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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AN RO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4670/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018923182000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6444/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la cartella di pagamento n. 10020250018923182000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 3 settembre 2025, per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2020.
A fondamento del ricorso il contribuente ha dedotto carente motivazione dell'atto impugnato, omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva la Regione Campania deducendo l'inammissibilità del ricorso e in subordine contestandone la fondatezza.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'ente impositore ha infatti dimostrato la rituale notifica degli avvisi presupposti, tra i mesi di luglio e agosto dell'anno 2023, e quindi prima del decorso del termine triennale di prescrizione.
Di qui l'inammissibilità della presente impugnazione proposta in via recuperatoria, atteso peraltro che non
è neppure decorso il termine di prescrizione c.d. successiva rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LIQUIDATE IN EURO 600,00 OLTRE ACCESSORI SE
DOVUTI.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Nominativo_1
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AN RO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4670/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018923182000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6444/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la cartella di pagamento n. 10020250018923182000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 3 settembre 2025, per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2020.
A fondamento del ricorso il contribuente ha dedotto carente motivazione dell'atto impugnato, omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva la Regione Campania deducendo l'inammissibilità del ricorso e in subordine contestandone la fondatezza.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'ente impositore ha infatti dimostrato la rituale notifica degli avvisi presupposti, tra i mesi di luglio e agosto dell'anno 2023, e quindi prima del decorso del termine triennale di prescrizione.
Di qui l'inammissibilità della presente impugnazione proposta in via recuperatoria, atteso peraltro che non
è neppure decorso il termine di prescrizione c.d. successiva rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LIQUIDATE IN EURO 600,00 OLTRE ACCESSORI SE
DOVUTI.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Nominativo_1