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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5910/2013 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott. Roberto Ricciardi Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5910/13 R.G. affari contenziosi civili, alla quale è riunita la causa n. 3358/15 R.G., aventi ad oggetto: responsabilità amministratore e risarcimento danni
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese dall'avv. Arturo Vassallo, presso il cui studio sono
[...]
elettivamente domiciliate in Montecorvino OV (SA), alla via Piano n. 5, in virtù delle procure apposte a margine degli atti di citazione
ATTRICI nel proc. n. 5910/13 R.G. ed OPPONENTI nel proc. n. 3358/15 R.G.
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Parte_4 costituzione e risposta, dall'avv. Francesco della Ventura, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 6
CONVENUTO nel proc. n. 5910/13 R.G. ed OPPOSTO nel proc. n. 3358/15 R.G.
E rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'avv. Anna Cosentino, presso il cui studio è elett.te domiciliato in
Battipaglia (SA), alla via Plava n. 6
CONVENUTO nel proc. n. 5910/13 R.G.
pagina 1 di 17 E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE nel proc. n. 5910/13 R.G.
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni ed istanze, anche istruttorie, in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 02 e 03/07/13, e Parte_1 Parte_2
, socie di maggioranza per il 60% della convenivano in Parte_3 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la e Controparte_2 Parte_4 [...]
esponendo che la società convenuta, costituita il 18/09/97, pur avendo quale Controparte_1
oggetto sociale la commercializzazione di immobili, terreni e prodotti agricoli, di fatto era una società immobiliare che, come unico impegno, aveva quello di onorare le rate di mutuo per l'acquisto di immobili concessi in godimento alla (di seguito, solo Parte_5
; che soci della erano anche i convenuti e Parte_5 Controparte_2 Controparte_1
, quest'ultimo amministratore unico della società; che , Parte_4 Parte_4 nell'indicata qualità, aveva ripetutamente violato i suoi doveri di amministratore derivanti sia dallo statuto che dalla legge;
che, invero, in data 02/04/11, la aveva concesso in Controparte_2
locazione alla , di cui era presidente lo stesso , due immobili, un Parte_5 Parte_4
macchinario per il confezionamento dei prodotti ed un carrello elevatore, per la durata di sei anni;
che, però, sussisteva anche un precedente contratto di locazione tra le stesse parti, stipulato il
18/04/02, di cui esse attrici ignoravano l'esistenza e che , in palese conflitto Parte_4
d'interessi, aveva stipulato sostanzialmente con se stesso, a condizioni estremamente svantaggiose per la essendo stato previsto un canone annuo di € 42.000,00, a fronte Controparte_2 dell'importo di € 72.000,00 di cui al successivo contratto del 2011, con previsione di accollo di tutte le spese a carico della società conduttrice, che, però, le aveva sostenute solo in parte;
che
[...]
aveva così depauperato il patrimonio della a vantaggio della Parte_4 Controparte_2
che le scritture contabili ed il bilancio della rilevavano costanti e Parte_5 Controparte_2
rilevanti perdite;
che, in particolare, in relazione al conto economico del quinquennio 2007/2011, i costi erano stati addebitati alla sebbene fossero da imputarsi in via integrale Controparte_2
alla conduttrice che i costi di energia elettrica erano stati addebitati alla conduttrice Parte_5 soltanto per € 144.628,40, a fronte di un costo effettivo sostenuto di € 168.923,01; che la tassa sui rifiuti, pari ad € 13.750,00, e la spesa per raccolta rifiuti speciali, pari ad € 850,00, non erano state pagina 2 di 17 addebitate alla società conduttrice;
che vi erano costi non deducibili per € 73.931,49 non ben identificati ed un'iva indetraibile per € 5.812,72 non comprensibile;
che le spese per manutenzioni e riparazioni, sostenute per € 53.257,09, erano state addebitate alla conduttrice soltanto per €
50.095,00, senza un chiaro motivo;
che dallo stato patrimoniale della Controparte_2
risultavano fittizi crediti verso clienti, investimenti mai autorizzati dai soci ed ingenti versamenti effettuati da del tutto anomali;
che quest'ultimo, nonostante la diffida Parte_4 dell'11/06/12, non aveva mai esibito le scritture contabili della società; che, con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., esse attrici avevano chiesto la revoca dell'amministratore per “mala gestio”; che dalla CTU espletata dal dott. nell'ambito del procedimento cautelare erano Persona_1
emerse perdite rilevanti della società ed una tenuta delle scritture contabili opaca, che non coinvolgeva gli altri soci;
che non era stata rinvenuta alcuna documentazione che giustificasse e qualificasse i movimenti relativi al conto soci c/anticipazioni, che pertanto dovevano reputarsi quali finanziamenti a fondo perduto del socio;
che, in ragione delle Parte_4
irregolarità riscontrate dal CTU, il giudice adito, con ordinanza cautelare del 13/05/13, aveva disposto la revoca dell'amministratore dalla sua carica per giusta causa.
Tanto premesso, le attrici chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
1. in via principale, dichiarare, per le indicate causali, la revoca di dalla carica di amministratore della Parte_4 [...]
anche in forza della già emessa ordinanza cautelare, e, accertati gli inadempimenti Controparte_2 imputabili al convenuto, ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c., per “mala gestio” in ordine alla mancata osservanza dei doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, dichiararlo responsabile dei danni cagionati direttamente alle socie attrici, quindi alla società e alla sua “deminutio” patrimoniale, come emerso tra l'altro in sede di procedimento d'urgenza;
2. sempre in via principale, dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'esclusione di , ex Parte_4
art. 2286 c.c., dalla compagine societaria per violazione dei doveri previsti dallo statuto e dalla legge a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente;
3. per l'effetto, viste le domande di cui ai punti nn. 1 e 2, condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle Parte_4 attrici e dalla quantificabili prudenzialmente nella somma di € 26.000,00, o in Controparte_2
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione, ovvero nella diversa somma liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c. in relazione al depauperamento del patrimonio sociale;
il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/13, si costituiva in giudizio , il Parte_4 quale eccepiva, in primo luogo, la carenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c., il pagina 3 di 17 difetto di giurisdizione del giudice ordinario per l'operatività della clausola compromissoria per arbitrato irrituale di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo della società, nonché l'inammissibilità dell'avversa domanda per la mancanza di prova dell'inerzia della società o del disaccordo dei soci a provvedere in ordine alla revoca dell'amministratore. Nel merito deduceva l'insussistenza del lamentato conflitto di interessi in ordine ai due contratti di locazione stipulati dalla CP_2
la quale aveva sempre incassato i relativi canoni, incrementando il proprio patrimonio;
che le
[...]
attrici, avendo sempre accettato la dichiarazione dei redditi della predetta società, non potevano ignorare l'avvenuta stipula del contratto del 18/04/02; che non sussisteva alcuna “giusta causa” per la revoca dalla carica di amministratore;
che il giudice della fase cautelare aveva fondato la propria decisione sulle risultanze della espletata CTU, da reputarsi però inattendibili in quanto la cassa della società aveva sempre registrato un saldo positivo, anziché negativo, alla fine di ciascun esercizio sociale;
che le varie annualità erano state ricostruite dal CTU sulla base di dati non ufficiali, sicchè non esistevano ulteriori ricavi non contabilizzati imputabili alla società; che non vi era alcun documento di dissenso dei soci in ordine alla gestione amministrativa;
che il conto c/anticipazioni comprendeva i finanziamenti di esso convenuto, i quali erano chiaramente tracciabili, essendo stati effettuati con bonifici bancari, ed avevano consentito il prosieguo dell'attività sociale;
che non era stato arrecato alcun danno ai soci ed al patrimonio della società.
Concludeva per il rigetto delle domande delle attrici e l'annullamento del provvedimento cautelare di revoca.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/13, si costituiva in giudizio anche CP_1
il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'avverso atto di citazione, atteso che le
[...]
attrici non avevano formulato alcuna domanda nei suoi confronti, nonché la nullità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. per violazione del contraddittorio e per carenza dei presupposti della tutela cautelare;
nel merito sollevava le stesse argomentazioni difensive dell'altro convenuto e concludeva per l'annullamento del provvedimento cautelare di revoca di Parte_4
dalla carica di amministratore per mancanza dei presupposti di legge.
Non si costituiva, pur ritualmente citata con atto notificato il 03/07/13, la Controparte_2
All'udienza del 09/11/15 veniva disposta la riunione al proc. n. 5910/13 R.G. del proc. n. 3358/15
R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 230/15, emesso il 23/01/15, con cui il Parte_3
Tribunale di Salerno aveva intimato alle stesse, in solido tra loro e con il Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 32.776,91, oltre interessi legali e Parte_4
pagina 4 di 17 spese processuali, a titolo di rimborso delle somme versate da quest'ultimo per l'estinzione dei debiti gravanti sulla Controparte_2
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il sottoscritto giudice, con ordinanza del 24/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di arbitrato irrituale sollevata dal convenuto Parte_4
in base all'art. 14 dell'atto costitutivo della ai sensi del quale “Per la
[...] Controparte_2
risoluzione di eventuali controversie che potessero insorgere durante il rapporto sociale, i soci di comune accordo nomineranno un arbitro, il quale giudicherà inappellabilmente e senza formalità di procedura. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, questa sarà effettuata dal
Presidente del Tribunale di Salerno”.
Invero, premesso che non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società di persone in relazione alla violazione delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché l'obbligo di consentire ai soci il controllo sociale
(Cass. n. 18600/11, n. 1739/88), la predetta clausola dell'atto costitutivo è nulla perché violativa dell'art. 34, co. 2, d.lgs. n. 5/2003 (abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 e sostituito dall'art. 838-bis
c.p.c., di identico contenuto), secondo il quale gli atti costitutivi di società possono contenere una clausola compromissoria purchè la stessa conferisca, “a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.
In proposito, in giurisprudenza si è sostenuto che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci, anziché ad un soggetto estraneo alla società, e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale (come nel caso di specie), è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, anche ove si tratti di arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario (Cass. n. 3665/14, n. 15841/15, n. 21422/16, n. 23485/17, n. 16556/20, n.
26784/23).
Sempre in via preliminare va poi precisato che il giudizio di merito instaurato successivamente all'emanazione di un provvedimento cautelare non si configura come opposizione, convalida o impugnazione del medesimo, sicchè in tale giudizio non possono essere rimessi in discussione i presupposti dell'azione cautelare, che dovevano formare oggetto del relativo procedimento sommario e la cui mancanza doveva essere fatta valere in sede di reclamo (Cass. n. 4107/01): sono,
pagina 5 di 17 quindi, inammissibili le doglianze sollevate dai convenuti e Parte_4 CP_1 in ordine all'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare ed agli asseriti vizi, di
[...]
rito e di merito, del provvedimento ex art. 700 c.p.c. Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, le predette doglianze sono state già oggetto del reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. presentato dalla che è stato rigettato con ordinanza collegiale del 27/01/15. Controparte_2
Venendo al merito del proc. n. 5910/13 R.G., le attrici, quali socie di maggioranza della
[...]
per una quota complessiva del 60%, chiedono la revoca per giusta causa dalla Controparte_2
carica di amministratore unico del socio , nonché la sua esclusione dalla Parte_4
società, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalle stesse e dalla società, in conseguenza di condotte di “mala gestio” consistenti nella violazione di disposizioni di legge e statutarie.
In proposito, per effetto del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. in tema di società in nome collettivo, rileva, nel caso di specie, l'art. 2260 c.c., secondo cui “I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”, nonché
l'art. 2259 c.c., il quale dispone che “La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”.
In sostanza, ogni singolo socio può chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore, la quale non incide, peraltro, sulla qualità di socio dello stesso (Cass. n.
15197/01, n. 3028/76). Giusta causa di revoca è ogni fatto che costituisca violazione di obblighi di lealtà, di correttezza, di diligenza da parte dell'amministratore tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto (Cass. n. 2212/57), che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che integri violazione degli obblighi propri dell'amministratore (Trib.
Bari, ord. 26-6-2008, in Soc., 2009, 989). A titolo esemplificativo, sono state considerate ipotesi di giusta causa: a) la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione economica dell'impresa
(Trib. Vallo della Lucania 11-10-1996, in Arch. civ., 1997, 407); b) la grave violazione degli obblighi di legge o discendenti dall'atto costitutivo della società (Pret. Torino 27-7-1983, in Rep.
Foro it., 1984, Soc., 239); c) qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione (Trib. Milano 3-2-1983, in Rep. Foro it. 1984, Soc. 353).
pagina 6 di 17 Nel caso di specie, la revoca del convenuto dalla carica di amministratore Parte_4 unico della carica conferitagli con l'atto costitutivo della società del 18/09/97, Controparte_2
è stata già disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Salerno in data 13/05/13.
In tale provvedimento sono state valorizzate le conclusioni della CTU espletata dal dott. Per_1
, essendosi rilevato che “il CTU ha esaminato il libro giornale ed i partitari al fine di
[...]
accertare la corretta e sostanziale corrispondenza delle registrazioni contabili con i relativi supporti documentali, oltre che il conto cassa, rilevando per alcuni anni un saldo negativo, ingiustificato, rispetto alle entrate, potendo essere il conto cassa solo con saldo pari a zero, e dovendosi ritenere nel resto dei casi la violazione della corretta registrazione dei ricavi non contabilizzati, almeno pari al disavanzo. Tale irregolarità è da ritenersi oggettivamente grave, essendo indice di dispersione dell'attivo. Ugualmente, rileva la irregolare registrazione di eventuali conferimenti dei soci, senza essere evidente il loro carattere di conferimento, o di finanziamento, con una gestione del fondo cassa tale da creare confusione tra il patrimonio sociale
e quello dei soci. Altre irregolarità sono desumibili dalla mancata registrazione di voci attive, rimborso fattura Enel, e dalla non immediata ricostruzione del patrimonio sociale e fonte delle voci passive. Ciò posto, considerato che tali irregolarità sono indice di pericolo grave ed irreparabile per i soci, data la natura della società, va disposta la revoca dell'amministratore unico ”. Parte_4
Tale statuizione è stata confermata, in sede di reclamo, con ordinanza collegiale del 27/01/15.
Nel presente giudizio, a seguito della CTU espletata dal dott. sulla base della Persona_2
documentazione in atti, è emersa la sussistenza solo di alcune delle violazioni addebitate al convenuto , avendo il predetto CTU rilevato che: Parte_4
1) il conto “cassa” chiude con un saldo giornaliero e di fine anno sempre positivo, ad eccezione del saldo infragiornaliero del 02/02/09, e non evidenzia irregolarità imputabili all'amministratore. Infatti, in data 02/02/09, il conto cassa presenta un saldo infragiornaliero negativo di € 473,8, ma tale valore è il risultato della registrazione dapprima del pagamento per € 2.101,00 e, successivamente, della rilevazione dell'entrata quale anticipazione del socio per € 1.000,00, operazioni entrambe annotate nella medesima data del 02/02/09. Il dato non comprova alcuna irregolarità imputabile all'amministratore, non costituendo violazione di legge stante il contenuto dell'art. 2216 c.c., che utilizza quale riferimento cronologico il giorno e non il momento di esecuzione delle singole operazioni,
pagina 7 di 17 essendo per la normativa del tutto irrilevante l'ordine di annotazione delle operazioni all'interno della medesima giornata;
2) per quanto riguarda la contabilizzazione dei rapporti finanziari intercorsi con i soci, nel conto economico costituente il bilancio al 31/12/11 veniva, illegittimamente, registrata la voce di ricavo “soci c/contr. spese di gestione” per € 11.490,40, sebbene l'importo fosse già parte integrante del patrimonio nel conto “soci c/anticipazioni”. La rilevazione eseguita dall'amministratore alterava, arbitrariamente, il risultato economico Parte_4 dell'anno 2011, determinando un utile di esercizio di € 5.910.49, anzichè una perdita di esercizio di € 5.579,91, con conseguente predisposizione del bilancio al 31/12/11 in maniera tale da non rap-presentare un quadro fedele del risultato economico conseguito nel predetto anno;
3) tutti gli importi annotati nel conto “debiti c/fin. ”, ammontanti al Parte_4
30/06/13 a complessivi € 154.250,00, corrispondono ai bonifici eseguiti dal predetto
[...]
dal conto n. 0000/10569879 acceso presso il Banco di Napoli e dal c/c n. 39077 Parte_4
intrattenuto con la BNL;
4) la condotta illegittima di determinava un danno alla società Parte_4 [...] corrispondente all'Irap per € 571,00, erroneamente indicata nella Controparte_2 dichiarazione relativa all'anno 2011 Modello Irap 2012 e calcolata al 4,97% sull'ammontare di € 11.490,40;
5) il canone di locazione del capannone industriale concesso alla con contratto Parte_5
del 18/04/02 non risultava congruo rispetto ai canoni praticati nel mercato immobiliare zonale in relazione alla predetta tipologia di immobile;
6) la disponibilità del libro giornale solo a decorrere dall'01/01/08 non consente di accertare l'effettiva destinazione delle somme oggetto del finanziamento sottoscritto in data 20/12/01 con la e, in particolare, di verificare se il finanziamento è stato Controparte_3
utilizzato per eseguire la ristrutturazione del capannone di proprietà della CP_2
[...]
7) in riferimento al periodo 01/01/08-30/06/13, emergeva quale ulteriore irregolarità nella tenuta della contabilità aziendale il mancato riaddebito da parte della Controparte_2 alla di tutte le spese gravanti sull'unità immobiliare, ivi comprese le spese per Parte_5
i servizi di energia elettrica, acqua, gas, tassa comunale sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base di quanto pagina 8 di 17 previsto all'art. 4 dei contratti di locazione del 18/04/02 e dell'01/04/11, per un ammontare complessivo di € 70.638,14.
Dai predetti, condivisibili, rilievi operati dal CTU emergono le gravi violazioni ascrivibili al socio
, che costituiscono giusta causa di revoca dello stesso dalla carica di Parte_4
amministratore unico, atteso che, in sintesi, il convenuto:
a) nel conto economico costituente il bilancio al 31/12/11 ha illegittimamente registrato la voce di ricavo “soci c/contr. spese di gestione” per € 11.490,40, con conseguente predisposizione del bilancio al 31/12/11 in maniera tale da non rappresentare un quadro fedele del risultato economico conseguito nel predetto anno;
b) ha arrecato alla un danno di € 571,00 in relazione all'Irap, nonché di € Controparte_2
70.638,14 in relazione al mancato riaddebito alla di tutte le spese gravanti Parte_5 sull'opificio concesso in locazione a quest'ultima;
c) ha agito in conflitto d'interessi allorquando ha proceduto alla stipula, in data 18/04/02, di un contratto di locazione del capannone industriale di proprietà della Controparte_2 alla di cui era presidente lo stesso . Quest'ultimo, in Parte_5 Parte_4
sostanza, ha stipulato un contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. (applicabile anche nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di contratto sottoscritto dal soggetto che sia legale rappresentante di entrambe le società contraenti: Cass. n. 63/1985), costituente ipotesi tipica di presunzione “iuris tantum” di conflitto d'interessi, superabile solo mediante dimostrazione, in via alternativa, delle due condizioni prefissate tassativamente dalla predetta norma, ossia l'autorizzazione specifica da parte del soggetto rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali (Cass. n. 1852/70): nella specie, tali condizioni difettano entrambe, in quanto, da un lato, non è stata fornita alcuna prova di una preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci in relazione al contratto di locazione del
18/04/02, e, dall'altro, non vi è stata alcuna predeterminazione del contenuto negoziale del Per_ contratto di locazione. Anzi, il CTU dott. ha appurato che il canone di locazione fissato nel contratto del 18/04/02 non risultava affatto congruo rispetto ai canoni praticati nel mercato immobiliare zonale in relazione alla predetta tipologia di immobile, posto che,
a fronte di un canone annuale pattuito di € 42.000,00 + iva, sarebbe stato congruo un canone di € 80.524,80 + iva, pari a quasi il doppio del primo. Non si dubita, peraltro, in giurisprudenza che l'art. 1394 c.c., in tema di conflitto d'interessi, sia applicabile anche nel conflitto tra società ed amministratori, in relazione agli atti pregiudiziali del patrimonio pagina 9 di 17 sociale compiuti dall'amministratore unico (Cass. n. 255/22, n. 3501/13, n. 1525/06, n.
18792/05, n. 4505/00);
d) non ha fornito la prova che la somma di £ 1.500.000.000, mutuata dalla Controparte_3
alla con contratto del 20/12/01, sia stata interamente
[...] Controparte_2 utilizzata per il perseguimento dell'oggetto sociale, ossia, in primo luogo, per eseguire la ristrutturazione del capannone di proprietà della come invece sostenuto Controparte_2
da anche nel ricorso monitorio sfociato nel giudizio di opposizione n. Parte_4
3358/15 R.G. A dire il vero, dal predetto contratto emerge che il finanziamento non era destinato alla ristrutturazione del fabbricato industriale, bensì, come disposto dall'art. 1, “al riequilibrio del circolante aziendale”. Non sussiste, comunque, documentazione dalla quale possa ricavarsi che la abbia effettivamente incassato ed usufruito Controparte_2
interamente della somma mutuatale. Invero, la somma oggetto di finanziamento non era neppure destinata al pagamento del prezzo del fabbricato industriale, essendo stato questo acquistato con atto per notaio del 17/11/97, nel quale si dava atto che del prezzo Per_3
complessivo di £ 500.000.000 la somma di £ 100.000.000 era stata già versata, mentre il restante importo di £ 400.000.000 sarebbe stato pagato entro il 15/05/98. Sicchè, alla data di stipula del finanziamento (20/12/01), non residuava (nulla avendo dimostrato in senso contrario ) un debito della a titolo di prezzo. Per Parte_4 Controparte_2
quanto attiene ai successivi lavori di ristrutturazione del medesimo fabbricato industriale, nel periodo dall'01/01/08 al 30/12/12 in contabilità risultava un anticipo corrisposto alla
[...] di € 79.017,91 per lavori a questa appaltati e un debito verso il Controparte_4 fornitore di € 149.554,97. Il libro giornale al 31/12/12 evidenziava Controparte_4
Co sempre l'anticipo corrisposto alla per l'importo di € 79.017,91, Controparte_4 ma il debito verso tale società veniva aggiornato ad € 194.756,16 in ragione della sentenza n. 36/09 emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Montecorvino OV, in Co data 02/02/06, resa nell'ambito del giudizio intercorso tra la e la Controparte_2 CP_4
da tale sentenza risulta che il valore dei lavori eseguiti dalla Controparte_4 [...]
anche extracontrattuali, era pari ad € 351.845,13 iva inclusa e che, a Controparte_4 fronte degli stessi, la aveva corrisposto un acconto di € 157.088,97 iva Controparte_2 inclusa, così residuando un debito di € 194.756,16 oltre interessi. Tale sentenza è stata, però, riformata in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 579/17, che ha rideterminato il credito residuo della nell'esiguo importo di Controparte_4
€ 132,23. Nonostante ciò, non è dato comprendere come sia stata impiegata pagina 10 di 17 dall'amministratore unico della la maggior parte della somma finanziata Controparte_2
dalla in ordine al cui utilizzo non sussiste alcuna rendicontazione. CP_5
Da tali circostanze, complessivamente considerate, emergono le gravi irregolarità poste in essere da nella tenuta delle scritture contabili e nella gestione della società, foriere di Parte_4 depauperamento del patrimonio sociale e tali da pregiudicare il conseguimento dell'oggetto sociale.
L'amministratore convenuto ha, peraltro, estromesso gli altri soci dalla partecipazione alla gestione della società, non avendoli resi edotti della stipula nè della locazione del 18/04/02, né del mutuo del 20/12/01.
Va, pertanto, dichiarata la revoca di dalla carica di amministratore unico Parte_4
della Controparte_2
Risulta, invece, inammissibile la domanda di esclusione di dalla compagine Parte_4
societaria.
Se è pur vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione di un socio può avere luogo, tra l'altro, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, deve tenersi conto del disposto del successivo art. 2287 c.c. (applicabile anche alla s.n.c.: Cass. n.
6302/84), il quale prevede, al co. 1, che l'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dei soci (determinata per capi: Cass. n. 173/65), non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, e consente, al co. 3, il ricorso al tribunale solo nel caso in cui la società si componga di due soci.
In giurisprudenza si è, invero, statuito che “In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, a norma dell'art.
2287, terzo comma, cod. civ., nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci, mentre in ogni altro caso trova applicazione l'art. 2287, primo comma, cod. civ., ai sensi del quale
l'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti, e che l'esclusione possa in tal caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto d'interessi che impedisce di computare nella maggioranza il socio da escludere: la posizione del socio che non possa avvalersi né del procedimento di cui al primo comma, né del ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del terzo comma, non resta infatti priva di tutela, essendo sempre possibile il recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2285, secondo comma, cod. civ., il quale rappresenta una forma di tutela reputata adeguata dal legislatore, senza che possa al riguardo prospettarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.” (Cass. n. 20255/06; conformi Cass. n. 18844/16, Cass. n. 153/98, nonché Cass.
pagina 11 di 17 n. 4284/84, secondo cui, anche nel caso di società con solo tre soci, l'esclusione di uno di essi va deliberata dalla maggioranza e non può essere pronunciata dal giudice).
Nella specie, quindi, essendo le attrici e Parte_1 Parte_2 [...]
Con
socie di maggioranza al 60% della (composta da altri due Parte_3 Controparte_2
soci, ossia e , sussistevano i presupposti per il Parte_4 Controparte_1 ricorso al procedimento previsto dal co. 1 dell'art. 2287 c.c. per la delibera a maggioranza dell'esclusione del socio, con conseguente inammissibilità della proposta domanda giudiziale avente lo stesso oggetto.
Le attrici e hanno anche Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati da sia alla Parte_4
che alle stesse attrici. Controparte_2
In proposito, occorre rammentare che il citato art. 2260 c.c., che concede alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c., oppure dalle regole sulla responsabilità contrattuale, ove si verta in tema di violazione degli obblighi posti con il mandato ad amministrare o con ulteriori accordi “inter partes”
(Cass. n. 12772/95, n. 2872/92).
Tuttavia, nella specie, le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3
non sono legittimate a richiedere il risarcimento dei danni spettanti alla
[...] Controparte_2 potendo solo quest'ultima, quale ente dotato di autonoma soggettività giuridica, agire per il ristoro dei pregiudizi subiti. L'art. 2260 c.c. concede, infatti, alla sola società il diritto di far valere la responsabilità dei propri amministratori ai fini del risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale, ed alla medesima conclusione si è pervenuti anche in ordine al risarcimento dei danni per illecita concorrenza, essendo legittimata a proporre l'azione prevista dall'art. 2301 c.c. unicamente la società (Cass. n. 3869/68, n. 406/77, n. 6169/03).
Risulta, invece, infondata la domanda risarcitoria proposta dalle attrici in relazione ai pregiudizi dalle stesse direttamente subiti.
In proposito, secondo l'ormai costante giurisprudenza, l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura pagina 12 di 17 extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (Cass. n. 2986/16; Cass. n.
1045/07; Cass. n. 2846/96).
In applicazione di tale principio, si è ritenuto che: le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale (Cass. n. 16416/07); la pretesa riduzione di utili conseguente alla vendita di prodotti a prezzi irrisori, come pure i denunciati atti di concorrenza sleale e di messa in liquidazione della società compiuti dall'amministratore, costituissero condotte in relazione alle quali difettava il carattere del danno diretto nei confronti del socio (Cass. n. 8359/07); la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisse danno diretto del singolo socio, poiché tale quota è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Cass. n. 11223/21; Cass. n. 4548/12).
Nel caso di specie, le attrici , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 non hanno, prima ancora che provato, neppure specificamente allegato, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria istruttoria, la tipologia ed entità dei danni patrimoniali direttamente subiti, che non fossero mera conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale, sicchè la relativa domanda risarcitoria non merita accoglimento.
Per quanto attiene alle domande proposte nel procedimento riunito n. 3358/15 R.G. - avente ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 230/15, con cui il Tribunale di Salerno ha intimato alle
[...]
stesse, in solido tra loro e con il pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_4
, della somma di € 32.776,91 a titolo di rimborso “pro quota” delle somme anticipate da
[...] quest'ultimo, nell'interesse della in relazione alle rate del mutuo del 20/12/01 Controparte_2 stipulato con la per l'importo di € 21.600,00, ed alla estinzione Controparte_6 del rapporto di c/c acceso presso il Banco di Napoli per € 19.371,13 – deve essere, in primo luogo, rilevata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da . Parte_3
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 230/15 veniva notificato a per compiuta giacenza in data 10/02/15, sicchè risulta tardiva l'opposizione Parte_3
pagina 13 di 17 da questa proposta con atto notificato, in partenza, il 10/04/15, ossia oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Ne consegue la declaratoria di esecutività del medesimo provvedimento monitorio nei confronti di
. Parte_3
Meritevole di accoglimento risulta, invece, l'opposizione spiegata da e Parte_1 [...]
Parte_2
In proposito, occorre premettere che infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle opponenti, fondata sul rilievo per cui debitrice sarebbe la sola in senso Controparte_2
contrario, deve rilevarsi che il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c. (peraltro applicabile solo in sede esecutiva e non nel presente giudizio di cognizione), opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali (Cass. n. 18185/06).
Per_ Tuttavia, come già emerso dalla CTU espletata dal dott. , la “mala gestio” dell'amministratore unico non consente di comprendere come abbia potuto la Parte_4 CP_2
pur avendo ottenuto nel 2001 un finanziamento di € 774.685,34 (£ 1.500.000.000) ed
[...]
incassato il canone locatizio del fabbricato industriale dal 2002, maturare una debitoria sia sul c/c bancario ad essa intestato che in ordine alle rate del predetto mutuo.
In particolare, dall'estratto conto al 30/06/13 depositato dalle opponenti, risulta che sul conto intestato alla è stata addebitata, tra l'aprile ed il maggio 2013, la complessiva Controparte_2 somma di € 38.350,00 per il pagamento della fattura n. 9/5 dell'01/06/12 emessa dalla
[...]
(di cui era presidente lo stesso ): ma tale fattura non ha una Pt_5 Parte_4
plausibile giustificazione, in quanto relativa alla vendita di un macchinario semi-nuovo in uso presso il fabbricato industriale concesso in locazione alla predetta macchinario già Parte_5
installato e montato nel 1998 dalla (come risulta dalla Parte_6
causale della fattura), allorquando però la non aveva ancora preso in fitto il predetto Parte_5
fabbricato industriale, risalendo al 2002 la stipula del primo contratto di locazione. In sostanza, la avrebbe pagato nel 2012 alla un macchinario, obsoleto da anni, Controparte_2 Parte_5
dalla prima già acquistato nel 1998 e di cui, quindi, la non era titolare. Parte_5
pagina 14 di 17 Essendo, quindi, i debiti maturati a carico della il frutto di violazioni commesse Controparte_2 dallo stesso nell'ambito di una gestione per nulla trasparente, non può questi, Parte_4
in qualità di socio, chiedere il rimborso del pagamento dei predetti debiti societari, formatisi in conseguenza della irregolare amministrazione dallo stesso posta in essere, che ha anche determinato un rilevante depauperamento del patrimonio societario. Non è verosimile, infatti, che la avesse accumulato nel 2001 una debitoria tanto rilevante da rendere Controparte_2 necessario un finanziamento di £ 1.500.000.000 per “ripianare il circolante aziendale”.
Essendo stata tale società amministrata sempre e solo da , devono solo a Parte_4
costui imputarsi i debiti societari contratti, che non trovano giustificazione nella documentazione contabile in atti.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
va revocato nei confronti delle stesse il decreto ingiuntivo n. 230/15 e rigettata la
[...]
Con domanda proposta da . Parte_4
Per quanto attiene alle spese giudiziali del proc. n. 5910/13 R.G., le stesse, stante la parziale soccombenza delle attrici, vanno compensate per metà, con condanna di al Parte_4
pagamento della restante metà di tali spese, che vengono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico delle attrici e per metà a carico di
[...]
. Parte_4
Vanno, invece, interamente compensate le spese giudiziali tra le attrici e Controparte_1 atteso che, sebbene quest'ultimo abbia appoggiato la linea difensiva di , Parte_4
nessuna domanda è stata formulata nei suoi confronti.
Per quanto attiene al proc. n. 3358/15 R.G., l'opponente , in ragione della sua Parte_3
soccombenza, va condannata al pagamento delle spese giudiziali sostenute da Parte_4
, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
[...]
26.000,01 ad € 52.000,00), stante la parziale coincidenza delle difese con quelle del giudizio riunito, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
va, invece, condannato al pagamento delle spese giudiziali sostenute dalle Parte_4 altre opponenti e anch'esse liquidate come in Parte_1 Parte_2 dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), stante la parziale coincidenza delle difese con quelle del giudizio riunito, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
pagina 15 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti n. 5910/13 e n. 3358/15
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. dispone la revoca di dalla carica di amministratore unico della Parte_4 [...]
Controparte_2
Con
2. dichiara inammissibile la domanda di esclusione di dalla Parte_4
Controparte_2
3. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla CP_2
proposta da , e;
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni subiti da , Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
5. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 230/15, emesso il 23/01/15, e, per l'effetto, dichiara esecutivo il predetto decreto nei confronti di;
Parte_3
6. accoglie l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 230/15, emesso il 23/01/15, e, per l'effetto, revoca il predetto decreto nei confronti di e e rigetta la Parte_1 Parte_2
domanda proposta nei confronti delle stesse da;
Parte_4
7. compensa per metà le spese del proc. n. 5910/13 R.G. e condanna al Parte_4
pagamento, in favore delle attrici, della restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in € 300,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo
Vassallo. Pone le spese di CTU per metà a carico delle attrici e per l'altra metà a carico di
; Parte_4
8. compensa le spese giudiziali tra le attrici del proc. n. 5910/13 R.G. e CP_1
[...]
9. in relazione al proc. n. 3358/15 R.G., condanna al pagamento, in Parte_4
favore di e delle spese giudiziali, che si Parte_1 Parte_2 liquidano complessivamente in € 270,00 per spese vive ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo;
pagina 16 di 17 10. in relazione al proc. n. 3358/15 R.G., condanna al pagamento, in Parte_3 favore di , delle spese giudiziali, che si liquidano in € 3.809,00 per Parte_4
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco della Ventura.
Salerno, 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Roberto Ricciardi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott. Roberto Ricciardi Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5910/13 R.G. affari contenziosi civili, alla quale è riunita la causa n. 3358/15 R.G., aventi ad oggetto: responsabilità amministratore e risarcimento danni
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese dall'avv. Arturo Vassallo, presso il cui studio sono
[...]
elettivamente domiciliate in Montecorvino OV (SA), alla via Piano n. 5, in virtù delle procure apposte a margine degli atti di citazione
ATTRICI nel proc. n. 5910/13 R.G. ed OPPONENTI nel proc. n. 3358/15 R.G.
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Parte_4 costituzione e risposta, dall'avv. Francesco della Ventura, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 6
CONVENUTO nel proc. n. 5910/13 R.G. ed OPPOSTO nel proc. n. 3358/15 R.G.
E rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'avv. Anna Cosentino, presso il cui studio è elett.te domiciliato in
Battipaglia (SA), alla via Plava n. 6
CONVENUTO nel proc. n. 5910/13 R.G.
pagina 1 di 17 E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE nel proc. n. 5910/13 R.G.
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni ed istanze, anche istruttorie, in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 02 e 03/07/13, e Parte_1 Parte_2
, socie di maggioranza per il 60% della convenivano in Parte_3 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la e Controparte_2 Parte_4 [...]
esponendo che la società convenuta, costituita il 18/09/97, pur avendo quale Controparte_1
oggetto sociale la commercializzazione di immobili, terreni e prodotti agricoli, di fatto era una società immobiliare che, come unico impegno, aveva quello di onorare le rate di mutuo per l'acquisto di immobili concessi in godimento alla (di seguito, solo Parte_5
; che soci della erano anche i convenuti e Parte_5 Controparte_2 Controparte_1
, quest'ultimo amministratore unico della società; che , Parte_4 Parte_4 nell'indicata qualità, aveva ripetutamente violato i suoi doveri di amministratore derivanti sia dallo statuto che dalla legge;
che, invero, in data 02/04/11, la aveva concesso in Controparte_2
locazione alla , di cui era presidente lo stesso , due immobili, un Parte_5 Parte_4
macchinario per il confezionamento dei prodotti ed un carrello elevatore, per la durata di sei anni;
che, però, sussisteva anche un precedente contratto di locazione tra le stesse parti, stipulato il
18/04/02, di cui esse attrici ignoravano l'esistenza e che , in palese conflitto Parte_4
d'interessi, aveva stipulato sostanzialmente con se stesso, a condizioni estremamente svantaggiose per la essendo stato previsto un canone annuo di € 42.000,00, a fronte Controparte_2 dell'importo di € 72.000,00 di cui al successivo contratto del 2011, con previsione di accollo di tutte le spese a carico della società conduttrice, che, però, le aveva sostenute solo in parte;
che
[...]
aveva così depauperato il patrimonio della a vantaggio della Parte_4 Controparte_2
che le scritture contabili ed il bilancio della rilevavano costanti e Parte_5 Controparte_2
rilevanti perdite;
che, in particolare, in relazione al conto economico del quinquennio 2007/2011, i costi erano stati addebitati alla sebbene fossero da imputarsi in via integrale Controparte_2
alla conduttrice che i costi di energia elettrica erano stati addebitati alla conduttrice Parte_5 soltanto per € 144.628,40, a fronte di un costo effettivo sostenuto di € 168.923,01; che la tassa sui rifiuti, pari ad € 13.750,00, e la spesa per raccolta rifiuti speciali, pari ad € 850,00, non erano state pagina 2 di 17 addebitate alla società conduttrice;
che vi erano costi non deducibili per € 73.931,49 non ben identificati ed un'iva indetraibile per € 5.812,72 non comprensibile;
che le spese per manutenzioni e riparazioni, sostenute per € 53.257,09, erano state addebitate alla conduttrice soltanto per €
50.095,00, senza un chiaro motivo;
che dallo stato patrimoniale della Controparte_2
risultavano fittizi crediti verso clienti, investimenti mai autorizzati dai soci ed ingenti versamenti effettuati da del tutto anomali;
che quest'ultimo, nonostante la diffida Parte_4 dell'11/06/12, non aveva mai esibito le scritture contabili della società; che, con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., esse attrici avevano chiesto la revoca dell'amministratore per “mala gestio”; che dalla CTU espletata dal dott. nell'ambito del procedimento cautelare erano Persona_1
emerse perdite rilevanti della società ed una tenuta delle scritture contabili opaca, che non coinvolgeva gli altri soci;
che non era stata rinvenuta alcuna documentazione che giustificasse e qualificasse i movimenti relativi al conto soci c/anticipazioni, che pertanto dovevano reputarsi quali finanziamenti a fondo perduto del socio;
che, in ragione delle Parte_4
irregolarità riscontrate dal CTU, il giudice adito, con ordinanza cautelare del 13/05/13, aveva disposto la revoca dell'amministratore dalla sua carica per giusta causa.
Tanto premesso, le attrici chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
1. in via principale, dichiarare, per le indicate causali, la revoca di dalla carica di amministratore della Parte_4 [...]
anche in forza della già emessa ordinanza cautelare, e, accertati gli inadempimenti Controparte_2 imputabili al convenuto, ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c., per “mala gestio” in ordine alla mancata osservanza dei doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, dichiararlo responsabile dei danni cagionati direttamente alle socie attrici, quindi alla società e alla sua “deminutio” patrimoniale, come emerso tra l'altro in sede di procedimento d'urgenza;
2. sempre in via principale, dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'esclusione di , ex Parte_4
art. 2286 c.c., dalla compagine societaria per violazione dei doveri previsti dallo statuto e dalla legge a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente;
3. per l'effetto, viste le domande di cui ai punti nn. 1 e 2, condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle Parte_4 attrici e dalla quantificabili prudenzialmente nella somma di € 26.000,00, o in Controparte_2
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione, ovvero nella diversa somma liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c. in relazione al depauperamento del patrimonio sociale;
il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/13, si costituiva in giudizio , il Parte_4 quale eccepiva, in primo luogo, la carenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c., il pagina 3 di 17 difetto di giurisdizione del giudice ordinario per l'operatività della clausola compromissoria per arbitrato irrituale di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo della società, nonché l'inammissibilità dell'avversa domanda per la mancanza di prova dell'inerzia della società o del disaccordo dei soci a provvedere in ordine alla revoca dell'amministratore. Nel merito deduceva l'insussistenza del lamentato conflitto di interessi in ordine ai due contratti di locazione stipulati dalla CP_2
la quale aveva sempre incassato i relativi canoni, incrementando il proprio patrimonio;
che le
[...]
attrici, avendo sempre accettato la dichiarazione dei redditi della predetta società, non potevano ignorare l'avvenuta stipula del contratto del 18/04/02; che non sussisteva alcuna “giusta causa” per la revoca dalla carica di amministratore;
che il giudice della fase cautelare aveva fondato la propria decisione sulle risultanze della espletata CTU, da reputarsi però inattendibili in quanto la cassa della società aveva sempre registrato un saldo positivo, anziché negativo, alla fine di ciascun esercizio sociale;
che le varie annualità erano state ricostruite dal CTU sulla base di dati non ufficiali, sicchè non esistevano ulteriori ricavi non contabilizzati imputabili alla società; che non vi era alcun documento di dissenso dei soci in ordine alla gestione amministrativa;
che il conto c/anticipazioni comprendeva i finanziamenti di esso convenuto, i quali erano chiaramente tracciabili, essendo stati effettuati con bonifici bancari, ed avevano consentito il prosieguo dell'attività sociale;
che non era stato arrecato alcun danno ai soci ed al patrimonio della società.
Concludeva per il rigetto delle domande delle attrici e l'annullamento del provvedimento cautelare di revoca.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/13, si costituiva in giudizio anche CP_1
il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'avverso atto di citazione, atteso che le
[...]
attrici non avevano formulato alcuna domanda nei suoi confronti, nonché la nullità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. per violazione del contraddittorio e per carenza dei presupposti della tutela cautelare;
nel merito sollevava le stesse argomentazioni difensive dell'altro convenuto e concludeva per l'annullamento del provvedimento cautelare di revoca di Parte_4
dalla carica di amministratore per mancanza dei presupposti di legge.
Non si costituiva, pur ritualmente citata con atto notificato il 03/07/13, la Controparte_2
All'udienza del 09/11/15 veniva disposta la riunione al proc. n. 5910/13 R.G. del proc. n. 3358/15
R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 230/15, emesso il 23/01/15, con cui il Parte_3
Tribunale di Salerno aveva intimato alle stesse, in solido tra loro e con il Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 32.776,91, oltre interessi legali e Parte_4
pagina 4 di 17 spese processuali, a titolo di rimborso delle somme versate da quest'ultimo per l'estinzione dei debiti gravanti sulla Controparte_2
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il sottoscritto giudice, con ordinanza del 24/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di arbitrato irrituale sollevata dal convenuto Parte_4
in base all'art. 14 dell'atto costitutivo della ai sensi del quale “Per la
[...] Controparte_2
risoluzione di eventuali controversie che potessero insorgere durante il rapporto sociale, i soci di comune accordo nomineranno un arbitro, il quale giudicherà inappellabilmente e senza formalità di procedura. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, questa sarà effettuata dal
Presidente del Tribunale di Salerno”.
Invero, premesso che non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società di persone in relazione alla violazione delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché l'obbligo di consentire ai soci il controllo sociale
(Cass. n. 18600/11, n. 1739/88), la predetta clausola dell'atto costitutivo è nulla perché violativa dell'art. 34, co. 2, d.lgs. n. 5/2003 (abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 e sostituito dall'art. 838-bis
c.p.c., di identico contenuto), secondo il quale gli atti costitutivi di società possono contenere una clausola compromissoria purchè la stessa conferisca, “a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.
In proposito, in giurisprudenza si è sostenuto che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci, anziché ad un soggetto estraneo alla società, e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale (come nel caso di specie), è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, anche ove si tratti di arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario (Cass. n. 3665/14, n. 15841/15, n. 21422/16, n. 23485/17, n. 16556/20, n.
26784/23).
Sempre in via preliminare va poi precisato che il giudizio di merito instaurato successivamente all'emanazione di un provvedimento cautelare non si configura come opposizione, convalida o impugnazione del medesimo, sicchè in tale giudizio non possono essere rimessi in discussione i presupposti dell'azione cautelare, che dovevano formare oggetto del relativo procedimento sommario e la cui mancanza doveva essere fatta valere in sede di reclamo (Cass. n. 4107/01): sono,
pagina 5 di 17 quindi, inammissibili le doglianze sollevate dai convenuti e Parte_4 CP_1 in ordine all'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare ed agli asseriti vizi, di
[...]
rito e di merito, del provvedimento ex art. 700 c.p.c. Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, le predette doglianze sono state già oggetto del reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. presentato dalla che è stato rigettato con ordinanza collegiale del 27/01/15. Controparte_2
Venendo al merito del proc. n. 5910/13 R.G., le attrici, quali socie di maggioranza della
[...]
per una quota complessiva del 60%, chiedono la revoca per giusta causa dalla Controparte_2
carica di amministratore unico del socio , nonché la sua esclusione dalla Parte_4
società, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalle stesse e dalla società, in conseguenza di condotte di “mala gestio” consistenti nella violazione di disposizioni di legge e statutarie.
In proposito, per effetto del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. in tema di società in nome collettivo, rileva, nel caso di specie, l'art. 2260 c.c., secondo cui “I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”, nonché
l'art. 2259 c.c., il quale dispone che “La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”.
In sostanza, ogni singolo socio può chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore, la quale non incide, peraltro, sulla qualità di socio dello stesso (Cass. n.
15197/01, n. 3028/76). Giusta causa di revoca è ogni fatto che costituisca violazione di obblighi di lealtà, di correttezza, di diligenza da parte dell'amministratore tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto (Cass. n. 2212/57), che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che integri violazione degli obblighi propri dell'amministratore (Trib.
Bari, ord. 26-6-2008, in Soc., 2009, 989). A titolo esemplificativo, sono state considerate ipotesi di giusta causa: a) la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione economica dell'impresa
(Trib. Vallo della Lucania 11-10-1996, in Arch. civ., 1997, 407); b) la grave violazione degli obblighi di legge o discendenti dall'atto costitutivo della società (Pret. Torino 27-7-1983, in Rep.
Foro it., 1984, Soc., 239); c) qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione (Trib. Milano 3-2-1983, in Rep. Foro it. 1984, Soc. 353).
pagina 6 di 17 Nel caso di specie, la revoca del convenuto dalla carica di amministratore Parte_4 unico della carica conferitagli con l'atto costitutivo della società del 18/09/97, Controparte_2
è stata già disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Salerno in data 13/05/13.
In tale provvedimento sono state valorizzate le conclusioni della CTU espletata dal dott. Per_1
, essendosi rilevato che “il CTU ha esaminato il libro giornale ed i partitari al fine di
[...]
accertare la corretta e sostanziale corrispondenza delle registrazioni contabili con i relativi supporti documentali, oltre che il conto cassa, rilevando per alcuni anni un saldo negativo, ingiustificato, rispetto alle entrate, potendo essere il conto cassa solo con saldo pari a zero, e dovendosi ritenere nel resto dei casi la violazione della corretta registrazione dei ricavi non contabilizzati, almeno pari al disavanzo. Tale irregolarità è da ritenersi oggettivamente grave, essendo indice di dispersione dell'attivo. Ugualmente, rileva la irregolare registrazione di eventuali conferimenti dei soci, senza essere evidente il loro carattere di conferimento, o di finanziamento, con una gestione del fondo cassa tale da creare confusione tra il patrimonio sociale
e quello dei soci. Altre irregolarità sono desumibili dalla mancata registrazione di voci attive, rimborso fattura Enel, e dalla non immediata ricostruzione del patrimonio sociale e fonte delle voci passive. Ciò posto, considerato che tali irregolarità sono indice di pericolo grave ed irreparabile per i soci, data la natura della società, va disposta la revoca dell'amministratore unico ”. Parte_4
Tale statuizione è stata confermata, in sede di reclamo, con ordinanza collegiale del 27/01/15.
Nel presente giudizio, a seguito della CTU espletata dal dott. sulla base della Persona_2
documentazione in atti, è emersa la sussistenza solo di alcune delle violazioni addebitate al convenuto , avendo il predetto CTU rilevato che: Parte_4
1) il conto “cassa” chiude con un saldo giornaliero e di fine anno sempre positivo, ad eccezione del saldo infragiornaliero del 02/02/09, e non evidenzia irregolarità imputabili all'amministratore. Infatti, in data 02/02/09, il conto cassa presenta un saldo infragiornaliero negativo di € 473,8, ma tale valore è il risultato della registrazione dapprima del pagamento per € 2.101,00 e, successivamente, della rilevazione dell'entrata quale anticipazione del socio per € 1.000,00, operazioni entrambe annotate nella medesima data del 02/02/09. Il dato non comprova alcuna irregolarità imputabile all'amministratore, non costituendo violazione di legge stante il contenuto dell'art. 2216 c.c., che utilizza quale riferimento cronologico il giorno e non il momento di esecuzione delle singole operazioni,
pagina 7 di 17 essendo per la normativa del tutto irrilevante l'ordine di annotazione delle operazioni all'interno della medesima giornata;
2) per quanto riguarda la contabilizzazione dei rapporti finanziari intercorsi con i soci, nel conto economico costituente il bilancio al 31/12/11 veniva, illegittimamente, registrata la voce di ricavo “soci c/contr. spese di gestione” per € 11.490,40, sebbene l'importo fosse già parte integrante del patrimonio nel conto “soci c/anticipazioni”. La rilevazione eseguita dall'amministratore alterava, arbitrariamente, il risultato economico Parte_4 dell'anno 2011, determinando un utile di esercizio di € 5.910.49, anzichè una perdita di esercizio di € 5.579,91, con conseguente predisposizione del bilancio al 31/12/11 in maniera tale da non rap-presentare un quadro fedele del risultato economico conseguito nel predetto anno;
3) tutti gli importi annotati nel conto “debiti c/fin. ”, ammontanti al Parte_4
30/06/13 a complessivi € 154.250,00, corrispondono ai bonifici eseguiti dal predetto
[...]
dal conto n. 0000/10569879 acceso presso il Banco di Napoli e dal c/c n. 39077 Parte_4
intrattenuto con la BNL;
4) la condotta illegittima di determinava un danno alla società Parte_4 [...] corrispondente all'Irap per € 571,00, erroneamente indicata nella Controparte_2 dichiarazione relativa all'anno 2011 Modello Irap 2012 e calcolata al 4,97% sull'ammontare di € 11.490,40;
5) il canone di locazione del capannone industriale concesso alla con contratto Parte_5
del 18/04/02 non risultava congruo rispetto ai canoni praticati nel mercato immobiliare zonale in relazione alla predetta tipologia di immobile;
6) la disponibilità del libro giornale solo a decorrere dall'01/01/08 non consente di accertare l'effettiva destinazione delle somme oggetto del finanziamento sottoscritto in data 20/12/01 con la e, in particolare, di verificare se il finanziamento è stato Controparte_3
utilizzato per eseguire la ristrutturazione del capannone di proprietà della CP_2
[...]
7) in riferimento al periodo 01/01/08-30/06/13, emergeva quale ulteriore irregolarità nella tenuta della contabilità aziendale il mancato riaddebito da parte della Controparte_2 alla di tutte le spese gravanti sull'unità immobiliare, ivi comprese le spese per Parte_5
i servizi di energia elettrica, acqua, gas, tassa comunale sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base di quanto pagina 8 di 17 previsto all'art. 4 dei contratti di locazione del 18/04/02 e dell'01/04/11, per un ammontare complessivo di € 70.638,14.
Dai predetti, condivisibili, rilievi operati dal CTU emergono le gravi violazioni ascrivibili al socio
, che costituiscono giusta causa di revoca dello stesso dalla carica di Parte_4
amministratore unico, atteso che, in sintesi, il convenuto:
a) nel conto economico costituente il bilancio al 31/12/11 ha illegittimamente registrato la voce di ricavo “soci c/contr. spese di gestione” per € 11.490,40, con conseguente predisposizione del bilancio al 31/12/11 in maniera tale da non rappresentare un quadro fedele del risultato economico conseguito nel predetto anno;
b) ha arrecato alla un danno di € 571,00 in relazione all'Irap, nonché di € Controparte_2
70.638,14 in relazione al mancato riaddebito alla di tutte le spese gravanti Parte_5 sull'opificio concesso in locazione a quest'ultima;
c) ha agito in conflitto d'interessi allorquando ha proceduto alla stipula, in data 18/04/02, di un contratto di locazione del capannone industriale di proprietà della Controparte_2 alla di cui era presidente lo stesso . Quest'ultimo, in Parte_5 Parte_4
sostanza, ha stipulato un contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. (applicabile anche nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di contratto sottoscritto dal soggetto che sia legale rappresentante di entrambe le società contraenti: Cass. n. 63/1985), costituente ipotesi tipica di presunzione “iuris tantum” di conflitto d'interessi, superabile solo mediante dimostrazione, in via alternativa, delle due condizioni prefissate tassativamente dalla predetta norma, ossia l'autorizzazione specifica da parte del soggetto rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali (Cass. n. 1852/70): nella specie, tali condizioni difettano entrambe, in quanto, da un lato, non è stata fornita alcuna prova di una preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci in relazione al contratto di locazione del
18/04/02, e, dall'altro, non vi è stata alcuna predeterminazione del contenuto negoziale del Per_ contratto di locazione. Anzi, il CTU dott. ha appurato che il canone di locazione fissato nel contratto del 18/04/02 non risultava affatto congruo rispetto ai canoni praticati nel mercato immobiliare zonale in relazione alla predetta tipologia di immobile, posto che,
a fronte di un canone annuale pattuito di € 42.000,00 + iva, sarebbe stato congruo un canone di € 80.524,80 + iva, pari a quasi il doppio del primo. Non si dubita, peraltro, in giurisprudenza che l'art. 1394 c.c., in tema di conflitto d'interessi, sia applicabile anche nel conflitto tra società ed amministratori, in relazione agli atti pregiudiziali del patrimonio pagina 9 di 17 sociale compiuti dall'amministratore unico (Cass. n. 255/22, n. 3501/13, n. 1525/06, n.
18792/05, n. 4505/00);
d) non ha fornito la prova che la somma di £ 1.500.000.000, mutuata dalla Controparte_3
alla con contratto del 20/12/01, sia stata interamente
[...] Controparte_2 utilizzata per il perseguimento dell'oggetto sociale, ossia, in primo luogo, per eseguire la ristrutturazione del capannone di proprietà della come invece sostenuto Controparte_2
da anche nel ricorso monitorio sfociato nel giudizio di opposizione n. Parte_4
3358/15 R.G. A dire il vero, dal predetto contratto emerge che il finanziamento non era destinato alla ristrutturazione del fabbricato industriale, bensì, come disposto dall'art. 1, “al riequilibrio del circolante aziendale”. Non sussiste, comunque, documentazione dalla quale possa ricavarsi che la abbia effettivamente incassato ed usufruito Controparte_2
interamente della somma mutuatale. Invero, la somma oggetto di finanziamento non era neppure destinata al pagamento del prezzo del fabbricato industriale, essendo stato questo acquistato con atto per notaio del 17/11/97, nel quale si dava atto che del prezzo Per_3
complessivo di £ 500.000.000 la somma di £ 100.000.000 era stata già versata, mentre il restante importo di £ 400.000.000 sarebbe stato pagato entro il 15/05/98. Sicchè, alla data di stipula del finanziamento (20/12/01), non residuava (nulla avendo dimostrato in senso contrario ) un debito della a titolo di prezzo. Per Parte_4 Controparte_2
quanto attiene ai successivi lavori di ristrutturazione del medesimo fabbricato industriale, nel periodo dall'01/01/08 al 30/12/12 in contabilità risultava un anticipo corrisposto alla
[...] di € 79.017,91 per lavori a questa appaltati e un debito verso il Controparte_4 fornitore di € 149.554,97. Il libro giornale al 31/12/12 evidenziava Controparte_4
Co sempre l'anticipo corrisposto alla per l'importo di € 79.017,91, Controparte_4 ma il debito verso tale società veniva aggiornato ad € 194.756,16 in ragione della sentenza n. 36/09 emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Montecorvino OV, in Co data 02/02/06, resa nell'ambito del giudizio intercorso tra la e la Controparte_2 CP_4
da tale sentenza risulta che il valore dei lavori eseguiti dalla Controparte_4 [...]
anche extracontrattuali, era pari ad € 351.845,13 iva inclusa e che, a Controparte_4 fronte degli stessi, la aveva corrisposto un acconto di € 157.088,97 iva Controparte_2 inclusa, così residuando un debito di € 194.756,16 oltre interessi. Tale sentenza è stata, però, riformata in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 579/17, che ha rideterminato il credito residuo della nell'esiguo importo di Controparte_4
€ 132,23. Nonostante ciò, non è dato comprendere come sia stata impiegata pagina 10 di 17 dall'amministratore unico della la maggior parte della somma finanziata Controparte_2
dalla in ordine al cui utilizzo non sussiste alcuna rendicontazione. CP_5
Da tali circostanze, complessivamente considerate, emergono le gravi irregolarità poste in essere da nella tenuta delle scritture contabili e nella gestione della società, foriere di Parte_4 depauperamento del patrimonio sociale e tali da pregiudicare il conseguimento dell'oggetto sociale.
L'amministratore convenuto ha, peraltro, estromesso gli altri soci dalla partecipazione alla gestione della società, non avendoli resi edotti della stipula nè della locazione del 18/04/02, né del mutuo del 20/12/01.
Va, pertanto, dichiarata la revoca di dalla carica di amministratore unico Parte_4
della Controparte_2
Risulta, invece, inammissibile la domanda di esclusione di dalla compagine Parte_4
societaria.
Se è pur vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione di un socio può avere luogo, tra l'altro, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, deve tenersi conto del disposto del successivo art. 2287 c.c. (applicabile anche alla s.n.c.: Cass. n.
6302/84), il quale prevede, al co. 1, che l'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dei soci (determinata per capi: Cass. n. 173/65), non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, e consente, al co. 3, il ricorso al tribunale solo nel caso in cui la società si componga di due soci.
In giurisprudenza si è, invero, statuito che “In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, a norma dell'art.
2287, terzo comma, cod. civ., nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci, mentre in ogni altro caso trova applicazione l'art. 2287, primo comma, cod. civ., ai sensi del quale
l'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti, e che l'esclusione possa in tal caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto d'interessi che impedisce di computare nella maggioranza il socio da escludere: la posizione del socio che non possa avvalersi né del procedimento di cui al primo comma, né del ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del terzo comma, non resta infatti priva di tutela, essendo sempre possibile il recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2285, secondo comma, cod. civ., il quale rappresenta una forma di tutela reputata adeguata dal legislatore, senza che possa al riguardo prospettarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.” (Cass. n. 20255/06; conformi Cass. n. 18844/16, Cass. n. 153/98, nonché Cass.
pagina 11 di 17 n. 4284/84, secondo cui, anche nel caso di società con solo tre soci, l'esclusione di uno di essi va deliberata dalla maggioranza e non può essere pronunciata dal giudice).
Nella specie, quindi, essendo le attrici e Parte_1 Parte_2 [...]
Con
socie di maggioranza al 60% della (composta da altri due Parte_3 Controparte_2
soci, ossia e , sussistevano i presupposti per il Parte_4 Controparte_1 ricorso al procedimento previsto dal co. 1 dell'art. 2287 c.c. per la delibera a maggioranza dell'esclusione del socio, con conseguente inammissibilità della proposta domanda giudiziale avente lo stesso oggetto.
Le attrici e hanno anche Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati da sia alla Parte_4
che alle stesse attrici. Controparte_2
In proposito, occorre rammentare che il citato art. 2260 c.c., che concede alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c., oppure dalle regole sulla responsabilità contrattuale, ove si verta in tema di violazione degli obblighi posti con il mandato ad amministrare o con ulteriori accordi “inter partes”
(Cass. n. 12772/95, n. 2872/92).
Tuttavia, nella specie, le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3
non sono legittimate a richiedere il risarcimento dei danni spettanti alla
[...] Controparte_2 potendo solo quest'ultima, quale ente dotato di autonoma soggettività giuridica, agire per il ristoro dei pregiudizi subiti. L'art. 2260 c.c. concede, infatti, alla sola società il diritto di far valere la responsabilità dei propri amministratori ai fini del risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale, ed alla medesima conclusione si è pervenuti anche in ordine al risarcimento dei danni per illecita concorrenza, essendo legittimata a proporre l'azione prevista dall'art. 2301 c.c. unicamente la società (Cass. n. 3869/68, n. 406/77, n. 6169/03).
Risulta, invece, infondata la domanda risarcitoria proposta dalle attrici in relazione ai pregiudizi dalle stesse direttamente subiti.
In proposito, secondo l'ormai costante giurisprudenza, l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura pagina 12 di 17 extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (Cass. n. 2986/16; Cass. n.
1045/07; Cass. n. 2846/96).
In applicazione di tale principio, si è ritenuto che: le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale (Cass. n. 16416/07); la pretesa riduzione di utili conseguente alla vendita di prodotti a prezzi irrisori, come pure i denunciati atti di concorrenza sleale e di messa in liquidazione della società compiuti dall'amministratore, costituissero condotte in relazione alle quali difettava il carattere del danno diretto nei confronti del socio (Cass. n. 8359/07); la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisse danno diretto del singolo socio, poiché tale quota è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Cass. n. 11223/21; Cass. n. 4548/12).
Nel caso di specie, le attrici , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 non hanno, prima ancora che provato, neppure specificamente allegato, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria istruttoria, la tipologia ed entità dei danni patrimoniali direttamente subiti, che non fossero mera conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale, sicchè la relativa domanda risarcitoria non merita accoglimento.
Per quanto attiene alle domande proposte nel procedimento riunito n. 3358/15 R.G. - avente ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 230/15, con cui il Tribunale di Salerno ha intimato alle
[...]
stesse, in solido tra loro e con il pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_4
, della somma di € 32.776,91 a titolo di rimborso “pro quota” delle somme anticipate da
[...] quest'ultimo, nell'interesse della in relazione alle rate del mutuo del 20/12/01 Controparte_2 stipulato con la per l'importo di € 21.600,00, ed alla estinzione Controparte_6 del rapporto di c/c acceso presso il Banco di Napoli per € 19.371,13 – deve essere, in primo luogo, rilevata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da . Parte_3
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 230/15 veniva notificato a per compiuta giacenza in data 10/02/15, sicchè risulta tardiva l'opposizione Parte_3
pagina 13 di 17 da questa proposta con atto notificato, in partenza, il 10/04/15, ossia oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Ne consegue la declaratoria di esecutività del medesimo provvedimento monitorio nei confronti di
. Parte_3
Meritevole di accoglimento risulta, invece, l'opposizione spiegata da e Parte_1 [...]
Parte_2
In proposito, occorre premettere che infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle opponenti, fondata sul rilievo per cui debitrice sarebbe la sola in senso Controparte_2
contrario, deve rilevarsi che il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c. (peraltro applicabile solo in sede esecutiva e non nel presente giudizio di cognizione), opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali (Cass. n. 18185/06).
Per_ Tuttavia, come già emerso dalla CTU espletata dal dott. , la “mala gestio” dell'amministratore unico non consente di comprendere come abbia potuto la Parte_4 CP_2
pur avendo ottenuto nel 2001 un finanziamento di € 774.685,34 (£ 1.500.000.000) ed
[...]
incassato il canone locatizio del fabbricato industriale dal 2002, maturare una debitoria sia sul c/c bancario ad essa intestato che in ordine alle rate del predetto mutuo.
In particolare, dall'estratto conto al 30/06/13 depositato dalle opponenti, risulta che sul conto intestato alla è stata addebitata, tra l'aprile ed il maggio 2013, la complessiva Controparte_2 somma di € 38.350,00 per il pagamento della fattura n. 9/5 dell'01/06/12 emessa dalla
[...]
(di cui era presidente lo stesso ): ma tale fattura non ha una Pt_5 Parte_4
plausibile giustificazione, in quanto relativa alla vendita di un macchinario semi-nuovo in uso presso il fabbricato industriale concesso in locazione alla predetta macchinario già Parte_5
installato e montato nel 1998 dalla (come risulta dalla Parte_6
causale della fattura), allorquando però la non aveva ancora preso in fitto il predetto Parte_5
fabbricato industriale, risalendo al 2002 la stipula del primo contratto di locazione. In sostanza, la avrebbe pagato nel 2012 alla un macchinario, obsoleto da anni, Controparte_2 Parte_5
dalla prima già acquistato nel 1998 e di cui, quindi, la non era titolare. Parte_5
pagina 14 di 17 Essendo, quindi, i debiti maturati a carico della il frutto di violazioni commesse Controparte_2 dallo stesso nell'ambito di una gestione per nulla trasparente, non può questi, Parte_4
in qualità di socio, chiedere il rimborso del pagamento dei predetti debiti societari, formatisi in conseguenza della irregolare amministrazione dallo stesso posta in essere, che ha anche determinato un rilevante depauperamento del patrimonio societario. Non è verosimile, infatti, che la avesse accumulato nel 2001 una debitoria tanto rilevante da rendere Controparte_2 necessario un finanziamento di £ 1.500.000.000 per “ripianare il circolante aziendale”.
Essendo stata tale società amministrata sempre e solo da , devono solo a Parte_4
costui imputarsi i debiti societari contratti, che non trovano giustificazione nella documentazione contabile in atti.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
va revocato nei confronti delle stesse il decreto ingiuntivo n. 230/15 e rigettata la
[...]
Con domanda proposta da . Parte_4
Per quanto attiene alle spese giudiziali del proc. n. 5910/13 R.G., le stesse, stante la parziale soccombenza delle attrici, vanno compensate per metà, con condanna di al Parte_4
pagamento della restante metà di tali spese, che vengono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico delle attrici e per metà a carico di
[...]
. Parte_4
Vanno, invece, interamente compensate le spese giudiziali tra le attrici e Controparte_1 atteso che, sebbene quest'ultimo abbia appoggiato la linea difensiva di , Parte_4
nessuna domanda è stata formulata nei suoi confronti.
Per quanto attiene al proc. n. 3358/15 R.G., l'opponente , in ragione della sua Parte_3
soccombenza, va condannata al pagamento delle spese giudiziali sostenute da Parte_4
, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
[...]
26.000,01 ad € 52.000,00), stante la parziale coincidenza delle difese con quelle del giudizio riunito, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
va, invece, condannato al pagamento delle spese giudiziali sostenute dalle Parte_4 altre opponenti e anch'esse liquidate come in Parte_1 Parte_2 dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), stante la parziale coincidenza delle difese con quelle del giudizio riunito, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti n. 5910/13 e n. 3358/15
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. dispone la revoca di dalla carica di amministratore unico della Parte_4 [...]
Controparte_2
Con
2. dichiara inammissibile la domanda di esclusione di dalla Parte_4
Controparte_2
3. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla CP_2
proposta da , e;
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni subiti da , Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
5. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 230/15, emesso il 23/01/15, e, per l'effetto, dichiara esecutivo il predetto decreto nei confronti di;
Parte_3
6. accoglie l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 230/15, emesso il 23/01/15, e, per l'effetto, revoca il predetto decreto nei confronti di e e rigetta la Parte_1 Parte_2
domanda proposta nei confronti delle stesse da;
Parte_4
7. compensa per metà le spese del proc. n. 5910/13 R.G. e condanna al Parte_4
pagamento, in favore delle attrici, della restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in € 300,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo
Vassallo. Pone le spese di CTU per metà a carico delle attrici e per l'altra metà a carico di
; Parte_4
8. compensa le spese giudiziali tra le attrici del proc. n. 5910/13 R.G. e CP_1
[...]
9. in relazione al proc. n. 3358/15 R.G., condanna al pagamento, in Parte_4
favore di e delle spese giudiziali, che si Parte_1 Parte_2 liquidano complessivamente in € 270,00 per spese vive ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo;
pagina 16 di 17 10. in relazione al proc. n. 3358/15 R.G., condanna al pagamento, in Parte_3 favore di , delle spese giudiziali, che si liquidano in € 3.809,00 per Parte_4
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco della Ventura.
Salerno, 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Roberto Ricciardi
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