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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3217/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. COSOI ANDREI, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “PRONUNCIARE Sentenza di scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data
15/01/2016 in R. Moldova presso il Consolato Moldavo a Padova, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici. 2) La figlia ed il figlio saranno affidate Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui sarà assegnata la casa coniugale sita Este, Via Ludovico Antonio Muratori n. 5, mentre il padre si trasferirà altrove. 3) I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli
1 con sé. 4) Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse dei figli e impregiudicato il regime di affidamento condiviso dei minori, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con quelli lavorativi dei genitori stessi, il padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà nel corso della settimana, previo accordo con la sig.ra 5) Ciascun coniuge si obbliga a tenere informato Pt_2
l'altro sul luogo in cui i figli si trovano, nonché a rendersi reperibile quando avrà con sé i figli senza limitare la comunicazione tra quest'ultime e l'altro genitore. 6) Salvo diverso accordo, le figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia con uno dei due genitori e il Natale con l'altro; inoltre, durante le vacanze di Natale ciascun genitore trascorrerà sei giorni continuativi con i figli. Gli stessi trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno i signori e si Pt_1 Pt_2 accorderanno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, circa le vacanze estive delle figlie: il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non continuative. 7) I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita delle figlie e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere degli stessi. 8) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma mensile di €
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. 9) Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50 % a carico di ciascuno previa documentazione delle stesse. 10)
L'assegno unico universale sarà fruito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario.
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, tuttavia il figlio, fino al raggiungimento dei 18 anni, non potrà uscire dall'Italia senza il previo assenso di entrambi i genitori. 12) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
13) Il mutuo ipotecario acceso con Monte dei
HI di EN (Doc. 7) e il finanziamento Findomestic intestato al Sig. (Doc. 8), richiesto Pt_1 per sostenere le spese di ristrutturazione della casa coniugale ed in particolare per la sostituzione degli infissi, rimarranno a carico di entrambi i coniugi sino alla vendita dell'immobile e conseguente estinzione delle obbligazioni residue. 14) Le parti convengono che l'immobile comune sarà venduto consensualmente e che, con il ricavato, verranno estinti sia il mutuo residuo sia il predetto finanziamento e l'eventuale somma residua sarà ripartita in parti uguali (50% ciascuno) tra i coniugi. 15) Con il presente atto le parti reciprocamente confermano di aver definito ogni aspetto dei loro rapporti economico patrimoniali e di null'altro avere reciprocamente a rivendicare per
2 diritti di qualsivoglia natura e/o a pretendere per qualsiasi pretesa creditoria sino alla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto stabilito nelle presenti conclusioni. 16) Spese integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 8.10.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato di avere contratto matrimonio al Parte_3 sito in Padova in data 15.1.2016.
Dal matrimonio sono nati i figli , il 9.7.2016, e il 14.6.2020. Per_1 Per_2
Le parti hanno sottoscritto il ricorso optando convenzionalmente, ai densi dell'art. 5, comma 1, lett.
c) del Reg. n. 1259/2010), quanto alla pronuncia sullo status, per l'applicazione della legge nazionale moldava, in ragione della loro cittadinanza
In particolare, gli istanti hanno evidenziato che l'art. 33 del Codice di famiglia moldavo, il quale testualmente prevede “Il matrimonio può cessare tramite divorzio in base alla richiesta di uno o di entrambi i coniugi …”
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis 51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. Con riferimento alla pronuncia di divorzio ed alle sue condizioni, in presenza di elementi certi di c.d. estraneità (ricorrenti entrambi cittadini stranieri, matrimonio celebrato all'estero) si pone come preliminare individuare, in forza della regolamentazione di provenienza comunitaria, se sussista la giurisdizione del giudice adito e quali siano le eventuali leggi applicabili alle questioni oggetto di ratifica da parte di questo tribunale.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta da questo tribunale, ritualmente adito ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Reg. (CE) 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei due coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
3 Alla fattispecie va applicata, come sopra evidenziato, la legge moldava in quanto la stessa risulta validamente eletta dalle parti (tramite atto scritto e sottoscritto) quale legge applicabile alla pronuncia de qua. Nel caso di specie la volontà di divorziare è palesata da entrambi i coniugi che hanno proposto a tal fine ricorso congiunto.
Con specifico riferimento alla questione inerente all'affidamento dei figli minori l'art. 7 del
Regolamento (CE) 111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso che i due figli minori risiedano in Este con i genitori.
Quanto alla legge applicabile alla disciplina dell'affidamento del minore, si applica la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015, n. 101, applicabile alle controversie instaurate a decorrere dal gennaio 2016.
Quanto, infine, alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla base del Regolamento (CE) 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. In particolare, ai sensi dell'art. 3 lett. b) è competente l' ”autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”, è a dire ancora l'Italia e quindi la normativa italiana, giuste le già richiamate risultante anagrafiche.
3. Ciò posto, è opportuno evidenziare come, a parere del Tribunale, nulla osti ad una pronuncia di divorzio “diretto”.
Sul punto, vale precisare che è ben vero che il secondo comma dell'articolo 32 della legge n.218/1995 prevede che possa essere applicata la legge italiana soltanto laddove la separazione e lo scioglimento del matrimonio non siano previsti dalla legge straniera;
ma tale disposizione, ad avviso del Collegio, deve essere interpretata nel senso di riconoscere l'applicazione della legge italiana solo nelle ipotesi in cui lo scioglimento del vincolo matrimoniale non sia previsto in assoluto dalla legge straniera.
Invero, nella specie, l'ordinamento marocchino consente il divorzio diretto, senza previa necessità di radicare una causa di separazione legale;
previsione di maggior favore che va garantita, trattandosi della legge applicabile al caso di specie.
Ciò in quanto la separazione personale non può qualificarsi quale istituto di “applicazione necessaria”: sia in considerazione della circostanza che lo stesso ordinamento italiano prevede da sempre ipotesi di divorzio diretto (cfr. articolo 3 legge n.898/1970); sia in considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di delibazione di sentenze straniere di divorzio: “(…) La
4 sentenza straniera di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è, quindi, delibabile in
Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell' ordinamento interno.
Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi” (Cfr. sent. del 18.10.1991 n. 11045; sent. n. 6975 del 25.7.1997).
In questa prospettiva ermeneutica, la preventiva pronuncia di separazione non può considerarsi espressione di un principio fondamentale e irrinunciabile dell'ordinamento italiano, proprio in considerazione della circostanza che, seppure in tassative ipotesi, la stessa non è richiesta quale necessario presupposto dello scioglimento del vincolo coniugale nella legislazione nazionale.
De iure, le richiamate previsioni del diritto moldavo non possono ritenersi contrarie all'ordine pubblico (sulla non contrarietà all'ordine pubblico della previsione legislativa straniera che consenta direttamente il divorzio, senza prevedere la preventiva separazione personale, purché venga accertato l'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, v. Cass. sez. I, 25.07.2006, n. 16978).
Inoltre, giova precisare che la Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n.
218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del
28.10.1985).
4. Risolte positivamente le questioni attinenti al corretto radicamento della causa avanti il giudice italiano ed alla legge applicabile, il collegio osserva quanto segue.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
5 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto nella Repubblica di Moldavia in data
15/01/2016 tra e;
Parte_1 Parte_2
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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