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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1295/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PALIERO Parte_1 C.F._1
LIVIA MARIA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 05/02/2025 ad ore 15.01 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. PALIERO LIVIA MARIA e l'avv. Panizza per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così statuire: - in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 379 2021 00012584 17 000 notificato alla dott.ssa in data 13 settembre 2023 ai sensi dell'art. 24, comma Parte_1
6, d.lgs. n. 46 del 1999; - in via principale: accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi di cui all'avviso di addebito n. 379 2021 00012584 17 000 notificato alla dott.ssa CP_2 [...]
in data 13 settembre 2023 e conseguentemente revocare/annullare lo stesso avviso Parte_1 di addebito;
- in via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel ricorso, l'inesistenza delle condizioni di fatto e di diritto legittimanti la richiesta contributiva azionata dall' con l'avviso di addebito n. 379 2021 00012584 17 000 notificato alla dott.ssa CP_2
in data 13 settembre 2023 e conseguentemente revocare/annullare lo stesso Parte_1 avviso di addebito. In ogni caso, condannare l' a restituire alla dott.ssa CP_2 Parte_1 l'importo anticipato quale Contributo Unificato e a rifondere le spese e i compensi professionali.
PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: -respingere l'eccezione di prescrizione del credito oggetto dell'avviso di addebito opposto in quanto infondata. - nel merito dichiarare cessata la materia del contendere dando atto che la ricorrente nulla deve in riferimento all'avviso di addebito 37920210001258417000 not. il 13.09.2023. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PALIERO Parte_1 C.F._1
LIVIA MARIA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione di avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 37920210001258417000 notificato in data 13 settembre 2023. CP_ Quest'ultimo attiene alla richiesta dell' di versamento di contributi dovuti a titolo di gestione separata relativamente all'anno 2014 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e comunque sostiene di non dovere il contributo in quanto, essendo iscritta dal 29 aprile 2013 all'albo degli architetti ed essendo titolare dal 30 gennaio 2014 di partita i.v.a. nell'anno indicato nell'avviso di addebito ha svolto soltanto attività di libero professionista.
In relazione all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
L'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 stabilisce che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
L'art. 2 comma 26 del medesimo testo normativo prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , CP_2
e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971,
n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Il comma 30 stabilisce poi che “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre
1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso”.
Per quanto concerne i contributi dovuti per i redditi prodotti nell'anno 2014 il termine
è stato fissato dal D.P.C.M. 9 giugno 2015 alla data del 6 luglio 2015. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'epoca di decorrenza della prescrizione del diritto dell' ad ottenere la contribuzione anzidetta deve farsi coincidere con il termine CP_2
per il suo pagamento (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8921 del 29/03/2023).
Ciò posto il termine di prescrizione del contributo per cui è causa sarebbe scaduto il 6 luglio 2020.
Il Decreto-legge n. 18 del 2020 aveva disposto all'art. 68 la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020; mediante richiamo dell'art. 12 del D.lgs. n. 159 del 2015 la normativa ha previsto anche che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione [..], che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Successivamente sono intervenute le seguenti modifiche: il Decreto-legge n. 34 del 2020 con l'art. 154 ha prorogato il periodo di sospensione anzidetto al 31 agosto 2020; il Decreto-legge n. 104 del 2020 all'art. 99 ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020; il Decreto – legge n. 125 del 2020 all'art. 1 bis ha sostituito il termine del 15 ottobre 2020 con quello del 31 dicembre 2020; il Decreto – legge n. 183 del 2020 all'art. 22 bis ha disposto la proroga del termine anzidetto al 28 febbraio
2021; il Decreto – legge n. 41 del 2021 all'art. 4 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021; il
Decreto – legge n. 176 del 2021 ha disposto la proroga al successivo 31 agosto del 2021.
Ne consegue che per il compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 sono stati sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, per l'effetto, in forza dell'art. 12 del D.lgs. n. 159 del 2015 “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, che sono scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi per cui è causa è stato prorogato al 31 dicembre 2023. Posto che l'avviso di addebito è stato notificato prima dello spirare di detto termine,
l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
3. Quanto alla debenza della contribuzione alla gestione separata si evidenzia che l'art. 18 comma 12 del Decreto Legge n. 98 del 2011 recante una norma di interpretazione autentica, stabilisce che “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato CP_2
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Ciò posto è documentato che l'avviso di addebito per cui è causa ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti ad attività di libero professionista. CP_ Si ritiene che l' prima di procedere alla escussione coattiva di detto credito, alla luce della norma di interpretazione autentica menzionata, avrebbe dovuto verificare che la contribuente non esercitasse attività subordinata all'iscrizione ad appositi albi professionali.
A nulla rileva che alla data della notifica dell'avviso di addebito non vi fosse una contribuzione presso la in quanto si tratta di circostanza non idonea a radicare CP_3
l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Si ritiene, in definitiva, che il ricorso sarebbe stato comunque meritevole di accoglimento.
4. Le spese di lite devono essere ripartire in base al principio di soccombenza virtuale;
CP_ le stesse vengono poste in capo all' e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi processuali esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200
e 26.000 euro, cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43 CP_2 per spese, € 3.727 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PALIERO Parte_1 C.F._1
LIVIA MARIA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 05/02/2025 ad ore 15.01 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. PALIERO LIVIA MARIA e l'avv. Panizza per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così statuire: - in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 379 2021 00012584 17 000 notificato alla dott.ssa in data 13 settembre 2023 ai sensi dell'art. 24, comma Parte_1
6, d.lgs. n. 46 del 1999; - in via principale: accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi di cui all'avviso di addebito n. 379 2021 00012584 17 000 notificato alla dott.ssa CP_2 [...]
in data 13 settembre 2023 e conseguentemente revocare/annullare lo stesso avviso Parte_1 di addebito;
- in via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel ricorso, l'inesistenza delle condizioni di fatto e di diritto legittimanti la richiesta contributiva azionata dall' con l'avviso di addebito n. 379 2021 00012584 17 000 notificato alla dott.ssa CP_2
in data 13 settembre 2023 e conseguentemente revocare/annullare lo stesso Parte_1 avviso di addebito. In ogni caso, condannare l' a restituire alla dott.ssa CP_2 Parte_1 l'importo anticipato quale Contributo Unificato e a rifondere le spese e i compensi professionali.
PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: -respingere l'eccezione di prescrizione del credito oggetto dell'avviso di addebito opposto in quanto infondata. - nel merito dichiarare cessata la materia del contendere dando atto che la ricorrente nulla deve in riferimento all'avviso di addebito 37920210001258417000 not. il 13.09.2023. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PALIERO Parte_1 C.F._1
LIVIA MARIA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione di avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 37920210001258417000 notificato in data 13 settembre 2023. CP_ Quest'ultimo attiene alla richiesta dell' di versamento di contributi dovuti a titolo di gestione separata relativamente all'anno 2014 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e comunque sostiene di non dovere il contributo in quanto, essendo iscritta dal 29 aprile 2013 all'albo degli architetti ed essendo titolare dal 30 gennaio 2014 di partita i.v.a. nell'anno indicato nell'avviso di addebito ha svolto soltanto attività di libero professionista.
In relazione all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
L'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 stabilisce che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
L'art. 2 comma 26 del medesimo testo normativo prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , CP_2
e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971,
n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Il comma 30 stabilisce poi che “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre
1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso”.
Per quanto concerne i contributi dovuti per i redditi prodotti nell'anno 2014 il termine
è stato fissato dal D.P.C.M. 9 giugno 2015 alla data del 6 luglio 2015. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'epoca di decorrenza della prescrizione del diritto dell' ad ottenere la contribuzione anzidetta deve farsi coincidere con il termine CP_2
per il suo pagamento (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8921 del 29/03/2023).
Ciò posto il termine di prescrizione del contributo per cui è causa sarebbe scaduto il 6 luglio 2020.
Il Decreto-legge n. 18 del 2020 aveva disposto all'art. 68 la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020; mediante richiamo dell'art. 12 del D.lgs. n. 159 del 2015 la normativa ha previsto anche che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione [..], che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Successivamente sono intervenute le seguenti modifiche: il Decreto-legge n. 34 del 2020 con l'art. 154 ha prorogato il periodo di sospensione anzidetto al 31 agosto 2020; il Decreto-legge n. 104 del 2020 all'art. 99 ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020; il Decreto – legge n. 125 del 2020 all'art. 1 bis ha sostituito il termine del 15 ottobre 2020 con quello del 31 dicembre 2020; il Decreto – legge n. 183 del 2020 all'art. 22 bis ha disposto la proroga del termine anzidetto al 28 febbraio
2021; il Decreto – legge n. 41 del 2021 all'art. 4 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021; il
Decreto – legge n. 176 del 2021 ha disposto la proroga al successivo 31 agosto del 2021.
Ne consegue che per il compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 sono stati sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, per l'effetto, in forza dell'art. 12 del D.lgs. n. 159 del 2015 “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, che sono scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi per cui è causa è stato prorogato al 31 dicembre 2023. Posto che l'avviso di addebito è stato notificato prima dello spirare di detto termine,
l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
3. Quanto alla debenza della contribuzione alla gestione separata si evidenzia che l'art. 18 comma 12 del Decreto Legge n. 98 del 2011 recante una norma di interpretazione autentica, stabilisce che “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato CP_2
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Ciò posto è documentato che l'avviso di addebito per cui è causa ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti ad attività di libero professionista. CP_ Si ritiene che l' prima di procedere alla escussione coattiva di detto credito, alla luce della norma di interpretazione autentica menzionata, avrebbe dovuto verificare che la contribuente non esercitasse attività subordinata all'iscrizione ad appositi albi professionali.
A nulla rileva che alla data della notifica dell'avviso di addebito non vi fosse una contribuzione presso la in quanto si tratta di circostanza non idonea a radicare CP_3
l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Si ritiene, in definitiva, che il ricorso sarebbe stato comunque meritevole di accoglimento.
4. Le spese di lite devono essere ripartire in base al principio di soccombenza virtuale;
CP_ le stesse vengono poste in capo all' e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi processuali esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200
e 26.000 euro, cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43 CP_2 per spese, € 3.727 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina