.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. 32290/2023) ha chiarito che
“in tema di modifica del provvedimento di assegnazione della prole minore ai servizi sociali e alla luce di quanto ora prevede l'art.
5-bis della l. n. 184 del 1983, recentemente inserito dal
d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) – ha stabilito che, anche nel regime precedente, ove sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale
(c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Ha pertanto stabilito che, nel primo caso, l'adozione del provvedimento – sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i più rapidi possibili – non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi;
nel secondo caso, invece, l'affidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.
Nel caso di specie, il regime di affidamento più tutelante per le minori è quello ai sevizi sociali con poteri anche decisori per come chiarito. L'articolata istruttoria svolta e il monitoraggio dei Servizi territoriali hanno confermato infatti l'esistenza di una accesa conflittualità tra i genitori, ad oggi non attenuatasi, e tale conflittualità impedisce, allo stato, ogni forma di proficuo confronto tra le parti che è l'essenza del regime di affidamento condiviso.
In siffatto contesto, in cui le posizioni personali e processuali delle parti non sembrano lascino margini di una immediata ricomposizione della dinamica genitoriale nei termini di una sana e autentica co-genitorialità, l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti appare la soluzione maggiormente rispondente all'interesse delle minori, unitamente ad un percorso di mediazione che le parti sono invitate ad intraprendere al fine attenuare il conflitto, migliorando la loro relazione comunicativa (pag. 25 relazione di CTU).
Tale limitazione, per come anche sostenuto in comparsa conclusionale dal curatore speciale delle minori, “Viene ritenuta necessaria allorquando all'esito del giudizio o, come nel caso di specie nel corso dello stesso - i genitori non hanno adottato alcun fruttuoso percorso personale per superare o meglio gestire le criticità evidenziate dai professionisti incaricati dimostrando incomunicabilità totale ed aspra conflittualità che ha coinvolto – suo malgrado– i minori (cfr.
Corte d'Appello di Genova, Sezione III Civile – Famiglia e Minori, Sent. del 23 gennaio
2025)”.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'affidamento ai Servizi Sociali, funzionale a superare una situazione di patologica conflittualità tra i genitori, rientra nell'ambito dei provvedimenti che il Tribunale può adottare, a tutela del preminente interesse del minore, ai sensi degli artt. 333 e 337 ter c.c. anche quando a causa degli insanabili conflitti tra le parti, non sia possibile garantire al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e costante con ciascuno dei genitori ( cfr. sul punto Cass. 31902/2018 sez. I).
Tali provvedimenti, come noto, vengono sempre adottati “rebus sic stantibus” e sono dunque modificabili e revocabili laddove sopravvengano fatti sintomatici del superamento di criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Osserva il Collegio che è indispensabile che i due genitori intraprendano un serio percorso di sostegno alla genitorialità presso un mediatore professionale o presso il Consultorio familiare competente per territorio, si tratta di indicazioni non “ coercibili” ma costituenti prescrizioni la cui osservanza è necessaria in una logica di possibile, reciproco recupero delle funzioni genitoriali, tenendo conto anche dei percorsi di sostegno e cura dei minori da parte del servizio di NPI e dei Servizi Sociali che devono accompagnare i genitori anche ad una revisione critica del loro rapporto genitoriale ed aiutarli ad improntare un minimo di “ alleanza”. Tale percorso dovrebbe avere una cadenza sufficientemente assidua e protrarsi per un periodo congruo, idoneo a garantire il recupero della piena responsabilità genitoriale.
Quanto alla disciplina degli incontri della madre con i figli, fermo restando che è auspicabile una ripresa regolare della frequentazione delle minori con la madre presso la sua abitazione, si reputa opportuno prevedere che, in difetto, questi avvengano per la durata di un anno presso lo
Spazio Neutro del Comune o presso l'abitazione della mamma, con l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, secondo un calendario stabilito dai servizi sociali del Comune, competente territorialmente e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari che valuteranno, di concerto con il servizio di NPI che ha già in carico le minori, la sussistenza delle condizioni per un ripresa dei rapporti tra le minori e la madre, tenuto conto dell'andamento del percorso fornito dalla NPI.
I servizi incaricati continueranno anche il monitoraggio del nucleo familiare relazionando ogni
6 mesi al Giudice Tutelare presso cui viene aperta la vigilanza per la durata di due anni.
Deve essere inoltre disposta, nell'interesse delle minori, la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia Giuridica presso l'ASP di Trapani anche in vista dell'attuazione/mantenimento degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore delle minori e per l'organizzazione degli incontri madre-figlie secondo le prescrizioni sopra dette, oltre che per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto in favore dei genitori, previa acquisizione di consenso espresso dalle parti.
Le parti vengono invitate pertanto a prestare la massima e fattiva collaborazione rispetto agli interventi che saranno indicati dai Servizi e vanno altresì invitate a seguire un percorso terapeutico individuale che possa aiutarli a riflettere sulle rispettive caratteristiche di personalità
e ad acquisire maggiore consapevolezza in punto di responsabilità.
4. Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle minori, considerata la modifica del regime di collocamento delle minori, va disposto, d'ufficio, nell'interesse delle minori, posto che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, che corrisponda a Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, Controparte_1 ovverosia euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna figlia, a titolo di contributo nel mantenimento delle tre figlie minori, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie necessarie negli interessi dei figli, di natura scolastica, ricreativa e sanitaria, come da protocollo adottato da questo Tribunale e siglato in data 9 giugno 2021. Giova a tal riguardo considerare che all'udienza di rimessione della causa in decisione la parte ricorrente ha dichiarato, tramite il suo difensore, di guadagnare 500,00 euro al mese. Tale circostanza non risulta smentita all'udienza dalla controparte né risultano forniti nel corso del processo elementi reddituali che depongano in senso contrario sicchè si reputa che tale misura del mantenimento di euro 150,00 al mese sia proporzionata alla condizione economica concreta delle parti.
Ad integrazione di tale contributo, va disposto però che l'assegno INPS sia percepito interamente dal attuale collocatario delle minori. CP_1
5. Parte ricorrente ha chiesto l'ammonimento del resistente per il pagamento di somme dovute a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie per i mesi in cui ha provveduto solo parzialmente e parte resistente ne ha chiesto il rigetto in quanto spese straordinarie non previamente concordate con lo stesso né mai comunicate prima del mese di Agosto 2023.
Trattasi di domanda inammissibile in quanto non cumulabile con quella proposta in ricorso essendo richiedendo un accertamento a cognizione piena con rito ordinario.
6. In conseguenza del rigetto del ricorso proposto dalla parte ricorrente, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori in capo al CP_1
La ricorrente ha chiesto, altresì, l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori e il risarcimento dei danni in suo favore e nell'interesse delle minori.
Tale domanda, in considerazione del rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente, deve essere respinta.
7. Del pari, vanno respinte anche le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte resistente.
In particolare, quanto alla richiesta di ammonimento della ricorrente per avere ostacolato fino a Giugno 2024 le frequentazioni della figlia con il padre e l'esercizio da parte del Per_1 resistente della bigenitorialità, tale domanda, alla luce dell'andamento del processo e del successivo trasferimento della minore presso il padre, risulta non più rispondere ad esigenze attuali. Risulta infatti inammissibile una domanda di ammonimento rivolta al passato perché non sarebbe più attuabile da parte della ricorrente la condotta per la quale verrebbe pronunciato l'ammonimento.
Considerato che la conflittualità e l'elevato ricorso ai procedimenti giudiziari è riferibile ad entrambe le parti, non vi sono neppure le condizioni per condannare la ricorrente al risarcimento del danno o al pagamento della sanzione pecuniaria per come richiesto da parte del resistente.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del processo, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti integralmente.
9. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il CTU, e ripartite al 50% tra le parti, considerato che la consulenza è stata svolta nell'interesse di entrambe le parti.
10. Le spese di lite sostenute dal curatore speciale delle minori, liquidate come in dispositivo, sono poste, in solido, a carico di entrambi i genitori e ripartite nei loro rapporti interni al 50%, tenuto conto che la sua nomina si è resa necessaria a causa dall'elevata conflittualità tra le parti.
Le parti dovranno rifondere, in solido tra loro, le suddette spese in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle minori, in persona del loro curatore speciale.
Nella liquidazione vengono applicati i parametri minimi per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014, con aumento del 30% per la difesa di più parti, trattandosi di tre minori. L'importo da liquidare non viene dimezzato ex art. 130 TUSG applicandosi tale dimezzamento solo con riferimento al compenso pagato al curatore dall'Erario mediante decreto di liquidazione (cfr. Corte Cost.
64/24).
PQM
Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1. rigetta il ricorso proposto dalla parte ricorrente;
2. dispone l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo con collocamento residenziale prevalente presso l'abitazione paterna attribuendo espressamente, all'ente affidatario, la facoltà di assumere, in caso non sia possibile trovare l'accordo tra i genitori e previa loro comunicazione, le decisioni di maggior rilevanza per la vita deli minori di natura scolastica, extrascolastica e ricreativa.
Autorizza i Servizi Sociali affidatari a interloquire, in tale qualità, con gli operatori scolastici e sanitari che seguono i minori;
3. attribuisce ai Servizi Sociali del Comune l'attuazione della regolamentazione del diritto di visita e frequentazione delle minori con la madre, con compito di predisporre calendario secondo i criteri indicati al punto che seguono, da comunicarsi mensilmente ai genitori con calendario che potrà essere modificato dagli stessi Servizi affidatari;
4. dispone che la madre possa vedere le minori due volte a settimana presso la sua abitazione in presenza di educatore domiciliare, secondo tempi e modalità da determinarsi a cura dei Servizi Sociali affidatari che potranno autorizzare anche incontri in luoghi diversi, anche liberi, ove le minori lo chiedano;
5. i Servizi Sociali potranno, in caso di criticità degli incontri, consentirli in luogo neutro o sospenderli temporaneamente, rapportandosi con la NPI competente per territorio che ha in carico i minori in relazione all'andamento del percorso di supporto. Gli stessi
Servizi, laddove sia riscontrato il miglioramento della relazione genitoriale della madre con le minori, potranno estendere il diritto di visita predisponendo specifico calendario per il sabato o la domenica (alternati con il padre) e per i periodi natalizi, pasquali ed estivi, previa comunicazione ad entrambi i genitori;
6. dispone che i Servizi Sociali affidatari garantiscano la presenza di educatore/operatore domiciliare almeno due giorni a settimana presso l'abitazione materna, vigilando sulle loro condizioni di vita e garantendo una presenza continuativa. I suddetti servizi relazioneranno al giudice tutelare presso questo Tribunale, presso cui è aperta una vigilanza per la durata di due anni, con cadenza semestrale;
7. I genitori dovranno consentire l'accesso agli operatori domiciliari e seguire le indicazioni e prescrizioni dei Servizi affidatari;
8. fissa in € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, il contributo al mantenimento delle minori dovuto da a , oltre il Parte_1 Controparte_1
30% delle spese straordinarie per come regolate in parte motiva;
9. dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente relativa al rimborso delle spese straordinarie;
10. invita le parti a intraprendere – anche con l'ausilio dei Servizi Sociali affidatari dei minori - un percorso specifico di sostegno alla genitorialità funzionale al recupero delle funzioni genitoriali e con coordinamento con i Servizi Sociali;
11. dispone la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia Giuridica – presso l'ASP di Trapani e della
NPI anche per l'attuazione/mantenimento degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore delle minori e per l'organizzazione degli incontri madre/figlie secondo le prescrizioni indicate, oltre che per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto in favore dei genitori;
12. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
13. compensa le spese di lite tra le parti;
14. condanna parte ricorrente e parte resistente, in solido tra loro, a pagare le spese di lite sostenute dal curatore speciale delle minori in favore dell'Erario che liquida in euro €
7.060,30 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge;
tali spese sono ripartite nei loro rapporti interni al 50%;
15. le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti esterni con il CTU e ripartite al 50% tra le parti, nei loro rapporti interni.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale delle minori, ai servizi sociali del Comune di
Mazara del Vallo, alla NPI di Mazara del Vallo, al servizio UOS di Psicologia Giuridica dell'ASP di Trapani e al Consultorio familiare di Mazara del Vallo.
Si trasmetta al G.T. presso questo Tribunale per l'apertura di una vigilanza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 15 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo ZO