Articolo 7 della Legge 27 maggio 1970, n. 365
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 luglio 1970
Art. 7.
L'indennita' mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'articolo 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , quale risulta sostituito dall' articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300 , al personale che frequenta corsi di pilotaggio, e' stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1 gennaio 1971.
L'indennita' mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto articolo 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea e' stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1 gennaio 1971.
Entrata in vigore il 4 luglio 1970