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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONATA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 668 - 2024 r.g. , avente ad oggetto: separazione
giudiziale,
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. VIVENZIO IOLANDA Parte_1
come da mandato in atti;
ATTORE
E
– rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI Controparte_1
LUIGIA come da mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in MA RA (TA) il 24/12/2009, con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli il 30.05.2010 e
[...] Persona_1
il 17.11.2013, chiedeva pronunziarsi la separazione personale per i Persona_2
fatti dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio e formulava altre domande accessorie.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente non si opponeva alla pronuncia separazione.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti nel contraddittorio con la parte resistente, alla udienza del 4.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 668 - 2024 R.G., tra Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra , nata a Parte_1
TO (TA) il 11/06/1978 , e , nato a Controparte_1
TO (TA) il 29/03/1975, uniti in matrimonio in MA RA
(TA) il 24/12/2009 (atto iscritto al n. 21, p.
2. serie C, anno 2009 del
Registro dei matrimoni del Comune di Pulsano (TA);
1) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
2) dispone con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONATA -Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. 668 - 2024 r.g. , avente ad oggetto: separazione
giudiziale,
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv. VIVENZIO IOLANDA Parte_1
come da mandato in atti;
ATTORE
E
– rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI Controparte_1
LUIGIA come da mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
- rilevato che nel giudizio n. 668 - 2024 R.G. è stata emessa sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi;
- tenuto conto delle altre domande proposte dalle parti e della necessità di far proseguire il giudizio per la relativa attività istruttoria;
DISPONE
la rimessione del giudizio innanzi al G.I. dott. Martino Casavola già designato per l'udienza del 05.02.2025
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola