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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7625/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. PAGLIARA Parte_1 C.F._1
PIERFAUSTO C.F. ; C.F._2
contro
Controparte_1
, C.F. , difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
SO PI C.F. e dall'avv. C.F._3
LL URSO.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 citava in giudizio proponendo opposizione al precetto Parte_1 CP_1
ad egli notificato dalla convenuta con cui questi domandava il pagamento della somma di euro 50.459,62 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 1389/2012.
In particolare, l'opponente lamentava l'assenza di prova della titolarità del credito in capo a affermatasi cessionaria del credito originariamente CP_1
vantato da Controparte_2
In conclusione, l'opponente domandava la declaratoria di nullità del precetto.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'odierna convenuta già è infatti divenuta titolare – in CP_1 CP_3
forza di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in adempimento dell'art. 5 D.L. 99/2017 – di tutti i crediti deteriorati e altre attività, non ceduti a di titolarità di liquidazione coatta Controparte_4 Parte_2
amministrativa, con cessione oggetto di regolare pubblicità ai fini di legge eseguita con comunicazione della Banca d'Italia in data 11/4/2018.
Tra tali crediti erano ricompresi quelli già ceduti da alla stessa Controparte_2
con contratto stipulato in Parte_3
data 10/7/2017, avente ad oggetto il c.d. “ritrasferimento” di crediti e partecipazioni sociali dalla prima in favore della seconda e in particolare il trasferimento di tutti i crediti deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25/6/2017).
Tutte tali informazioni possono essere desunte in prima battuta dall'analisi del testo di legge (D.L. 99/2017 e successivo D.M. 22/2/2018), nonché pure dal contratto di cessione del 26/6/2017 e da quello di “ri-trasferimento” del
10/7/2017, depositati dalla convenuta unitamente alle comunicazioni della Banca
d'Italia.
pagina 2 di 4 Ora, considerando che il credito di cui discute poteva dirsi certamente nell'originaria titolarità di e altrettanto certamente poteva dirsi Controparte_2
“deteriorato” alla data della cessione, in quanto addirittura oggetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 2012 mai adempiuto, ne consegue che la prova del suo trasferimento prima da a Controparte_2 Parte_4
e poi da questa ad possa dirsi definitivamente raggiunta. CP_1
Ad abundantiam, va poi rilevato che vi è inequivoca dichiarazione della cedente di avvenuta cessione proprio dell'esatto credito di cui discute, elemento liberamente utilizzabile a fini di prova (doc. 13 convenuta).
Quanto poi alla lamentata divergenza tra i numeri NDG di Parte_5
e è sufficiente evidenziare che, da un lato, la medesimezza dell'NDG non CP_1
è elemento richiesto ai fini della prova della titolarità del credito (trattandosi di mera enumerazione interna alle banche priva di diretta ricaduta probatoria in quanto estranea agli elementi caratteristici del credito, quali la sua composizione, la sua natura, i dati di riferimento del creditore e del debitore ecc.), e che, dall'altro lato, la convenuta ha dato conto di tale divergenza affermando che vi è stata semplicemente nuova enumerazione dell'NDG una volta trasferito il credito in suo favore.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7625/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7625/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. PAGLIARA Parte_1 C.F._1
PIERFAUSTO C.F. ; C.F._2
contro
Controparte_1
, C.F. , difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
SO PI C.F. e dall'avv. C.F._3
LL URSO.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 citava in giudizio proponendo opposizione al precetto Parte_1 CP_1
ad egli notificato dalla convenuta con cui questi domandava il pagamento della somma di euro 50.459,62 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 1389/2012.
In particolare, l'opponente lamentava l'assenza di prova della titolarità del credito in capo a affermatasi cessionaria del credito originariamente CP_1
vantato da Controparte_2
In conclusione, l'opponente domandava la declaratoria di nullità del precetto.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'odierna convenuta già è infatti divenuta titolare – in CP_1 CP_3
forza di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in adempimento dell'art. 5 D.L. 99/2017 – di tutti i crediti deteriorati e altre attività, non ceduti a di titolarità di liquidazione coatta Controparte_4 Parte_2
amministrativa, con cessione oggetto di regolare pubblicità ai fini di legge eseguita con comunicazione della Banca d'Italia in data 11/4/2018.
Tra tali crediti erano ricompresi quelli già ceduti da alla stessa Controparte_2
con contratto stipulato in Parte_3
data 10/7/2017, avente ad oggetto il c.d. “ritrasferimento” di crediti e partecipazioni sociali dalla prima in favore della seconda e in particolare il trasferimento di tutti i crediti deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25/6/2017).
Tutte tali informazioni possono essere desunte in prima battuta dall'analisi del testo di legge (D.L. 99/2017 e successivo D.M. 22/2/2018), nonché pure dal contratto di cessione del 26/6/2017 e da quello di “ri-trasferimento” del
10/7/2017, depositati dalla convenuta unitamente alle comunicazioni della Banca
d'Italia.
pagina 2 di 4 Ora, considerando che il credito di cui discute poteva dirsi certamente nell'originaria titolarità di e altrettanto certamente poteva dirsi Controparte_2
“deteriorato” alla data della cessione, in quanto addirittura oggetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 2012 mai adempiuto, ne consegue che la prova del suo trasferimento prima da a Controparte_2 Parte_4
e poi da questa ad possa dirsi definitivamente raggiunta. CP_1
Ad abundantiam, va poi rilevato che vi è inequivoca dichiarazione della cedente di avvenuta cessione proprio dell'esatto credito di cui discute, elemento liberamente utilizzabile a fini di prova (doc. 13 convenuta).
Quanto poi alla lamentata divergenza tra i numeri NDG di Parte_5
e è sufficiente evidenziare che, da un lato, la medesimezza dell'NDG non CP_1
è elemento richiesto ai fini della prova della titolarità del credito (trattandosi di mera enumerazione interna alle banche priva di diretta ricaduta probatoria in quanto estranea agli elementi caratteristici del credito, quali la sua composizione, la sua natura, i dati di riferimento del creditore e del debitore ecc.), e che, dall'altro lato, la convenuta ha dato conto di tale divergenza affermando che vi è stata semplicemente nuova enumerazione dell'NDG una volta trasferito il credito in suo favore.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7625/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4