TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2024, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/04/2024
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2594 / 2022 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 16/04/2024 10.14 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 25.10.23 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice opponente , con l'avv. TERNULLO RICCARDO, Parte_1
ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 11.4.24; parte convenuta, , con Controparte_1
l'avv. PARODI SILVIA, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.4.24 e come da note scritte di udienza del 10.4.24;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2594/2022 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TERNULLO RICCARDO,
ATTORE opponente
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PARODI SILVIA ,
CONVENUTA opposta
In punto a Altri istituti del diritto delle locazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c. tempestivamente e ritualmente depositato in data 12.4.22, abbia ad oggetto l'opposizione proposta da , n.q. di conduttore dell'immobile Parte_1
sito in Verona, Via Porta Nuova n. 89, in forza di contratto di locazione commerciale del 18.2.2013, al D.I. n. 543/2022, notificatogli in data 5.3.22, con il quale veniva lui ingiunto il pagamento dell'importo di € 8320 in favore della odierna opposta,
a titolo di Controparte_1
mancato pagamento dei 4 canoni di locazione dei mesi di settembre e ottobre 2014, luglio 2015 e aprile 2016;
- dato atto di come parte opponente abbia eccepito, in senso sostanziale, che tale pagamento non sia dovuto in quanto, da un lato, già rientrante nella definizione di rapporti e partite chiuse con il legale rappresentante dell'allora CP_2
Contr (dante causa della così trasformatasi), , padre delle
[...] Persona_1
due sorelle socie e deceduto nel 2019 e, dall'altro, relativo a pagamenti non dovuti in quanto da ritenersi prescritti ex art. 2948 c.c. decorsi 5 anni dalla scadenza;
- dato atto di come la società opposta, costituitasi con memoria difensiva depositata
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 in data 15.9.22, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la fondatezza dell'eccezione di pagamento e di prescrizione per i motivi in tale atto esposti e qui richiamati per relationem;
- confermata l'ordinanza interlocutoria del 9.10.23, per tutti i motivi ivi indicati e qui richiamati parimenti per relationem e all'esito del fallimento tanto del tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. quanto del tentativo di media conciliazione delegata ex art. 5 dlgs. 28/10;
- dato atto, in via assorbente e preliminare di merito, della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ai canoni oggetto di ingiunzione ex art. 2948 c.c. e, pertanto con la sola esclusione del canone di aprile 2016 per l'importo di
€ 2080;
- ritenuto, infatti, che il primo atto di interruzione della prescrizione risultante agli atti sia rappresentato dalla messa in mora e richiesta di pagamento effettuata con la mail del 22.2.21 (cfr. doc. 8 parte opposta), rispetto alla quale l'opponente si è limitato genericamente a contestarne la ricezione, e dalla successiva notifica del ricorso per decreto ingiuntivo effettuata in data 5.3.22;
- considerato come, con riferimento alla mail suddetta, la contestazione debba essere specifica (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 17/07/2019, n. 19155 secondo cui l'e-mail e il
Sms (short message service), sono riconducibili nell'ambito dell'art. 2712 c.c. (in tema di "Riproduzioni meccaniche") e, per l'effetto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime);
- considerato, per contro, che i duplicati di messaggistica whatsup depositati in atti non possano costituire atti interruttivi in quanto, da un lato, di contenuto del tutto generico e non univoco con riferimento alle causali (tra le parti, come confermato da entrambe, vi erano diverse pendenze anche in relazione a canoni successivamente maturati) qui specificatamente azionate e, dall'altro, in quanto nemmeno aventi come destinatario l'odierno opponente (ma, in ipotesi semmai, la di lui moglie CP_1
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 , socia dell'opposta unitamente alla sorella ); CP_1 CP_1
- considerato che anche la mail del 29.11.21 del professionista, oltra ad essere ultra quinquennale rispetto ai canoni oggetto di ingiunzione, riferisce in maniera generica di un colloquio senza specifico riferimento ai medesimi canoni qui azionati e non può valere pertanto né alla interruzione della prescrizione né alla messa in mora dell'opponente;
- considerata l'inefficacia a tal fine anche del doc. 4 di parte opposta (conteggio elaborato da ) in quanto non sottoscritto da alcuno, non datato e in ipotesi Pt_1
collocabile, pertanto, “a monte” o “a valle” dell'utile decorso del relativo termine oltre che contenente il riferimento anche a poste attive per l'opponente e quindi da valutare ex art. 2734 c.c.;
- ritenuto come a tali premesse segua la revoca del d.i. opposto e la condanna di parte opponente al pagamento di una somma diversa e minore corrispondente al canone di aprile 2016 (€ 2080), oltre agli interessi legali dalla messa in mora del 22.2.21 al saldo;
- ritenuta alla luce della reciproca soccombenza la sussistenza dei presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;
- ritenuto che l'ingiustificato rifiuto della parte opposta alla proposta conciliativa giudiziale nei termini corrispondenti a quanto statuito in sentenza determini altresì ex art. 185 bis e 91 c.p.c. la sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte opposta la condanna alle spese di lite successive a tale proposta e, pertanto, in relazione alle fase di trattazione e decisoria, liquidate come in dispositivo ex DM
55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2594 /2022 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Revoca il D.I. opposto
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 2. Condanna al pagamento della somma di € 2080,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora del 22.2.21 al saldo;
3. Condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite relative alla fase di trattazione e decisoria e che si liquidano in € 1702; oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge ove dovute;
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 15/04/2024
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/04/2024
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2594 / 2022 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 16/04/2024 10.14 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 25.10.23 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice opponente , con l'avv. TERNULLO RICCARDO, Parte_1
ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 11.4.24; parte convenuta, , con Controparte_1
l'avv. PARODI SILVIA, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.4.24 e come da note scritte di udienza del 10.4.24;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2594/2022 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TERNULLO RICCARDO,
ATTORE opponente
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PARODI SILVIA ,
CONVENUTA opposta
In punto a Altri istituti del diritto delle locazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c. tempestivamente e ritualmente depositato in data 12.4.22, abbia ad oggetto l'opposizione proposta da , n.q. di conduttore dell'immobile Parte_1
sito in Verona, Via Porta Nuova n. 89, in forza di contratto di locazione commerciale del 18.2.2013, al D.I. n. 543/2022, notificatogli in data 5.3.22, con il quale veniva lui ingiunto il pagamento dell'importo di € 8320 in favore della odierna opposta,
a titolo di Controparte_1
mancato pagamento dei 4 canoni di locazione dei mesi di settembre e ottobre 2014, luglio 2015 e aprile 2016;
- dato atto di come parte opponente abbia eccepito, in senso sostanziale, che tale pagamento non sia dovuto in quanto, da un lato, già rientrante nella definizione di rapporti e partite chiuse con il legale rappresentante dell'allora CP_2
Contr (dante causa della così trasformatasi), , padre delle
[...] Persona_1
due sorelle socie e deceduto nel 2019 e, dall'altro, relativo a pagamenti non dovuti in quanto da ritenersi prescritti ex art. 2948 c.c. decorsi 5 anni dalla scadenza;
- dato atto di come la società opposta, costituitasi con memoria difensiva depositata
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 in data 15.9.22, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la fondatezza dell'eccezione di pagamento e di prescrizione per i motivi in tale atto esposti e qui richiamati per relationem;
- confermata l'ordinanza interlocutoria del 9.10.23, per tutti i motivi ivi indicati e qui richiamati parimenti per relationem e all'esito del fallimento tanto del tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. quanto del tentativo di media conciliazione delegata ex art. 5 dlgs. 28/10;
- dato atto, in via assorbente e preliminare di merito, della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ai canoni oggetto di ingiunzione ex art. 2948 c.c. e, pertanto con la sola esclusione del canone di aprile 2016 per l'importo di
€ 2080;
- ritenuto, infatti, che il primo atto di interruzione della prescrizione risultante agli atti sia rappresentato dalla messa in mora e richiesta di pagamento effettuata con la mail del 22.2.21 (cfr. doc. 8 parte opposta), rispetto alla quale l'opponente si è limitato genericamente a contestarne la ricezione, e dalla successiva notifica del ricorso per decreto ingiuntivo effettuata in data 5.3.22;
- considerato come, con riferimento alla mail suddetta, la contestazione debba essere specifica (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 17/07/2019, n. 19155 secondo cui l'e-mail e il
Sms (short message service), sono riconducibili nell'ambito dell'art. 2712 c.c. (in tema di "Riproduzioni meccaniche") e, per l'effetto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime);
- considerato, per contro, che i duplicati di messaggistica whatsup depositati in atti non possano costituire atti interruttivi in quanto, da un lato, di contenuto del tutto generico e non univoco con riferimento alle causali (tra le parti, come confermato da entrambe, vi erano diverse pendenze anche in relazione a canoni successivamente maturati) qui specificatamente azionate e, dall'altro, in quanto nemmeno aventi come destinatario l'odierno opponente (ma, in ipotesi semmai, la di lui moglie CP_1
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 , socia dell'opposta unitamente alla sorella ); CP_1 CP_1
- considerato che anche la mail del 29.11.21 del professionista, oltra ad essere ultra quinquennale rispetto ai canoni oggetto di ingiunzione, riferisce in maniera generica di un colloquio senza specifico riferimento ai medesimi canoni qui azionati e non può valere pertanto né alla interruzione della prescrizione né alla messa in mora dell'opponente;
- considerata l'inefficacia a tal fine anche del doc. 4 di parte opposta (conteggio elaborato da ) in quanto non sottoscritto da alcuno, non datato e in ipotesi Pt_1
collocabile, pertanto, “a monte” o “a valle” dell'utile decorso del relativo termine oltre che contenente il riferimento anche a poste attive per l'opponente e quindi da valutare ex art. 2734 c.c.;
- ritenuto come a tali premesse segua la revoca del d.i. opposto e la condanna di parte opponente al pagamento di una somma diversa e minore corrispondente al canone di aprile 2016 (€ 2080), oltre agli interessi legali dalla messa in mora del 22.2.21 al saldo;
- ritenuta alla luce della reciproca soccombenza la sussistenza dei presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;
- ritenuto che l'ingiustificato rifiuto della parte opposta alla proposta conciliativa giudiziale nei termini corrispondenti a quanto statuito in sentenza determini altresì ex art. 185 bis e 91 c.p.c. la sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte opposta la condanna alle spese di lite successive a tale proposta e, pertanto, in relazione alle fase di trattazione e decisoria, liquidate come in dispositivo ex DM
55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2594 /2022 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Revoca il D.I. opposto
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22 2. Condanna al pagamento della somma di € 2080,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora del 22.2.21 al saldo;
3. Condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite relative alla fase di trattazione e decisoria e che si liquidano in € 1702; oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge ove dovute;
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 15/04/2024
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2594/22