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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1348 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Arcidiacono ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al Corso Calabria, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
ATTORE
E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, in qualità di erede di , (C.F. C.F._2 Persona_1 CP_3
), C.F._3
pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'avv. Giacinto D'Urso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Calabro Scalo, alla Via Stazione n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
NONCHÉ
in qualità di custode del compendio pignorato (R.G.E. 172/2015 Controparte_4 del Tribunale di Castrovillari;
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre del 2025, in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' Parte_2 conveniva in giudizio , gli eredi di ,
[...] Controparte_1 Persona_1
e quale custode nominato nella procedura esecutiva CP_3 Controparte_4 immobiliare iscritta presso questo Tribunale al n. R.G.E. 172/2015, al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto da parte di , a titolo di usucapione ventennale, della Controparte_1 proprietà pro quota dell'immobile sito in Corigliano Rossano, alla contrada Prastia, identificato nel catasto del predetto comune al foglio 122, particella 175, subb. 2, 3, 4, 5 ,6.
Parte attrice, in particolare, deduceva che pendeva dinanzi a questo Tribunale la procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. R.G.E. 175/2015, contro , volta a ottenere la Controparte_1 vendita del citato immobile di proprietà del detto resistente, degli eredi di e di Persona_1
; che il titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva derivava dalla CP_3 sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 804/2010; che il custode nominato nella procedura esecutiva in parola poneva dubbi sulla regolarità della stessa, omettendo di effettuare le pagina 2 di 6 necessarie ricerche anagrafiche sui soggetti trovati ad attenderla il giorni dell'accesso; che esso attore aveva acquisito documentazione relativa a detti occupanti;
che le informazioni rese dagli stessi erano inveritiere, atteso che non era vero che il fabbricato era sempre stato nella disponibilità di , in quanto lo stesso risiedeva a Corigliano – Rossano, alla Via Edmondo De Persona_1
Amicis n. 3/B, mentre nell'immobile per cui è causa risiedeva, insieme al proprio nucleo familiare,
, che era meramente domiciliato in Schiavonea, al Viale Mediterraneo;
che Controparte_1 neanche era vero quanto dedotto da , che aveva riferito di aver aperto il Parte_3 cancello a puro titolo di cortesia, tenuto conto che lo stesso risiedeva altrove;
che, pertanto, esso attore intendeva agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto, a titolo di usucapione ventennale, da parte di dell'immobile Controparte_1 oggetto di causa.
2. Si costituivano in giudizio , quale erede di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e , che, opponendosi alla domanda attorea, chiedevano di dichiarare Per_1 CP_3
l'improcedibilità della domanda attorea;
il difetto di legittimazione passiva di di Controparte_4 rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_4
4. Con ordinanza del 16.01.2020 veniva mutato il rito;
la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in merito all'azione di usucapione, la Corte di
Cassazione ha condivisibilmente statuito che “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975)” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 18215/2013).
6. Ciò precisato, va premesso che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova circa il possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, di . Controparte_1
Invero, parte attrice, al fine di provare l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione ventennale, allega che il predetto resistente ha avuto la residenza anagrafica nell'immobile in pagina 3 di 6 parola, producendo la relativa documentazione, che le visure catastali riportano lo stesso come proprietario al 50% dell'immobile, che le utenze erano intestate allo stesso e che le dichiarazioni della stessa parte resistente avevano carattere confessorio.
Ebbene, va rilevato che a nulla rileva che abbia avuto la residenza nel detto Controparte_1 immobile, tenuto conto che ciò non dà prova che lo stesso lo abbia effettivamente abitato e posseduto e che l'eventuale possesso sia stato connotato dall'animus rem sibi habendi, considerato, altresì, che i certificati di residenza, prodotti dall'attore, risultano generici, indicano che detto resistente risiedeva in contrada Prastia, non specificando l'immobile effettivamente occupato (cfr. in tal senso Tribunale Lamezia Terme sent. n. 650/203; Tribunale di Napoli, sez. XIV, ord. del
07.06.2018).
Ugualmente l'intestazione catastale dell'immobile non offre alcun elemento idoneo a dar prova che gli intestatari esercitassero un potere di fatto sul bene con l'anumis rem sibi habendi, considerato che il catasto ha una funzione essenzialmente fiscale (cfr. Corte d'Appello di Milano, sez. II, sent. 1673/2022; Tribunale di Vibo Valentia, sez. I, sent. 55/2021).
Per quanto riguarda l'asserita intestazione delle utenze, si rileva che la stessa non risulta provata, non avendo parte attrice prodotto alcun documento relativo a detta intestazione e considerato che a tal fine risulta inammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto, come rappresentato nell'ordinanza del 18.01.2021, il potere attribuito al giudice di merito di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di prove nel processo - nel configurare un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c. - può essere esercitato solo se la prova del fatto che s'intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, mentre nel caso di specie parte attrice non ha dato prova di aver proceduto invano alla richiesta della documentazione in parola.
Del tutto infondata, infine, è la tesi circa il carattere confessorio delle deduzioni rese dai resistenti.
Invero, la dichiarazione “…il sig …diede incarico allo studio tecnico del Geometra Per_1 da Corigliano Calabro di procedere all'accatastamento …accatastando l'immobile Persona_2 ad entrambi..”, non dimostra in alcun modo il possesso del bene da parte di e il Controparte_1 relativo animus, tenuto conto che i resistenti rappresentano che diede incarico Persona_1 di procedere all'accatastamento anche in favore di unilateralmente e nonostante Controparte_1 quest'ultimo non era intenzionato ad acquistare la proprietà dell'immobile; la dichiarazione
“…dovendo cambiare per alcuni anni casa, il sig , ….andò ad abitare in un Controparte_1
pagina 4 di 6 appartamento della palazzina di quest'ultimo in c/da Prastia…” risulta irrilevante, tenuto conto che parte resistente riferisce che detta soluzione abitativa fu del tutto temporanea e consentita dalla tolleranza di (“il sig. , su invito ello stesso fratello, andò ad Persona_1 Controparte_1 abitare in un appartamento della palazzina di quest'ultimo in c/da Prastia…”); la dichiarazione “
“…la fornitura di energia elettrica è staccata da tempo” non assume alcuna rilevanza.
7. Per completezza si rileva che la richiesta di prova orale, formulata da parte attrice, è stata rigettata con motivata ordinanza del 18.01.2021 e che la stessa parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18.11.2025 non ha insistito nelle richieste istruttorie.
8. Per tali motivi, va rigettata la domanda attorea, volta a ottenere la dichiarazione di acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa da parte di per usucapione Controparte_1 ventennale.
9. In merito all'applicazione1159 bis c.c., prospettata da parte attrice nella memoria di cui all'art. 186, c. VI, n. 1), c.p.c., si rileva che detta domanda non può essere accolta, in quanto l'applicabilità di tale norma richiede che il bene oggetto della domanda debba avere determinate caratteristiche - quali l'annessione di un fabbricato al fondo o un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale - che, nel caso di specie, non sono neanche state allegate da parte dell'attore.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'articolo 1159-bis del codice civile, richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato,
l'insistenza in un territorio classificato montano e un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Tale domanda non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria;
ove proposta per la prima volta in appello, può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte ritualmente in causa, dovendosene altrimenti dichiarare la tardività” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 1622/2022).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese nei confronti di tenuto conto della contumacia della Controparte_4 stessa.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta le domande attoree;
- condanna l' alla refusione, in favore di , e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la CP_3 fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_4
Castrovillari, 05.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1348 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Arcidiacono ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al Corso Calabria, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
ATTORE
E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, in qualità di erede di , (C.F. C.F._2 Persona_1 CP_3
), C.F._3
pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'avv. Giacinto D'Urso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Calabro Scalo, alla Via Stazione n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
NONCHÉ
in qualità di custode del compendio pignorato (R.G.E. 172/2015 Controparte_4 del Tribunale di Castrovillari;
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre del 2025, in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' Parte_2 conveniva in giudizio , gli eredi di ,
[...] Controparte_1 Persona_1
e quale custode nominato nella procedura esecutiva CP_3 Controparte_4 immobiliare iscritta presso questo Tribunale al n. R.G.E. 172/2015, al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto da parte di , a titolo di usucapione ventennale, della Controparte_1 proprietà pro quota dell'immobile sito in Corigliano Rossano, alla contrada Prastia, identificato nel catasto del predetto comune al foglio 122, particella 175, subb. 2, 3, 4, 5 ,6.
Parte attrice, in particolare, deduceva che pendeva dinanzi a questo Tribunale la procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. R.G.E. 175/2015, contro , volta a ottenere la Controparte_1 vendita del citato immobile di proprietà del detto resistente, degli eredi di e di Persona_1
; che il titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva derivava dalla CP_3 sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 804/2010; che il custode nominato nella procedura esecutiva in parola poneva dubbi sulla regolarità della stessa, omettendo di effettuare le pagina 2 di 6 necessarie ricerche anagrafiche sui soggetti trovati ad attenderla il giorni dell'accesso; che esso attore aveva acquisito documentazione relativa a detti occupanti;
che le informazioni rese dagli stessi erano inveritiere, atteso che non era vero che il fabbricato era sempre stato nella disponibilità di , in quanto lo stesso risiedeva a Corigliano – Rossano, alla Via Edmondo De Persona_1
Amicis n. 3/B, mentre nell'immobile per cui è causa risiedeva, insieme al proprio nucleo familiare,
, che era meramente domiciliato in Schiavonea, al Viale Mediterraneo;
che Controparte_1 neanche era vero quanto dedotto da , che aveva riferito di aver aperto il Parte_3 cancello a puro titolo di cortesia, tenuto conto che lo stesso risiedeva altrove;
che, pertanto, esso attore intendeva agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto, a titolo di usucapione ventennale, da parte di dell'immobile Controparte_1 oggetto di causa.
2. Si costituivano in giudizio , quale erede di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e , che, opponendosi alla domanda attorea, chiedevano di dichiarare Per_1 CP_3
l'improcedibilità della domanda attorea;
il difetto di legittimazione passiva di di Controparte_4 rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_4
4. Con ordinanza del 16.01.2020 veniva mutato il rito;
la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in merito all'azione di usucapione, la Corte di
Cassazione ha condivisibilmente statuito che “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975)” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 18215/2013).
6. Ciò precisato, va premesso che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova circa il possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, di . Controparte_1
Invero, parte attrice, al fine di provare l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione ventennale, allega che il predetto resistente ha avuto la residenza anagrafica nell'immobile in pagina 3 di 6 parola, producendo la relativa documentazione, che le visure catastali riportano lo stesso come proprietario al 50% dell'immobile, che le utenze erano intestate allo stesso e che le dichiarazioni della stessa parte resistente avevano carattere confessorio.
Ebbene, va rilevato che a nulla rileva che abbia avuto la residenza nel detto Controparte_1 immobile, tenuto conto che ciò non dà prova che lo stesso lo abbia effettivamente abitato e posseduto e che l'eventuale possesso sia stato connotato dall'animus rem sibi habendi, considerato, altresì, che i certificati di residenza, prodotti dall'attore, risultano generici, indicano che detto resistente risiedeva in contrada Prastia, non specificando l'immobile effettivamente occupato (cfr. in tal senso Tribunale Lamezia Terme sent. n. 650/203; Tribunale di Napoli, sez. XIV, ord. del
07.06.2018).
Ugualmente l'intestazione catastale dell'immobile non offre alcun elemento idoneo a dar prova che gli intestatari esercitassero un potere di fatto sul bene con l'anumis rem sibi habendi, considerato che il catasto ha una funzione essenzialmente fiscale (cfr. Corte d'Appello di Milano, sez. II, sent. 1673/2022; Tribunale di Vibo Valentia, sez. I, sent. 55/2021).
Per quanto riguarda l'asserita intestazione delle utenze, si rileva che la stessa non risulta provata, non avendo parte attrice prodotto alcun documento relativo a detta intestazione e considerato che a tal fine risulta inammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto, come rappresentato nell'ordinanza del 18.01.2021, il potere attribuito al giudice di merito di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di prove nel processo - nel configurare un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c. - può essere esercitato solo se la prova del fatto che s'intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, mentre nel caso di specie parte attrice non ha dato prova di aver proceduto invano alla richiesta della documentazione in parola.
Del tutto infondata, infine, è la tesi circa il carattere confessorio delle deduzioni rese dai resistenti.
Invero, la dichiarazione “…il sig …diede incarico allo studio tecnico del Geometra Per_1 da Corigliano Calabro di procedere all'accatastamento …accatastando l'immobile Persona_2 ad entrambi..”, non dimostra in alcun modo il possesso del bene da parte di e il Controparte_1 relativo animus, tenuto conto che i resistenti rappresentano che diede incarico Persona_1 di procedere all'accatastamento anche in favore di unilateralmente e nonostante Controparte_1 quest'ultimo non era intenzionato ad acquistare la proprietà dell'immobile; la dichiarazione
“…dovendo cambiare per alcuni anni casa, il sig , ….andò ad abitare in un Controparte_1
pagina 4 di 6 appartamento della palazzina di quest'ultimo in c/da Prastia…” risulta irrilevante, tenuto conto che parte resistente riferisce che detta soluzione abitativa fu del tutto temporanea e consentita dalla tolleranza di (“il sig. , su invito ello stesso fratello, andò ad Persona_1 Controparte_1 abitare in un appartamento della palazzina di quest'ultimo in c/da Prastia…”); la dichiarazione “
“…la fornitura di energia elettrica è staccata da tempo” non assume alcuna rilevanza.
7. Per completezza si rileva che la richiesta di prova orale, formulata da parte attrice, è stata rigettata con motivata ordinanza del 18.01.2021 e che la stessa parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18.11.2025 non ha insistito nelle richieste istruttorie.
8. Per tali motivi, va rigettata la domanda attorea, volta a ottenere la dichiarazione di acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa da parte di per usucapione Controparte_1 ventennale.
9. In merito all'applicazione1159 bis c.c., prospettata da parte attrice nella memoria di cui all'art. 186, c. VI, n. 1), c.p.c., si rileva che detta domanda non può essere accolta, in quanto l'applicabilità di tale norma richiede che il bene oggetto della domanda debba avere determinate caratteristiche - quali l'annessione di un fabbricato al fondo o un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale - che, nel caso di specie, non sono neanche state allegate da parte dell'attore.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'articolo 1159-bis del codice civile, richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato,
l'insistenza in un territorio classificato montano e un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Tale domanda non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria;
ove proposta per la prima volta in appello, può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte ritualmente in causa, dovendosene altrimenti dichiarare la tardività” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 1622/2022).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese nei confronti di tenuto conto della contumacia della Controparte_4 stessa.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta le domande attoree;
- condanna l' alla refusione, in favore di , e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la CP_3 fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_4
Castrovillari, 05.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Pasquale Angelo Spina
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