Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 11 gennaio 2025, tenuta in forma “scritta” la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1590 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea (VV), via Don Mottola, n. Parte_1
11, presso lo studio dell'Avv. Daniela Marrabello, dalla quale è rappresentato e difeso,
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Olga Durante,
Maria Caterina Inzillo e Vincenzo Cantafio, ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Vibo Valentia, viale Feudotto,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 685/21 del 1° dicembre
2021. Rivendicazioni salariali ed applicazione di un diverso CCNL.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. Il lavoratore impugna la Sentenza con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso col quale rivendicava da parte del datore di lavoro l'applicazione di un contratto collettivo differente e più vantaggioso economicamente;
il Giudice si è così
2. adisce questo Tribunale per sentirlo condannare Pt_1
la controparte all'adozione – nei confronti del ricorrente – del contratto collettivo
FISE (inerente alle attività lavorative ambientali) in luogo di quello – proprio delle
cooperative sociali – applicato effettivamente dalla compagine resistente.
2.1. A tal riguardo egli deduce l'inadeguatezza – soprattutto sotto il profilo della disciplina del rapporto e della regolamentazione degli aspetti antinfortunistici – della negoziazione
collettiva concretamente scelta dalla cooperativa, e – rilevando la sussistenza di discrasie deponenti nel senso dell'arbitrarietà della scelta compiuta, al riguardo, dalla cooperativa convenuta – conclude per l'accoglimento delle proprie doglianze.
3. La cooperativa in questione reagisce alla pretesa, ripercorre la normativa
conferente (esaminandola anche alla luce delle statuizioni rese – sul punto – dalle
Autorità regolatoria e giurisdizionale), e insta per la reiezione delle rivendicazioni altrui…”.
2. Dopo la ricostruzione in fatto ha così motivato: “…
5. Quest'Ufficio si associa all'approdo ermeneutico cristallizzato da Cons. Stato, Sez. IV, sent. 4353/2021, il quale – a confutazione della ricostruzione ventilata dall'attore – ha avuto modo di
pronunciarsi esattamente su di una fattispecie corrispondente a quella disputata
davanti a questo Giudice (sebbene traguardata – nella diversa sede giurisdizionale –
nella prospettiva della legittimità di una procedura di gara), statuendo come
«L'appellante, avente veste giuridica di cooperativa sociale, ben [possa] partecipare alle gare pubbliche (cfr. art. 3, comma 1, lett. p), nonché art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016;
in precedenza, v. art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006), ivi incluse quelle in tema di rifiuti
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3571), in considerazione del valore
fondamentale costituito dalla massima apertura al mercato delle procedure pubbliche di selezione del contraente, cui è informata l'intera legislazione unionale e nazionale in subiecta materia. […] La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore (cfr. art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016): non solo ciò è naturaliter coerente con la natura giuridica dell'impresa, con la relativa connotazione sociale e, a monte, con il rapporto biunivoco che lega forma giuridica
cooperativa e contrattazione collettiva applicabile, ma un obbligo (che si volesse
trarre implicitamente dalla lex specialis) di adozione di un CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile avrebbe l'effetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali e si porrebbe,
pertanto, in tensione con i fondamentali ed inderogabili valori giuridici unionali e
nazionali di massima apertura del mercato degli appalti pubblici».
6. Emerge, allora, dalle considerazioni pretorie appena ripercorse come a) le
cooperative sociali possano partecipare a procedure a evidenza pubblica concernenti
il servizio di smaltimento dei rifiuti, b) nel farlo, possano applicare il contratto
collettivo categoriale (e non necessariamente quello individuabile in base alla natura dell'attività espletata), e c) non possano essere obbligate – in caso d'avvicendamento di esse all'operatore economico precedentemente aggiudicatario della medesima commessa pubblica – all'adozione dello stesso contratto collettivo fatto proprio dall'impresa già affidataria dell'appalto.
7. Alla luce delle notazioni così ricomposte organicamente, dunque, la circostanza
per la quale la disciplina del rapporto lavorativo – nei suoi profili giuridici ed economici d'origine negoziale – del dipendente impegnato nel contesto della gestione dei rifiuti solidi urbani non risulti puntualmente e sistematicamente affidata all'applicazione delle prescrizioni rivenienti dal contratto FISE Assoambiente, ma attinga a un contratto collettivo diverso (quale – appunto – quello caratteristico delle
cooperative sociali) non implica – per ciò solo – alcuna incoerenza fra la natura dell'impresa aggiudicataria e l'oggetto delle lavorazioni affidatele dall'Amministrazione committente, né cagiona un inquadramento giuridico- economico del prestatore distonico rispetto alle mansioni da questi svolte (alle dipendenze della cooperativa assegnataria dell'appalto).
8. Per tutto quanto enucleato nei passaggi motivazionali esposti dianzi, dunque, il ricorso non si presta ad accoglimento...”.
3. Il ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché
lamenta che la causa sia stata decisa sulla base del richiamo ad un precedente giurisprudenziale inconferente. Addebita al Tribunale di aver trascurato l'inadeguatezza del contratto collettivo applicato in azienda anche ai fini del trattamento economico erogatogli, che risulta irrispettoso “dei requisiti di sufficienza
e proporzionalità della retribuzione”. Documenta che la medesima cooperativa applica, ai dipendenti addetti al medesimo servizio di raccolta dei rifiuti in un altro cantiere, ricadente nel comune di Briatico, il contratto collettivo che invece rifiuta di applicare a lui.
4. Si è costituto in questo grado del giudizio il datore di lavoro ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità; ritiene appropriata, sotto l'aspetto motivazionale, la decisione gravata e deduce la correttezza dell'applicazione ai propri dipendenti il Contratto collettivo di riferimento (id est di settore) sottoscritto dall'associazione maggiormente rappresentativa nella cooperazione sociale (e non quella propria dell'attività oggetto di appalto o di affidamento svolta in diversi ambiti) ogni qualvolta, come nella specie, detto contratto
è assolutamente coerente con i servizi oggetto dell'appalto, ai quali il lavoratore risulta adibito.
---Il Collegio all'udienza tenuta in forma scritta, acquisito il fascicolo di primo grado e le note sostitutive dell'udienza in presenza depositate dalle parti, ha deciso la causa.
I. Preliminarmente si rileva che l'impugnazione è ammissibile perché, contrariamente a quanto eccepisce l'appellata, si incentra su questioni immediatamente riconoscibili in merito agli errori che l'appellante imputa al
Tribunale di aver commesso nel giustificare, per un verso, l'applicazione di un contratto collettivo di lavoro non pertinente al settore in cui ricadono le attività di raccolta dei rifiuti urbani appaltate alla appellata e, per altro verso, nel Parte_2
trascurare le ricadute che l'applicazione del diverso contratto collettivo postulata in ricorso produce in termini di inquadramento professionale dei lavoratori, di sicurezza sul lavoro, di trattamento retributivo. Risulta pertanto rispettosa del paradigma delineato dall'art. 434 c.p.c. che per l'appunto esige, a pena di inammissibilità dell'appello, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze mediante l'esposizione di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr.
Cass. 13535/2018).
II. Nel merito, l'appello è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
II.a. Il Tribunale, nel limitare la sua valutazione alle ragioni che legittimano la cooperativa aggiudicataria di un pubblico appalto ad applicare un CCNL confacente alla categoria di appartenenza benché non pertinente alla tipologia dell'attività concretamente espletata nell'appalto, ha trascurato la rivendicazione economica che, per effetto dell'applicazione di un diverso CCNL, il ricorrente aveva avanzato. A fondamento di tale rivendicazione egli ha fin da subito lamentato il “pregiudizio economico” che aveva subito nel passare, nell'ambito del medesimo servizio di raccolta dei rifiuti, alle dipendenze della appaltatrice subentrante, la quale aveva applicato il CCNL della cui incongruenza, rispetto alla tipologia di attività svolta, il ricorrente si duole.
II.b. Oltre a ciò, il Tribunale, nel giustificare l'applicazione di un CCNL pertinente alla natura della controparte datoriale (di società cooperativa) ancorché non all'attività
che le è stata appaltata (di raccolta e smaltimento rifiuti), ha trascurato che:
a) ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L. n. 142 del 2001, la cooperativa deve corrispondere ai soci lavoratori un trattamento retributivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal CCNL del settore;
b) nel caso di più CCNL della medesima categoria si deve applicare quello maggiormente rappresentativo del settore o della categoria affine, ex art. 7, c. 4, del
DL n. 248 del 2007;
c) il settore o la categoria a cui rifarsi sono quelli propri dell'attività economica svolta in concreto dalla cooperativa e alla quale il lavoratore è addetto nell'ambito dello specifico servizio che alla cooperativa è stato appaltato1.
III. Tanto nel caso di specie comporta che – essendo pacifica l'adibizione del ricorrente a mansioni di operaio addetto al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'appalto che il comune di Filogaso ha conferito alla cooperativa datrice di lavoro – il suo trattamento retributivo non può essere quello previsto dal
CCNL delle cooperative sociali che svolgono attività volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (come quello applicato dalla appellata2), bensì il trattamento previsto da un CCNL applicato dalle aziende che svolgono servizi ambientali, com'è il servizio che all'appellata è stato appaltato.
IV. Da ciò non discende l'applicazione integrale del CCNL che il ricorrente assume più vantaggioso, perché, a fronte della libertà del datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza o anche di applicare un contratto di un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente3 ad operare, il lavoratore (in base alle norme di legge anzidette4 e al ribadito insegnamento della Cassazione5) può contestare l'applicazione di quel contratto al solo scopo di conseguire un trattamento retributivo conforme al precetto costituzionale.
V. Sicché la pretesa attorea merita accoglimento solo nella parte in cui ha ad oggetto la rivendicazione di una retribuzione complessiva non inferiore a quella che
è prevista dal CCNL applicabile in ragione del tipo di attività a cui il ricorrente è
concretamente adibito.
VI. Non potrebbe obiettarsi che tale regola vale solo per i soci lavoratori, perché le indicazioni normative esplicitate dall'art. 3, c. 1, della L. n. 142 del 2001, “per la gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b. svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
c. hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
d. svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi”. 3 Cfr. Cass. SU n. 2665/1997: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”.
4 Che hanno lo scopo “di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico - cosiddetto minimale retributivo - agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori” - Corte cost. n. 59/2013.
5 Cass. Cass. 27711/2023: “si è infatti ammesso comunque che il lavoratore possa appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto” loro congruità nella prospettiva dell'individuazione della giusta retribuzione costituzionale ex art. 36 Cost., possono essere impiegate dal giudice non solo quando essa riguardi un socio lavoratore di cooperativa, ma anche quando la retribuzione da adeguare riguardi un mero lavoratore subordinato (non socio) che operi all'interno della cooperativa”.
VII. Né potrebbe obiettarsi che il ricorrente non ha denunciato, nell'atto introduttivo del giudizio, l'insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., essendosi limitato a lamentare che il salario erogatogli dal nuovo appaltatore è inferiore a quello che percepiva dall'appaltatore precedente. Ciò in quanto la domanda di applicazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. è implicita nella domanda di adeguamento della retribuzione che il ricorrente ha formulato6.
VIII. Ne consegue, in parziale accoglimento delle rivendicazioni attoree, la condanna dell'appellata al pagamento dell'anzidetto differenziale retributivo che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali, sulle singole frazioni del credito, dal dovuto al soddisfo, e tale somma,
in mancanza di contestazioni circa le mansioni svolte dal ricorrente e senza che sia stato contestato in modo specifico il conteggio prodotto in prime cure7, con CTP, può essere individuato nella somma di €. 8.433,13 (702,76 X 12 mensilità).
IX. Le spese processuali seguono la soccombenza e, distratte a favore della richiedente procuratrice dell'appellante, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore del decisum e dei criteri di cui al DM Giustizia 55/2014, applicando i compensi minimi del corrispondente scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 28 dicembre 2021, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, n. 685/21 del 1° dicembre 2021, così
provvede:
1.-Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di euro
8.433,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2.-Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite che distrae a favore del suo difensore e liquida in euro 2.965,00 per il primo grado e in euro
2.906,00 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 11 gennaio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. in mot. Cass. 4951/2019, secondo cui il CCNL da utilizzare “quale parametro ai fini del trattamento economico minimo” non può essere “relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto”. Vds. anche in mot. Trib. Genova n. 431/2022, est. Basilico: “Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria”.
2 Cfr. art. 1: “Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali che: a. svolgono interventi,
6 “In ogni domanda in cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione in concreto percepita ed abbia richiesto il pagamento di quanto a lui spettante sulla base di un contratto collettivo è implicita quindi la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., senza che possa configurarsi una domanda nuova inammissibile (Cass. n. 7157/2003, Cass. n. 6885/2003, Cass. n. 2439/1974)”. 7 Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 (Rv. 616001 - 01)
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.